Incarto n. 11.2010.143
Lugano 6 agosto 2012/mc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2006.114 (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 21 novembre 2006 da
AP 1 e AP 2
contro
AO 2 e AO 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 6 dicembre 2010 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza
emessa il 15 novembre 2010 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 e AP 2 sono comproprietari, metà ciascuno, della particella n. 1500 RFD di __________ (370 m²), sovrastata a sud dalla particella n. 1416 (703 m²), proprietà di AO 2 e AO 1 in ragione di un mezzo ciascuno. Entrambi i fondi, situati in zona residenziale, sono edificati. Su quello di AO 2 e AO 1 si trova, a confine con la proprietà di AP 1 e AP 2, un piazzale-posteggio. Tra i due terreni sorge, su quest'ultimo fondo, un muretto sormontato da una rete metallica. Sulla particella di AP 1 e AP 2 è iscritto un onere di condotta e allacciamento acque luride in favore della particella n. 1416. AO 2 e AO 1 sono altresì comproprietari, metà ciascuno, della particella n. 1413 (coltivo vigna, 645 m²), situata a sud-ovest della particella n. 1500.
B. Il 21 novembre 2006 AP 1 e AP 2 hanno chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud che fosse ordinato a AO 2 e AO 1 di astenersi da ogni atto pregiudizievole alla loro proprietà con “realizzazione delle opere necessarie per il piazzale al mappale n. 1416 (…) e rifusione dei danni provocati al muretto di proprietà AP 1”, di consegnare “i piani della canalizzazione a servizio della particella n. 1416 realizzata sul mappale n. 1500 (…)” e di asportare tre palme e un abete dalle particelle n. 1413 e 1416. Nella loro risposta dell'8 gennaio 2007 AO 2 e AO 1 hanno proposto di respingere la petizione. Replicando il 9 febbraio 2007, gli attori hanno confermato le loro domande. Con duplica del 12 marzo 2007 i convenuto hanno riaffermato il loro punto di vista. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 7 maggio 2007. Terminata l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a memoriali conclusivi del 28 e 31 agosto 2009 in cui hanno ribadito le loro posizioni. Statuendo il 15 novembre 2010, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese sono state addebitate solidalmente agli attori, tenuti a rifondere ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2500.– per ripetibili.
C. Contro la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 6 dicembre 2010 nel quale chiedono che la petizione sia accolta per quanto riguarda il muro e le piante, riformando il giudizio impugnato di conseguenza. AO 1 conclude in uno scritto del 17 gennaio 2011 per la reiezione dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. La causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese. Al vecchio rito soggiacevano tutte le decisioni comunicate dai Pretori fino al 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza impugnata è stata intimata il 15 novembre 2010 ed è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 17 novembre successivo. Introdotto entro 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 6 dicembre 2010, l'appello in esame è dunque tempestivo.
2. Il Pretore ha accertato anzitutto che le piante di cui gli attori chiedono la rimozione si trovano sul fondo dei convenuti sin dagli anni sessanta senza che gli attori risultino avere sollevato alcuna opposizione nel termine decennale dall'art. 160 LAC. Quanto a immissioni negative, egli ha constatato che nel frattempo le piante erano state potate e che alle ore 15 del 2 luglio 2007 l'ombra non raggiungeva l'abitazione degli attori. Ciò premesso, egli non ha ravvisato alcun eccesso pregiudizievole, la situazione non apparendo a suo avviso di un'intensità tale da urtare la sensibilità di una persona media posta nelle medesime condizioni.
Per quel che è del muretto a confine tra le due proprietà, secondo il Pretore “non emerge in alcun modo che le fessurazioni formatesi su detto muro possano essere riconducibili alla costruzione del piazzale utilizzato quale parcheggio da AO 1 e AO 2. Anzi, dall'istruttoria è piuttosto emerso che tali danni al muretto divisorio esistessero già antecedentemente alla creazione dell'area di posteggio in uso all'abitazione dei convenuti, ciò che il teste __________ ha avuto modo di confermare”. A mente del Pretore gli attori di non hanno dimostrato, in altri termini, alcun nesso causale adeguato tra la creazione del piazzale sulla proprietà dei convenuti e il danno al muro posto sul loro fondo. Quanto alle canalizzazioni, infine, il primo giudice ha rilevato che gli attori avevano ammesso di avere ricevuto nel settembre del 1997 un piano delle condotte. E siccome tale piano, allegato quale documento giustificativo all'istanza di iscrizione nel registro fondiario della relativa servitù, descrive in modo chiaro dove andavano posate le canalizzazioni, anche sotto questo profilo l'azione si rivelava inconsistente.
