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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.05.2010 11.2010.50

11 mai 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,504 mots·~8 min·4

Résumé

Esclusione del giudice che deve trattare un'istanza di edizione a causa di legami di parentela con il terzo chiamato a produrre documenti?

Texte intégral

Incarto n. 11.2010.50

Lugano, 11 maggio 2010/rs      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa AG.2010.113 (assistenza giudiziaria internazionale in materia civile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con atto rogatorio del 27 dicembre 2008 dal

Tribunale di Milano, sezione 4ª civile  

per ottenere l'edizione di documenti da  

                                         __________ __________,

                                         e dalla __________ SA,

                                         (rappresentata dallo stesso __________,)

                                         come pure da

                                         __________, __________

                                         e dalla __________ SA,

                                         (rappresentata dallo stesso __________,)

                                         in una causa che oppone

CO 1 , ed CO 2   a   CO 5 CO 6  CO 4  CO 3 , e alla CO 7 (FL),

esaminata ora la notifica del 15 aprile 2010 con cui il Pretore ha dichiarato di ravvisare in sé un caso di esclusione;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accertata l'esclusione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il Tribunale di Milano, sezione 4ª civile, ha trasmesso il 31 marzo 2010 una commissione rogatoria al Pretore del Distretto di Luga­no, sezione 5, per­ché nell'ambito di un'“azione di petizione e di rivendicazione ereditaria in relazione ai beni caduti nella successione __________” promossa il 30 settembre 2006 da CO 1 ed AO 2 contro AP 1, AP 2 AO 4AO 3 e la CO 7 fosse ordinata a __________ e alla __________ SA, come pure a __________ e alla __________ SA, l'edizione di determi­nati documenti.

                                  B.   Ravvisando in sé un caso di esclusione, il Pretore ha notificato il 15 aprile 2010 tale circostanza al Tribunale di Milano, invitando le parti in causa a formulare eventuali osservazioni entro cinque giorni. Il Tribunale di Milano ha reso noto il 26 aprile 2010 che le parti erano rimaste silenti. Di conseguenza il Pretore ha trasmes­so il 4 maggio 2010 gli atti della rogatoria a questa Camera, chiedendo che sia accertata l'esclusione.

Considerando

in diritto:                  1.   Il giudice che riconosce in sé un caso di esclusione ha l'obbligo di astenersi dal proprio ufficio e di darne immediata comunicazione alle parti (art. 28 cpv. 1 CPC). La parte che intende contestare l'esclusione deve presentare la relativa domanda entro cinque giorni; “questa viene trasmessa per decisione al giudice competente giusta l'art. 30” (art. 28 cpv. 2 CPC). “Giudice competente giusta l'art. 30” è, dandosi l'esclusione di un Pretore, la Camera civile del Tribunale d'appello (art. 30 cpv. 1 CPC).

                                   2.   Contrariamente a quanto sembra evincersi dalla lettera dell'art. 28 cpv. 2 CPC, nel caso in cui un Pretore si escluda dal proprio ufficio la Camera civile di appello è chiamata a statuire non solo ove una parte muova contestazioni in proposito, ma anche – per evitare abusi – ove le parti siano d'accordo o rinuncino a esprimersi (Rep. 1997 pag. 212 n. 51). A giusto titolo pertanto il Pretore chiede a questa Camera, competente per materia a trattare le liti in tema di diritto successorio (art. 48 lett. a n. 1 LOG), che accerti l'esclusione.

                                   3.   L'art. 26 lett. a CPC prevede che ogni giudice è escluso dalle proprie funzioni se è “marito, moglie, partner registrato, convivente, ascendente o discendente, patrigno o matrigna, figliastro  o figliastra, fratello o sorella, fratellastro o sorellastra, zio o zia, nipote, suocero o suocera, genero o nuora, cugino o cugina, cognato o cognata di una delle parti o dei patrocinatori o procuratori”. Il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, avv. IS 1, è sorella di __________, una delle persone cui il Tribunale di Milano chiede l'edizione di documenti. __________ tuttavia non è parte in causa, né patrocinatore o procuratore. Davanti al giudice della rogatoria, in effetti, hanno qualità di parte le stesse persone che hanno tale veste dinanzi al giudice di merito (I CCA, sentenza inc. 11.2009.48 dell'8 aprile 2009, consid. 4). L'art. 26 lett. a CPC non riguarda perciò il caso in esame, né il diritto ticinese contempla norme sul­l'esclu­sio­ne di giudici per legami di parentela o di affinità con persone che non siano parti, patrocinatori o procuratori. Onde l'inesistenza degli estremi, in concreto, per dichiarare l'esclusione del Pretore.

