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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.10.2010 11.2009.168

26 octobre 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,322 mots·~17 min·3

Résumé

Relazioni personali e progetto educativo

Texte intégral

Incarto n. 11.2009.168

Lugano 26 ottobre 2010/rs  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 325.1996/R.47.2009 (protezione del figlio: diritto di visita e approvazione del progetto educativo) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 RI 2    

alla  

CO 1    

                                         per quanto riguarda il collocamento in istituto dei figli

                                         H__________ (1998) e R__________ __________ (2003),

                                         provvisti di curatore educativo nella persona di

                                         __________, __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 24 agosto 2009 presentato da RI 1 e RI 2 contro la decisione emessa il 28 luglio 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   M__________ (9 gennaio 1993), H__________ (2 settembre 1998) e __________ (2 gennaio 2003) sono figli di RI 1 (1970) e RI 2 (1958). Con risoluzione del 10 settembre 2003 la CO 1 ha tolto a RI 1 la custodia di M__________, che è stata affidata alla nonna materna __________ (1950). Il 21 gennaio 2005 essa ha istituito altresì in favore di H__________ e R__________ una curatela educativa (art. 308 cpv. 1 CC), affidata a __________, e il 15 marzo 2005 ha tolto a RI 1 anche la custodia di H__________ e R__________. Un ricorso presentato il 28 aprile 2006 da __________ contro tale decisione è stato respinto dall'Autorità di vigilanza sulle tutele il 25 gennaio 2007. Con sentenza del 15 dicembre 2008 questa Camera ha respinto, in quanto ricevibile e non divenuto privo d'interesse, un appello del 18 febbraio 2007 presentato da RI 2 contro la decisione predetta (inc. 11.2007.34). __________ è stata collocata nel Foyer Casa __________ di __________, R__________ alla Casa __________ di __________.

                                  B.   L'11 aprile 2008 la Commissione tutoria regionale ha respinto un'istanza introdotta il 26 gennaio 2008 da RI 1 e RI 2 per ottenere la rimozione del curatore educativo. RI 1 e RI 2 sono insorti il 2 giugno 2008 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, che con decisione dell'11 settembre 2008 ha respinto il ricorso. Adita il 3 ottobre 2008 da RI 1 e RI 2, con sentenza del 29 dicembre 2008 questa Camera ha annullato tale decisione e rinviato gli atti all'Autorità di vigilanza per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi (inc. 11.2008.147). Ripresa la procedura e assunte informazioni sull'operato del curatore educativo, come pure sulle condizioni psicofisiche di H__________ e R__________, con decisione del

                                         3 giugno 2009 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha nuovamente respinto il ricorso, ponendo la tassa di giustizia e le spese (fr. 250.– complessivi) a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno. Non impugnata, la decisione è passata in giudicato.

                                  C.   Nel frattempo, il 26 febbraio 2009, il curatore educativo e l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di Mendrisio hanno sottoposto alla Commissione tutoria regionale un progetto educativo riguardante i figli, che è stato accettato da RI 1. Il 28 aprile e il 9 maggio 2009 __________, membro permanente della Commissione tutoria regionale, ha sentito H__________ e R__________. All'udienza del 13 maggio 2009, indetta dalla Commissione tutoria regionale, RI 2 ha postulato un'estensione del diritto di visita. Con decisione del 20 maggio 2009 la Commissione tutoria regionale ha approvato il progetto educativo, comprese le relazioni personali con la madre. Al padre è stato riconosciuto un diritto di visita di cinque ore ogni quindici giorni, di regola il sabato dalle ore 13 alle 18. Un ricorso introdotto l'8 giugno 2009 da RI 2 contro tale decisione è stato respinto il 28 luglio 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, che ha addebitando la tassa di giustizia di fr. 150.– al ricorrente.

                                  D.   Contro la decisione appena citata RI 1 e RI 2 sono insorti con un appello del 24 agosto 2009 in cui così concludono:

                                         1.   Il curatore __________ è esonerato dal mandato;

                                         2.   __________ viene destituita dall'incarico di capo progetto di questa tutela;

                                         3.   Viene ripristinata la custodia parentale alla madre signora RI 1;

                                         4.   H__________ e R__________ possono lasciare il Foyer __________ a __________ e rientrare presso il domicilio della madre __________;

                                         5.   Viene annullata la decisione n. 325.1996/R.47.2009 della Sezione degli enti locali, Bellinzona;

                                         6.   Viene respinta la richiesta di fr. 150.– per spese e tasse di giudizio richiesti dagli enti locali in questa procedura;

                                         7.   Si chiede la definitiva chiusura dell'intero provvedimento tutelare verso H__________ e R__________;

                                         8.   Al padre venga restituito immediatamente l'effetto sospensivo al presente ricorso, poiché è stato tolto in modo arbitrario (...) in secondo grado (in primo grado non era stato tolto l'effetto sospensivo); questo in attesa della decisione definitiva del tribunale e che permetta a H__________ e R__________ di godere degli orari di visita con il padre antecedenti la risoluzione della Commissione tutoria regionale 1° maggio 2009 (e cioè dalle ore 10 alle 18).

