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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.06.2013 11.2010.137

18 juin 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,587 mots·~18 min·3

Résumé

Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie

Texte intégral

Incarto n. 11.2010.137

Lugano 18 giugno 2013/mc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

segretaria:

Billia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2010.433 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 17 marzo 2010 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 29 novembre 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 17 novembre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (1962) ed AO 1 (1965) si sono sposati a __________ il 31 agosto 1990. Dal matrimonio sono nati G__________, il 3 ottobre 1990, C__________, il 6 marzo 1993 (deceduta il 14 febbraio 2003), e A__________, il 16 settembre 2005. Senza formazione specifica, AP 1 ha lavorato dal 1993 fino all'agosto del 2008 (quando è stato licenziato) come assistente di direzione per la __________, società attiva nella gestione di patrimoni, in operazioni di cambio sul mercato internazionale e nella mediazione finanziaria. Nel frattempo, il 31 dicembre 2007, egli afferma di avere lasciato l'abitazione coniugale di __________. Dal gennaio al settembre del 2009 AP 1 ha poi riscosso inden­nità di disoccupazione e dopo di allora si sarebbe mantenuto tramite i proventi di una società, la __________, con sede a __________ (__________), la cui avente diritto eco­nomico sarebbe sua madre __________. Di formazione stilista, la moglie lavora come venditrice al 50% per la __________ a __________.

                                  B.   Il 17 marzo 2010 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale (compresi mobili e suppellettili), l'affidamento di A__________, un contributo alimentare per sé di fr. 8000.– mensili e uno per il figlio di fr. 1300.– mensili (assegni familiari non compresi) dal marzo del 2010, come pure il pagamento di tutti i debiti contratti dalla famiglia nei confronti dell'asilo “__________” e di terzi. Identiche richieste essa ha avanzato già in via cautelare.

                                  C.   All'udienza del 1° aprile 2010, indetta per il contraddittorio, AP 1 ha postulato a sua volta l'autorizzazione a vivere separato con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2008, ha rivendicato i suoi effetti personali, ha proposto di assegnare l'abitazione coniugale alla moglie e di affidare il figlio alla medesima (riservato il suo diritto di visita), offrendo un contributo alimentare per lei di fr. 1000.– mensili e uno di fr. 1300.– mensili per A__________ (assegni familiari non compresi) dall'aprile del 2010. I coniugi si sono poi accordati sull'autorizza­zione a vivere separati, sull'affidamento di A__________ alla madre (riservato il diritto di visita paterno) e su un contributo alimentare per il figlio di fr. 1300.– mensili (assegni familiari non compresi) a carico del padre, tenuto ad assumere anche i costi dell'asilo privato fino al 30 giugno 2010. Le parti si sono date atto inoltre che G__________ (maggiorenne) necessita ancora di un contributo alimentare.

                                  D.   Con decreto supercautelare del 30 aprile 2010 il Pretore ha obbligato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 3200.– mensili, non avendo i coniugi raggiunto un accordo al riguardo, e il 19 luglio 2010 ha respinto un'istanza dello stesso convenuto tendente a far acquisire una dichiarazione scritta del 14 giugno 2010 rilasciata da __________. Con ordinanza del 9 settembre 2010 il Pretore ha respinto anche

                                         un'istanza “di segretazione” con cui il marito intendeva fornire informazioni e documenti al solo giudice, ordinandone l'intimazione alla moglie. L'11 ottobre 2010 egli ha poi dichiarato chiusa l'istruttoria e citato le parti alla discussione finale, salvo annullarla il 19 ottobre 2010 su richiesta delle parti, impartendo loro un termine per produrre memoriali conclusivi.