3. Gli appellanti ribadiscono che le tre palme e l'abete sono a una distanza dal confine inferiore a quella prevista dall'art. 155 LAC, rimproverando al Pretore di avere trascurato le risultanze di un sopralluogo esperito il 24 settembre 2008 dal Giudice di pace del circolo di Balerna, il cui verbale figura agli atti (doc. AG). Essi rilevano sostanzialmente che il cono d'ombra causato dalle piante dev'essere valutato nel periodo dal 21 settembre al 21 marzo di ogni anno, quando il sole è più basso all'orizzonte e determina ombre più lunghe rispetto ai mesi primaverili ed estivi. Avendo visitato i luoghi nel mese di luglio, il Pretore non poteva riscontrare nulla di particolare. Gli appellanti ribadiscono in sintesi che la presenza delle piante è fonte di immissioni negative, la quale deprezza la loro proprietà e nuoce alla loro salute.
4. I presupposti per l'applicazione degli art. 679 e 684 cpv. 2 CC (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011) sono già stati riassunti dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 1.1). Al riguardo basti rammentare che l'art. 684 cpv. 2 CC comprende anche la protezione da cosiddette immissioni “negative”, come la privazione della luce e della vista o l'ombreggiamento (DTF 138 III 54 consid. 4.4.1 con riferimenti). La competenza legislativa riservata ai Cantoni dall'art. 688 CC in materia di piantagioni non osta quindi, per principio, all'applicazione degli art. 679 e 684 CC, i quali costituiscono una garanzia minima del diritto federale contro le immissioni (DTF 126 III 460 consid. 3d). Quand'anche la pretesa rimozione delle piante secondo le norme cantonali sulle distanze possa essere prescritta per tolleranza decennale, una piantagione può ugualmente, dandosene gli estremi, essere fonte di immissioni eccessive. Trattandosi di immissione negative, il nuovo art. 684 cpv. 2 CC vieta esplicitamente – del resto – la privazione di insolazione o di luce diurna a danno dei vicini.
Sapere se le immissioni siano eccessive dipende poi dall'intensità delle medesime, da apprezzare secondo criteri oggettivi (DTF 126 III 227 consid. 4 con riferimenti). Il giudice valuta gli interessi in gioco sulla base del suo ampio potere di apprezzamento, richiamandosi alla sensibilità di una persona media posta nelle medesime circostanze. Tale ponderazione d'interessi, ispirata al diritto – comprese le norme sulla protezione dell'ambiente e contro l'inquinamento fonico in particolare – e all'equità, non deve fondarsi solo sulla situazione, la destinazione dei fondi o l'uso locale (come prevede l'art. 684 cpv. 2 vCC), ma deve tenere conto anche di tutte le particolarità del caso specifico nel loro insieme. Vietate, in altri termini, non sono unicamente immissioni suscettibili di danno, bensì tutte le immissioni moleste, cioè eccessive, ovvero che superano gli usuali limiti di tolleranza (RtiD I-2009 pag. 638 consid. 3; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2009.2 del 17 novembre 2010, consid. 7a; v. anche Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 214 n. 1812).
5. Nella fattispecie il Pretore ha constatato che alle ore 15.00 del 2 luglio 2007 l'ombra delle tre palme e dell'abete non raggiungeva l'abitazione degli attori. Il Giudice di pace supplente del circolo di Balerna ha fotografato da parte sua, il 24 settembre 2008, l'ombra proiettata dalle piante tra le ore 14.00 e 14.20 (doc. AG). Ora, che gli alberi in questione tolgano sole e luce al fondo degli attori non può seriamente essere contestato (cfr. anche doc. da Q a AA). La loro presenza è fonte perciò di immissione negative. Il problema è che tutto si ignora sull'intensità, la durata, la frequenza di tali immissioni, come pure sulla superficie toccata dell'ombreggiamento. E in mancanza di accertamenti non si può dire che l'ombra causata dagli alberi sia “molto considerevole”, al punto da nuocere alla qualità di vita degli attori (cfr. DTF 126 III 461 consid. 4a e 4b). Tanto meno ove si consideri che, dopo
avere chiesto una perizia sulla “quantità di ombra provocata sul mappale 1500 dalle piante esistenti sul mappale 1413 e 1416” (verbale d'udienza preliminare del 7 maggio 2007, pag. 1), gli attori hanno rinunciato alla prova. Ravvisare immissioni moleste (nel senso dell'art. 679 o 684 cpv. 2 CC) sulla base di doglianze fors'anche legittime, ma senza dati quantitativi che facciano apparire oggettivamente intollerabile l'immissione non è possibile (cfr. anche RFJ 2006 pag. 360). Ne segue che su questo punto l'apprezzamento del Pretore resiste alla critica.