                                   4.   Si aggiunga che l'art. 26 lett. a CPC non può essere interpretato estensivamente, già per il fatto che l'esclusione di un magistrato ha natura eccezionale. Anche l'art. 34 cpv. 1 lett. d LTF, che impone ai giudici federali di astenersi ove siano parenti o affini in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado “con una parte, il suo patrocinatore o la persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore”, ha carattere esaustivo (Aubry Girardin in: Corboz/Wurzburger/Ferrari/Fré­sard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 26 ad art. 34). Un giudice federale non deve quindi astenersi per il solo fatto di essere parente o affine in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado con – ad esempio – un testimone o una persona chiamata all'edizione di documenti. Legami del genere possono giustificare solo la ricusazione del giudice in virtù dell'art. 34 cpv. 1 lett. e LTF “per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia” con quella persona (loc. cit.; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Berna 2008, pag. 295 n. 590 con richiamo alla sentenza del Tribunale federale 1P.507/2005 del 21 settembre 2005, consid. 2).

                                   5.   Nella fattispecie l'esclusione chiesta dal Pretore potrebbe essere trattata di conseguenza – dopo quanto si è appena spiegato – come istanza di autoricusazione fondata sull'art. 29 cpv. 1 CPC per “gravi ragioni” nel senso dell'art. 27 lett. b CPC. Il problema è che tutto si ignora sulle relazioni personali dell'avv. IS 1 con il fratello, sicché nemmeno possono scor­gersi “gravi ragioni” a norma dell'art. 27 lett. b CPC. In realtà, se nel caso specifico

                                         l'istanza di astensione può nondimeno essere accolta, ciò si deve ad altri motivi. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare in effetti che, quantunque sentimenti soggettivi non bastino a destare sospetti di parzialità, circostanze concrete idonee a suscitare un'apparenza di prevenzione possono giustificare una ricusa del giudice (DTF 134 IV 294 consid. 6.2.1 con rinvii).

                                         Il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, non è tenuto semplicemente, nel caso in rassegna, a ordinare l'edizione di documenti: deve prima conferire al terzo il diritto di esprimersi e statuire sulle eventuali contestazioni (RtiD I-2007 pag. 722 consid. 4). Accogliesse il Pretore – per ipotesi – possibili obiezioni del fratello e rifiutasse l'edizione, il senti­mento diffuso sarebbe quello di un mirato favoritismo, per quanto corretta possa essere la sua decisione. Favoritismo che, di fronte ad analoghe contestazioni, il Pretore sarebbe sospettato di estendere per coerenza anche a __________. Sebbene il primo giudice possa agire in simili frangenti in maniera del tutto equanime, pertanto, l'impressione sarebbe quella di un giudizio parziale. Nelle condizioni descritte conviene in definitiva accogliere l'istanza di autoricusazione e trasmettere gli atti al Pretore della sezione 3, competente a trattare il caso per via di supplenza (art. 11 lett. e del regolamento delle Preture, RL 3.1.1.3).

                                   6.   La richiesta di astensione provenendo dal Pretore, non si prelevano oneri processuali (art. 148 cpv. 2 CPC). Le parti non avendo formulato osservazioni, non si attribuiscono nemmeno ripetibili.

                                   7.   Quanto ai rimedi giuridici dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è proponibile – trattandosi di ricusazione – indipendentemente dal carattere finale della decisione e senza riguardo all'eventuale valore litigioso (art. 92 LTF).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Trattata come istanza di autoricusazione, la richiesta è accolta ed è dichiarata l'astensione del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa AG.2010.113. Gli atti sono trasmessi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per competenza.

                                   2.   Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

– Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5; – Tribunale di Milano, sezione 4ª civile (rif. R.G. 58374/2006).

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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