Incarto n. 11.2009.131
Lugano 22 novembre 2012/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente, Walser e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Baggi Fiala, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.319 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'8 aprile 2004 da
AP 1 ora in (patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AO 1 ora in (patrocinato dall'avv. PA 2),
giudicando ora sulla decisione del 6 agosto 2009 con la quale il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 l'8 aprile 2004;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso dell'11 agosto 2009 presentato da AP 1 (già __________) contro la decisione emessa il 6 agosto 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1975) e AP 1 (1974) si sono sposati a __________ il 26 luglio 1997. Dal matrimonio è nato V__________, il 13 novembre 1997. Il marito lavora come dirigente d'esercizio per le __________, la moglie non ha particolare formazione professionale e durante la comunione domestica non ha esercitato attività lucrativa. Le parti si sono separate nell'aprile del 2000, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi con il figlio a __________. Nell'ambito di una procedura a protezione dell'unione coniugale introdotta dal marito il 4 settembre 2000, il Pretore del Distretto di Leventina ha omologato il 25 settembre 2000 un accordo tra coniugi in forza del quale V__________ era affidato alla madre e il diritto di visita paterno stabilito in almeno un giorno la settimana. AO 1 si impegnava, in quell'accordo, a versare un contributo alimentare di fr. 875.– mensili per la moglie e uno di fr. 523.– mensili per il figlio (inc. DI.2000.38).
B. Dopo varie vicissitudini, che qui non occorre evocare, l'8 aprile 2004 AP 1 – trasferitasi a __________ – ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – che a protezione dell'unione coniugale il contributo alimentare per sé fosse aumentato a fr. 2886.– mensili e quello per il figlio a fr. 1040.– il mese, assegno familiare compreso. Con decreto cautelare
emesso l'indomani senza contraddittorio in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha fissato in via provvisionale il contributo in fr. 1127.50 mensili per lei e in fr. 775.50 mensili per V__________. All'udienza del 13 maggio 2004, indetta per la discussione, AO 1 ha chiesto di respingere l'istanza. Con decreto emanato nelle “more istruttorie” il 4 luglio 2004, il Segretario assessore ha fissato il contributo di mantenimento per V__________ in
fr. 1110.– mensili, oltre agli assegni familiari. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 19 ottobre 2004 l'istante ha ridotto il contributo alimentare preteso per sé a fr. 2641.– mensili, aumentando tuttavia quello per il figlio a fr. 1265.– mensili. Nel suo memoriale del 20 ottobre 2004 il convenuto ha offerto un contributo per il solo figlio di fr. 1040.– mensili, oltre l'assegno familiare. Nel frattempo, una procedura di divorzio – avviata dal marito il 13 aprile 2004 davanti al Pretore del Distretto di Leventina – si è conclusa con decisione del 12 dicembre 2007 di questa Camera (inc. 11.2006.18).
C. Statuendo il 6 agosto 2009, il Pretore, in parziale accoglimento dell'istanza, ha modificato “l'assetto di cui al punto 2 della transazione del 25 settembre 2000” obbligando il padre a versare un contributo alimentare in favore del figlio di fr. 1385.– il mese. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1000.– sono state poste a carico delle parti per metà ciascuna, compensate le ripetibili. Il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria di AP 1.
D. Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorta a questa Camera con un ricorso dell'11 agosto 2009, postulando il conferimento del beneficio anche in appello. Il ricorso, per sua natura, non ha formato oggetto d'intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria il richiedente poteva ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag, applicabile alle procedure che hanno formato oggetto di sentenza comunicata dal Pretore entro il 31 dicembre 2010: art. 405 cpv. 1 CPC), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). La decisione impugnata, del 6 agosto 2009, è stata notificata all'istante il giorno successivo. Inoltrato l'11 agosto 2009, il ricorso è tempestivo, e sotto questo profilo ricevibile.
2. Il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria di AP 1, rilevando dapprima che “tale beneficio è sussidiario ai mezzi di cui dispone l'unione coniugale” e sottolineando poi che “il marito vanta un'eccedenza importante mentre la moglie non ha mai neppure chiesto di tenere conto delle spese legali nella valutazione del di lei fabbisogno”. Il giudice ha poi aggiunto che l'istanza di misure a tutela dell'unione coniugale sarebbe per larga parte superata dai procedimenti promossi dinanzi al Pretore di Leventina, sicché egli ha ritenuto che “nessuna persona ragionevole e benestante ricorrerebbe ai servigi di un avvocato pagandolo di tasca propria”. Onde, come detto, il rifiuto del beneficio richiesto.
