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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.09.2013 11.2010.37

16 septembre 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·11,140 mots·~56 min·2

Résumé

Divorzio su richiesta unilaterale poi su richiesta comune con accordo parziale: scioglimento di comproprietà e contributo alimentare per la moglie

Texte intégral

Incarto n. 11.2010.37

Lugano 16 settembre 2013/mc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

segretaria:

Fiscalini, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2006.529 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 14 agosto 2006 da

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 2)  

contro  

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1),

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 26 marzo 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 9 marzo 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello del 19 aprile 2010 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (1963) e AO 1 (1964) si sono sposati a __________ il 29 novembre 1985. Dal matrimonio sono nati Fa__________, il 27 marzo 1986, N__________, il 15 novembre 1989, e Fi__________, il 14 dicembre 1993. I coniugi vivono separati dal 1° marzo 2004, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 1028 RFD di __________ comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi prima a __________ e poi a __________. Ingegnere di formazione, il marito lavorava per la __________, mentre la moglie – senza formazione specifica – si dedicava alla famiglia e al governo della casa. Dopo la fine della vita in comune essa ha cominciato un'attività di venditrice di profumeria, che

                                         esercita all'80% per la __________ di __________. Il 1° marzo 2008 il marito è passato alle dipendenze del Comune di __________ come responsabile dell'__________.

                                  B.   Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AO 1, con sentenza del 4 aprile 2005 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 1° marzo 2004, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, ha affidato N__________ e Fi__________ alla madre, ha regolato il diritto di visita paterno, ha obbligato AP 1 a versare dal 1° marzo 2004 (dedotto l'anticipo di fr. 633.10 per il primo mese) un contributo alimentare per N__________ e Fi__________o di fr. 960.– mensili ciascuno (assegni familiari compresi) e uno di fr. 1326.– mensili per la moglie, respingendo le domande di assistenza giudiziaria delle parti (inc. DI.2004.188 e 189).

                                  C.   Con petizione del 12 agosto 2006 AP 1 ha introdotto

                                         azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, proponendo lo scioglimento del matrimonio e l'esenzione da ogni contributo alimentare tra i coniugi, postulando l'affidamento di N__________ e Fi__________ alla madre, riservato il suo diritto di visita, offrendo un contributo alimentare di fr. 960.– mensili per ciascuno di loro fino alla maggiore età (assegni familiari compresi), chiedendo di decretare la separazione dei beni e di liquidare il regime dei beni obbligando AO 1 a versargli, entro quattro anni dal passaggio in giu­dicato della sentenza di divorzio, complessivi fr. 87 900.– (pagabili in rate di fr. 20 000.– annui), postulando – previa avvenuta estinzione del debito appena indicato e previo subingresso in via esclusiva della moglie nel debito ipotecario dei coniugi verso la __________– il trapasso (su semplice istanza) della quota di un mezzo della particella n. 1028 di sua proprietà alla moglie, riservandosi ulteriori conclusioni inerenti all'attribuzione della casa e sollecitando la trasmissione dell'incarto al Tribunale delle assicurazioni per il calcolo delle prestazioni d'uscita maturate dai coniugi in costanza di matrimonio, da dividere a metà.

                                  D.   Nella sua risposta del 4 dicembre 2006 AO 1 ha aderito al principio del divorzio, al prospettato affidamento dei figli e al­l'esercizio del diritto di visita paterno, ma si è opposta a tutte le altre domande e ha chiesto in via riconvenzionale un contributo alimentare di fr. 1535.– mensili indicizzati per sé (con riserva di modifica in seguito all'accertamento dell'ultimo reddito del marito), uno di fr. 1700.– mensili indicizzati per ogni figlio, l'attribuzione dell'intera particella n. 1028, il versamento di fr. 97 605.– e di un importo indeterminato per “i rimanenti beni mobili” in liquidazione del regime matrimoniale, oltre alla metà della prestazione d'uscita maturata da AP 1 in costanza di matrimonio presso la sua cassa pensione. Con ordinanza del 6 dicembre 2006 il Pretore ha deciso di trattare la causa come divorzio su richiesta comune con accordo par­ziale, invitando le parti a esprimersi sulle conseguen­ze litigiose del divorzio e a indicare le prove. In “conclusioni” del 20 e del 29 dicembre 2006 le parti si sono riconfermate nelle loro domande, il marito postulando la reiezione della domanda riconvenzionale.

                                  E.   Il 23 marzo 2007 il Pretore ha sentito i coniugi, i quali hanno ribadito la volontà di divorziare e di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio. Scaduto il termine bimestrale di riflessione, il marito ha confermato tale volontà il 25 maggio 2007 e la moglie l'8 giugno 2007. L'udienza preliminare sugli effetti controversi si è tenuta il 17 settembre 2007 e l'istruttoria è terminata il 28 ottobre 2009. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclu­sioni scritte. Nelle proprie, del 9 dicembre 2009, AP 1 ha riaffermato le richieste di petizione, salvo limitare a Fi__________ la do­manda di affidamento alla madre e a offrire un contributo alimentare per lui di fr. 1190.– mensili fino alla maggiore età (assegni familiari compresi) e riducendo a fr. 68 514.80 l'importo da versare dalla moglie in liquidazione del regime dei beni. Da parte sua, il 10 dicembre 2009 AO 1 ha riaffermato le proprie domande, salvo rinunciare a contributi ali­mentari per N__________ (nel frattempo diventato maggiorenne). Essa ha chiesto inoltre di far decorrere i contributi alimentari per lei e per Fi__________ dal 4 dicembre 2006, rivendicando un “conguaglio per l'aumento della rendita alimentare per il figlio N__________ dal 4 dicembre 2006 al 15 novembre 2007” di fr. 8880.– e riducendo la pretesa verso il marito in liquidazione del regime matrimoniale a fr. 47 004.45, oltre alla prestazione d'uscita da lui maturata in fr. 111 860.–, da trasferire su un conto di previdenza professionale a lei intestato.

                                  F.   Statuendo con sentenza del 9 marzo 2010, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato Fi__________ alla madre, ha regolato il diritto di visita del padre, ha sciolto la comproprietà sulla particella n. 1028 RFD di __________ attribuendo l'intero fondo a AO 1 dietro versamento al marito di fr. 55 000.– entro quattro anni dal passaggio in giudicato del relativo dispositivo, ha dichiarato la proprietà di ciascun coniuge sui beni in suo possesso, ha obbligato la moglie a versare a AP 1 fr. 8737.– in liquidazione del regime matrimoniale entro quattro anni dal passaggio in giudicato del relativo dispositivo e ha stabilito che la sentenza di divorzio passata in giudicato insieme con i giustificativi di pagamento di fr. 55 000.– e di fr. 8737.– dovuti al marito costituissero per AO 1 un valido titolo per ottenere l'iscrizione del trapasso di proprietà nel registro fondiario. Il Pretore ha riconosciuto inoltre a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio (art. 122 CC), ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per definire l'entità di tale quota non appena la sentenza di divorzio fosse passata in giudicato, ha obbligato AP 1 a erogare alla moglie un contributo alimentare indicizzato di fr. 1037.– mensili fino al 31 dicembre 2011, uno di fr. 887.– mensili per i mesi di gennaio e febbraio 2012 e uno di fr. 687.– mensili dal 1° marzo 2012 fino al 1° luglio 2028, come pure un contributo alimentare per Fi__________ di fr. 1390.– mensili fino alla maggior età (assegni familiari inclusi). La tassa di giustizia di fr. 4000.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  G.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 26 marzo 2010 nel quale chiede che la decisione costituisca un valido titolo per il trapasso di proprietà del fondo nel registro fondiario solo dopo il pagamento degli importi stabiliti dal Pretore, rispettivamente solo dopo il “subingresso in via esclusiva della moglie (o di terzi), a completa liberazione del marito, nel debito ipotecario professato dai coniugi nei confronti di __________, __________ di nominali fr. 479 800.–, oppure l'estinzione completa del debito”, e che ogni coniuge provveda da sé al proprio sostentamento. AO 1 ha appellato a sua volta la sentenza del Pretore il 19 aprile 2010, rivendicando la particella n. 1028 in proprietà esclusiva dietro versamento di fr. 48 150.– per la perdita del proprio investimento (pagabili entro un anno dal passaggio in giudicato del dispositivo), chiedendo di stabilire che la sentenza di divorzio così riformata e passata in giudicato costituisca un valido titolo per chiedere l'iscrizione del trapasso di proprietà nel registro fondiario e postulando un contributo alimentare per sé di fr. 1535.– mensili indicizzati vita natural durante.

                                         Nelle sue osservazioni del 6 maggio 2010 AO 1 propone di respingere l'appello del marito, il quale con osservazioni del 18 maggio 2010 conclude a sua volta per il rigetto dell'appello avversario, producendo ulteriori documenti. Su richiesta della Camera AO 1 ha prodotto il 17 luglio 2013 le stime delle proprie rendite future AVS e del “secondo pilastro” calcolate rispettivamente dalla cassa di compensazione __________ e dalla fondazione __________. I documenti sono stati comunicati alla controparte.

