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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.10.2009 11.2009.55

23 octobre 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,352 mots·~7 min·2

Résumé

Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile

Texte intégral

Incarto n. 11.2009.55

Lugano 23 ottobre 2009/rs      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa AG.2009.20 (assistenza giudiziaria internazionale in materia civile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza del 27 dicembre 2008 dal

 Tribunale di Chiavari  

 per ottenere l'edizione di documenti dalla

AP 1      rispettivamente l'assunzione come testimonio di    __________,  

                                         nel procedimento di volontaria giurisdizione riguardante l'inventario delegato al notaio dott. PA 3,  dell'

                                         eredità fu  AO 1, già in

                                         (patrocinata dall'avv. dott.  PA 2, )

                                         accettata con beneficio d'inventario dalla

                                         __________, ,

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 6 aprile 2009 presentato dalla  AP 1 contro la sentenza emessa il 24 marzo 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il Tribunale di Chiavari ha trasmesso il 27 dicembre 2008 alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, una commissione rogatoria in cui chiedeva che, nell'ambito dell'eredità fu AO 1 già in __________, si disponesse l'edizione dalla AP 1 di tutta una serie di documenti relativi a relazioni bancarie e che si assumessero dal testimone __________, direttore generale della AP 1, tutta una serie di informazioni su altre relazioni bancarie. Nelle sue osservazioni dell'11 febbraio 2009 la banca ha chiesto di respingere la rogatoria o, in via subordinata, di rifiutare l'edizione e l'audizione di __________ o, in via ancor più subordinata, di limitare l'edizione ai documenti al giorno della morte della de cuius e ai conti a lei intestati, esclusi quelli di cui la medesima fosse solo beneficiaria economica. Con sentenza (“decreto d'edizione”) del 24 marzo 2009 il Pretore ha parzialmente accolto l'opposizione della banca, ordinando a quest'ultima di produrre entro 15 giorni – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – determinati documenti. Il decreto è stato emesso senza riscossione di spese.

                                  B.   Contro il giudizio appena citato la AP 1 è insorta il 6 aprile 2009 a questa Camera chiedendo che, conferito all'appello effetto sospensivo, la commissione rogatoria sia respinta. Con ordinanza del 9 aprile 2009 il Pretore ha accordato all'appello effetto sospensivo. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

                                  C.   Nel frattempo, con decreto (“ordinanza”) del 16 marzo 2009 il Pretore ha respinto una domanda introdotta il 5 febbraio 2009 da __________, con la quale si dichiarava erede universale della sorella, CO 1 chiedeva di vedersi intimare l'atto rogatorio e sollecitava la possibilità di esprimersi in udienza. Un appello presentato da __________ il 30 marzo 2009 contro tale decreto è stato parzialmente accolto da questa Camera, che con sentenza dell'8 aprile 2009 ha annullato il decreto e ha ritornato gli atti al Pretore perché accertasse la qualità di erede affermata da __________ e statuisse nuovamente, dopo di allora, sull'istanza di lei (inc. 11.2009.48).

                                  D.   Il 30 aprile 2009 il presidente di questa Camera ha invitato il Pretore a trasmettere al Tribunale d'appello copia della decisione che avrebbe emanato sull'istanza di __________. Egli ha invitato il Pretore inoltre, il 7 luglio 2009, a trasmettere al Tribunale d'appello copia della decisione che avrebbe preso sulla commissione rogatoria dopo avere chiarito la posizione di __________. Il 14 ottobre 2009 il Pretore ha preso atto che con sentenza del 26 mag­gio 2009 la Corte di appello di Genova, terza sezione civile, aveva revocato la commissione rogatoria inoltrata dal Tribunale di Chiavari. In conseguenza di ciò egli ha stralciato la procedura dai ruoli, senza prelevare tasse né spese. L'eredità fu CO 1 è stata tenuta a rifondere a __________ fr. 1000.– per ripetibili.

                                  E.   Nelle condizioni descritte rimane da statuire sull'appello esperito il 6 aprile 2009 dalla AP 1 con la sentenza emessa dal Pretore il 24 marzo 2009, tuttora pendente.

Considerando

in diritto:                  1.   Come si è appena spiegato, con sentenza del 26 maggio 2009 la Corte di Appello di Genova ha revocato la commissione rogatoria con cui il Tribunale di Chiavari chiedeva l'edizione di documenti dalla AP 1 e l'assunzione di informazioni da __________, direttore generale dell'istituto. La procedura davanti al Pretore è divenuta così senza oggetto. In simili circostanze l'appello presentato dalla AP 1 contro il decreto di edizione va dichiarato privo d'interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC) e, come tale, stralciato dai ruoli. Quanto al decreto d'edizione emesso il 24 marzo 2009 dal Pretore, esso non ha più ragione di sussistere, sicché per sicurezza giuridica questa Camera deve accertarne la caducazione.

                                   2.   Rimane da giudicare sugli oneri processuali e le ripetibili inerenti all'odierno decreto di stralcio. A tal fine giovi ricordare che, ove un appello divenga senza oggetto o senza interesse giuridico, si applica – per analogia – l'art. 72 della procedura civile federale (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con rinvii). Ciò significa che il tribunale dichiara il processo terminato e sta­tuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello sta­to delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. In concreto occorrerebbe valutare sommariamente, di conseguenza, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello se la commissione rogatoria non fosse divenuta senza oggetto. All'atto pratico tale apprezzamento si esaurirebbe nondimeno in un esercizio fine a sé stesso. Quanto al prelievo di tasse o spese, intanto, le particolarità del caso, riconducibile a una forma di assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, inducono a soprassedere. Per quel che è delle eventuali ripetibili in favore dell'appellante, non soccorrono le premesse per assegnarne. Solo una parte “soccombente”, in effetti, può essere condannata a rifondere indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC). Al momento in cui è diventato privo d'interesse giuridico, nel caso in esame, l'appello non aveva ancora formato oggetto d'intimazione, sicché nessuno aveva proposto di respingerlo. E chi non formula osservazioni non può essere considerato “soccombente” (Rep. 1997 pag. 137 con­sid. 4; analogamente: sentenza del Tribunale federale 4P.7/1999 del 4 maggio 1999, consid. 5). Interrogarsi sul verosimile esito dell'appello nell'ipotesi in cui questo non fosse divenuto senza oggetto risulterebbe pertanto un esercizio infruttuoso.

                                   3.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, l'assistenza giudiziaria civile può formare oggetto di ricorso a norma dell'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF. Nella fattispecie l'ampiezza della documentazione bancaria e delle informazioni chieste dal tribunale italiano lasciavano ragionevolmente supporre un valore di gran lunga superiore al valore litigioso di fr. 30 000.– cui si riferisce l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,

decreta:                   1.   Si dà atto che il decreto di edizione emesso il 24 marzo 2009 dal Pretore del Distretto di lugano sezione 5 è decaduto.

                                   2.   L'appello dalla AP 1 è dichiarato senza interesse giuridico e la causa inc. 11.2009.55 è stralciata dai ruoli.

                                   3.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   4.   Intimazione a:

– __________, ; –    .

                                         Comunicazione a:

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

                                         – Tribunale di Chiavari, Ufficio volontaria giurisdizione;

                                         – , ;

                                         – , .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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