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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.12.2011 11.2010.30

15 décembre 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·801 mots·~4 min·4

Résumé

Stralcio dell'appello per desistenza

Texte intégral

Incarto n. 11.2010.30

Lugano 15 dicembre 2011/rs    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente, Celio e Cerutti, supplente straordinario

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2009.19 (annullamento di convenzione matrimoniale, in subordine azione di riduzione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 28 gennaio 2009 da

 AO 1, , e  AO 2  (patrocinati dall'  PA 2 )  

contro    AP 1  (patrocinata dall'  PA 1 );  

Ritenuto

in fatto:                          che il 31 dicembre 2007 è deceduto a __________ (__________), suo ultimo domicilio, il __________, lasciando la vedova AP 1 (1931), sposata in seconde nozze nel marzo del 1962, con i figli __________ (1964) e __________ (1966);

                                         che nell'ambito di un'azione di annullamento di una convenzione matrimoniale promossa il 28 gennaio 2009 da AO 1 (1948) e AO 2 (1950), nati dal primo matrimonio del defunto, contro AP 1, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha respinto con decreto del 12 febbraio 2010 un'eccezione di carenza di litisconsorzio facoltativo proprio sollevata dai convenuti, ponendo a carico di questi ultimi la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.–, con obbligo di rifondere in solido agli attori fr. 700.– per ripetibili;

                                         che contro il citato decreto AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8 marzo 2010 in cui chiede di accogliere la sua eccezione di carenza di litisconsorzio attivo e di dichiarare irricevibile la petizione del 28 gennaio 2009;

                                         che nelle loro osservazioni del 18 giugno 2010 AO 1 e AO 2 concludono per la reiezione dell'appello;

                                         che il 24 agosto 2011 AO 1, AO 2, AP 1, __________ e __________ hanno concluso davanti al Pretore un accordo transattivo in cui è previsto, in particolare, il ritiro da parte di AP 1 del proprio appello dell'8 marzo 2010 contro il decreto del 12 febbraio 2010 con tasse e spese a carico di chi le ha anticipate, ripetibili compensate (punto 5);

                                         che con decisione del 2 dicembre 2011 il Pretore ha dato atto alle parti dell'avvenuta transazione e ha stralciato dai ruoli tutte le procedure ancora pendenti;

Considerando

in diritto:                        che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione (art. 405 cpv. 1 CPC);

                                         che nella fattispecie il decreto del Pretore è stato comunicato il 12 febbraio 2010, onde l'applicabilità all'appello della vecchia procedura civile ticinese;

                                         che nella transazione giudiziaria del 24 agosto 2011 AP 1 ha, in particolare, dichiarato di ritirare l'appello da lei interposto contro il decreto del 12 febbraio 2010, con tasse e spese a carico di chi le ha anticipate, ripetibili compensate (punto 5);

                                         che nelle circostanze descritte si deve prendere atto del ritiro dell'appello e stralciare la causa dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC ticinese);

                                         che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);

                                         che la tassa di giustizia va ridotta, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 25 cpv. 2 con rinvio all'art. 21 vLTG);

                                         che in materia di ripetibili non è il caso di scostarsi da quanto le parti hanno liberamente pattuito;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC ticinese,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                 fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

– avv.   ; – avv.   .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale di appello

Il vicepresidente                                                    La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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