Considerando

in diritto:                  1.   La causa è stata trattata dal Pretore con la procedura degli art. 420 segg. CPC ticinese cui soggiacevano le cause inoltrate anteriormente al 1° gennaio 2011 (art. 404 cpv. 1 CPC). Anche alle impugnazioni si applica il previgente diritto cantonale qualora la decisione impugnata sia stata comunicata prima di tale data (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza è stata notificata a AP 1 il 10 marzo 2010 (appello, pag. 2 in alto). Il termine per ricorrere era così di 20 giorni (art. 423b cpv. 1 CPC ticinese). Presentato il 26 marzo 2010, il suo appello è di conseguenza tempestivo. Tempestivo è altresì l'appello di AO 1, inoltrato il 19 aprile 2010, penultimo giorno utile, la decisione essendole stata notificata il 16 marzo 2010 (secondo timbro sul verso della busta d'intimazione doc. B) e il termine essendo rimasto sospeso durante le ferie pasquali dal 28 marzo all'11 aprile 2010 (art. 133 lett. a CPC ticinese).

                                   2.   Nelle cause di divorzio fatti e mezzi di prova nuovi erano ammissibili in secondo grado, nel Cantone Ticino, purché fossero addotti “al più tardi con la presentazione dell'appello, rispettivamente della risposta” (art. 138 cpv. 1 vCC combinato con l'art. 423b cpv. 2 CPC ticinese). I documenti nuovi acclusi alle osservazioni di AP 1 (tassazione 2008 e certificato di salario 2009 di AO 1) sono quindi ricevibili.

                                   3.   Litigiosi rimangono in questa sede il compenso per l'attribuzione alla moglie della particella n. 1028 RFD di __________, le condizioni per chiedere l'iscrizione del trapasso di proprietà nel registro fondiario e l'ammontare, così come la durata del contributo alimentare dopo il divorzio in favore di lei. Tutto il resto, compreso lo scioglimento del matrimonio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_346/2011 del 1° settembre 2011, consid. 3.1 in: ZZZ 2011/2012 pag. 70).

                                   4.   In caso di divorzio la divisione di un bene in comproprietà, così come la regolamentazione di altri rapporti giuridici esistenti tra i coniugi, devono avvenire prima della liquidazione del regime matrimoniale secondo gli art. 205 segg. CC (DTF 138 III 150 consid. 5.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_464/2012 del 30 novembre 2012, consid. 6.3 con riferimenti). E le controversie legate allo scioglimento del regime dei beni vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c). Si giustifica pertanto di trattare anzitutto le censure relative allo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1028 RFD di __________.

                                    I.   Sullo scioglimento della comproprietà del fondo di __________

                                   5.   Il Pretore ha accertato che i coniugi concordano sull'assegnazione del fondo in proprietà esclusiva alla moglie, ma non sulle condizioni. Constatato che il prezzo pagato per l'acquisto del­l'abitazione coniugale era di fr. 550 000.– (di cui fr. 10 000.– versati come acconto, fr. 20 000.– versati alla firma del contratto di compravendita il 20 giugno 1996 e fr. 520 000.– “con subingresso nel debito ipotecario del precedente proprietario verso la Banca __________ […]”), egli ha rilevato che __________, madre di AO 1, aveva prelevato lo stesso 20 giugno 1996 da un proprio conto fr. 130 000.– poi usati dalle parti per finanziare l'acquisto dell'immobile. Ha ritenuto così che entrambi i coniugi fossero da ritenere beneficiari di tale somma, donata in ragione di metà ciascuno, poiché __________ “non nega di aver sempre contribuito a sostenere moglie (recte: figlia) e genero nelle loro spese, avendo lo stesso riguardo per entrambi almeno fino alla separazione” (sentenza impugnata, pag. 5 in basso). La presunzione – egli ha soggiunto – secondo cui l'aiuto economico di un genitore è notoriamente destinato in modo prioritario al proprio discendente è sminuita in concreto dalla sorte ultima del denaro prelevato, giacché proprio il 20 giugno 1996 sono stati versati fr. 80 000.– su un conto bancario intestato a entrambi i coniugi, corrispondenti alla differenza tra la somma donata e le spese legate alla compravendita (fr. 20 000.– versati in contanti alla venditrice più fr. 30 000.– in contanti di cui “nulla si sa”).

                                         AO 1 fa valere invece che sua madre le ha donato personalmente l'importo di fr. 130 000.– prelevato il giorno della compravendita, senza voler favorire il genero. Ribadisce che tale volontà risulta in modo chiaro dalle testimonianze della stessa donatrice e di __________, così come dal fatto che AP 1 non ha dimostrato di avere accettato la donazione. Per quanto riguarda la somma di fr. 80 000.– confluita sul conto intestato ai coniugi, essa eccepisce di averla versata lei medesima “ciò che non significa ancora ulteriore donazione da AO 1 di parte dell'importo al marito” (appello, pag. 6 in alto). A mente sua la somma di fr. 130 000.– è stata investita nella casa per pagare l'acconto iniziale di fr. 20 000.– alla venditrice, gli ammortamenti di fr. 55 000.– in favore della creditrice ipotecaria (la Banca __________), investimenti quantificati sommariamente in fr. 67 500.– e una parte dei costi di iscrizione e degli

                                         onorari notarili (appello, pag. 7 nel mezzo).

                                         a)   Dal profilo formale AP 1 si duole che l'appellante abbia trascritto nell'appello ampi stralci del proprio memoriale conclusivo senza confrontarsi con l'argomentazione del primo giudice, chiedendo di dichiarare su questo punto l'impugnazione irricevibile (osservazioni del 18 maggio 2010, pag. 2 a metà). In realtà al punto 9.1 dell'appello (pag. 4 a 8) AO 1, con riferimento alle note testimonianze e al doc. 4, contesta esplicitamente la motivazione del Pretore sia sulla questione di sapere chi siano i beneficiari della somma di fr. 130 000.– sia sul senso da prestare al versamento di fr. 80 000.– sul conto comune. Certo, la fine del punto 9.1 (appello, pag. 6 in basso a pag. 8 in alto) è la trascrizione delle conclusioni del 10 dicem­bre 2009 (pag. 13 e 14), ma l'appel­lante ben poteva riproporre gli argomenti relativi alla destinazione dell'importo di fr. 130 000.–, dal momento che il Pretore, vista l'imposta­zione della propria soluzione, non li aveva esaminati. Ciò premesso, le censure di AO 1 sono ammissibili.

                                         b)   Liquidare comproprietà dei coniugi in caso di divorzio significa procedere in due tappe. Prima occorre sciogliere la comproprietà conformemente alle disposizioni degli art. 650 e 651 CC, integrate dall'art. 205 cpv. 2 CC, secondo cui il coniuge che dimostra un interesse preponderante può chiedere che un bene in comproprietà gli sia attribuito per intero contro compenso all'altro coniuge. Nella seconda tappa (sotto, consid. 7) il risultato dello scioglimento della comproprietà va ricondotto alle diverse masse dei coniugi assoggettati al regime della partecipazione agli acquisti (DTF 138 III 154 consid. 5.2). Nella fattispecie, come rileva il Pretore, l'at­tribuzione dell'immobile alla moglie non è litigiosa. Controversa è la questione di sapere se l'appellante abbia investito nella casa fondi propri per fr. 130 000.– e possa dedurre tale somma dall'importo spettante al marito per la cessione della sua quota di comproprietà.

                                         c)   Secondo giurisprudenza se un immobile è attribuito per intero a un coniuge, il giudice stabilisce il compenso dovuto all'altro basandosi sulle norme inerenti alla comproprietà e tenendo conto del valore venale dell'immobile (DTF 138 III 153 consid. 5.1.2). Nel caso in cui i coniugi siano iscritti nel registro fondiario come comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno, si presume che entrambi abbiano inteso essere comproprietari e suddividere il plusvalore immobiliare (corrispondente al valore venale dell'immobile, dedotti gli investimenti di ciascun coniuge) in proporzione alle rispettive quote, senza riguardo al finanziamento (sentenza Tribunale federale 5A_464/2012 del 30 novembre 2012, consid. 6.3.1 con rimandi). Ciascun coniuge ha diritto in ogni caso di recuperare i propri investimenti fatti per l'acquisto dell'immobile. Un aiuto finanziario (donazione o prestito) fornito dai genitori di uno di loro tende generalmente a beneficiare il proprio figlio. Salvo dichiarazione contraria, non è lecito desumere che una donazione o un prestito elargiti al proprio figlio per acquistare un'abitazione coniugale sia destinato per metà anche al coniuge di lui. Una donazione del genere non può in nessun caso essere dedotta dalla presunzione di comproprietà dell'immobile e ancor meno dal fatto che il coniuge del figlio sia considerato dai suoceri come parte della propria famiglia (loc. cit.).

