Incarto n. 11.2009.70
Lugano 28 dicembre 2009/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 508.2007 (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del
21 settembre 2007 dalla
CO 1
nei confronti di
AP 1 (patrocinat PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 16 aprile 2009 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 25 marzo 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La Commissione tutoria regionale 15 ha presentato il 21 settembre 2007 all'Autorità di vigilanza sulle tutele un'istanza di interdizione nei confronti di AP 1 (1962) fondata sugli art. 369 (infermità o debolezza di mente) e 370 CC (abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche). La richiesta faceva seguito a una lettera del 18 settembre 2007 con cui il dott. __________ di __________, medico curante di AP 1, segnalava all'autorità tutoria la necessità del provvedimento. Sempre su richiesta del medico, la procedura di interdizione è stata sospesa il 19 dicembre 2007 e riattivata il 3 settembre 2008.
B. L'Autorità di vigilanza ha affidato il 14 ottobre 2008 allo psichiatra e psicoterapeuta __________ di __________ l'esecuzione di una perizia sulla persona del tutelando, chiedendogli di verificare l'eventuale infermità o debolezza di mente e la necessità di misure di protezione. Nel suo referto del 5 gennaio 2009 lo specialista ha accertato che il paziente “è affetto da una sindrome e disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple”, ciò che impedisce all'interessato di provvedere in modo adeguato ai propri interessi dal punto di vista personale e gestionale, richiedendo durevole protezione e assistenza.
C. AP 1 è stato sentito personalmente il 13 marzo 2009 dal-l'Autorità di vigilanza sulle tutele, davanti alla quale ha dichiarato “di non essere d'accordo con la misura di interdizione”. Statuendo con decisione del 25 marzo 2009, l'Autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione “in base all'art. 370 CC”, invitando la Commissione tutoria regionale a designare la persona del tutore. Essa non ha prelevato tasse né spese.
D. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto il 16 aprile 2009 a questa Camera con un appello nel quale chiede che l'in-terdizione sia annullata o, in subordine, che si sostituisca la tutela con una curatela. La Commissione tutoria regionale non ha presentato osservazioni all'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni prese dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili entro venti giorni dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). Nella fattispecie la decisione impugnata, intimata il 25 marzo 2009, è stata ritirata dal destinatario il 28 marzo 2009 (www.posta.ch/trackandtrace, informazioni inerenti al recapito 98.00.659068.00058095). Consegnato alla posta il 16 aprile 2009, l'appello in esame è dunque tempestivo. Direttamente toccato dalla decisione impugnata,
inoltre, l'interdicendo è senz'altro legittimato a ricorrere.
2. In concreto l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione fondandosi sul citato referto 5 gennaio 2009 del dott. __________, dal quale risulta che AP 1 è affetto – come si è accennato – da una “sindrome e disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple (ICD 10: F 19.2)”. Stando al perito, per evitare che la situazione diventi irreversibile il paziente dev'essere sottoposto a un costante e regolare trattamento psichiatrico sicché, vista la sua mancanza di disponibilità, occorre che un tutore possa intervenire d'ufficio. Sempre secondo lo specialista, l'interdicendo non è in grado di attendere ai propri interessi personali e gestionali. Anzi, considerato il “deterioramento delle sue potenzialità intellettuali, conseguente all'abuso inveterato di sostanze psicoattive”, v'è il rischio ch'egli possa mettere in pericolo “la propria e l'altrui sicurezza”. Onde la necessità di durevole protezione e assistenza.
3. L'appellante contesta l'istituzione della tutela, misura a suo avviso sproporzionata che gli infligge un ulteriore fallimento personale. Afferma che, lungi dall'essergli d'aiuto, l'interdizione nuocerebbe alla sua salute psichica, sarebbe pregiudizievole per la sua attività lavorativa e comprometterebbe la sua capacità di gestirsi dal profilo finanziario e amministrativo. Ciò che – continua – gli è sempre riuscito di fare autonomamente, senza indebitarsi né cadere nell'indigenza. Il problema è che, così argomentando, l'interessato non si confronta con i motivi addotti dall'Autorità di vigilanza a sostegno del provvedimento. Tant'è che sorvola sull'analisi della sua situazione personale, sul quadro psicopatologico tracciato dallo specialista e sui gravi effetti che l'abuso di sostanze psicoattive arreca – secondo gli accertamenti del perito – alla sua capacità di giudizio e al suo modo di comportarsi. Il che appare tanto più inquietante ove si pensi che AP 1 rifugge ogni intervento psichiatrico o disintossicante, come ha rilevato anche il suo medico di fiducia (doc. 5). Si aggiunga che l'appellante non contesta neppure che la sua condotta di vita metta a repentaglio la sua salute e la sua stessa esistenza (perizia, pag. 4 e pag. 6, in alto). Non per caso il perito ha fatto notare che l'interessato non si rende conto per nulla dei suoi problemi, al contrario li minimizza, ignora qualsiasi terapia e continua ad abusare di alcolici e stupefacenti (perizia, pag. 4e5a metà).
4. Nelle condizioni descritte l'appellante non può essere lasciato a sé stesso, per quanto la misura di protezione gli risulti sgradita. Tutt'al più ci si potrebbe domandare se, in luogo dell'interdizione, non potrebbe entrare in linea di conto un provvedimento meno incisivo, come una curatela o un'inabilitazione. Sta di fatto che una curatela, sia essa di rappresentanza (art. 392 CC), di amministrazione (art. 393 CC) o volontaria (art. 394 CC), garantisce solo un'assistenza limitata, volta alla corretta amministrazione del patrimonio (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 410 n. 1092 nota 2). E nella fattispecie AP 1 abbisogna anzitutto di assistenza personale. L'inabilitazione (art. 395 CC) non esclude di per sé assistenza personale, ma la garantisce solo a titolo accessorio (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 341 n. 868), essendo volta anch'essa – prima di tutto – a una corretta amministrazione del patrimonio. Non è pertanto una misura idonea al caso specifico. Quanto a una tutela volontaria giusta l'art. 372 CC, meno incisiva della tutela
coatta (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 341 n. 869), l'appellante medesimo rifiuta ogni forma d'intervento. Ne segue che l'interdizione pronunciata dall'Autorità di vigilanza non contrasta i principi di proporzionalità e di sussidiarietà che governano il diritto tutorio. Si ricordi ad ogni buon conto che una tutela non è inamovibile. Ove l'interessato mostrasse di capire i problemi che lo affliggono e di attivarsi con impegno per curarsi, la tutela potrà essere revocata alle condizioni dell'art. 437 CC. Spetterà in sostanza al tutelato dimostrare, con i fatti, quanto egli afferma ora nell'appello.
5. Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la Commissione tutoria regionale non avendo presentato osservazioni all'appello.
6. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizione il ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.