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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.12.2010 11.2010.140

16 décembre 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,568 mots·~13 min·3

Résumé

Divorzio su richiesta comune con accordo completo - tassa di giustizia

Texte intégral

Incarto n. 11.2010.140

Lugano, 16 dicembre 2010/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Rossi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2010.583 (divorzio su richiesta comune con accordo completo) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 18 agosto 2010 da

 AP 1  (patrocinato dall'.  PA 1 ) e    AP 2 (patrocinata dall'.  PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 6 dicembre 2010 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa il 24 novembre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (1957) e AP 2 (1971) si sono sposati a __________ il 27 luglio 2006. Dal matrimonio è nato A__________, il 3 ottobre 2006. A distanza di quattro anni, il 18 agosto 2010, i coniugi hanno sottoposto al Pretore del Distretto di Lugano, se­zione 6, un'istanza di divorzio su richiesta comune con accordo completo. Mediante ordinanza del 20 agosto 2010 il Pretore ha fissato loro un termine di 30 giorni per produrre il certificato di matrimonio, l'atto di matrimonio, l'atto di famiglia, la distinta dei redditi e delle spese dell'economia domestica del marito, i documenti giustificativi all'appoggio di tale distinta, l'ultima dichiarazione d'imposta e l'ultima tassazione, il certificato di assicurazione relativo alla previdenza professionale di entrambi, un attestato del rispettivo istituto di previdenza che confermasse l'importo degli averi determinanti per il calcolo delle prestazioni d'uscita da ripartire e l'attuabilità della regolamentazione adottata, il certificato di salario del marito e una dichiarazione da cui risultasse l'avvenuta fine della comunione domestica. Con ordinanza di quello stesso 20 agosto 2010 il Pretore ha deciso altresì di rinunciare all'ascolto di A__________ per ragioni di età.

                                  B.   Dopo avere ottenuto una proroga del termine, il 1° ottobre 2010 i coniugi hanno trasmesso al Pretore la documentazione mancante. Accertata la completezza degli atti, con ordinanza del 4 ottobre 2010 il Segretario assessore ha citato le parti a comparire personalmente all'udienza del 23 novembre successivo. In tale occasione egli ha proceduto all'audizione separata e congiunta dei coniugi, in esito alla quale costoro si sono dati atto che l'importo da trasferire dalla cassa pensione del marito a quella della moglie ammontava a fr. 299 186.50. L'udienza è durata tre quarti d'ora. Le parti hanno rinunciato a una nuova seduta al cospetto del Pretore. Statuendo con sentenza del 24 novembre 2010, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha omologato la convenzione sottoscritta dai coniugi. La tassa di giustizia e le spese (fr. 8000.– complessivi) sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  C.   Il 6 dicembre 2010 AP 1 e AP 2 sono insorti con un appello a questa Camera per ottenere che la sentenza del Pretore sia riformata nel senso di ridurre gli oneri processuali da fr. 8000.– a fr. 3000.– complessivi. Per sua natura, l'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   In caso di divorzio su richiesta comune lo scioglimento del matrimonio può essere impugnato solo per vizi della volontà o per violazione di norme federali di procedura (art. 149 cpv. 1 CC e 422c cpv. 1 CPC). Gli altri dispositivi della sentenza di divorzio, compreso quello sugli oneri processuali e le ripetibili, possono invece essere contestati senza restrizioni. Esperito in tempo utile (art. 423b cpv. 1 CPC), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   L'art. 313 CPC, applicabile per il rinvio dell'art. 423b cpv. 1 prima frase CPC, non prevede che il giudice di primo grado possa essere chiamato a esprimersi (diversamente da quanto disporrà l'art. 324 del nCPC in caso di reclamo giusta l'art. 103 contro il sindacato sulle spese giudiziarie). In concreto non si sono chieste, di conseguenza, osservazioni del Pretore all'appello.

                                   3.   La sentenza impugnata non reca alcuna motivazione sugli oneri processuali, il Pretore essendosi limitato a richiamare “l'art. 148 CPC e la vigente tariffa giudiziaria” (pag. 2 a metà). Gli appellanti sostengono che la riscossione di fr. 8000.– viola il principio della copertura dei costi e dell'equivalenza, oltre all'art. 3 cpv. 1 LTG, secondo cui la tassa di giustizia va definita “in considerazione del valore, della natura e della complessità dell'atto o della controversia”. Essi non disconoscono che l'art. 18 cpv. 1 LTG preve­de per le cause di divorzio tasse di giustizia che possono raggiungere fr. 10 000.–, ma fanno valere che nel caso specifico un emolumento vicino al massimo della tariffa costituisce un eccesso di apprezzamento, vista l'assoluta semplicità del divorzio.