                                         d)   In concreto si evince dagli atti che __________ ha donato alla figlia AO 1 fr. 130 000.– (doc. 5) “per investimenti nella casa” (doc. 4). Che donataria fosse solo la figlia e non anche suo marito risulta sia dalla dichiarazione doc. 4 sia dalla presunzione posta dalla giurisprudenza (sopra, lett. c). Contrariamente a quanto reputa il Pretore, la testimoni­an­za di __________ non contiene alcuna affermazione contraria. Anzi, all'inizio della deposizione costei ha affermato di avere regalato il noto importo alla figlia e quando ha dichiarato di non avere distinto tra quest'ultima e suo marito, i quali per lei “erano sul medesimo piano” (verbale del 14 novembre 2011, a pag. 3), si riferiva all'acquisto di “diverse cose per la loro casa”, non all'acquisto della casa stessa né all'ammortamento del mutuo ipotecario. Nella misura in cui è stato usato per finanziare l'abitazione coniugale, l'importo donato dovrà dunque essere considerato come investimento della moglie e andrà dedotto dal valore venale dell'immobile per calcolare

                                               l'eventuale plusvalore.

                                         e)   Fondandosi sulla testimonianza di __________ (verbale del 14 novembre 2007, pag. 2), la quale ha riferito che l'acquisto della casa di __________ è “avvenuto anche grazie ad un finanziamento della madre della signora AO 1 di franchi 130 000.-”, fatto da lei appreso “sia direttamente dalla madre della signora AO 1 che discorrendo con i medesimi coniugi in occasione di cene”, il Pretore ha ritenuto che la somma donata dalla madre alla figlia sia stata adoperata appunto per finanziare l'acquisto della casa (sentenza impugnata, consid. 3b). AP 1 obietta che la deposizione non va presa in considerazione perché la testimone ha riferito di “un semplice sentito dire” (osservazioni del 18 maggio 2010, pag. 4, penultimo paragrafo). Sollevata per la prima volta in appello, la censura sarebbe inammissibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese). In prima sede però la convenuta non si era fondata su tale testimonianza per dimostrare la destinazione dell'importo ricevuto. Sulla deposizione si è fondato il Pretore nella sentenza impugnata, sicché l'attore non aveva motivo di contestare la deposizione prima di introdurre appello.

                                               Ora, testimonianze che si limitano a riportare dichiarazioni di terzi o di una parte non costituiscono una prova di veridicità (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 237). Ciò non toglie che in concreto la deposizione di __________ costituisca un serio indizio circa la destinazione di almeno una parte dell'importo donato dalla madre alla figlia, gli stessi coniugi avendo dichiarato la stessa cosa in tempi non sospetti (né AP 1 contesta). Nelle circostanze descritte bisogna verificare nondimeno se tale indizio sia corroborato da altri fatti che, presi nel loro insieme, sostanzino le allegazioni della convenuta.

                                         f)    L'appellante adduce di avere impiegato quanto ricevuto dalla madre per pagare un acconto iniziale di fr. 20 000.–, ammortamenti del credito ipotecario nei confronti di Banca __________ per fr. 55 000.– (doc. 19), investimenti quantificati dallo stesso marito in circa fr. 67 500.– (doc. H, pag. 16), come pure “costi di iscrizione e notarili”. L'allegazione relativa all'importo di fr. 20 000.– non figurava nel memoriale conclusivo del 10 dicembre 2009 (pag. 13, punto 16b). Nuova, essa è quindi inammissibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese), oltre che non essere nemmeno coerente con quanto l'interessata ha preteso davanti al primo giudice, la somma dei tre importi menzionati nell'appello superando fr. 130 000.–.

                                               Che invece la moglie abbia pagato con quanto ricevuto ammortamenti e spese di investimento non è contestato dal marito, il quale si limita a sostenere che parte dell'importo donato (fr. 80 000.–) sarebbe confluita su un conto intestato a entrambi i coniugi (doc. Z), sicché non vi sarebbe alcuna prova che quegli averi siano beni propri della moglie. Inoltre, a suo avviso, l'accredito va considerato come donazione in suo favore (osservazioni all'appello, pag. 4). Così argomentando, egli disconosce però che spetta a chi invoca il carattere gratuito di una determinata elargizione recarne la prova (art. 8 CC), non potendosi presumere una donazione nemmeno in caso di prestazioni tra coniugi scientemente fornite senza contropartita (sentenze del Tribunale federale 5A_87/2010 del 5 maggio 2010, consid. 3.1, e 5A_662/2009 del 21 dicembre 2009, consid. 2.3). Nella fattispecie il marito non spiega per quale motivo la moglie gli avrebbe regalato fr. 80 000.–. Dagli atti (sopra, lett. d) risulta se mai che AO 1 ha ricevuto l'importo in donazione, non che abbia voluto farne partecipe – in tutto o in parte – il marito. E che la somma sia stata versata su un conto intestato a entrambi i coniugi presso la banca creditrice ipotecaria può ragionevolmente spiegarsi con l'esigenza di pagare interessi ipotecari e am­mortamenti.

                                               Ciò posto, il bonifico in questione va considerato un investimento di cui la moglie può esigere il compenso, il marito non avendo contestato l'impiego della somma per il paga­mento di ammortamenti (fr. 55 000.–: doc. 19) e di migliorie (fr. 67 500.–: doc. H, pag. 16), che vanno equiparate a spese d'investimento (sentenza Tribunale federale 5A_464/2012 del 30 novembre 2012, consid. 6.3.1 in fine). Per contro AO 1 non ha dimostrato come siano state finanziate le rimanenti spese di miglioria (fr. 42 500.–) né i “costi di iscrizione e notarili”. La relazione tecnica del gennaio 2004 sul fondo di __________ (doc. H, pag. 16) non contiene alcunché. Dall'insieme degli elementi testé citati risulta in definitiva che AO 1 ha investito fr. 80 000.– di beni propri nella nota particella, di cui si occorrerà tenere conto nel calcolo del compenso (consid. 6c). Sull'impiego dei rimanenti fr. 50 000.–, invece, nulla è dato di sapere.

                                   6.   Salvo convenzione contraria, il compenso per l'attribuzione del­l'intero fondo all'uno dei coniugi comprende l'importo degli investimenti fatti dall'altro coniuge e la metà del plusvalore, il quale

                                         si determina deducendo dal valore venale dell'immobile gli investimenti di ciascun coniuge (sentenza del Tribunale federale 5A_464/2012 del 30 novembre 2012, consid. 6.3.1). Nella fattispecie il Pretore ha stimato il valore della particella n. 1028 in fr. 600 000.–, come aveva accertato il perito. Deducendo da quell'importo l'onere ipotecario di fr. 490 000.– al momento della “definizione delle masse”, risultava un saldo attivo di fr. 110 000.– da suddividere a metà tra i coniugi, poiché – a suo giudizio – entrambi avevano contribuito al finanziamento con beni propri di pari valore. Onde, in definitiva, l'obbligo per la moglie di corrispondere al marito un compenso di fr. 55 000.– per l'attribuzione della quota di comproprietà di lui.

                                         AO 1 rimprovera al Pretore di avere trascurato che nel 2010 il valore dell'immobile era di soli fr. 573 750.– e non di fr. 600 000.–, l'importo stimato dal perito dovendo essere ridotto di fr. 26 250.– (fr. 13 125.– annui) per tenere conto dell'invec­chiamento subìto dallo stabile tra il 2008 e il 2010. A mente sua, la vetustà va calcolata “con un fattore di riduzione percentuale, lineare, anno per anno, come si evince dalla perizia stessa”. Dipartendosi da un costo di fr. 561 000.– complessivi per l'acquisto della casa (fr. 550 000.– più fr. 11 000.– circa di spese notarili e di registro), finanziato con un mutuo ipotecario di fr. 520 000.– e “la rimanenza pagata dalla moglie sia per l'acquisto che per gli ulteriori investimenti fatti ed ammessi dal marito in fr. 67 500.–”, essa stima la perdita effettiva del suo investimento in fr. 96 300.– pari alla differenza tra quanto investito (fr. 130 000.–) e il valore netto dell'immobile di fr. 33 750.– (fr. 573 750.– ./. fr. 540 000.– di debito bancario attuale). Essa chiede pertanto che la metà di tale perdita, ossia fr. 48 150.–, vada sopportata dal marito in conformità all'art. 209 CC.

                                         a)   Quanto al deprezzamento per vetustà dello stabile intervenuto nel corso di due ulteriori anni, il Pretore non ha condiviso l'opinione della convenuta, secondo cui la svalutazione annua sarebbe pari a un sedicesimo di quella verificatasi nei sedici anni precedenti, poiché “il valore ottenuto suddividendo la vetustà del 2006 e quella del 2008 per il numero di anni a cui si riferiscono non coincidono e conducono a valori diversi dovendosi invero considerare una serie di variabili da cui la convenuta prescinde”. Egli ha respinto così l'aggiornamento proposto, reputando possibile che “altri fattori considerati dal perito siano nel frattempo cambiati” (sentenza impugnata, pag. 6 in basso).

