Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.07.2009 11.2009.108

20 juillet 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,010 mots·~10 min·4

Résumé

Esclusione o ricusazione di membri che compongono una Commissione tutoria regionale

Texte intégral

Incarto n. 11.2009.108

Lugano, 20 luglio 2009/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella procedura n. 9.2007 (autorizzazione di atti del tutore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza dell'8 maggio 20009 da

 RA 1, (patrocinata dall'avv. dott.  , )   quale tutrice del marito  CO 1,  

davanti alla  

RI 1 ,

giudicando ora sulla ricusazione ravvisata in sé il 19 maggio 2009 dalla Commissione tutoria regionale;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 22 giugno 2009 presentato dalla Commissione tutoria regionale 2 contro la decisione emessa il 2 giugno 2009 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con decisione del 6 settembre 2007 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione di CO 1 (1945) per infermità e debolezza di mente (art. 369 CC) dovuta alla rottura di un aneurisma cerebrale verificatasi il 15 febbraio 2006. Sua tutrice è stata designata la moglie RA 1 (1955).

                                  B.   L'8 maggio 2009 RA 1 si è rivolta alla Commissione tutoria regionale 2 per essere autorizzata a promuovere in nome del marito (art. 421 n. 8 CC), unitamente a sé e al figlio __________ (1983), una causa di responsabilità davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord. Scopo dell'azione è di ottenere che il dott. __________ di __________, ex medico curante di CO 1, sia condannato a versare a quest'ultimo fr. 3 407 772.85 con interessi in risarcimento del danno materiale e fr. 100 000.– con interessi in riparazione del torto morale, come pure fr. 60 000.– con interessi a RA 1 e fr. 30 000.– con interessi a __________, sempre a titolo di indennità per torto morale.

                                  C.   La Commissione tutoria regionale ha risposto il 19 maggio 2009 a RA 1 che il dott. __________ è membro supplente della Commissione stessa, sicché “potrebbe sussistere un motivo di ricusa (…) per la gestione dell'incarto”. L'indomani RA 1 ha scritto così alla Commissione tutoria regionale che “in ragione dell'esistenza di motivo di ricusa” avrebbe presentato la richiesta direttamente all'Autorità di vigilanza sulle tutele. Ciò che essa ha fatto con lettera di quel medesimo 20 maggio 2009.

                                  D.   Interpellata dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, la Commissione tutoria regionale ha ribadito il 27 maggio 2009 che, “preso atto dei vari pareri dei membri”, riteneva opportuno ricusarsi nella richiesta di autorizzazione introdotta da RA 1. Statuendo con decisione del 2 giugno 2009, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto “l'istanza di ricusa 27 maggio 2008 della Commissione tutoria” e ha invitato quest'ultima a esaminare la richiesta di autorizzazione avanzata dalla tutrice. Non sono state prelevate tasse né spese.

                                  E.   Contro la decisione predetta la Commissione tutoria regionale è insorta a questa Camera con un appello del 22 giugno 2009, firmato dalla presidente supplente, nel quale chiede di accogliere la propria istanza di ricusazione e di riformare conseguentemente la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Nella fattispecie la decisione impugnata è giunta alla Commissione tutoria regionale il 3 giugno 2009. Inviato a questa Camera il 22 giugno 2009, l'appello in rassegna è pertanto tempestivo.

                                   2.   Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza ha ricordato che i motivi di ricusazione applicabili ai membri degli organi di tutela sono quelli degli art. 26 seg. CPC e che sulla ricusazione di un singolo membro appartenente a una Commissione tutoria regionale decide la Commissione medesima completata con un supplente, mentre ove sia ricusata l'intera Commissione tutoria decide l'Autorità di vigilanza (art. 31 cpv. 2 e 3 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Ciò posto, essa ha ritenuto che nella fattispecie potesse entrare in linea di conto come titolo di ricusa solo l'ipotesi di “gravi ragioni” a norma dell'art. 27 lett. b CPC, ma nel caso specifico essa ha rilevato di non intravederne alcuna, semplici rapporti di amichevole collegialità e stima tra membri di uno stesso collegio non configurando estremi del genere. Tanto meno – essa ha soggiunto – considerando che secondo giurisprudenza un Pretore non può astenersi dal proprio ufficio per il solo fatto di essere chiamato a giudicare una causa in cui è parte il Segretario assessore (I CCA, sentenza inc. 11.2005.10 del 26 gennaio 2005).

                                   3.   La Commissione tutoria regionale sottolinea nell'appello che in concreto non si tratta di decidere “una vertenza già pendente e già avviata da terzi contro più convenuti, fra cui uno dei suoi membri, bensì addirittura di permettere che uno solo dei suoi membri sia convenuto in giudizio, oltre tutto con un'azione giudiziaria di una certa entità”. Essa rammenta che il dott. __________ è suo membro supplente fin dal 2001 e ciò “può influire sull'imparzialità e serenità di una decisione che dovrebbe invece essere del tutto indipendente”. Per di più, statuire sulla richiesta di autorizzazione appare delicato, RA 1 svolgendo il doppio ruolo di tutrice (del marito) e di parte in causa (come futura litisconsorte), sicché occorrerebbe interrogarsi sull'eventualità di nominare un curatore ad hoc (art. 392 n. 2 CC). Infine la Commissione tutoria regionale si duole che l'Autorità di vigilanza sulle tutele abbia statuito senza interpellare “il diretto interessato”, il quale avrebbe avuto diritto almeno di vedersi notificare la decisione sulla ricusa.

