Incarto n. 11.2009.200
Lugano 11 gennaio 2013/mc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2009.19 (contestazione di risoluzioni del consiglio di fondazione) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione del 23 ottobre 2009 da
AP 1 e AP 2 (patrocinati dall'avv. PA 1)
contro
AO 1,
giudicando sul decreto del 13 novembre 2009 con cui il Pretore ha dichiarato di
astenersi dal suo ufficio con effetto immediato;
premesso che il 23 ottobre 2009 AP 1 e AP 2 hanno presentato davanti al Pretore del Distretto di Blenio un'azione di “contestazione di presunta risoluzione del consiglio di fondazione” della AO 1;
preso atto che con decreto 13 novembre 2009 il Pretore ha dichiarato di astenersi dal giudicare la causa con effetto immediato;
ricordato che nel termine a loro assegnato le parti non si sono opposte all'astensione né hanno formulato osservazioni;
accertato che nel frattempo il Pretore ha rassegnato le dimissioni a valere dal 29 febbraio 2012 ed è stato sostituito da un altro magistrato (FU n. 52/2011 pag. 5057 e n. 90/2011 pag. 8478);
stabilito che nelle circostanze descritte la questione dell'astensione è diventata senza oggetto, la causa dovendo essere trattata dal nuovo Pretore;
considerato che in simili condizioni conviene rinunciare al prelievo di tasse o spese e all'assegnazione di ripetibili, le parti non essendosi opposte all'esclusione né avendo presentato osservazioni;
decreta: 1. La causa di astensione è dichiarata senza oggetto ed è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.