                                               L'appellante ribadisce che la vetustà va determinata in base a un fattore di riduzione percentuale lineare, ma non si confronta con l'argomentazione del primo giudice. Privo di sufficiente motivazione, al proposito l'appello si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5). Del resto, dal referto peritale del novembre 2008 emerge chiaramente che non solo il fattore di vetustà non è lineare (fr. 164 000.– ¸14 x 16 ¹ fr. 210 000.–), giacché dipende dalla diversa obsolescenza dei singoli elementi costruttivi (referto, pag. 13), ma che il valore dell'edificio (elemento del valore di stima: referto, pag. 15) varia anche in funzione del livello medio dei costi di costruzione dell'anno di riferimento, il cui aumento può arrivare a compensare la perdita di valore dovuta alla vetustà, come si è verificato fra il 2006 e il 2008 (referto, pag. 15 in alto).

                                         b)   Per calcolare l'eventuale plusvalore nel caso specifico occorre partire dall'investimento iniziale dei coniugi, di fr. 30 000.– (prezzo di compravendita fr. 550 000.–, meno il debito ipo­tecario iniziale di fr. 520 000.–) e dagli ammortamenti di fr. 80 000.– eseguiti dalla moglie con beni propri dopo l'acquisto (sopra, consid. 5f). Dato che il valore venale del bene è di fr. 110 000.– (fr. 600 000.– stimati dal perito, meno il de­bito ipotecario al momento della liquidazione del regime, di fr. 490 000.–), non risulta alcun plusvalore (fr. 110 000.– ./. fr. 30 000.– ./. fr. 80 000.– = 0). AO 1, come si è visto, non ha dimostrato di avere finanziato l'investimento iniziale di fr. 30 000.– con risorse proprie, mentre il marito ha sostenuto che il pagamento è avvenuto con mezzi propri “provenienti dai coniugi” (osservazioni all'appello, pag. 3). Mancando prove in senso contrario, si deve presumere che i fondi impiegati erano in comproprietà dei coniugi (art. 200 cpv. 2 CC), sicché la metà dell'importo (fr. 15 000.–) è da considerare un investimento di AP 1. Per vedersi

                                               attribuire in proprietà esclusiva la nota particella l'appellante deve quindi versare tale somma al marito quale compenso giusta l'art. 205 cpv. 2 CC.

                                   7.   In una seconda fase il risultato dello scioglimento della comproprietà va integrato nelle diverse masse di beni, per lo meno ove i coniugi siano soggetti – come in concreto – al regime della partecipazione agli acquisti (DTF 138 III 154 consid. 5.2 e sopra, consid. 5b). Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato al momento dello scioglimento del regime dei beni (art. 207 cpv. 2 CC), ovvero alla data della presentazione della domanda di divorzio (art. 204 cpv. 2 CC). Posteriore a tale data, l'attribuzione dell'im­mobile in proprietà

                                         esclusiva a uno dei coniugi giusta l'art. 205 cpv. 2 CC non influisce quindi sull'assegnazione del fondo a una determinata massa. I beni acquisiti in sostituzione di acquisti entrano a far parte degli acquisti (art. 197 cpv. 2 n. 5 CC) anche se successivamente i coniugi hanno investito fondi propri, pur di un importo superiore (Haus­heer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1992, n. 50 ad art. 209 CC), ma in frangenti del genere la massa dei beni propri ha diritto a un compenso proporzionale al contributo prestato (art. 209 cpv. 3 CC). Quando l'acquisizione di un fondo è parzialmente finanziata con l'assunzione o la costituzione di un debito ipotecario, il bene entra per sostituzione nella massa da cui proviene la prestazione in contanti (DTF 138 III 156 consid. 5.2.4.1 con rinvii).

                                         a)   Nel caso specifico l'abitazione coniugale è stata acquistata con un importo di fr. 30 000.– che secondo le risultanze

                                               istruttorie è stato pagato in contanti con denaro in comproprietà dei coniugi. Le quote di comproprietà fanno parte così dei rispettivi acquisti (art. 200 cpv. 3 CC). Il successivo investimento di fr. 80 000.– con averi propri della moglie non cambia tale assegnazione. L'intero immobile va annoverato perciò tra gli acquisti di AO 1, compresa l'ipoteca di fr. 490 000.– (art. 209 cpv. 2 CC; DTF 138 III 156 consid. 5.2.4.1), ma la massa dei beni propri di lei ha diritto a un compenso di fr. 80 000.– (art. 209 cpv. 1 CC). Gli acquisti della moglie (art. 210 CC) risultano così essere lievitati di fr. 30 000.– (fr. 600 000.– ./. fr. 490 000.– ./. fr. 80 000.–). In assenza di plusvalore (o di deprezzamento), non entra in considerazione per converso alcun credito variabile tra masse nel senso dell'art. 209 cpv. 3 CC.

                                         b)   Il compenso di fr. 15 000.– da versare al marito grava gli acquisti di AO 1, ai quali è attribuito l'immobile in questione (art. 209 cpv. 2 CC), e va destinato agli acquisti del marito, poiché è pervenuto a quest'ultimo a titolo oneroso durante il matrimonio. E siccome ogni coniuge ha diritto alla metà dell'aumento degli acquisti dell'altro (art. 215 cpv. 1 CC), AP 1 deve alla moglie fr. 7500.– (la metà di fr. 15 000.–), mentre la moglie deve al marito fr. 15 000.– (la metà di fr. 30 000.–). Dopo compensazione (art. 215 cpv. 2 CC), il debito di AO 1 nei confronti del marito per la liquidazione dell'immobile risulta in definitiva di fr. 7500.–

                                               (v. un esempio di calcolo in: sentenza Tribunale federale 5A_464/2012 del 30 novembre 2012, consid. 6.3.2). Su questo punto l'appello va parzialmente accolto. La liquidazione degli altri beni coniugali non è impugnata.

                                   8.   Per quanto riguarda l'assunzione del debito ipotecario gravante la particella n. 1028 RFD di __________ da parte di AO 1, il Pretore ha ritenuto che non gli spettasse “ingerire sulle modalità contrattuali di sottoscrizione del mutuo e sulle relative condizioni di subingresso in casi quali quello in esame”, se non altro in assenza di una base legale per imporre una tale condizione a un terzo che non è parte in causa (decisione impugnata, consid. 3). Di conseguenza egli ha subordinato la richiesta del trapasso di proprietà nel registro fondiario unicamente al passag­gio in giudicato della sentenza di divorzio e all'intervenuto pagamento degli importi di cui ai dispositivi n. 4 e 5 (di fr. 55 000.– e fr. 8737.–).

                                         AP 1 critica il Pretore per non avere dato seguito alla sua domanda di condizionare il trapasso di proprietà al “subingresso in via esclusiva della moglie (o dei terzi), a completa liberazione del marito, nel debito ipotecario professato dai coniugi nei confronti di __________, __________, di nominali fr. 479 800.–” oppure all'estinzione completa del debito (appello, pag. 1 in basso). Sostiene che tale condizione è indispensabile, poiché altrimenti egli rimarrebbe debitore solidale nei confronti della banca senza più essere comproprietario di metà della particella. A mente sua non si tratta di regolare i rapporti tra le parti e la banca, bensì di liquidare il regime matrimoniale dei coniugi. Tale regolamentazione è tanto più necessaria ove si consideri che il primo giudice non ha nemmeno stabilito che la moglie deve assumere il debito per quel che concerne i rapporti interni tra le parti.

                                        La critica è provvista di buon fondamento. Il Pretore ha effettiva­mente trascurato che il debito ipotecario di fr. 490 000.– è stato, in liquidazione del regime matrimoniale, computato negli acquisti della moglie (sopra, consid. 7b). Anche volendo ammettere che tale regolamentazione includa implicitamente un'assunzione “interna”, da parte della moglie, del debito (solidale) del marito, tale disciplina lascia intatti i diritti del creditore (DTF 121 III 258 consid. 3a) – nel caso precipuo __________ –, che può continuare a esigere il pagamento del debito dal debitore originario, ovvero AP 1. Per garantire che quest'ultimo sia tenuto indenne da pretese della banca, il primo giudice avrebbe dovuto condizio­nare il trapasso di proprietà nel registro fondiario allo svincolo del marito dal debito ipotecario o all'estinzione del debito stesso. Su questo punto l'appello di AP 1 merita di conseguenza accoglimento.