                                   4.   I motivi di esclusione enunciati dall'art. 26 CPC e quelli di ricusazione previsti dall'art. 27 CPC si applicano ai membri dei tribunali civili, ma l'art. 31 cpv. 1 della nota legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele li estende per analogia ai membri delle autorità di tutela (sull'esigenza di indipendenza e imparzialità da parte di autorità amministrative con poteri decisionali: Müller/Schefer, Grund­rechte in der Schweiz, 4ª edizione, pag. 947 segg.; precedentemente: Müller in: Commentaire de la Constitution fédérale de la Conféderation suisse, edizione 1995, n. 120 segg. ad art. 4 vCost.). L'organo tutelare in quanto tale non può essere tenuto a escludersi né a ricusarsi. Oggetto di astensione possono essere solo i suoi membri (I CCA, sentenza inc. 11.2007.76 del 16 luglio 2007, consid. 7 con riferimento a RDAT 1990 pag. 73 consid. 3.2 in fine e DTF 105 Ib 302 consid. 1a). Ne segue che, introdotto dalla Commissione tutoria regionale 2, l'appello in esame si rivela già di primo acchito irricevibile. Oggetto dalla decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele sono, tutt'al più, i singoli membri della Commissione tutoria regionale cui incombe di decidere sulla richiesta di autorizzazione avanzata da RA 1. La Commissione tutoria regionale in sé non ha alcun interesse giuridicamente protetto da far valere o da difendere.

                                   5.   Si aggiunga che, quand'anche si interpretasse l'appello come introdotto dai singoli membri della Commissione cui l'Autorità di vigilanza ha rifiutato l'autoricusa (il presidente lic. iur. __________, il membro permanente __________ e il delegato comunale di __________ __________), l'esito del giudizio non muterebbe. La garanzia di un tribunale indipendente e imparziale è un diritto delle parti (art. 30 cpv. 1 Cost.), non del giudice né – tanto meno – del membro di un'autorità amministrativa con poteri decisionali. Statuire o non statuire su un determinato contenzioso è una questione che non tocca i diritti del giudice o del membro dell'autorità amministrativa, il quale è semplicemente chiamato ad assolvere la funzione per cui è stato eletto o nominato. In quanto tale, egli non è quindi legittimato ad appellare una decisione che lo reputa atto a esercitare il proprio ufficio. Anche vagliato sotto questo profilo, l'appello andrebbe pertanto dichiarato improponibile.

                                   6.   Giovi una chiosa, fosse solo per abbondanza. Chi adempie funzioni decisionali in seno a un organo giudiziario o amministrativo può trovarsi a dirimere – fra l'altro – casi spinosi e delicati, suscettivi di coinvolgere soggetti personalmente conosciuti, soprattutto ove la giurisdizione dell'autorità sia limitata a qualche Comune. Non può quindi abdicare al proprio ruolo per mero disagio, imbarazzo o cortesia. Che in concreto la Commissione tutoria regionale debba decidere se autorizzare un'azione di responsabilità professionale nei confronti di un membro supplente per l'attività da questi svolta privatamente non è quindi motivo di

                                         astensione ed è – contrariamente all'avviso della Commissione tutoria regionale – un compito sicuramente meno ostico rispetto a quello che incombe a un Pretore che deve giudicare un'azione di merito in cui sia coinvolto il Segretario assessore. Diversa sarebbe la situazione qualora l'amicizia fra un singolo membro della Commissione tutoria regionale 2 e il dott. __________ fosse tanto intensa da suscitare oggettivamente l'impressione che, nel suo foro interno, l'uno non conservi più sufficiente distacco e autonomia di giudizio nei confronti dell'altro. In concreto nulla di tutto ciò emerge dagli atti.

                                   7.   Quanto all'argomentazione della Commissione tutoria regionale, secondo cui l'Autorità di vigilanza avrebbe dovuto interpellare “il diretto interessato” e notificargli la decisione sulla ricusa, basti rilevare che non tocca alla Commissione tutoria regionale sostituirsi al dott. __________, rivendicando diritti che competono a lui solo. Anzi, obbligare oggi l'Autorità di vigilanza sulle tutele a intimare la decisione del 2 giugno 2009 al dott. __________ significherebbe tramutare questa Camera in un'autorità di prima sede, giacché le eventuali censure del “diretto interessato” sarebbero trattate per la prima volta dal Tribunale d'appello, per tacere del fatto che “il diretto interessato” perderebbe un grado di giurisdizione. In realtà spetterà alla Commissione tutoria regionale, al momento in cui esaminerà la richiesta di autorizzazione presentata da RA 1, offrire al dott. __________ la possibilità di esprimersi. A quel momento “il diretto interessato” potrà ancora, dandosi il caso, ricusare la Commissione tutoria regionale, allegando i motivi a sostegno della sua richiesta.

                                   8.   L'inammissibilità dell'appello comporta l'addebito degli oneri processuali a chi ha inoltrato il ricorso, ovvero alla Commissione tutoria regionale, rappresentata per altro da una presidente supplente con diploma di avvocato. Non si giustifica invece di attribuire ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione.

                                   9.   Circa i rimedi giuridici dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è proponibile – trattandosi di un'istanza di ricusazione – indipendentemente dal carattere finale della decisione e senza riguardo all'eventuale valore litigioso (art. 92 LTF). In tema di legittimazione si richiama nondimeno quanto addotto ai consid. 3 e 4 che precedono.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 450.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 500.–

                                         sono posti a carico della Commissione tutoria regionale 2. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–  ; –    .

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2009.108 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.07.2009 11.2009.108 — Swissrulings