                                   4.   Le tasse di giustizia, ovvero le somme forfettarie che sono chieste a una parte per finanziare – in qualche misura – il funzionamento dell'apparato giudiziario, sono contributi causali soggetti ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza, tanto nel settore civile (DTF 120 Ia 174 consid. 2a) quanto nel settore penale (DTF 132 I 121 consid. 4.2). Il principio della copertura dei costi vuole che il totale delle risorse provenienti dalle tasse di giustizia non superi il totale dei costi a carico della collettività per l'attività giudiziaria in causa: dalle spese generali agli stipendi del personale, dalle pigioni agli ammortamenti, dalle spese postali a quelle telefoniche (DTF 120 Ia 174 consid. 2a; v. anche DTF 126 I 188 consid. 3a/aa). Il principio dell'equivalenza vuole che l'ammontare di una tassa di giustizia sia in un rapporto ragionevole con il valore oggettivo della prestazione fornita, il quale dipende dal­l'utilità dell'operazione per chi la richiede e dagli oneri che essa genera rispetto all'insieme dei costi provocati dall'attività giudiziaria in causa (loc. cit.; v. anche DTF 126 I 188 consid. a/bb). A tal fine l'autorità può tenere conto del valore litigioso, dell'interesse delle parti a ottenere l'atto ufficiale, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di procedere delle parti, come pure della loro situazione finanziaria. Non occorre che in ogni singolo caso la tassa di giustizia corrisponda esattamente al costo dell'operazione: nei processi importanti l'autorità può fissare l'ammontare della tassa di giustizia in modo tale da compensare le perdite subite nella trattazione delle cause minori (DTF 120 Ia 174 consid. 2a in fine con richiami), purché ciò non crei problemi di accesso alla giustizia.

                                   5.   Nella fattispecie gli appellanti invocano il principio della copertura dei costi, ma non pretendono che le tasse di giustizia riscosse nelle cause di diritto privato dallo Stato del Cantone Ticino eccedano il costo dell'apparato giudiziario civile, nemmeno il limite compreso fra il 30 e il 50% che dovrebbe costituire il tasso di copertura abituale (Wurzburger, De la constitutionnalité des émoluments judiciaires en matière civile, in: Études de procédure et d'arbitrages en l'honneur de Jean-François Poudret, Losanna 1999, pag. 306 in fondo). Quanto al principio dell'equivalenza, basti ricordare che la convenzione omologata dal Pretore sugli effetti del divorzio conferisce al figlio il diritto a contributi ali­men­tari di fr. 7000.– mensili (riducibili a fr. 5000.– mensili “al momento in cui non vi sarà più l'esigenza di una baby sitter”) dai quattro anni fino alla maggiore età, per un valore che si avvicina al milione di franchi, sicché oneri processuali di fr. 8000.– si pongono finanche nella fascia bassa dei parametri tariffari applicabili a livello svizzero (Wurzburger, op. cit., pag. 309 in alto). Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.

                                   6.   Più delicata è la questione correlata all'applicazione dell'art. 18 cpv. 1 LTG, il quale prevede che nelle cause di stato e, in genere, in quelle di valore non determinabile, la tassa di giustizia va da fr. 250.– a fr. 10 000.–. Solo qualora la causa si estenda alla trattazione di “rapporti patrimoniali” tra le parti, “fatta eccezione della domanda di alimenti per il coniuge, il partner registrato e la prole”, si applica inoltre la tassa di giustizia ad valorem fissata dall'art. 17 per le cause ordinarie (art. 18 cpv. 2 LTG). Ciò significa che la tassa di giustizia massima di fr. 10 000.– vale per tutte le cause di stato, anche per quelle in cui siano litigiosi i contributi di mantenimento, ma non per quanto attiene allo scioglimento del regime dei beni o alla liquidazione di altre relazioni di dare e avere fra i coniugi (una norma analoga figurava all'art. 14 della tariffa dell'Ordine degli avvocati, abrogata il 31 dicembre 2007). L'interrogativo è di sapere, come detto, se nel caso specifico la riscossione di oneri processuali per fr. 8000.– sia compatibile con il minimo e il massimo disposti dall'art. 18 cpv. 1 LTG.

                                   7.   Gli appellanti reputano che in concreto il prelievo di fr. 8000.– sia contrario all'art. 18 cpv. 1 LTG già per il fatto che tale norma “limita l'incidenza” legata all'aspetto del valore. In realtà l'art. 18 cpv. 1 LTG non precisa in base a quali criteri la tassa di giustizia vada stabilita entro fr. 250.– e fr. 10 000.–. Tornano applicabili quindi i parametri generali dell'art. 3 cpv. 1 LTG, il quale dispone che l'emolumento è fissato dal giudice “in considerazione del valore, della natura e della complessità dell'atto o della controversia”. Anche il valore dei contributi alimentari entra così in linea di conto, e non solo il grado di difficoltà della causa o il dispendio di tempo richiesto al tribunale. Senza dimenticare che nei processi di alto valore l'autorità può legittimamente fissare l'entità della tassa di giustizia – come si è visto (consid. 4) – in modo da compensare le perdite subite nella trattazione dei processi minori. La circostanza che in concreto il Pretore abbia tenuto calcolo dell'ingente valore costituito dal contributo alimentare per il figlio non è quindi censurabile.