                                   II.   Sul contributo di mantenimento

                                   9.   Per statuire sul mantenimento dei coniugi dopo il divorzio (art. 125 CC) il Pretore ha calcolato il reddito del marito in fr. 9194.– netti mensili e il di lui fabbisogno minimo in fr. 2954.70 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 800.–, parcheggio fr. 40.–, premio della cassa malati fr. 339.70, assicurazione dell'economia domestica fr. 26.60, carburante fr. 50.–, assicurazione del veicolo fr. 61.60, imposta di circolazione fr. 36.80, onere fiscale fr. 400.–). Quanto a AO 1 (prossima ai 40 anni al momento della separazione), egli ne ha stimato il reddito (parzialmente ipotetico) come venditrice di profumeria a tempo pieno in fr. 3440.– netti mensili e ne ha accertato il fabbisogno minimo in fr. 4176.75 mensili fino al 31 dicembre 2011 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1350.–, oneri ipotecari fr. 1426.80, spese accessorie fr. 301.90, premio della cassa malati [già ridotto del sussidio] fr. 104.10, assicurazione dell'economia domestica fr. 37.90, assicurazione del veicolo fr. 55.50, imposta di circolazione fr. 34.50, leasing dell'automobile fr. 397.05, carburante fr. 112.–, spese legali fr. 200.–, onere fiscale fr. 157.–), rispettivamente in fr. 4026.75 per i mesi di gennaio e febbraio 2012 (riduzione del minimo esistenziale a fr. 1200.– con la maggiore età di Fi__________) e in fr. 3826.75 dal 1° marzo 2012 in poi (e­sclusione delle spese legali).

                                         Sulla base di ciò il primo giudice ha fissato il contributo alimen­tare indicizzato a carico del marito in fr. 1037.– mensili fino al 31 dicembre 2011, in fr. 887.– mensili per gennaio e febbraio 2012 e in fr. 687.– mensili dal 1° marzo 2012 al 1° luglio 2028, pari alla quota del fabbisogno minimo di AO 1 non coperta dai propri redditi, maggiorata di fr. 300.– mensili. Egli ha evocato in particolare la lunga durata del matrimonio e il tenore di vita raggiunto dai coniugi durante la vita in comune, concludendo che la convenuta potrà destinare il margine di fr. 300.– mensili per accumulare “una previdenza per la vecchiaia, da integrare a quella maturata con la ripartizione degli averi LPP del marito” (sentenza impugnata, pag. 15 in alto). Il Pretore ha limitato il contributo di mantenimento fino al pensionamento di AP 1, rilevando che a quel momento anche le entrate di lui saranno limitate alle rendite AVS e del “secondo pilastro”.

                                         AO 1 insorge contro l'esclusione di varie poste dal proprio fabbisogno minimo (spese legali, carburante), di cui chiede l'adeguamento fino a complessivi fr. 4454.45 (sotto, consid. 12), e contro il reddito (parzialmente) ipotetico imputatole dal Pretore (sotto, consid. 15a a 15c), sollecitando un contributo alimentare di fr. 1535.– mensili indicizzati vita natural durante e non solo fino al momento in cui il marito raggiungerà l'età del pensionamento. Nel proprio appello AP 1 chiede da parte sua la riduzione del fabbisogno minimo della moglie a fr. 2552.– mensili (sotto, consid. 13), sostenendo che il reddito di lei ammonta a fr. 3745.– netti mensili, avendo il Pretore omesso di considerare la tredicesima mensilità (sotto, consid. 15d).

                                10.   I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo ali­mentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che un contributo alimentare è dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge che chiede il contributo. Ciò è il caso di regola quando, indipendentemente dalla durata del matrimonio, sono nati figli comuni. Non conferisce automaticamente, tuttavia, un diritto al mantenimento: il principio dell'autonomia prevale sul diritto al contributo, come si arguisce dall'art. 125 CC. Un coniuge può pretendere un contributo alimentare, di conseguenza, solo qualora non sia in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento e l'altro coniuge disponga di una capacità contributiva sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.1 con riferimenti).

                                         Per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto sulla sua situazione finanziaria si procede così in tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si determina il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2010.56 del 6 maggio 2013, consid. 5c).

                                11.   Nel caso in rassegna la vita in comune è durata quasi vent'anni (dal 29 novembre 1985 al 1° marzo 2004), sicché il matrimonio può definirsi di lunga durata. Quanto al primo stadio del ragionamento, il Pretore ha omesso di accertare il tenore di vita dei coniugi durante la comunione domestica, limitandosi a constatare che la moglie, con il contributo chiesto di fr. 1535.– mensili, potrebbe “condurre uno stile di vita più agiato di quello di cui ha goduto durante l'unione coniugale (…)”. In mancanza di altre indicazioni sul livello di vita coniugale prima della separazione (gli atti sono silenti), gli accertamenti esperiti nelle procedure a tutela dell'unione coniugale – ancorché ispirati a un esame di verosimiglianza – costituiscono pur sempre un riferimento oggettivo (RtiD II-2004 pag. 582 consid. 4d; I-2005 pag. 778). Non spetta del resto al giudice del divorzio indagare d'ufficio al proposito, in materia di pretese patrimoniali fra coniugi non applicandosi il principio inquisitorio (DTF 129 III 420 consid. 2.1.2).

                                         a)   Nella procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AO 1 l'8 marzo 2004, con sentenza del 4 aprile 2005 il Pretore aveva obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per lei di fr. 1326.– mensili (inc. DI.2004.188). Tale assetto è tuttora in vigore. Il primo giudice aveva accertato che il convenuto guadagnava allora fr. 8011.70 netti mensili complessivi, mentre nel 2003 la moglie aveva conseguito un reddito netto medio di fr. 2200.– mensili. Il reddito coniugale ascendeva pertanto a fr. 10 211.70 mensili (sentenza inc. DI.2004.188 del 4 aprile 2005, pag. 4).

                                         b)   Relativamente al fabbisogno familiare, esso ammontava a fr. 7418.55 mensili: minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppia fr. 1550.– (FU 2/2001 pag. 74 cifra I n. 3), fabbisogno in denaro di N__________ e Fi__________o di fr. 960.– mensili ognuno (sentenza inc. DI.2004.188 del 4 aprile 2005, pag. 6),

                                               onere ipotecario fr. 1227.–, premi della cassa malati fr. 624.90, assicurazione dello stabile fr. 69.45, tassa fognatura fr. 70.–, olio da riscaldamento fr. 150.–, premio assicurazione RC dell'automobile fr. 82.45, imposta di circolazione stimata fr. 30.–, carburante e abbonamento arcobaleno fr. 158.–, assicurazione vita marito fr. 136.75 (sentenza inc. DI.2004.188 del 4 aprile 2005, pag. 4 e 5), imposte stimate fr. 1400.– (su un reddito annuo di circa fr. 100 000.–, previe deduzioni: calcolatore in: www.ti.ch/fisco). In ultima analisi, con un reddito di fr. 10 211.70 mensili i coniugi, dopo avere sopperito al fabbisogno minimo della famiglia di fr. 7418.55 e avere versato fr. 1100.– al figlio maggiorenne (contributo riconosciuto da entrambe le parti: sentenza inc. DI.2004.188 del 4 aprile 2005, pag. 6 a metà), disponevano ancora di circa fr. 846.– mensili ciascuno. Per conservare il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica AO 1 dovrebbe pertanto continuare a beneficiare di tale margine oltre il proprio fabbisogno minimo.

                                12.   Per quel che è del proprio fabbisogno minimo odierno, AO 1 chiede di inserire per almeno dieci anni o fino all'ottenimento della rendita AVS un'indennità di fr. 200.– mensili per spese legali, asserendo che fino all'aprile del 2010 essa ha coperto unicamente i costi della precedente procedura di protezione dell'unione coniugale, mentre le spese legali del divorzio, di circa fr. 20 000.–, rimangono scoperte. L'appellante sostiene inoltre che il suo fabbisogno minimo, calcolato dal Pretore in fr. 3568.– nell'aprile 2005 (ma stabilito nella decisione impugnata in fr. 4176.75, ridotto a fr. 4026.75 dal 1° gennaio 2012 e fr. 3826.75 dal 1° marzo 2012), ammonta a fr. 4454.45 mensili (appello, pag. 12 segg.).

                                         a)   Relativamente alla prima censura, il Pretore ha riconosciuto all'appellante un importo di fr. 200.– mensili a titolo di spese legali (inserito nei fabbisogni di entrambi i coniugi sin dal 1° marzo 2004: sentenza inc. DI.2004.188 del 4 aprile 2005, pag. 4 e 5) per altri due anni, ossia dall'emanazione della sentenza di divorzio fino al febbraio del 2012 (e non del 2011, come pretende l'interessata). Egli ha spiegato che ai fini della protezione dell'unione coniugale si giustifica di inserire tale posta nei fabbisogni, mentre ai fini del divorzio si sarebbe resa necessaria una domanda di provvigione ad litem da parte di AO 1. Nonostante ciò, il Pretore ha riconosciuto all'appellante tale spesa per altri due anni, poiché “il marito riconosce l'importo di fr. 200.– di spese legali per un periodo limitato a condizione che la provvigione ad litem sia respinta” (sentenza impugnata, pag. 12 a metà). Con tale argomentazione la convenuta non si confronta per nulla, facen­do valere unicamente di avere usato l'importo accumulato fino al 1° aprile 2010 per pagare le spese legali della “prima procedura” e di dover coprire ancora i costi dell'attuale causa (appello, pag. 12 a metà). Essa si vale così di un fatto nuovo che non può essere considerato (art. 423b cpv. 2 CPC ticinese), dimenticando inoltre di non avere mai instato per una provvigione ad litem né avere proposto di inserire tale posta nel suo fabbisogno fino all'ottenimento della rendita AVS. Al proposito l'appello si dimostra dunque irricevibile.