                                         9.   Si chiede l'assistenza giudiziaria e l'esonero delle tasse spese e anticipo spese di giudizio, data la nostra precaria situazione economica.

                                         L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.1.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. Nella fattispecie la decisione impugnata è stata spedita ai ricorrenti 28 luglio 2009, durante le ferie giudiziarie (art. 133 cpv. 1 lett. b CPC). Inoltrato il 25 agosto 2009, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

                                   2.   L'appello in questione è presentato, oltre che da RI 2, da RI 1, la quale però non aveva impugnato la decisione della Commissione tutoria regionale. Ci si potrebbe interrogare dunque sulla sua legittimazione ad appellare. Dato nondimeno che la legittimazione attiva di RI 2 non fa dubbio, non è il caso di approfondire quella di RI 1.

                                   3.   All'appello gli interessati accludono un certo numero di documenti (lettera 5 giugno 2009 di RI 1 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, lettera 24 agosto 2009 di __________ a RI 1, scambio di posta elettronica del 26 febbraio 2009, lettera 24 giugno 2009 di RI 2 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, risposta 9 luglio 2009 dell'Autorità di vigilanza, tassazione 2008, lettere 16 e 24 giugno 2009 di RI 2 e RI 1 al curatore educativo, come pure cinque scambi di posta elettronica). Ancorché nuovi, tali mezzi di prova sono ammissibili (art. 424a cpv. 2 CPC).

                                   4.   Oggetto della decisione impugnata è il diritto di visita paterno ad H__________ e R__________, come pure l'approvazione del progetto educativo. Le richieste degli appellanti intese a destituire il curatore educativo e la capoprogetto sono completamente estranee al tema e non possono essere trattate per la prima volta in appello. Fuori argomento sono anche le censure mosse all'inchiesta svolta dall'Autorità di vigilanza sull'operato del curatore (oggetto della decisione 3 giugno 2009, passata in giudicato), come quelle nei confronti delle operatrici del Foyer __________, a carico delle quali gli appellanti sollecitano l'adozione di provvedimenti disciplinari. Quanto al ripristino della custodia parentale, la decisione con cui RI 1 ne è stata privata (del 15 marzo 2006) non è stata impugnata ed è passata in giudicato. RI 1 può quindi chiedere di essere reintegrata nei suoi diritti in caso di mutate circostanze, ma l'istanza va diretta alla Commissione tutoria regionale. Per quanto esula dal diritto di visita paterno e dall'approvazione del progetto educativo, in altri termini, l'appello si rivela già di primo acchito irricevibile.

                                   5.   RI 2 lamenta una violazione del suo diritto d'essere sentito, poiché all'udienza del 13 maggio 2009 davanti alla Commissione tutoria regionale egli non ha potuto esprimere le sue critiche al curatore. Se non che, come detto, oggetto dell'attuale procedura è il diritto di visita paterno e l'approvazione del progetto educativo. A ragione quindi il presidente della Commissione tutoria regionale non ha autorizzato RI 2 a parlare d'altro. RI 2 inoltre è comparso personalmente davanti alla Commissione tutoria regionale, di modo che il suo diritto d'essere sentito è stato rispettato e l'Autorità di vigilanza sulle tutele non era tenuta a convocarlo nuovamente. Quanto al fatto che RI 1 non sia stata sentita personalmente dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, essa nemmeno ha reagito all'invito a presentare osservazioni scritte. Né si giustifica in questa sede di risentire le parti e i figli, giacché una loro audizione non apporterebbe verosimili elementi di rilievo ai fini del giudizio.

                                   6.   Per quel che riguarda il diritto di visita paterno, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rilevato – in sintesi – che un'estensione delle relazioni personali appariva contraria all'interesse dei figli, i quali dopo essersi incontrati con il padre accusano malesseri. R__________ denota inoltre disagi psichici, al punto che il genitore è stato invitato a adeguare le modalità di esercizio del diritto di visita al­l'età e ai bisogni dei figli. Nell'appello RI 2 sottolinea che i figli hanno un forte legame affettivo con lui, tant'è che durante le visite gli ripetono di volergli bene e di sentire molto la sua mancanza. Egli contesta di mostrare ai ragazzi filmati violenti, rilevando che ciò avviene quando i figli visitano la sorella M__________, affidata alla nonna e allo zio materni, i quali permettono giochi violenti, mostrano loro siti internet poco raccomandabili e insegnano parolacce a R__________, rendendolo aggressivo.

