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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.06.2012 11.2009.182

12 juin 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,305 mots·~12 min·2

Résumé

Richiesta estratti dello stato civile

Texte intégral

Incarto n. 11.2009.182

Lugano 12 giugno 2012/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Celio, giudice presidente, Pellegrini e Cerutti, supplente straordinario

segretaria:

Billia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa promossa con istanza del 3 aprile 2009 (rilascio del certificato di famiglia) davanti all'Ufficio circondariale dello stato civile di Lugano dall'

RI 1  

per ottenere il certificato di famiglia del padre,   CO 3  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il “ricorso” (recte: appello) del 13 ottobre 2009 presentato dall'RI 1 contro la decisione emessa il 5 ottobre 2009 dall'Ufficio di vigilanza sullo stato civile;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 3 aprile 2009 l'RI 1 ha chiesto all'Ufficio circondariale di stato civile di Lugano il rilascio del certificato di famiglia del padre, CO 3. In risposta, l'ufficio ha inviato all'interessato direttive inerenti al rilascio di tali documenti. Egli ha reiterato, l'11 maggio seguente, la propria richiesta, alla quale l'uffcio ha ribadito che il rilascio dell'estratto richiesto non era possibile.

                                  B.   Il 21 agosto 2009, l'RI 1 ha nuovamente postulato il rilascio del citato atto. L'Ufficio circondariale di stato civile ha emesso una decisione negativa il 1° settembre 2009. Adito dall'interessato con “reclamo” del 20 settembre 2009, l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha respinto il ricorso.

                                  C.   L'RI 1 è insorto con un “ricorso” (recte: appello) del 13 ottobre 2009 per ottenere la riforma della decisione appellata, nel senso di vedere accolta l'istanza di rilascio del certificato di famiglia del padre, CO 3. L'Ufficio di vigilanza sullo stato civile, con scritto del 28 ottobre 2009, si è rimesso al giudizio di questa Camera, pur riconfermando “integralmente i contenuti della nostra decisione del 1° settembre 2009”. Con osservazioni del 4 novembre 2009, anche CO 3 si è affidato al “prudente giudizio” della Camera, menzionando invero di avere chiesto e ottenuto lui medesimo il proprio atto di famiglia, criticando l'operato dell'Ufficio circondariale.

                                  D.   Con scritto del 27 novembre 2009, il presidente di questa Camera ha invitato l'appellante a precisare se il suo memoriale – che sembrava “superato dagli eventi” – fosse ancora provvisto di interesse pratico e attuale. Con risposta del 3 dicembre 2009, l'RI 1 ha ricordato che l'avere ottenuto per il tramite del padre il certificato litigioso non ha esaurito il problema. E ciò perché avendo egli richiesto il certificato di famiglia del nonno, si è visto di nuovo opporre un diniego. Conclude affermando l'esistenza di un “interesse giuridico e scientifico [...] di portata generale”.

Considerando

in diritto:                  1.   Nel Cantone Ticino l'Autorità di vigilanza in materia di stato civile era la Divisione degli interni, sezione degli enti locali. Essa esercitava la propria competenza per mezzo dell'Autorità di vigilanza sullo stato civile (art. 5 del Regolamento del 21 febbraio 2006 sullo stato civile [RL 4.1.2.1]). Le decisioni dell'Autorità di vigilanza erano impugnabili entro 20 giorni alla Camera civile di appello (art. 32 cpv. 3 LAC e 424 cpv. 3 CPC ticinese). La procedura era retta dal Codice di procedura civile ticinese (RDAT II-1998 n. 42). In concreto, la decisione dell'Autorità di vigilanza è del 5 ottobre 2009. Inoltrato il 13 ottobre seguente il “ricorso” (recte: appello) è dunque tempestivo.

                                   2.   L'RI 1 si duole, nel proprio appello, di non avere potuto ricevere un estratto dello stato civile del padre. Con osservazioni del 4 novembre 2009 quest'ultimo ha informato questa Camera di avere ottenuto il proprio atto di famiglia e di averlo trasmesso al figlio. Avendo l'appellante ottenuto quanto chiesto – ancorché per altra via rispetto a quella censurata – l'appello va dunque dichiarato privo d'oggetto e la procedura stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC ticinese).