                                         b)   A sostegno dell'allegazione secondo cui il suo fabbisogno minimo ammonterebbe in realtà a fr. 4454.45 (appello, pag. 12 in basso a 14 a metà), l'appellante si limita nuovamente a riprodurre il suo memoriale conclusivo del 10 dicembre 2009 (pag. 5 seg.), senza minimamente accennare alla sentenza impugnata. Una volta ancora la sua impugnazione va dichiarata pertanto irricevibile.

                                13.   Sempre in merito al fabbisogno minimo della moglie, AP 1 chiede nel suo appello (pag. 5 punto 3.1) che siano ridotti l'onere ipotecario (spese accessorie comprese) a fr. 850.– mensili (in subordine a fr. 1227.– mensili e le spese accessorie a fr. 150.– mensili), l'onere fiscale a fr. 100.– mensili e le spese per il carburante a fr. 58.– mensili, proponendo inoltre di stralciare il leasing di fr. 397.– mensili, onde una riduzione del fabbisogno minimo a fr. 2552.– mensili.

                                         a)   Per giungere alle cifre appena citate l'interessato si diparte dal calcolo che figura nella sentenza del 4 aprile 2005 (inc. DI.2004.188), sostenendo che “la moglie deve essere in sostanza rimessa nelle condizioni che avrebbe avuto se non si fosse sposata” (appello, pag. 5 in alto). La presunzione è erronea, la moglie avendo diritto in realtà di conservare il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica (sopra, consid. 10).

                                         b)   Circa l'onere ipotecario di fr. 1426.80 mensili, l'appellante asserisce che la moglie non ha diritto a un esborso più elevato di quello che è a lui riconosciuto (fr. 850.– mensili [recte fr. 800.– mensili], spese accessorie incluse), sottolineando che non si giustifica nemmeno di riconoscere all'interessata tutte le spese connesse a una villa in cui essa vive ormai da sola. In via subordinata egli reputa che oltre all'onere ipotecario, quantificato in fr. 1227.– mensili, le spese accessorie vadano limitate a fr. 150.– mensili (come nella sentenza inc. DI.2004.188 del 4 aprile 2005, pag. 4). Su tali doglianze, figuranti già nel memoriale conclusivo (pag. 6), il Pretore ha sorvolato. Ora, che dopo la fine della comunione domestica entrambi i coniugi debbano poter beneficiare di condizioni abitative sostanzialmente paritarie è fuori dubbio (Rep. 1994 pag. 300 consid. 4, 1995 pag. 142 n. 21; I CCA, sentenza inc. 11.2006.51 del 9 settembre 2011, consid. 6 con rinvio). L'uguaglianza non si rispetta necessariamente riconoscendo ad ambedue lo stesso costo dell'alloggio, bensì riconoscendo abitazioni per quanto possibile equivalenti dal profilo qualitativo (I CCA, sentenza inc. 11.2007.24 del 2 dicembre 2008, consid. 9a con richiamo). Sta di fatto che in concreto il costo di fr. 1728.70 mensili (fr. 1426.80 con spese accessorie di fr. 301.90) per un alloggio a __________ appare troppo elevato, AO 1 vivendo ormai da sé sola in quella casa. Un esborso di fr. 1300.– mensili (incluse le spese accessorie) appare senz'altro sufficiente per garantirle il tenore di vita sostenuto durante il matrimonio.

                                               Nelle condizioni illustrate si giustifica di assegnare all'interessata un termine di sei mesi dalla notifica del presente giudizio per trovare una nuova sistemazione meno dispendiosa. Dal marzo del 2014 il costo dell'alloggio nel suo fabbisogno minimo andrà ridotto pertanto a fr. 1300.– mensili, mentre per i mesi precedenti esso rimane di fr. 1728.70 mensili. AP 1 chiede in via subordinata di ridurre il costo dell'alloggio a fr. 1377.– mensili (fr. 1227.– con spese accessorie di fr. 150.– mensili), ma l'allega­zione è parzialmente nuova (e quindi irricevibile in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese), giacché in prima sede egli aveva riconosciuto – sempre in subordine – un esborso di fr. 1426.25 mensili per interessi ipotecari e di fr. 288.65 per spese accessorie (memoriale conclusivo del 9 dicembre 2009, pag. 6). Laddove chiede poi di escludere dalle spese accessorie “__________, __________, elettricità e varie, essendo già comprese nel minimo vitale” (appello, pag. 6 in basso), egli esprime un'evidenza, visto che è precisamente quanto ha fatto il Pretore (sentenza impugnata, pag. 12).

                                         c)   AP 1 propone di ridurre l'onere fiscale nel fabbisogno della moglie da fr. 157.– a fr. 100.– mensili, facendo valere che il suo contributo alimentare decadrà con il divorzio, di modo che l'imponibile di lei non eccederà fr. 34 000.– annui (appello, pag. 7 in alto). A torto. In primo luogo perché il contributo alimentare non sarà soppresso a quel momento (sotto, consid. 17). Inoltre, perché con un reddito a tempo pieno di fr. 3745.– netti mensili (sotto, consid. 15d) AO 1 conseguirà un reddito imponibile di circa fr. 45 000.– annui netti, ragion per cui l'onere fiscale non sarà inferiore a quello preso in considerazione nella sentenza impugnata.

                                         d)   In luogo e vece delle spese per il carburante di fr. 112.– mensili e per il leasing di fr. 397.– mensili l'attore chiede di riconoscere nel fabbisogno minimo della moglie una somma fissa di fr. 58.– mensili per un abbonamento “arcobaleno” di due zone, facendo notare che al momento della separazione essa non disponeva di un veicolo (appello, pag. 7 in alto). In effetti AO 1 ha stipulato un contratto di leasing solo dopo la separazione (circostanza non contestata: osservazioni, pag. 8). Se non che, nel fabbisogno minimo di un coniuge vanno inseriti anche costi d'automobile sorti dopo la fine della vita in comune ove siano necessari per scopi profes­sionali, per motivi di salute o per esercitare il diritto di visita, tranne in caso di ristrettezze economiche, nel qual caso va riconosciuto solo il costo delle trasferte con i mezzi pubblici (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c). In concreto AP 1 non versa in ristrettezze economiche (sotto, consid. 17). Né sarebbe equo esigere dalla moglie un'estensione dell'attività lucrativa (sotto, consid. 15c) e riconoscere alla medesima solo il costo dei mezzi pubblici quando nel fabbisogno minimo del marito si inseriscono i costi di un veicolo privato (sopra, consid. 9). Il marito del resto non solleva alcuna obiezione da questo profilo né contesta l'importo delle spese del leasing, del carburante, i premi di assicurazione o l'imposta di circolazione. Su questo punto l'appello la sentenza impugnata sfugge dunque a censura.

                                14.   Alla luce di quanto precede il fabbisogno minimo di AO 1 risulta di fr. 3826.75 mensili fino al febbraio del 2014 e di fr. 3398.05 mensili dal marzo successivo (minimo esistenziale del diritto ese­cutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1728.70 fino al febbraio del 2014 e fr. 1300.– in seguito, premio della cassa malati fr. 104.10, assicurazione dell'economia domestica fr. 37.90, assi­curazione del veicolo fr. 55.50, imposta di circolazione fr. 34.50, leasing dell'automobile fr. 397.05, carburante fr. 112.–, onere fiscale fr. 157.–), importi cui si deve ancora aggiungere, in virtù dell'art. 125 cpv. 2 n. 8 CC, la quota di fr. 300.– mensili riconosciuta dal Pretore – e non contestata dal marito – per finanziare una previdenza professionale integrativa (sentenza impugnata, consid. 9). Tenuto conto che per beneficiare del tenore di vita condotto fino alla separazione la moglie dovrebbe disporre di ulteriori fr. 846.– mensili (sopra, consid. 11b), il suo “debito mantenimento” fino al pensionamento va accertato per finire in fr. 4972.75 mensili fino al 28 febbraio 2014 e in fr. 4544.05 mensili dopo di allora.

                                15.   Occorre appurare a questo punto se AO 1 sia in grado di far fronte da sé al proprio “debito mantenimento” dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC). L'interessata critica il reddito ipotetico imputatole dal primo giudice, sostenendo che esso non tiene conto dei suoi problemi di salute (inabilità lucrativa del 50% dal 24 luglio al 31 agosto 2006, seguita da un intervento chirurgico a un piede nel settembre del 2006), i quali non rimarranno senza effetti sulla sua capacità lavorativa, né tiene conto della sua età e nemmeno del fatto che nel settore della vendita di prodotti cosmetici si richiede una “bella presenza che, ovviamente, con il passare degli anni decade”. Ricordando di avere documentato le sue vane ricerche di un altro lavoro, essa adduce che non le è possibile guadagnare di più (appello, pag. 10 punto 10 e pag. 14 punto 11).