                                   8.   Rimane da esaminare se, ponderato l'insieme dei fattori preposti alla definizione della tassa di giustizia secondo l'art. 18 cpv. 1 LTG, gli oneri processuali stabiliti dal Pretore nel caso in rassegna siano sostenibili. La giurisprudenza ha già avuto occasione di rilevare in effetti che per quanto riguarda gli oneri processuali (e le ripetibili) il Pretore fruisce di ampio potere, tanto sull'applicazione dei parametri tariffari quanto sul riparto dei relativi importi in base al grado di soccombenza, di modo che la sua decisione è impugnabile solo per eccesso o abuso d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Una tassa di giustizia può quindi risultare elevata o finanche discutibile, ma non connotare necessariamente un eccesso o un abuso del mar­gine d'autonomia che spetta al primo giudice. Perché ciò sia la somma controversa deve apparire priva di giustificazioni oggettive o fondata su criteri manifestamente destituiti di pertinenza.

                                         In concreto non fa dubbio che il valore dei contributi alimentari per il figlio è enorme. D'altro lato non si deve trascurare che la causa ha richiesto al tribunale un impegno relativamente modesto. A parte la verifica dei documenti giustificativi acclusi al­l'istanza comune di divorzio, manifestamente lacunosi, la procedura non ha riservato intralci. I coniugi hanno completato infatti gli atti mancanti in una sola tornata, dopo di che è occorsa

                                         un'unica udienza di 45 minuti perché il caso potesse essere assegnato a sentenza. Non si disconosce che gli oneri processuali di fr. 8000.– comprendendono anche le spese (non quantificate), ma queste ultime potevano solo essere contenute, il processo non avendo comportato praticamente alcuna istruttoria. Nelle circostanze descritte una tassa di giustizia che sfiora l'80% del massimo tariffario appare difficilmente difendibile, pur tenendo calcolo della latitudine di giudizio che competeva al Pretore. A ciò si aggiunge che l'omologazione della convenzione sugli effetti del divorzio non ha richiesto la benché minima verifica del contributo alimentare per la moglie, la quale ha rinunciato (potendo essa provvedere da sé al proprio debito mantenimento), e nessuna modifica di contenuto.

                                         Ove si pensi poi che in cause di divorzio nelle quali si danno rag­guardevoli disponibilità finanziarie di un coniuge (o di entrambi) la questione dei contributi alimentari può rivelarsi – per esperienza invalsa – altamente combattuta e provocare istruttorie laboriose, coinvolgendo le relazioni del genitore non affidatario con i figli, onde la necessità di un notevole impegno e dispendio di tempo da parte del giudice, chiamato a emanare provvedimenti che disciplinano la procedura e a tutelare d'ufficio il bene dei minorenni, nella fattispecie una tassa di giustizia attorno ai fr. 8000.– (tolte le spese presumibili) non appare più sorretta da ragioni oggettive. Rispetto a cause di stato con alte richieste di contributi alimentari che durano anni e che affollano il ruolo dei tribunali, la causa degli appellanti si è rivelata di una semplicità pressoché assoluta e di una rapidità esemplare. Pur tenendo calcolo della circostanza che processi di alto valore la tassa di giustizia può essere legittimamente fissata in modo da compensare le perdite subite nella trattazione dei processi minori, in concreto la tassa di giustizia e le spese non potevano oggettivamente sospengersi oltre fr. 5000.– senza costituire un eccesso di apprezzamento. Ne segue che fino a concorrenza di tale somma l'appello merita accoglimento, onde la corrispondente riforma della decisione impugnata.

                                   9.   La tassa di giustizia e le spese di appello seguirebbero la propor­zionale soccombenza degli istanti (art. 148 cpv. 2 CPC), di due quinti (fr. 2000.– sulla pretesa riduzione di fr. 5000.– litigiosi), mentre non può essere riscossa la differenza, lo Stato del Cantone Ticino non essendo parte in causa. Considerata la trascurabile entità dell'importo a carico degli appellanti, in definitiva, tanto vale rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Quanto a un'eventuale corresponsione di ripetibili, essa non entra in linea di conto proprio perché lo Stato del Cantone Ticino non è parte in causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4; la situazione potrà mutare nel nuovo diritto: art. 107 cpv. 2 nCPC).

                                10.   Per quel che è dei rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF l'ammontare della tassa di giustizia rimasta litigiosa in appello (fr. 5000.–) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva di un eventuale ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 5000.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese di appello né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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