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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.10.2010 11.2010.114

15 octobre 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,157 mots·~6 min·2

Résumé

Esclusione del giudice che è stato "patrocinatore di una parte"

Texte intégral

Incarto n. 11.2010.114

Lugano, 15 ottobre 2010/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2010.87 (divorzio su richiesta comune) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 15 settembre 2010 da

CO 1 , e CO 2 (patrocinati PA 1),

statuendo ora sulla dichiarazione del 29 settembre 2010 con cui il Pretore ha dichiarato di ravvisare un caso di esclusione nei propri confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accertato il caso di esclusione:

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   CO 1 (1953) e CO 2 (1976) hanno introdotto il 15 settembre 2010 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città un'istanza comune di divorzio con accordo completo. Il Pretore ha segnalato ai coniugi il 29 settembre 2010 di ravvisare un caso di esclusione nei propri confronti, avendo egli avuto modo, quando esercitava ancora come avvocato, di patrocinare CO 1 in un procedimento giudiziario. Ai coniugi egli ha fissato così un termine di cinque giorni per formulare

                                         eventuali osservazioni, avvertendoli che dopo di allora avrebbe trasmesso gli atti al Tribunale d'appello per il formale accertamento del­l'astensione. CO 1 e CO 2 sono rimasti silenti.

                                  B.   L'11 ottobre 2010 il Pretore ha fatto seguire il fascicolo della causa al Tribunale d'appello. I coniugi non avendo reagito alla dichiarazione del Pretore, la Camera ha rinunciato a indire un dibattimento orale.

Considerando

in diritto:                  1.   Ogni Pretore è escluso dall'esercizio delle proprie funzioni nelle ipotesi enunciate dall'art. 26 CPC. Il Pretore che ravvisa in sé un caso di esclusione comunica la sua astensione alle parti (art. 28 cpv. 1 CPC). Se omette di astenersi, le parti possono chiedere esse medesime l'esclusione (art. 28 cpv. 3 CPC). Le parti possono inoltre ricusare il Pretore nelle ipotesi previste dall'art. 27 CPC. A sua volta, il Pretore che riconosce in sé un caso di ricusazione ha l'obbligo di astenersi e di avvertire immediatamen­te le parti (art. 29 cpv. 1 CPC). Che le parti contestino l'astensione annunciata dal Pretore o la approvino, gli atti vanno sempre trasmessi – contrariamente a quanto sembra evincersi in materia di esclusione dall'art. 28 cpv. 2 CPC – alla Camera civile di appello per il giudizio (Rep. 1997 pag. 212 n. 51).

                                   2.   Nella fattispecie il Pretore ha comunicato di astenersi dalle proprie funzioni per avere patrocinato CO 1, prima di diventare giudice, “in una causa giudiziaria”. Ora, l'art. 26 lett. c CPC stabilisce che ogni giudice è escluso dal proprio ufficio “se ha dato un referto nella causa, se è stato patrocinatore di una parte, o ha deposto in essa come perito, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro, o vi è intervenuto come Pro­curatore pubblico o Giudice dell'istruzione e dell'arresto”. A prima vista la norma sembra riguardare qualsiasi attività svolta dal giudice come patrocinatore di una parte. In

                                         realtà, a ben vedere, l'esclusione si riferisce al patrocinio svolto dal magistrato nella causa, prima dell'elezione a giudice o collateralmente, accanto all'attività di giudice supplente in appello (art. 42 cpv. 1 e 44 LOG). Il patrocinio esercitato dal giudice in altre cause è tutt'al più motivo di ricusazione (o di autoricusazione: art. 29 cpv. 1 CPC), ove soccorrano i presupposti dell'art. 27 CPC.

                                         Il futuro Codice di procedura civile svizzero prevede una disciplina analoga: il giudice che ha partecipato alla medesima causa in qualità di patrocinatore deve ricusarsi in virtù dell'art. 47 cpv. 1 lett. b. Il giudice invece che partecipa – o che ha partecipato – ad altre cause deve ricusarsi solo ove scorga “gravi motivi” nel senso dell'art. 47 cpv. 1 lett. f.

                                   3.   In concreto il Pretore ricorda di avere patrocinato CO 1 prima di essere eletto giudice, ma non afferma di sentirsi per ciò stesso prevenuto, né di essere depositario di segreti professionali che potrebbero influenzarlo nella trattazione dell'attuale procedura o ai fini della decisione, né tanto meno accenna “gravi ragioni” a norma dell'art. 27 lett. a o lett. b CPC per cui si imporrebbe una sua astensione dall'ufficio. Non si intravedono motivi dunque perché egli dovrebbe astenersi dal trattare la causa.

                                         È vero che in certi casi, nonostante l'assoluta indipendenza e imparzialità del Pretore, circostanze esterne possono destare apparenza di prevenzione e alimentare sospetti di parzialità (RtiD II-2005 pag. 669 in alto con rinvii). A parte il fatto però che le “gravi ragioni” dell'art. 27 lett. b CPC non vanno interpretate estensivamente, la ricusazione avendo pur sempre carattere eccezionale (loc. cit.), non è dato a divedere quali sarebbero tali circostanze in concreto. Che il Pretore abbia patrocinato in passato CO 1 ancora non desta – e da lungi – eventuali dubbi sull'equanimità del Pretore nel giudicarne ora il divorzio con l'accordo completo della moglie. Nelle condizioni descritte, in definitiva, gli atti della causa vanno ritornati al Pretore perché assolva il proprio mandato giurisdizionale.

                                   4.   I coniugi non avendo postulato l'astensione del giudice, non è il caso di prelevare oneri processuali. Costoro non avendo per altro formulato osservazioni all'annuncio del Pretore, non si pone nemmeno il problema di statuire su indennità a titolo di ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC).

                                   5.   Quanto ai rimedi giuridici dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è proponibile – trattandosi di astensione – indipendentemente dal carattere finale della decisione e senza riguardo al possibile valore litigioso (art. 92 LTF).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Non sussistono estremi di esclusione verso il Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa __________ introdotta da CO 1 e CO 2. Il fascicolo processuale è ritornato al Pretore perché continui la trattazione del procedimento.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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