3. La ricorrente asserisce, da parte sua, che l'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale non era in alcun modo priva di fondamento, tanto che è stata “parzialmente accolta”. L'interessata aggiunge poi che, avuto riguardo all'iter procedurale e ai “risultati raggiunti”, non si può ritenere che “una persona ragionevole avrebbe rinunciato a intraprendere questa causa”. Quanto all'esistenza di “procedimenti promossi dinanzi al Pretore di Leventina” AP 1 sottolinea che, al momento in cui si è rivolta al Pretore di Lugano, quelle procedure non esistevano ancora, sicché essa non poteva né avrebbe dovuto tenerne conto. Essa mette infine in dubbio la capacità del marito di far fronte anche alla copertura delle proprie spese legali, rilevando – ad ogni buon conto – di avere chiesto al medesimo un'indennità per ripetibili.
4. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria era subordinato all'indigenza del richiedente (art. 3 cpv. 1 Lag), ma anche al requisito della probabilità di buon esito della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e che una persona dotata di mezzi idonei, posta nelle medesime condizioni, non avrebbe ragionevolmente rinunciato ad agire solo per questioni di costi (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione: Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II, pag. 81 in basso con rinvii).
5. Il presupposto dell'indigenza era dato, ai fini dell'assistenza giudiziaria (art. 3 cpv. 1 Lag), quando il richiedente non era in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Il che non dipendeva solo dal minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma anche da tutte le circostanze del caso, come la complessità della causa, la possibile urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e gli impegni finanziari del richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). L'onere di rendere verosimile l'indigenza incombeva innanzitutto al richiedente medesimo (RtiD I-2007 pag. 709 consid. 3 con rimandi).
In concreto, l'indigenza dell'appellante non fa dubbio. Certo, l'intervento dello Stato è sussidiario alle possibilità economiche dell'unione coniugale (cfr.: Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 138 ad art. 159 CC). Ora, né il marito né la moglie hanno valutato, nel rispettivo fabbisogno, i propri esborsi per la procedura. Invero il marito ha inserito una spesa di fr. 26.65 per un' “assicurazione protezione giuridica”. La moglie, per contro, non aveva – almeno così risulta dagli atti – analoga copertura assicurativa, né è verosimile che essa potesse stipularne una a procedura avviata.
Quanto alla possibilità per la moglie di ottenere una congrua indennità periodica dal marito, dalla sentenza impugnata risulta che quest'ultimo aveva un agio mensile di fr. 2140.– (reddito complessivo fr. 6285.– a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4245.–: sentenza impugnata, pag. 5). Con tale eccedenza egli è stato tenuto a versare un contributo alimentare in favore del figlio di fr. 1385.– (sentenza impugnata, pag. 7), cui si aggiunge l’importo di fr. 875.– dovuto alla moglie dal noto accordo del 25 settembre 2000, che il Pretore – su questo punto – non ha modificato. A ben vedere, il bilancio familiare si risolve in un ammanco: con una disponibilità di fr. 2140.– mensili il padre dovrebbe onorare contributi per complessivi fr. 2260.–. Non si avrebbe esito diverso ricorrendo al metodo di calcolo della ripartizione della mezza eccedenza, adoperato per prassi da questa Camera. Così, diversamente da quando assunto dal Pretore, il marito non vantava certo un'eccedenza importante.
6. Il secondo requisito per ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria era che la procedura avviata dall'interessato avesse probabilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). L'istanza della moglie, volta all'aumento dei contributi di mantenimento per sé e per il figlio durante la procedura di tutela dell'unione coniugale, non poteva essere considerata d'acchito sprovvista di ogni probabilità di buon esito. Tant'è che il Segretario assessore con decisioni “supercautelari” ha ritoccato verso l'alto entrambi i contributi e, infine il Pretore, con la decisione impugnata, ha aumentato il solo contributo alimentare per il figlio da fr. 523.– a fr. 1385.– il mese. Certo, la richiesta della madre di un aumento per sé è stata respinta, ma non quella per il figlio, i diritti del quale AP 1 era legittimata a esercitare (DTF 136 III 365).
7. Ultima condizione per ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria era che una persona dotata di mezzi idonei, posta nelle medesime condizioni, non avrebbe ragionevolmente rinunciato ad agire solo per questioni di costi. Ora, nella fattispecie il Pretore ha ritenuto che “nessuna persona ragionevole e benestante ricorrerebbe ai servigi di un avvocato pagandolo di tasca propria” considerando che l'istanza presentata da AP 1 era “per larga parte superata dai procedimenti promossi dinanzi al Pretore di Leventina”.