                                  E.   Nel suo memoriale del 29 ottobre 2010 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza della moglie, ha offerto a quest'ultima un contributo alimentare di fr. 3200.– mensili fino al 31 ottobre 2012, di fr. 2500.– mensili dal 1° novembre al 30 giugno 2012, di fr. 1500.– mensili dal 1° luglio al 31 ottobre 2012 e di fr. 1000.– mensili dal 1° novembre 2012 al 31 ottobre 2015, ha chiesto di far iscrivere A__________ all'asilo pubblico di __________ e si è impegnato a versare un importo non meglio definito per fatture scoperte. Nel suo allegato del 2 novembre 2010 AO 1 ha ribadito le proprie richieste, non senza aumentare la pretesa di contributo alimentare per sé a fr. 13 000.– mensili e postulare il pagamento delle spese inerenti all'asilo “__________” per gli anni scolastici 2009/10 e 2010/11.

                                  F.   Statuendo con sentenza del 17 novembre 2010, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione co­niugale alla moglie (compresi mobili e suppellettili), ha affidato A__________ a quest'ultima (riservato il diritto di visita paterno), ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 5120.– mensili per la moglie e uno di fr. 1300.– mensili (assegni familiari non compresi) per il figlio dal marzo del 2010, come pure ad assumere tutti i costi dell'asilo privato per gli anni scolastici 2009/10 e 2010/11 e a versare alla moglie fr. 6150.– a saldo di fatture scoperte. La tassa di giustizia di fr. 2500.– e le spese sono state addebitate per un terzo all'istante e per il resto al conve­nuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 4000.– per ripetibili ridotte.

                                  G.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 29 novembre 2010 in cui chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – di annullare la sentenza impugnata e le ordinanze emanate dal Pretore il 19 luglio e l'11 ottobre 2010, rinviando gli atti a quest'ultimo per nuovo giudizio. In subordine egli propone di iscrivere A__________ all'asilo pubblico e di ridurre il contributo alimentare per la moglie come da lui prospettato nel memoriale conclusivo, in modo scalare da fr. 3200.– a fr. 1000.– mensili. Con decreto del 3 dicembre 2010 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 12 gennaio 2011 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello, instando perché i documenti prodotti dal marito in questa sede siano espunti dagli atti.

Considerando

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC ticinese). L'esame dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). La decisione impugnata è stata notificata all'appellante il 18 novembre 2010. Introdotto lunedì 29 novembre 2010, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile. Non sono ricevibili invece le osservazioni all'appello presentate il 12 gennaio 2011 da AO 1. Contrariamente a quanto crede quest'ultima, in effetti, la trattazione delle cause in camera di consiglio non era sospesa dalle ferie giudiziarie (art. 369 cpv. 3 CPC ticinese), sicché il termine di dieci giorni per rispondere, a lei impartito con ordinanza notificata il 24 dicembre 2010, è scaduto infruttuoso lunedì 3 gennaio 2011.

                                   2.   Parimenti irricevibile è la documentazione acclusa all'appello di AP 1. La facoltà di addurre nuove prove in seconda sede prevista dagli art. 138 cpv. 1 vCC e 423b cpv. 2 CPC ticinese riguardava solo le cause di merito, non le misure provvisionali né le procedure a tutela dell'unione coniuga­le (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c; DTF 133 III 115 consid. 3.2). In tali ambiti continuava a valere il divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese, tranne ove si applicasse il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice reputasse opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC ticinese). Estremi del genere non si ravvisano nella fattispe­cie, l'appello perseguendo in concreto non gli interessi del figlio, il cui contributo alimentare non è in discussione, bensì quelli del genitore.

                                   3.   L'appellante chiede di dichiarare nulla la sentenza impugnata con le ordinanze pretorili del 19 luglio e dell'11 ottobre 2010, rimproverando al Pretore di avere rifiutato sia una dichiarazione scritta del dott. __________, già presidente del consiglio di amministrazione della __________, con cui egli ha lavorato per oltre vent'anni, sia l'audizione del medesimo come testimone. A suo dire l'interessato avrebbe potuto chiarire la sua situazione professionale, i motivi per cui egli non riceve alcun compenso in relazione ai servizi resi e per cui talune carte di credito sono intestate a lui, mentre i veri utilizzatori sono varie società del gruppo (appello, pag. 10 in basso). Ora, nella procedura ticinese dichiarazioni scritte di terzi redatte su richiesta di parte non potevano sostituire deposizioni testimo­niali che si sarebbero potute assumere ritualmente, salvo – ma l'ipotesi è

                                         estranea al caso in esame – che la controparte aderisse esplicitamente alla loro produzione (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 27 ad art. 90 CPC; v. anche nota al Rep. 2000 pag. 221).