                                         a)   Nella fattispecie il diritto di visita conferito dalla Commissione tutoria regionale a RI 2 è più limitato di quanto con­cedono generalmente i tribunali ticinesi nel caso di figli in età scolastica (v. RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). Il diritto di visita abitualmente riconosciuto nel Cantone Ticino a genitori di figli in età scolastica è nondimeno un criterio meramente

                                               orientativo. Deve poi essere attagliato alla fattispecie, per il bene del minorenne, tenendo conto dell'età di quest'ultimo, del suo sviluppo fisico e psichico, dell'opinione di lui, del suo legame con il genitore non affidatario, del carattere di quest'ultimo, della distanza tra le abitazioni dei genitori medesimi, dei desideri espressi da costoro, di eventuali conflitti interni e così via (DTF 123 III 451 consid. 3b con rinvio; Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 273 con numerosi richiami;).

                                         b)   Nella fattispecie __________, delegata al­l'ascolto di H__________ e R__________, ha dichiarato che al momento in cui ha affrontato il tema legato al diritto di visita paterno H__________ si è incupita, ha descritto l'appartamento del papà come un luogo buio (“non apre mai le finestre”), ha detto che qualche volta si annoia, che il padre gioca solo con il fratello e che solo a volte cerca di insegnarle qualche cosa con il computer. Quanto a R__________, egli le ha raccontato di come si senta un supereroe, le ha parlato dei filmati che vede a casa del papà, le ha confidato di conoscere tutta la storia di Batman e le ha parlato dei giochi al computer, ancorché egli sappia che “sono tutte bugie le cose che vede” (relazione del 12 maggio 2009).

                                         c)   Che i due ragazzi vogliano bene all'appellante è senz'altro vero. Il problema è che nella fattispecie seri motivi ostano all'estensione del diritto di visita paterno. L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha accertato che dopo gli incontri con il padre entrambi i figli accusano malesseri fisici e agitazione (dolori addominali e cefalee la ragazza, conflitto di lealtà, reazioni sproporzionate, aggressività verso sé stesso e i compagni, ritmo sonno-veglia disturbato il fratello). L'appellante fa valere che nel caso di H__________ si tratta di una condizione normale, dovuta all'adolescenza. A parte il fatto però che sulla situazione di R__________ egli nulla adduce, la sua personale convinzione non basta per relativizzare quanto hanno constatato i medici e gli operatori sociali. Né è sufficiente lamentare la “più grossa e ridicola menzogna che il pediatra __________ e gli altri si sono inventati” per smentire l'opinione di professionisti e operatori sociali disinteressati, di sicura esperienza, chiamati a esprimersi con oggettività per il bene dei figli. Certo, alla psicologa __________ l'influsso dei genitori su H__________ non è sembrato d'intralcio per la crescita della figlia. Ciò si deve al fatto però che quest'ultima ha “riferimenti estremamente importanti e molto investiti all'interno della struttura nella quale si trova”, in particolare la figura gli educatori con cui ha instaurato un rapporto di fiducia (relazione del 4 marzo 2009). Per tale ragione i contrasti fra genitori e operatori della Casa __________ recano sofferenza – anche fisica – alla bambina.

                                         d)   A prescindere dalla questione di sapere se H__________ e R__________ guardino film o si trastullino con giochini elettronici poco adatti alla loro età quando sono con l'appellante o quando visitano la sorella maggiore M__________, affidata alla nonna e allo zio materno, sta di fatto che dopo gli incontri con il padre i due ragazzi – in particolare in R__________ – accusano malesseri e agitazione. Il problema sta quindi nel diritto di visita paterno, e segnatamente nelle difficoltà che denota RI 2 nel capire i bisogni dei figli e nell'adeguare il suo comportamento a tali esigenze. D'altro lato – occorre tenerne conto – RI 2 non aiuterà i figli con comportamenti rigidi e conflittuali verso tutti coloro che non la pensano come lui. Al contrario: un ampliamento del diritto di visita potrà entrare in linea di conto solo al momento in cui l'appellante dimostrerà di rispettare i sentimenti dei figli anche verso gli operatori sociali e si sforzerà di seguire le indicazioni del curatore. Su questo punto la decisione impugnata merita dunque conferma.

                                   7.   Quanto al progetto educativo, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha accertato che – a malincuore – RI 1 l'aveva sottoscritto, di modo che la richiesta di RI 2 intesa a ottenere egli medesimo la custodia dei figli non era proponibile, la madre non essendo stata privata dell'autorità parentale. Per di più – essa ha soggiunto – le capacità genitoriali di RI 2 sono dubbie, tanto più che egli ha sempre rifuggito l'esecuzione di ogni perizia. Considerata l'impossibilità di un rientro dei figli dalla madre, la continuazione della permanenza in istituto costituiva in ultima analisi – per l'Autorità di vigilanza sulle tutele – l'unica soluzione praticabile.