                                   3.   Un appello privo di interesse pratico e attuale potrebbe tutt'al più essere esaminato – analogamente a quanto fa il Tribunale federa­le – se la questione litigiosa è suscettibile di ripresentarsi in ogni tempo e in circostanze identiche o almeno analoghe, se il caso è di fondamentale importanza (onde la necessità di risolverlo in funzione del pubblico interesse) e se il succedersi degli eventi sia talmente rapido da impedire altrimenti una verifica tempestiva delle censure da parte dell'autorità di ricorso (RtiD I-2004 pag. 584 n. 52c). Tali condizioni sono cumulative. Nella fattispecie non si nega che le prime due condizioni parrebbero dirsi adempiute. Non già la terza, ove appena si consideri che la procedura si è svolta, senza dubbio, in maniera celere davanti alle autorità inferiori. Né si può dire che in concreto vi siano rapidi mutamenti di circostanze. Ciò posto, l'interessato non può pretendere che la Camera statuisca sul suo appello nonostante l'intervenuta caducità del litigio. In proposito la causa va dunque tolta dai ruoli.

                                   4.   Certo, l'appellante pretende di non avere avuta comunicazione di un estratto del proprio nonno. Ciò che – a parer suo – impone una decisione “di portata generale” da parte di questa Camera. Se non che, come appena indicato, gli eventi non paiono modificarsi in maniera talmente repentina da impedire altrimenti una verifica delle censure sollevate dall'RI 1 nel suo scritto del 3 dicembre 2009 che, a ben vedere, nemmeno ha seguito la via amministrativa e giudiziaria prescritta per contestare le decisioni dell'Ufficio circondariale di stato civile (v. qui sopra consid. 1). Aggiungasi, comunque sia, che l'ufficio non ha respinto apoditticamente la richiesta, ma ha invitato l'interessato a motivarla. Ciò che non consta essere stato fatto, salvo con lo scritto poc'anzi menzionato. Che un interesse genealogico potesse bastare a ottenere il chiesto estratto al momento della richiesta sembrerebbe essere il caso, come prescriveva l'art. 60 lett. b vOSC (testo in vigore sino al 1° gennaio 2011; per quel testo cfr. RU 2004 pag. 2915). Se non che, non avendo seguito la via amministrativa e giudiziaria preposta, lo scritto citato sfugge a qualsivoglia disamina.

                                   5.   Rimane pertanto da giudicare sugli oneri processuali e le ripetibili inerenti al decreto di stralcio. A tal fine giova ricordare che ove un appello divenga senza oggetto o senza interesse giuridico si applica, per analogia, l'art. 72 della procedura civile federale (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con rinvii). Ciò significa che il tribunale dichiara il processo terminato e sta­tuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello sta­to delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”.

                                   6.   L'Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha ripercorso la riorganizzazione dello stato civile intervenuta a partire dal 2004, spiegandone i punti centrali. Esso ha poi indicato le disposizioni legali applicabili nella fattispecie per concludere che esse ostavano alla richiesta dell'RI 1. L'ufficio ha nondimeno precisato che il sistema informatizzato attuale permette all'interessato “di ottenere numerosi atti di stato civile che lo riguardano direttamente o che riguardano la propria famiglia”, ma non il certificato postulato. Ciò perché per l'art. 59 dell'Ordinanza sullo stato civile (OSC: RS 211.112.2) la divulgazione di dati dello stato civile a privati si effettua se è accertato un interesse degno di protezione e se non è possibile ottenere i dati presso la persona interessata o non si può ragionevolmente pretenderlo. E – soggiunge l'autorità – in concreto l'interessato non ha prodotto alcun accordo degli altri familiari “viventi iscritti su detto certificato” né ha fornito “elementi utili” per determinare lo scopo di tale richiesta. Onde, in definitiva, la reiezione del ricorso.

                                   7.   Nel suo appello, l'RI 1 “sostiene di avere il diritto, ex lege, di ottenere il certificato richiesto”. A tal proposito egli invoca gli art. 13 – con una lettura a contrario – e 14 Cost., come pure l'art. 39 CC. Egli ritiene che il suo diritto fondamentale di conoscere i dati della propria famiglia non può essere limitato dall'art. 43a CC, né dagli art. 59 e 81 della citata ordinanza né dalle direttive dell'Ufficio federale dello stato civile, non costituendo esse base legale sufficiente a norma dell'art. 36 Cost. per una restrizione dei diritti fondamentali. In buona sostanza egli critica l'interpretazione data dall'autorità inferiore delle citate disposizioni.

                                   8.   Che esista un principio costituzionale che consacra un diritto all'informazione può essere ammesso (v. in tema di origini biologiche: Piotet, "Droit à l'information et violation des droits de la personnalité à l'exception de la filiation biologique" in: Le droit à la connaissance de ses origines, Zurigo/Ginevra/Basilea 2006, pag. 208). Nondimeno, un simile diritto deve essere confrontato alle norme legislative e regolamentarie. In altre parole, il titolare può scontrarsi a norme che proteggono un interesse privato o pubblico preponderante, escludendo in un caso concreto l'esercizio di quel diritto (Piotet, op. cit., pagg. 208 seg.).