                                         Quanto all'escussione di __________ come testimone, il Pretore ha ritenuto che simile audizione avrebbe solo procrastinato la lite, senza verosimilmente apportare “nulla di decisivo”, il convenuto avendo avuto “ampia facoltà di documentare la sua situa­zione” senza dover far capo per ciò alla testimonianza del suo ex principale (sentenza impugnata, pag. 4 a metà). Con tale motiva­zione l'appellante non si confronta. Sostiene di non comprendere i motivi per cui il Pretore ha rinunciato ad assumere la testimonianza (memoriale, punto 5), ma l'opinione del primo giudice è chiara. Nell'ambito di un apprezzamento anticipato della prova il Pretore ha ritenuto che la deposizione di __________ non

                                         avrebbe verosimilmente recato elementi di rilievo, vista la reticenza mostrata dallo stesso AP 1 all'interrogatorio formale. Ripetere in simili circostanze – come fa il convenuto – che l'assunzione del testimone avrebbe potuto chiarire la situazione sua lavorativa, i motivi per cui egli non riceve alcun compenso in relazione ai servigi resi e le ragioni per cui talune carte di credito risultano a lui intestate significa allegare argomentazioni che cadono nel vuoto. Ciò premesso, nulla osta alla trattazione dell'appello nel merito.

                                   4.   Litigiosi rimangono, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie e l'iscrizione di A__________ all'asilo privato “__________” per l'anno scolastico 2010/11 con assunzione dei relativi costi. Ai fini della prima questione il Pretore non è stato in grado di definire con precisione il reddito del convenuto. Ha constatato che quando lavorava per la __________ costui guadagnava fr. 7760.– mensili e che le indennità di disoccupazione da lui riscosse in seguito, fra il gennaio e il settem­bre del 2009, ammontavano in media a fr. 6070.– mensili, ma che dopo di allora la situazione è poco chiara. Comunque sia, egli ha continuato, il tenore di vita di AP 1 è rimasto “estre­ma­mente elevato” anche dopo la fine dell'attività presso la __________, a dimostrazione del fatto ch'egli “può ancora contare su notevoli entrate mensili”, verosimilmente da parte della __________. Il Pretore non ha trascurato che, stando al convenuto, negli ultimi anni la crisi delle borse avrebbe “notevol­mente diminuito, se non annullato, i proventi risultanti dagli investimenti effettuati dalla __________”, ma ha rilevato che lo stesso ha conservato un livello di vita dispendioso anche quando “la crisi delle borse aveva già fatto la sua comparsa”. Negli ultimi anni poi egli ha “sempre provveduto al mantenimento della famiglia, cui dal profilo economico nulla è mancato”. Ne ha desunto che con i suoi redditi il convenuto ha per lo meno la capacità di finanziare il proprio fabbisogno minimo, il fabbisogno in denaro di A__________ e il fabbisogno minimo della moglie, nella misura in cui questa non è in grado di coprirlo.

                                         Nelle condizioni descritte il primo giudice ha determinato il fab­bi­sogno minimo del marito in circa fr. 5300.– mensili (minimo esi­stenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, canone di locazione con spese accessorie fr. 3230.–, premio della cassa malati fr. 374.75, spese d'automobile e premi assicurativi fr. 150.–, onere fiscale fr. 350.–) e il fabbisogno in denaro di A__________ in fr. 1300.– mensili (assegni familiari non compresi), pari al contributo di mantenimento pattuito dalle parti. Quanto al fabbisogno minimo della moglie, egli l'ha calcolato in circa fr. 6700.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, oneri ipotecari fr. 3233.–, spese di riscaldamento fr. 234.–, premio della cassa malati fr. 638.–, assicurazione RC privata fr. 92.–, assicurazione stabili fr. 170.–, assicurazione cose e incendio fr. 132.–, manutenzione piscina fr. 280.–, manutenzione giardino fr. 158.–, imposta di circolazione fr. 50.–, assicurazione dell'auto­mobile fr. 70.–, onere fiscale fr. 300.–). Accertato che l'istante postulava unicamente la copertura del proprio fabbisogno minimo e che lavorando al 50% essa guadagna circa fr. 1580.– mensili netti, in definitiva il Pretore ha fissato il contributo alimentare per lei nella differenza di fr. 5120.– mensili.

