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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.03.2009 11.2009.34

24 mars 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,142 mots·~6 min·4

Résumé

Proprietà per piani: nomina di un amministratore giudiziario

Texte intégral

Incarto n. 11.2009.34

Lugano 24 marzo 2009/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2009.14 (proprietà per piani: nomina di un amministratore) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 3 febbraio 2009 da

 AP 1 (  PA 2 )  

contro  

 Comunione dei comproprietari  del “AO 3”,      PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 27 febbraio 2009 presen- tato da AP 1 contro il “decreto” (recte: sentenza) emesso il 19 febbraio 2009 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

                                   2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che AP 1 possiede la proprietà per piani n. 1186, pari a 125/1000  della particella n. 405 RFD di __________ (“AO 3”), con diritto esclusivo sull'appartamento n. 4;

                                         che all'assemblea ordinaria dei comproprietari tenutasi il 21 marzo 2008 l'amministratore __________ ha rassegnato le dimissioni per il 31 dicembre 2008;

                                         che il 3 febbraio 2009 AP 1 ha promosso causa davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord contro la Comunione dei comproprietari del “AO 3” per ottenere la nomina di un amministratore;

                                         che con lettera del 9 febbraio 2009 la Comunione dei comproprietari ha comunicato di aderire all'istanza;

                                         che con sentenza (“decreto”) del 19 febbraio 2009 il Pretore ha accolto l'istanza e ha nominato in qualità di amministratore __________ di __________, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 150.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno;

                                         che contro il giudizio appena citato AP 1 è insorta con un appello del 27 febbraio 2009 in cui chiede di porre gli oneri processuali a carico della convenuta, con obbligo di rifonderle fr. 700.– per ripetibili;

                                         che l'appello non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che la nomina di un amministratore della proprietà per piani (art. 712q CC) è retta dalla procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 20 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC), onde in concreto la tempestività dell'appello (art. 370 cpv. 2 CPC);

                                         che nella fattispecie il Pretore ha accolto l'istanza e ha designato un amministratore, ma ciò nonostante – senza fornire motivazione alcuna – ha suddiviso la tassa di giustizia e le spese metà per parte, omettendo di statuire sull'assegnazione di ripetibili;

                                         che l'appellante se ne duole, non riuscendo a capire perché mai, pur avendo essa ottenuto causa vinta, il Pretore le abbia addebitato metà della tassa di giustizia e delle spese;

                                         che secondo l'art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1);

                                         che verificandosi soccombenza reciproca o “altri giusti motivi” egli può procedere a una suddivisione (cpv. 2), le spese inutili restando in ogni caso a carico di chi le ha provocate (cpv. 3);

                                         che nel caso specifico non è dato di comprendere per quale ragione il Pretore, pur accogliendo l'istanza della comproprietaria, abbia suddiviso la tassa di giustizia e le spese a metà, senza giudicare in tema di ripetibili;

                                         che secondo l'art. 285 cpv. 1 lett. e CPC le sentenze devono contenere, “a pena di nullità”, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto;

                                         che la motivazione può anche essere succinta, purché consenta al destinatario di capire come mai il giudice abbia deciso in un modo piuttosto che in un altro e permetta all'autorità di ricorso di verificare se tale decisione sia conforme al diritto (v. DTF 132 I 198 consid. 3, 131 I 20 consid. 3, 129 I 236 consid. 3.2 con richiamo);

                                         che in concreto non è dato di arguire per quale motivo, nel dispositivo sugli oneri processuali, il Pretore abbia derogato al principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), né perché abbia rinunciato a statuire sulle ripetibili;

                                         che nelle circostanze descritte non è possibile sindacare l'operato del primo giudice;

                                         che, ciò posto, non rimane che annullare il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata e rinviare gli atti al Pretore perché statuisca sugli oneri processuali e le ripetibili, previa sufficiente motivazione;

                                         che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero a loro volta la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma data la particolarità del caso giova rinunciare a ogni prelievo;

                                         che in appello l'istante ottiene ragione sul principio, mentre non è possibile prevedere come il Pretore statuirà in esito al rinvio, sicché per finire il caso si risolve senza vincitori né vinti e non giustifica l'attribuzione di ripetibili;

                                         che, del resto, l'istante avrebbe visto compensare le ripetibili quand'anche la Comunione dei comproprietari avesse proposto – a torto – di respingere l'appello;

                                         che non si pone problema di ripetibili nemmeno alla Comunione dei comproprietari, la quale non è stata chiamata a esprimersi;

                                         che circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale (di rinvio in prima sede), essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF);

                                         che il valore residuo dell'azione principale ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr. 150.– di oneri processuali e fr. 700.– di ripetibili) è lungi in ogni modo dal raggiungere la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore perché statuisca sugli oneri processuali e le ripetibili, previa sufficiente motivazione.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

   ;   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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