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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.08.2010 11.2009.180

11 août 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,434 mots·~7 min·4

Résumé

Autoricusazione del Pretore

Texte intégral

Incarto n. 11.2009.180

Lugano 11 agosto 2010/rs  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2006.161 (accesso necessario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 16 novembre 2006 da

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)  

contro  

e AO 1  (patrocinati dall'avv. PA 2,),

esaminata ora la notifica del 13 ottobre 2009 con cui il Pretore ha dichiarato di ravvisare

in sé un caso di esclusione;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.  Se dev'essere accertata l'esclusione;

                                         2.  Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 è proprietario della particella n. 721 RFD di __________, sulla quale sorge una casa d'abitazione. AO 1 e la moglie AO 2 sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della contigua particella n. 290. Con petizione del 16 novembre 2006 AP 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere che, previo versamento di un'indennità di fr. 2000.–, fosse iscritta in favore della sua particella n. 721 una servitù di accesso necessario pedonale e veicolare a carico della particella n. 290. Nella loro risposta del 24 gennaio 2007 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione. L'attore ha replicato il 28 febbraio 2007, ribadendo la sua richiesta. I convenuti hanno duplicato il 26 marzo 2007, confermando il loro punto di vista.

                                  B.   Nel corso dell'istruttoria il Pretore, ravvisando in sé un caso di esclusione, ha notificato il 17 agosto 2009 tale circostanza alle parti, invitandole a formulare osservazioni entro cinque giorni. L'attore il 21 agosto e i convenuti il 19 agosto 2009 hanno dichiarato di non ravvisare motivi che possano incrinare la loro fiducia in un giudizio imparziale. Convocate le parti a un'udienza del

                                         18 settembre 2009, il Pretore le ha invitate nuovamente a esprimersi entro l'8 ottobre seguente. Solo i convenuti si sono pronunciati, il 28 settembre 2009, concordando – questa volta – con la posizione del Pretore, il quale ha trasmesso il 13 ottobre 2009 gli atti a questa Camera, chiedendo che sia accertata la sua

                                         astensione.

Considerando

in diritto:                  1.   Il giudice che riconosce in sé un caso di esclusione ha l'obbligo di astenersi dal proprio ufficio e di darne immediata comunicazione alle parti (art. 28 cpv. 1 CPC). La parte che intende contestare l'esclusione deve presentare la relativa domanda entro cinque giorni; “questa viene trasmessa per decisione al giudice competente giusta l'art. 30” (art. 28 cpv. 2 CPC). “Giudice competente giusta l'art. 30” è, dandosi esclusione di un Pretore, la Camera civile del Tribunale d'appello (art. 30 cpv. 1 CPC).

                                   2.   Contrariamente a quanto sembra evincersi dalla lettura dell'art. 28 cpv. 2 CPC, nel caso in cui un Pretore si escluda dal proprio ufficio la Camera civile di appello è chiamata a statuire non solo ove una parte muova contestazioni in proposito, ma anche – per evitare abusi – ove le parti siano d'accordo o rinuncino a esprimersi (Rep. 1997 pag. 212 n. 51). A giusto titolo pertanto il Pretore chiede a questa Camera, competente per materia a trattare le liti in tema di diritti reali (art. 48 lett. a n. 1 LOG), che accerti l'esclusione.

                                   3.   Nella fattispecie il Pretore rileva che la perizia giudiziaria da lui commissionata all'arch. __________ di __________ prende in considerazione fra i tracciati dell'accesso necessario anche la possibilità di transitare sulla particella n. 288 RFD di __________, proprietà di __________, ch'egli ben conosce e vede regolarmente, la quale è zia della sua convivente. Nelle circostanze descritte egli ravvisa in sé un caso di esclusione e reputa di doversi astenere dal giudizio.