                                   9.   Nella fattispecie, il diritto all'informazione è retto dagli art. 43a CC, 59 e 81 OSC, a esclusione della Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD, RS 231.5, art. 2 cpv. 2 lett. d; v. anche: Meier, Protection des données. Fondements, principes généraux et droit privé, Berna 2011, n. 400 pag. 192). Giova poi ricordare che un diritto soggettivo all'informazione non può essere inferito dall'art. 28 CC (Piotet, op. cit., pag. 216).

                                         Ciò premesso, l'art. 43a cpv. 2 CC si limita a indicare che il Consiglio federale disciplina la divulgazione di dati a privati che possono dimostrare un interesse diretto degno di protezione. L'ottenimento di informazioni personali è previsto all'art. 81 OSC, mentre la comunicazione di dati di terzi è retta dall'art. 59 cpv. 1 OSC. Quest'ultima norma pone due condizioni cumulative – la seconda presentando un'alternativa – all'acquisizione delle chieste informazioni: deve essere accertato un interesse diretto e degno di protezione e non è possibile ottenere i dati presso la persona interessata o non si può ragionevolmente pretenderlo. In concreto, l'RI 1 non illustra alcun “interesse diretto e degno di protezione” né comprova di non potere ottenere i dati dal padre oppure che ciò non possa essere ragionevolmente preteso. A tal proposito, l'appello si sarebbe verosimilmente rivelato irricevibile per carente motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

                                         Certo, non si disconosce che l'appellante ritiene che la fattispecie denoti un caso di fondamentale importanza. Ma, come si è visto in precedenza (sopra, consid. 3) nella presente procedura si può prescindere dal vagliare tale quesito.

                                10.   L'appellante invoca poi a sostegno del proprio diritto l'art. 39 CC. Egli ritiene “imprescindibile” conoscere il proprio “nucleo familiare”. E ciò per “rendere applicabili tutte le normative del diritto di famiglia” (appello, n. 3 pag. 4 in fondo). Ora, l'art. 39 cpv. 2 n. 2 CC dispone che lo stato civile comprende, fra l'altro, lo statuto personale e familiare di una persona, come maggiore età, filiazione e vincolo coniugale. In altre parole, in ogni singolo estratto compare anche la filiazione. L'appellante, chiedendo il proprio estratto, sa chi siano i propri ascendenti diretti. Come un diritto all'informazione estesa possa poi essere desunto da questo articolo, in presenza di norme specifiche (v. sopra consid. 9) non è dato a divedere.

                                11.   In conclusione, l'appello dell'RI 1 se non fosse divenuto privo d'oggetto sarebbe stato verosimilmente respinto, nella misura in cui non fosse stato dichiarato irricevibile. Gli oneri processuali gli sarebbero di conseguenza stati addebitati (art. 148 CPC ticinese). Non si sarebbe posto invece problema di ripetibili, giacché l'autorità inferiore e il padre – interpellati – si sono rimessi al giudizio di questa Camera (di regola chi si rimette a giudizio non rischia l'addebito di oneri processuali, ma nemmeno può contare su ripetibili: v. per esempio: I CCA, sentenza inc. 11.2003.20 del 21 febbraio 2005, consid. 12).

                                         Nella fattispecie invero l'appellante medesimo ha chiesto, adombrando la “pubblica utilità” del proprio memoriale che “sia in caso di accoglimento che in caso di soccombenza, non vengano prelevate o caricate (allo Stato) tasse o spese di giudizio, né (se del caso) assegnate ripetibili al ricorrente” (appello, n. 7 pag. 7 in fondo). La tassa di giustizia del presente decreto sarebbe in ogni caso stata ridotta per tenere conto del fatto che la procedura di appello termina senza sentenza (art. 21 LTG). Nondimeno, dato tutto quanto precede e in via del tutto eccezionale si giustifica di non prelevare oneri processuali. Né – come detto – si assegnano ripetibili.

                                12.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di richiesta di estratti dello stato civile, il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 2 LTF; v. anche: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciare, vol. II, Berna 1990, n. 1.3.2 ad art. 44; Klett/Escher in: Basler Kommentar – BGG, 2a edizione, n. 10 ad art. 72).

Per questi motivi,

vista anche la tariffa giudiziaria,

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano oneri processuali. Né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Ufficio di vigilanza sullo stato civile, Bellinzona

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                              La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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