5.Per quel che è dei suoi introiti, l'appellante sostiene di essere stato licenziato nel 2008 dalla __________ per colpa della moglie, di avere subìto una “drastica riduzione” delle entrate in seguito alla disoccupazione e di versare in serie difficoltà dopo di allora, “la recente crisi dei mercati finanziari” avendo “di gran lun­ga ridotto, per non dire quasi esaurito”, i proventi che la __________ gli garantiva. Senza dimenticare – soggiunge – ch'egli non può profittare da sé solo di quell'azienda (la cui beneficiaria economica è la madre), non essendo figlio unico di __________, la quale per vincoli di parentela non poteva per altro essere chiamata a testimoniare davanti al Pretore. L'appellante ribadisce di non conseguire alcun reddito proprio, di non essere riuscito a trovare un'altra attività per mancanza di qualifiche professionali dopo il licenziamento da parte della __________ e di essersi rassegnato perciò a collaborare due anni gratuitamente con il suo ex principale __________ (che il Pretore ha rifiutato di sentire) per ricuperarne la fiducia e diventare suo “consulente

      ester­no”. Con ogni evidenza – egli epiloga – ciò non poteva essere documentato.

                                         L'argomentazione è inconcludente. Il Pretore non ha trascurato – come detto – che nell'agosto del 2008 il convenuto è stato licenziato dalla __________, né che dal gennaio al settembre del 2009 ha riscosso indennità di disoccupazione, né – ancor meno – che per finire AP 1 sostiene di sopperire a sé medesimo solo grazie ai proventi della __________. Ha accertato però che ancora nel gennaio del 2010, tre mesi dopo la fine della disoccupazione e “in un periodo in cui sicuramente la crisi delle borse aveva già fatto la sua comparsa”, quegli ha affrontato spese fisse ricorrenti per fr. 21 872.90 (sentenza impugnata, pag. 4 in alto), deducendo da ciò che continua a fruire di cespiti d'entrata ragguardevoli. Con tale argomentazio­ne l'interessato non tenta neppure di confrontarsi. Accenna a

                                         esecuzioni per debiti contro di lui, riferendosi tuttavia a un documento nuovo, e come tale irricevibile in appello (doc. 46). Lamenta che il 1° marzo 2013 il conto __________ della __________ presso la __________ (doc. 37) fosse praticamente a zero, ma la doglianza poco sussidia, risultando dagli atti che buona parte delle spese familiari erano saldate in contanti dal convenuto allo sportello postale (doc. 15 a 25, per pagamenti di quasi fr. 100 000.– nel 2009 e, appunto, di fr. 21 872.90 nel gennaio del 2010).

                                         Mal si comprende dipoi perché il convenuto non fosse in grado di documentare – almeno a livello di verosimiglianza – con quali risorse egli abbia fatto fronte alle esigenze della famiglia, per lo meno dopo il settembre del 2009 (fine delle indennità di disoccupazione). Gli estratti dei conti bancari della __________ sono manifestamente in suo possesso, come dimostra il doc. 37. Invece di ciò, si è limitato a dichiarare durante l'interrogatorio formale di avere vissuto “negli ultimi dieci anni unicamente con il mio stipendio di fr. 8000.– lordi per 13 mensilità”, oltre a quanto ricevuto dalla __________. Salvo che, chiamato a precisare l'entità delle somme ricevute, ha preteso di non esserne a conoscenza (verbale 16 giugno 2010, pag. 5 risposta n. 5). Chiamare a deporre la madre in simili circostanze – ipotesi di per sé non esclusa, contrariamente alle affermazioni dell'appellante (art. 228 CPC ticinese) – si sarebbe rivelato un mero diversivo. A maggior ragione ove si consideri che nell'appello l'interessato as­serisce di non avere alcun reddito, ma non spiega nemmeno a grandi linee come sovvenga a sé medesimo né quanto sia il suo fabbisogno minimo, che il Pretore ha stimato in circa fr. 5300.– mensili e ch'egli contesta (memoriale, pag. 14 in basso), astenendosi però dall'indicare a quanto ammonti. Ne segue che, non motivato a sufficienza, in proposito l'appello si rivela già di primo acchito destinato all'insuccesso.