In concreto AP 1 ha chiesto la pronuncia di misure a protezione dell'unione coniugale prima dell'avvio di procedure davanti al Pretore del Distretto di Leventina, cui invero si è rivolto AO 1 il 13 aprile 2004 (consegnando la petizione di divorzio unilaterale alla Pretura il 22 aprile 2004). Al momento in cui AP 1 ha postulato proprie misure a tutela della
unione coniugale non vi erano altri procedimenti pendenti. Non la si può dunque rimproverare di avere continuato una procedura “per larga parte superata”. Per di più, all'udienza del 25 gennaio 2010 – indetta “per incombenti” dal Pretore del Distretto di Leventina – le parti si sono accordate per stralciare la procedura provvisionale di divorzio (DI.2004.34; tale documento trasmesso è ammissibile per il principio inquisitorio che governa la materia: DTF 128 III 414). Durante quell'udienza le parti hanno concordato “che per il periodo coperto dalla procedura di merito (OA.2004.4) valgono i decreti supercautelari della Pretura di Lugano del 9 aprile 2004, del 16 aprile 2004 e del 2 luglio 2004, per cui le parti non vantano più alcuna pretesa reciproca relativa a questo periodo”. Di conseguenza, per il periodo precedente la procedura di merito, non poteva che valere l'assetto derivante dall'istanza dell'8 aprile 2004.
8. In definitiva il ricorso merita accoglimento. Spetterà nondimeno al Pretore, al momento in cui tasserà la nota professionale del patrocinatore d'ufficio, verificare se il legale abbia ecceduto lo stretto necessario all'adempimento del proprio incarico, fermo restando che l'assistenza giudiziaria garantisce solo l'indispensabile ai fini del patrocinio forense (art. 6 cpv. 1 Lag).
9. La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita e non v'è ragione di scostarsi da tale principio nel caso in esame (art. 4 cpv. 2 Lag). Per quel che è delle ripetibili, di norma lo Stato non soccombe ove non sia parte in causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Se non che, in concreto, la contesa oppone la ricorrente allo Stato (RtiD I-2009 pag. 599 n. 2c consid. 2 con richiami; cfr. anche: Corboz, op. cit., pag. 84 in fondo). Resta il fatto che – nel Ticino almeno – lo Stato non poteva contestare né il conferimento né il rifiuto né la revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag). Può solo impugnare la successiva decisione con cui l'“autorità di concessione” tassa la nota professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag).
Dandosi un litigio in materia di assistenza giudiziaria, la contesa oppone dunque la ricorrente allo Stato. Non v'è motivo perché in concreto non sia attribuita alla richiedente una congrua indennità per ripetibili. Non fosse il caso, del resto, l'interessata andrebbe ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in appello, ciò che per l'ente pubblico si risolverebbe in una partita di giro. Si rammenti ad ogni buon conto che l'indennità per ripetibili non remunera il tempo effettivamente profuso dal legale della ricorrente nella pratica, ma quello che sarebbe occorso a un avvocato solerte e speditivo per trattare concisamente una pratica analoga, ottenendo il medesimo risultato. Che in concreto può essere prudenzialmente stimato in – al massimo – un paio d'ore di lavoro, sicché si giustifica di riconoscere al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 450.–.
10. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), solo lo Stato potrebbe avere interesse a impugnare il conferimento dell'assistenza giudiziaria. Il diritto cantonale tuttavia gli preclude d'acchito ogni mezzo d'impugnazione sulla concessione del beneficio (sopra, consid. 9). Definitivo, su tal punto l'attuale giudizio non può dunque formare oggetto di ricorso a livello federale. Il ricorrente potrebbe impugnare tutt'al più, da parte sua, l'ammontare dell'indennità a lui assegnata per ripetibili, ma solo qualora la sua richiesta raggiungesse (inverosimilmente) la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile.
Per questi motivi
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
L'istanza è accolta, di conseguenza AO 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.
2. Non si riscuotono tasse o spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà per la ricorrente al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 450.–.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione:
–
– Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell’incasso e delle pene
alternative, Torricella-Taverne.
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
–.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
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PROPOSTA DI SCHEDA FINDINFO
Titolo: Assistenza giudiziaria (misure a protezione dell'unione coniugale
Articoli: 3, 4, 14 Lag del 3 giugno 2002
Tipo sentenza:
conferma principio