6. Per quanto riguarda il manufatto a confine tra le due proprietà, gli appellanti ribadiscono che esso non è un muro di sostegno, ma solo di cinta. Soggiungono che nessuna notifica o domanda di costruzione è mai stata presentata dai vicini all'autorità comunale per la sistemazione dello spiazzo, ciò che costituisce un abuso edilizio. Per gli appellanti, poi, prima di appoggiarsi al muretto i vicini non ne hanno chiesto la comunione, né hanno partecipato alle spese di costruzione proporzionalmente all'uso. La situazione che si è venuta a creare così – essi proseguono – influisce negativamente sulla loro qualità di vita, giacché l'andirivieni quotidiano di automezzi comporta un uso accresciuto del fondo, rumore e inquinamento. Tutto ciò, oltre al disturbo dovuto alla pulizia dei veicoli, è fonte di immissioni negative.
a) In concreto risulta che al momento in cui hanno costruito la loro casa d'abitazione, nel 1997, gli attori hanno eretto a confine con la proprietà dei convenuti un muretto di cinta “senza particolare funzione e realizzato in cemento armato a sufficienza per il normale sostegno” (deposizione 7 dicembre 2007 dell'arch. __________: verbali, pag. 3). Nell'autunno del 1999 i convenuti hanno rifatto la pavimentazione dell'accesso alla loro proprietà, a confine con il fondo degli attori, sostituendo il manto di asfalto con dadi di porfido. Oltre alla rimozione dell'asfalto, il lavoro ha comportato uno scavo di una quindicina di centimetri necessario per il mantenimento delle quote e la compressione del sottofondo mediante un rullo di due tonnellate (deposizione 7 dicembre 2007 di __________: verbali, pag. 2).
b) Sapere se il muro in questione sia solo di cinta o di sostegno, nella fattispecie poco importa. Ove un'opera sia di pregiudizio al fondo di un vicino, in effetti, questi può sempre invocare l'art. 685 cpv. 1 CC, secondo cui scavi e costruzioni non devono danneggiare i fondi circostanti, provocare scoscendimenti di terreno, causare pericoli o recare pregiudizio agli impianti che vi si trovano. Nel caso in esame non è contestato che il muretto denota crepe (verbale di sopralluogo del 2 luglio 2007; fotografie doc. I e L). Rimane da sapere se ciò si riconduca direttamente o indirettamente a un eccesso dei convenuti. Ora, sull'origine delle crepe tutto si ignora. È vero che secondo l'arch. __________ le fenditure possono essere dovute “alle pressioni ricevute durante i lavori di pavimentazione del piazzale antistante”, nel senso che l'uso di rulli compressori può avere danneggiato il muro (doc. C). Sta di fatto che __________ ha affermato di avere visto, già prima dei lavori di sistemazione del piazzale, “una crepa di un certo rilievo”, riconosciuta poi sulle fotografie doc. 12, 13 e 14 “ (deposizione del 7 dicembre 2007: verbali, pag. 1). E si tratta della fessura più importante riscontrata durante il sopralluogo del 2 luglio 2007. In condizioni del genere non sussistono prove sufficienti sul rapporto di causalità tra l'eccesso e il pregiudizio, prove che incombeva agli attori addurre (DTF 109 II 310 consid. 2 in fine; Steinauer, op. cit., pag. 264 n. 1919). Difettano dunque i presupposti per affermare che la sistemazione del fondo dei convenuti costituisca un eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà. Anche su questo punto l'appello è destinato così all'insuccesso.
c) In merito alle immissioni dovute all'andirivieni, allo stazionamento e al lavaggio dei veicoli sul piazzale dei convenuti, mancano dati ancora una volta sull'intensità, la durata e la frequenza di tali immissioni, che non possono definirsi eccessive sulla base di generiche doglianze. Può darsi che i convenuti abbiano sistemato lo spiazzo senza permesso, ma per tacere del fatto che a quel momento gli appellanti non sono intervenuti presso l'autorità comunale, lavori eseguiti senza domanda o notifica di costruzione ancora non trascendono necessariamente in un eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà. Né può essere condiviso il rimprovero ai convenuti di non avere chiesto agli attori la comunione del muretto se appena si pensa che prima della costruzione del medesimo le quote dei due fondi erano “più o meno uguali” (deposizione 7 dicembre 2007 dell'arch. __________: verbali, pag. 3) e che al momento della nuova pavimentazione il sottofondo è stato finanche “asportato per una piccola parte” allo scopo di conservare i livelli, i quali sono stati “più o meno” mantenuti “per rispettare la quota delle soglie dell'abitazione [AO 1] e delle griglie, che non sono state modificate” (deposizione 7 dicembre 2007 di __________:verbali, pag. 2). Ne discende che, destituito di buon diritto, l'appello vede la sua sorte segnata.
7. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si giustifica di assegnare indennità d'inconvenienza a AO 1, al quale la stesura delle osservazioni (due pagine) non ha cagionato particolari costi né verosimili perdite di guadagno.
8. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (al massimo fr. 20 000.–: sentenza impugnata, consid. 4) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1000.–
sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.