                                   4.   L'art. 26 lett. a CPC prevede che ogni giudice è escluso dalle proprie funzioni se è “marito, moglie, partner registrato, convivente, ascendente o discendente, patrigno o matrigna, figliastro o figliastra, fratello o sorella, fratellastro o sorellastra, zio o zia, nipote, suocero o suocera, genero o nuora, cugino o cugina, cognato o cognata di una delle parti o dei patrocinatori o procuratori”, L'art. 26 lett. b CPC soggiunge che il giudice è escluso “se egli, o i suoi congiunti nei suddetti gradi hanno interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto”. Il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna non consta avere simili legami di parentela o di affinità con le parti o con i patrocinatori, né pretende ch'egli o un suo congiunto nei gradi appena citati abbia un interesse in questa o in un'identica lite. Non soccorrono dunque i requisiti per dichiarare la sua esclusione.

                                   5.   Nella fattispecie l'esclusione dichiarata dal Pretore può solo essere trattata, di conseguenza, come istanza di autoricusazione fondata sull'art. 29 cpv. 1 CPC per “gravi ragioni” nel senso dell'art. 27 lett. b CPC. Del resto, con lettera aggiuntiva del 26 ottobre 2009 il Pretore ha precisato alla Camera che “il motivo grave che mi induce a chiedere di non dover statuire in merito non è un semplice imbarazzo derivante dalla conoscenza della signora __________, ma il fatto che non mi sento libero nel prendere la decisione, poiché non posso escludere il rischio di farmi influenzare dal desiderio di non nuocere alla signora __________”. Ora, “gravi ragioni” soggettive sono date ove il convincimento o il comportamento personale del giudice in una determinata occasione non offra più sufficienti garanzie per escludere legittimi dubbi di parzialità (RtiD II-2005 pag. 668 consid. 3). Un magistrato di ruolo dovrebbe essere aduso anche alla trattazione di casi ostici o delicati. Non si può disconoscere, d'altro lato, che nel suo intimo un giudice possa anche sentirsi soggettivamente inidoneo, in determinati frangenti, a statuire in modo equanime e imparziale. Occorre tuttavia che ne dia attendibile ragione (RtiD II-2005 pag. 669 consid. 4).

                                   6.   In concreto il Pretore ha esposto puntualmente, nella lettera del 26 ottobre 2009, i motivi per cui riconosce il pericolo di prendere inavvertitamente una decisione con insufficiente distacco o spas­sionatezza, seppure le parti confidino nella sua professionalità. Ch'egli denoti esagerata cautela, nelle circostanze descritte, non può dirsi. Ch'egli adduca motivi di coscienza per evitare un pronunciato scomodo o inviso non risulta. Ch'egli intenda abdicare al suo ufficio per mero imbarazzo o disagio non consta, le ragioni da lui addotte non essendo puramente astratte o ipotetiche. Ciò posto, l'esigenza di tutelare l'emanazione del giudizio per opera di un tribunale indipendente e imparziale (art. 30 cpv. 1 prima frase Cost.) impone di accogliere l'istanza di autoricusazione. Gli atti vanno trasmessi così al Segretario assessore della Pretura, competente a trattare il caso per via di supplenza ordinaria (art. 34 cpv. 1 LOG; la sentenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 134 I 184 riguardava un caso di supplenza a norma dell'art. 34 cpv. 2 LOG).

                                   7.   La richiesta di astensione emanando dal Pretore, non si prelevano tasse o spese. Non essendovi per altro alcun “soccombente” (nell'accezione dell'art. 148 cpv. 1 CPC), non è il caso nemmeno di assegnare ripetibili.

                                   8.   Quanto ai rimedi giuridici dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è proponibile – trattandosi di (auto)ricusazione – indipendentemente dal carattere finale della decisione e senza riguardo all'eventuale valore litigioso (art. 92 LTF).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Trattata come istanza di autoricusazione, la richiesta è accolta ed è dichiarata l'astensione del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa OA.2006.161. Gli atti sono trasmessi al Segretario assessore per competenza.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

– avv. __________,; – avv..

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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