                                         a)   La base legale (art. 23 della legge sul sostegno alle attività delle famiglie: RL 6.4.2.1) e il contenuto del progetto educativo (art. 61 cpv. 2 del regolamento: RL 6.4.2.2) sono già stati riassunti dall'Autorità di vigilanza sulle tutele. In concreto il progetto elaborato dal curatore e dall'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di Mendrisio prevede che H__________ avrebbe continuato l'internato nella Casa __________ e avrebbe frequentato la scuola elementare “__________”; essa sarebbe stata seguita dalla psicologa __________ e dal medico dott. __________. Per R__________ si prevedeva la continuazione del collocamento nella Casa __________ e la frequentazione della scuola dell'infanzia a __________, con successivo inserimento nella Casa __________ prima dell'inizio del­l'anno scolastico 2009/2010; il dott. __________ e il dott. __________ avrebbero seguito il bambino dal profilo medico, riservato un sostegno psicologico in dipendenza delle valutazioni. Per entrambi i figli erano previsti diritti di visita da parte della madre, del padre, della nonna e dello zio materni, mentre regolari incontri si sarebbero tenuti fra operatori e genitori per le valutazioni del caso. Entro il 31 maggio 2010 la capoprogetto (__________) e il curatore educativo avrebbero poi presentato alla Commissione tutoria regionale un rapporto sugli sviluppi e gli

                                               eventuali adeguamenti del progetto educativo.

                                         b)   Nell'appello poco o punto si adduce sul progetto educativo. RI 1 sostiene di averlo sottoscritto solo per questioni logistiche e per riunire i due figli alla Casa __________, ferma restando una loro successiva dimissione e il loro rientro a casa. Ora, che in concreto il progetto educativo contempli quanto prevede l'art. 61 cpv. 2 del regolamento della legge per le famiglie è dubbio, nessun cenno riscontrandosi ai dati anagrafici né all'anamnesi sociale dei minorenni e della famiglia (lett. a), alla carta dei servizi del Centro educativo (lett. b), agli obiettivi dell'affidamento relativi ai minorenni e alla loro famiglia (lett. c) o alla prevedibile durata dell'affidamento (lett. d). I dati anagrafici e l'anamnesi sociale dei minorenni e della famiglia risultano nondimeno dal ponderoso incarto della Commissione tutoria regionale, mentre la carta dei servizi dei centri educativi in cui sono collocati i ragazzi è stata analizzata dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella decisione impugnata (pag. 10). Quanto agli obiettivi, è indubbio che un collocamento in istituto persegue un intervento a breve-medio termine, in previsione di far rientrare i figli dai genitori o – almeno – da un genitore.

                                               Dalla lettera 12 febbraio 2009 dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di __________ alla Commissione tutoria regionale si evince che nella fattispecie il progetto educativo intende per­mettere ai figli di vivere in una struttura protetta, consentir loro di frequentare regolarmente la scuola e offrir loro quel sostegno educativo, morale e affettivo che i genitori non sono in grado di assicurare. Esso enuncia poi le modalità di svolgimento, dispone verifiche regolari del collocamento e preve­de il coinvolgimento dei genitori nello sviluppo dei figli. Esso non indica una scadenza, ma al momento attuale nemmeno è possibile fissarne una, poiché RI 1 non risulta in grado di assumere la propria funzione educativa, né per adesso si può formulare una prognosi. Per di più, una reintegra della custodia parentale entra in linea di conto solo ove non metta a repentaglio la salute psicofisica dei figli. Nell'ambito dell'esame dei rapporti periodici (in cui andranno approfondite le strutture psichiche dei ragazzi, le condizioni evolutive, le misure educative ed eventual­mente terapeutiche) la Commissione tutoria valuterà inoltre possibilità di ripristinare la custo­dia parentale della madre e stabilirà a quali condizioni i minorenni potranno essere dimessi. Ne discende che, destituito di buon diritto anche su questo punto, l'appello è destinato all'insuccesso.

                                   8.   L'emanazione della presente sentenza rende senza oggetto la postulata restituzione dell'effetto sospensivo all'appello. La tassa di giustizia e le spese dell'appello seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Date le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versano gli appellanti, si può nondimeno – in via eccezionale – rinunciare a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC). La mancata riscossione di oneri processuali rende la domanda di assistenza giudiziaria senza oggetto.

                                   9.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Intimazione a:

–   ; –   ; –  .

                                         Comunicazione a: – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di    vigilanza sulle tutele; – , .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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