                                         a)   Per principio il reddito di un coniuge è quello effettivo. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, la fissazione di un reddito potenziale non avendo carattere di penalità (RtiD II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice deve decidere così, in primo luogo, se si può ragionevolmente esigere dal coniuge in questione che eserciti un'attività lucrativa o la estenda, tenendo conto della sua età, della formazione professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina se quel coniuge abbia l'effettiva possibilità di esercitare simile attività e quale sia il reddito conseguibile, tenendo calcolo sempre dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione sul mercato del lavoro in generale (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; I CCA, sentenza inc. 11.2010.1 del 6 maggio 2013, consid. 5d).

                                         b)   In concreto il Pretore si è dipartito da un reddito netto di fr. 2751.80 mensili percepiti da AO 1 nel gennaio del 2009 per un grado d'occupazione dell'80% (sentenza impugnata, pag. 11 a metà e doc. 42). L'interessata non avendo dimostrato che i suoi problemi di alluce valgo persistano né che la formazione di Fi__________ giustifichi un maggior impegno edu­cativo da parte sua, egli le ha ascritto un reddito ipotetico di fr. 3440.– netti mensili, pari alla retribuzione per la stessa attività esercitata a tempo pieno. L'appellante non si confronta con le argomentazioni del primo giudice, ma si limita a ribadire la propria opinione e a riprodurre, al punto 11 (pag. 15), parte del suo memoriale conclusivo del 10 dicembre 2009 (pag. 8). Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello si dimostra pertanto irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC ticinese). Sia come sia, quando il Pretore ha statuito Fi__________ aveva compiuto 16 anni, sicché dalla madre si poteva esigere un'e­stensione dell'attività lucrativa al 100% (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2 con rinvii). Per di più, l'interessata non contesta quanto accertato dal Pretore, ossia che “sul fronte del datore di lavoro non è esclusa la possibilità di estendere la percentuale lavorativa (…)”, né ha documentato il carattere invalidante e duraturo dei suoi problemi di salute. Ci`posto, l'appello manca pertanto di consistenza.

                                         c)   AP 1 fa valere da parte sua (appello, pag. 8) che il reddito ipotetico della moglie va fissato in realtà a fr. 3745.– netti mensili, il Pretore essendosi fondato a torto su un guadagno netto all'80% di fr. 2751.80 e non di fr. 2996.– mensili, dimenticando la tredicesima. Effettivamente dal certificato di salario 2008 AO 1 risulta avere percepito fr. 35 953.– annui netti, pari a fr. 2996.– netti mensili (doc. 41), mentre dal “conteggio paga” del gennaio 2009 si evince uno stipendio di fr. 2751.80 netti mensili (doc. 42). Nelle sue osservazioni del 6 maggio 2010 (pag. 10) essa definisce inammissibile – siccome nuova – l'argomentazione del marito, difende l'accertamento del Pretore, il quale si sarebbe fondato sulla media dei redditi del 2007 e del 2008, e sostiene che le sue entrate varierebbero da mese a mese, trattandosi nel suo caso di una retribuzione oraria.

                                               In realtà il marito aveva già sostenuto nel memoriale conclusivo del 9 dicembre 2009 (pag. 5), invocando il certificato di salario 2008 (doc. 41), che il reddito netto della moglie ammonta a fr. 3745.– mensili. Risulta inoltre dai documenti prodotti dalla moglie stessa che questa percepisce un salario fisso e una tredicesima mensilità (v. ad esempio il doc. 33). Il Pretore si è fondato sul “conteggio paga” di gennaio 2009 (doc. 42), che non menziona la tredicesima versata a fine anno (doc. 33, ultima pagina). A ragione l'appellante si duole perciò della dimenticanza. Il reddito ipotetico della moglie a tempo pieno va rivalutato così a fr. 3745.– netti mensili. Nelle condizioni descritte il “debito mantenimento” di lei fino al pensionamento risulta scoperto per fr. 1230.– mensili fino al febbraio del 2014 e per fr. 800.– mensili arrotondati in seguito (sopra, consid. 14).

                                16.   Rimane da verificare la capacità contributiva di AP 1, per il quale il Pretore ha accertato un reddito di fr. 9194.– netti mensili e un fabbisogno minimo in fr. 2954.70 mensili (sentenza impugnata, pag. 13 in alto). Quanto al proprio reddito, l'interessato chiede di fondarsi sullo stipendio di fr. 7746.– mensili netti da lui conseguito nel 2003, ovvero prima della separazione, rinviando alla sentenza del 4 aprile 2005 (inc. DI.2004.188). Sennonché la capacità contributiva di un coniuge va accertata al momento del divorzio (Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 7 ad art. 125), sicché la critica cade nel vuoto. Relativamente al proprio fabbisogno minimo, il marito chiede nelle osservazioni all'appello avversario (pag. 10) di aumentarlo a fr. 6497.45 mensili, senza confrontarsi però con la decisione impugnata e limitandosi a riprendere testualmente il memoriale conclusivo del 9 dicembre 2009 (pag. 7 e 8 in alto). Insufficientemente motivata, simile rivendicazione va dichiarata irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

                                         Ne segue che l'attore, una volta coperto il proprio tenore di vita con una margine disponibile di fr. 5393.30 mensili (fr. 9194.– ./. fr. 2954.70 ./. fr. 846.–), del tutto sufficiente per erogare a AO 1 il contributo necessario a garantirle il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica di fr. 1230.– mensili fino al febbraio del 2014 (sopra, consid. 15).

                                17.   In merito alla durata dell'obbligo contributivo, la moglie sottolinea che il marito sarà perfettamente in grado di versare il contributo in questione anche dopo il pensionamento, mentre lei non riuscirà a sostentarsi “con la sola rendita AVS e la rendita di CP che non sarà superiore a fr. 500.– mensili” (appello, pag. 16 in alto). Tenuto conto della sua età, del livello di vita raggiunto durante la comunione domestica, della lunga durata del matrimonio e del fatto che lei accudisce ancora Fi__________ e non ha una formazione professionale adeguata, avendo rinunciato a lavorare per consentire al marito di laurearsi al Politecnico di Zurigo, essa fa valere che il contributo alimentare le deve essere stanziato a vita

                                         a)   Di regola un contributo di mantenimento dopo il divorzio non è vitalizio. È dovuto per il tempo necessario affinché il coniuge creditore ritrovi la propria autonomia finanziaria, compresa un'adeguata previdenza professionale (Haus­heer/Spy­cher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband, Berna 2001, pag. 100 n. 05.163). La durata del contributo dipende così dalle prospettive che il beneficiario ha di garantire il proprio mantenimento con redditi propri (I CCA, sentenza inc. 11.2007.193 dell'8 febbraio 2010, consid. 6a con rinvii). Il sistema dello splitting e degli accrediti per compiti educativi o assistenziali, introdotto con la decima revisione dell'AVS (in vigore dal 1° gennaio 1997) e la divisione dell'avere di vecchiaia prevista dagli art. 122 seg. CC permettono, di regola, di evitare lacune di previdenza nel periodo anteriore al divorzio (DTF 135 III 159 consid. 4.1). In linea di massima, pertanto, il contributo alimentare è dovuto solo fino al pensionamento del beneficiario (RtiD I-2005 pag. 756 con rinvii). In virtù dell'art. 125 cpv. 2 n. 8 CC si deve considerare tuttavia nel contributo dovuto dopo il divorzio di eventuali lacune quanto al periodo successivo al divorzio, le quali si verificano quando un coniuge non consegue redditi sufficienti per costituirsi una propria previdenza per vecchiaia completa (DTF 135 III 159 consid. 4.1; cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2007.39 del 1° ottobre 2010, consid. 5).

                                         b)   Nella fattispecie il Pretore ha condannato l'attore a versare il contributo alimentare per la convenuta fino al pensionamento di lei, il 1° luglio 2028. All'importo del contributo calcolato co­me differenza tra il fabbisogno minimo della moglie e il reddito complessivo del marito il primo giudice ha aggiunto, come si è visto, fr. 300.– mensili destinati “alla formazione di una previdenza per la vecchiaia, da integrare a quella maturata con la ripartizione degli averi LPP del marito (l'importo è stato calcolato considerando che la moglie accantona mensilmente CHF 94.–, mentre la partecipazione del marito si fissa a fr. 720.–, e che in tal modo costei potrà accantonare almeno la metà della somma destinata dal marito al II pilastro)” (sentenza impugnata, pag. 15 in alto). Il primo giudice ha ritenuto invece che AP 1 non sarà più in grado di contribuire al mantenimento della moglie dopo il proprio pensionamento, perché le sue entrate saranno limitate alla rendita AVS e a quella del “secondo pilastro”.