                                   6.   L'appellante sostiene che il Pretore avrebbe dovuto imputare alla moglie un reddito da attività lucrativa a tempo pieno (e non solo al 50%), una riconciliazione tra coniugi apparendo ormai esclusa. Ora, la questione di sapere se si possa pretendere già durante una procedura a tutela dell'unione coniugale, nella prospettiva dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, che un coniuge professional­mente inattivo – in tutto o in parte – riprenda o estenda senza indugio

                                         un'attività lucrativa è già stata debitamente riassunta da questa Camera (da ultimo: RtiD II-2012 pag. 794 consid. 2 a 4 con riferimenti). Non è dunque il caso di ripetersi. Ai fini del presente giudizio basti ricordare che, comunque sia, ove i mezzi a disposizione della famiglia siano sufficienti per finanziare due economie domestiche separate, di regola un coniuge affidatario può essere tenuto a cominciare – o a riprendere – un'attività a tempo parziale solo al momento in cui il figlio più giovane a lui affidato abbia raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno può essergli imposta al momento in cui tale figlio avrà com­piuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a, ribaditi in DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2). In concreto AO 1 accudisce tuttora ad A__________, che non ha ancora 10 anni, ed esercita un'attività lucrativa al 50%. I redditi della famiglia essendo sufficienti per finanziare due economie domestiche separate, non v'è ragione perché essa debba essere tenuta a estendere il suo grado d'occupazione. Su questo punto l'appello manca di consistenza.

                                   7.   Di scorcio il convenuto fa valere altresì che la moglie potrebbe ridurre il costo del proprio alloggio e trovare un'abitazione meno

                                         onerosa, proporzionata alle sue necessità. Il Pretore non ha ravvisato gli estremi per imporre alla moglie un trasloco, rilevando che in costanza di matrimonio ogni coniuge ha il diritto di mantenere – per quanto i mezzi a disposizione ciò consentano – il livello di vita precedente la separazione di fatto (sentenza impugnata, pag. 5 a metà). Su tale argomentazione l'appellante sorvola, di modo che al riguardo l'appello si dimostra irricevibile già per difetto di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

                                   8.   Per quanto si riferisce alle spese dell'asilo privato frequentato da A__________, l'appellante sostiene che il figlio potrebbe essere

                                         iscritto benissimo all'asilo pubblico, adiacente all'abitazione coniugale, non avendo egli i mezzi per pagare la retta dell'anno scolastico 2010/11. A mente del Pretore “dal punto di vista finanziario, viste le entrate del marito”, “ben si può ritenere” invece che AP 1 sia in grado di assumere quei costi, anche perché l'interesse del figlio è di rimanere nel proprio ambiente (sentenza impugnata, pag. 8 nel mezzo), senza dover affrontare cambiamenti evitabili. Nell'appello il convenuto non contesta che l'interesse del figlio sia quello di continuare a frequentare l'asilo privato. Si limita una volta ancora a invocare la propria difficile situazione finanziaria, ma – come si è visto – senza allegare alcun dato concreto sul presunto degrado di risorse cui egli ha dovuto far fronte, per lo meno dopo la fine della disoccupazione. Su quali entrate egli abbia potuto contare dopo di allora rimane un interrogativo senza risposta. Una volta ancora la decisione impugnata resiste pertanto alla critica.

                                   9.   Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza del convenuto (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si assegnano ripetibili a AO 1, le cui osservazioni sono irricevibili (sopra, consid. 1).

                                10.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 3950.–

                                         b) spese                         fr.     50.–

                                                                                fr. 4000.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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