                                         c)   L’appellante non si confronta con l'argomentazione testé riprodotta, limitandosi ad affermare che “con la sola rendita AVS e la rendita di CP che non sarà superiore a fr. 500.– mensili” essa non riuscirà a sopravvivere (appello, pag. 16 in alto). Trattandosi di verificare l'entità di una prestazione d'uscita o l'insorgere di un caso di previdenza ai fini dell'art. 122 o 124 CC, il giudice applica nondimeno il principio inquisitorio “illimitato”, essendo di pubblico interesse che dopo il divorzio un coniuge disponga di un'appropriata copertura assicurativa per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti (DTF 129 III 486 consid. 3.3). Di conseguenza questa Camera ha assunto d'ufficio informazioni sulle presumibili rendite AVS e LPP che l'appellante percepirà dopo il pensionamento, nel giugno del 2028.

                                               Dai calcoli eseguiti dalla cassa di compensazione __________ e dalla __________ (sopra, lett. G) si evince che in base a un reddito annuo di fr. 44 940.– (fr. 3745.– per 12: consid. 15d) la rendita AVS della moglie ammonterà a fr. 1909.– mensili e quella LPP a fr. 607.30 (fr. 7288.– diviso 12). Ciò posto, si può stimare – con tutte le riserve del caso – che dopo il giugno del 2028 l'attrice disporrà di redditi per circa fr. 2500.– mensili, cui si aggiungeranno i prelievi mensili dal capitale che essa sarà riuscita a costituire nel frattempo con l'importo di fr. 300.– versatogli dal marito per la formazione di una previdenza per la vecchiaia integrativa (sopra, consid. 14). Tenendo conto del tasso d'interesse minimo sugli averi di vecchiaia giusta l'art. 12 OPP, che dal 1° gennaio 2012 è dell'1.5% (RU 2011 pag. 5035), tale capitale ammonterà verosimilmente all'età pensionabile (tra 15.75 anni) a circa fr. 64 000.– (fr. 300.– x 12 mesi x 17.75: Stauffer/Schätzle, Barwerttafeln/Tables de capitalisation, 5ª edizione, pag. 464, tavola 49), convertibile in una rendita vitalizia, sempre al tasso del­l'1.5 %, di fr. 256.– mensili (fr. 64 000.– diviso 20.81 diviso 12: Stauf­fer/Schätzle, op. cit., pag. 283, tavola 20y).

                                               Si può stimare in ultima analisi, sempre con le riserve del caso, che nel giugno del 2028 l'attrice disporrà di redditi per circa fr. 2750.– mensili. Di conseguenza il “debito mantenimento” di fr. 4544.05 mensili (sopra, consid. 14), una volta tolto il supplemento di previdenza di fr. 300.– mensili e le spese di trasferta (complessivi fr. 599.05: consid. 13d), che decadranno con il pensionamento, risulterà scoperto per fr. 895.– mensili (arrotondati).

                                         d)   Per quel che attiene alla capacità contributiva di AP 1 dopo il pensionamento (nel 2028), si può prudenzialmente supporre che con i redditi di cui dispone egli riceverà una rendita AVS piena di fr. 2340.– mensili (www.avs-ai.info). Al suo capitale di previdenza, che nel maggio del 2028 ascen­derà a circa fr. 513 000.– (fr. 120 000.– rimanenti dopo la divisione del “secondo pilastro”: doc. HH e 43) con interessi all'1.5% per 18 anni (dal divorzio al pensionamento) per fr. 36 000.– (Stauffer/Schät­zle, op. cit., pag. 456, tavola 47, fattore 1.30) si aggiungeranno inoltre fr. 357 000.– almeno ch'egli avrà accumulato durante lo stesso periodo grazie al contributo personale di fr. 721.– mensili (doc. FF) e a un contributo per lo meno uguale del datore di lavoro (Stauffer/ Schätzle, op. cit., pag. 464, tavola 49, fattore 20.65). Convertito sempre al tasso dell'1.5%, quel capitale frutterà presumibilmente a 65 anni una rendita vitalizia di circa fr. 2660.– mensili (fr. 513 000.– diviso 16.06 diviso 12: Stauffer/ Schätzle, op. cit., pag. 279, tavola 20x).

                                                Il reddito dell'interessato, di fr. 5000.– mensili complessivi, basta quindi a coprire il fabbisogno minimo di lui e il contributo alimentare per la moglie dopo il pensionamento di quest'ultima (fr. 895.– mensili), anche facendo astrazione degli interessi del capitale ch'egli potrà costituire con i propri redditi da lavoro. Dopo il pagamento del contributo alimentare egli rimarrà in effetti con un margine disponibile di oltre fr. 5200.– (consid. 16). Qualora tali previsioni non si avverassero, AP 1 potrà chiedere la riduzione o la soppressione del contributo a suo carico (art. 129 cpv. 1 CC).

                                18.   AO 1 chiede infine che l'indicizzazione del contributo ali­mentare sia anticipata dal gennaio del 2012 al gennaio del 2011 (appello, pag. 17 a metà). La richiesta è nondimeno senza oggetto, poiché fino al passaggio in giudicato della sentenza sui contributi di mantenimento questi continuano a essere disciplinati dall'assetto provvisionale (o, eventualmente, da quanto aveva stabilito il giudice a tutela dell'unione coniugale: RtiD I-2006 pag. 670 in alto con richiami). Quanto al contributo alimentare fissato in esito all'attuale decisione, esso decorre dal passaggio in giudicato della medesima. L'adeguamento al rincaro interviene pertanto dal 1° gennaio 2014.

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

                                19.   Gli oneri del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). AO 1 ottiene causa parzialmente vinta sul compenso da versare all'attore per l'attribuzione in proprietà esclusiva della particella n. 1028 RFD di __________, il quale si riduce da fr. 55 000.– a fr. 7500.– (sopra, consid. 7b) e sull'entità del contributo alimentare, che passa da fr. 687.– a fr. 1230.– mensili fino al 28 febbraio 2014, a fr. 800.– mensili dal 1° marzo 2014 al pensionamento di lei e a fr. 895.– mensili vita natural durante dopo di allora (rispetto ai fr. 1535.– richiesti). Tutto ponderato, si giustifica perciò che sopporti la metà degli oneri processuali, mentre l'altra metà va a carico di AP 1, compensate le ripetibili. Quanto all'appello di AP 1, questi esce vittorioso sul subingresso nel debito ipotecario contratto dai coniugi (sopra, consid. 8), ma soccombe sulla soppressione del contributo alimentare. Equitativamente si legittima così di suddividere a metà gli oneri processuali e di compensare le ripetibili.

                                         L'esito dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente sugli oneri processuali di prima sede (suddivisi a metà) né sulle ripetibili (compensate), che rimane invariato. A maggior ragione ove si pensi che nel diritto di famiglia si può prescindere dal suddividere oneri processuali e ripetibili in chiave strettamente aritmetica (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri riferimenti in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 34 ad art. 148 CPC ticinese).

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello diritto federale

                                20.   Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale

                                         contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso degli appelli supera ampiamente in entrambi i casi la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

                                         4.  La comproprietà sulla particella n. 1028 RFD di __________ è sciolta mediante attribuzione dell'intero fondo in proprietà esclusiva alla moglie, la quale verserà al marito una compensazione di fr. 7500.–.

                                             Il pagamento della somma deve avvenire entro quattro anni dal passaggio in giudicato del presente dispositivo.

                                         8. AP 1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

                                             fr. 1230.– mensili dal passaggio in giudicato del presente giudizio fino al  

                                                                 28 febbraio 2014,

                                             fr.   800.– mensili dal 1° marzo 2014 fino al 30 aprile 2028 e

                                             fr.   895.– mensili dal 1° maggio 2028 vita natural durante.

                                             I contributi alimentari sono adeguati ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 2014, nella stessa misura in cui è indicizzato il reddito del debitore.

                                         Per il resto l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   II.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 1950.–

                                         b) spese                         fr.     50.–

                                                                                fr. 2000.–

                                         sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                   III.   L'appello di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

                                         6.  AO 1 potrà chiedere il trasferimento della particella n. 1028 RFD di __________ in sua esclusiva proprietà producendo all'ufficiale del registro fondiario l'attuale sentenza, al momento in cui sarà passata in giudicato, unita alla conferma dell'intervenuto pagamento a AP 1 degli importi stabiliti nei dispositivi n. 4 (fr. 7500.–) e n. 5 (fr. 8737.–), come pure alla prova dell'intervenuto svincolo di AP 1 dal debito ipotecario che grava la particella medesima o alla prova della completa estinzione del debito.

                                         Per il resto l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                 IV.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia     fr. 2450.–

                                         b)  spese                        fr.     50.–

                                                                                fr. 2500.–

                                         sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  V.   Notificazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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