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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.12.2011 11.2008.9

1 décembre 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,785 mots·~14 min·4

Résumé

Divorzio comune con accordo parziale: liquidazione del regime dei beni

Texte intégral

Incarto n. 11.2008.9

Lugano 1° dicembre 2011/rs    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente, Celio e Cerutti, supplente straordinario

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2005.591 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 promossa con istanza del 29 luglio 2005 / 24 agosto 2005 da

 AP 1   (patrocinato dall'  PA 2 )  

e  

 AA 1 , ora in (patrocinata dall'  PA 1 );  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 21 gennaio 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 21 dicembre 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2.      Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 4 marzo 2008 presentato da AA 1 contro la medesima sentenza;

3.      Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (1968) e AA 1 (1974) si sono sposati a __________ (__________) il 25 luglio 1996. Dal loro matrimonio non sono nati figli. Il marito, infermiere, lavora per la __________. La moglie, anch'essa infermiera, è impiegata alla __________ di __________. Nell'ambito di una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale promossa dal marito il 24 marzo 2003 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, all'udienza del 13 maggio 2003 i coniugi hanno raggiunto un accordo sulla vita separata dal 20 maggio, sulla separazione dei beni e sulla divisione di determinati mobili. La procedura è poi stata stralciata dai ruoli, con decreto del 21 dicembre 2007.

                                  B.   Nel frattempo, con istanza comune del 29 luglio/ 24 agosto 2005, AP 1 e AA 1 hanno chiesto al Pretore di pronunciare il divorzio e di omologare una convenzione parziale sulle conseguenze dello stesso. Essi hanno poi demandato al giudice la decisione sulla liquidazione del regime matrimoniale e sulla suddivisione degli averi della previdenza professionale. All'udienza del 7 novembre 2005 il Segretario assessore ha sentito i coniugi, i quali hanno confermato la volontà di divorziare e di demandargli la decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio. Entrambi i coniugi hanno confermato tale volontà il 9 gennaio 2006 dopo il termine bimestrale di riflessione. Il Segretario assessore ha invitato i coniu­gi pertanto a esporre le loro motivazioni e conclusioni sui punti contestati. Nel suo “allegato integrativo” del 27 gennaio 2006 AP 1 ha rivendicato fr. 30 000.– in liquidazione del regime dei beni e ha proposto di dividere a metà gli averi previdenziali. Nel suo memoriale dello stesso giorno AA 1 ha chiesto la condanna del marito al pagamento di un importo da stabilire in esito all'istruttoria, ma comunque non inferiore a fr. 15 000.– a titolo di liquidazione del regime matrimoniale e la suddivisione in ragione di un mezzo ciascuno dell'avere di vecchiaia accumulato in costanza di matrimonio. Nelle loro rispettive osservazioni del 24 e 27 febbraio 2006 le parti hanno riaffermato le loro posizioni.

                                  C.   La discussione sui punti contestati si è tenuta il 15 maggio 2006 e l'istruttoria, iniziata il 26 ottobre 2006, è terminata il 25 maggio 2007. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 24 maggio 2007 AA 1 ha riaffermato le proprie richieste, quantificando la sua pretesa in liquidazione del regime matrimoniale in fr. 17 510.–. AP 1, in uno scritto del 29 maggio 2007, ha comunicato di rinunciare a presentare formali conclusioni, rinviando alle sue precedenti domande.

                                  D.   Statuendo il 21 dicembre 2007, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha omologato la convenzione parziale conclusa tra le parti, ha obbligato AP 1 a versare a AA 1 l'importo di fr. 1691.45 a titolo di liquidazione del regime matrimoniale, ha riconosciuto a ogni coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio e ha previsto la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per definire tale quota non appena la predetta chia­ve di riparto fosse passata in giudicato. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 21 gennaio 2008 a questa Camera per ottenere, in riforma del giudizio impugnato, che la moglie sia condannata a versargli fr. 17 586.50 a titolo di liquidazione del regime matrimoniale. Nelle sue osservazioni del 4 marzo 2008 AA 1 ha proposto di respingere l'appello e con appello adesivo chiede che il marito sia obbligato a versarle fr. 16 691.45 in liquidazione del regime dei beni. Il 21 aprile 2008 AP 1 ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni all'appello adesivo riducendo la propria pretesa a fr. 16 617.10.

Considerando

in diritto:                  1.   La causa in esame è stata trattata con la procedura di divorzio su richiesta comune degli art. 420 segg. CPC ticinese. A quest'ultimo soggiacevano tutte le decisioni comunicate dai Pretori prima del 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza del Pretore è stata notificata al legale del marito il 24 dicembre 2007, durante le ferie natalizie (appello, pag. 1 in fondo). Introdotto entro 20 giorni dalla fine delle citate ferie (art. 423b cpv. 1 e 133 cpv. 1 lett. a CPC ticinese), il 21 gennaio 2008, l'appello in rassegna è pertanto tempestivo. Altrettanto tempestivo l'appello adesivo di AA 1, introdotto entro 20 giorni (art. 314 CPC ticinese) dalla notifica dell'appello principale.

                                   2.   Litigiosa rimane, in questa sede, la liquidazione del regime dei beni. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).

                                   3.   In merito allo scioglimento del regime della partecipazione agli acquisti il Pretore, dopo avere ricordato che le parti erano passate al regime della separazione dei beni il 13 maggio 2003, ha appurato che suppellettili, mobilia domestica e il contenuto di una cassetta di sicurezza avevano fatto l'oggetto di suddivisione extragiudiziaria, la moglie avendo anche rinunciato a qualsivoglia pretesa sulle automobili del marito. Il primo giudice ha accertato che il 13 maggio 2003 i conti bancari del marito – qualificati quali acquisti – presentavano un saldo attivo di complessivi fr. 8205.37 mentre quelli della moglie – anch'essi acquisti – di fr. 4822.50. Donde, in definitiva, un conguaglio in suo favore di fr. 1691.45. Quanto a un prelievo di fr. 30 000.– operato dalla moglie da un proprio conto, anch'esso definito un di lei acquisto, il Pretore ha respinto la richiesta del marito di vedersi riconoscere l'integralità dell'importo così come quella della moglie di vedersi riconoscere almeno la metà. Ciò, perché – ha soggiunto il Pretore – nessuna delle parti aveva fornito alcuna prova a sostegno della propria rivendicazione. Per il primo giudice, poi, il debito assunto per l'acquisto di un'autovettura doveva essere posto a carico del marito.

                                    I.   Sull'appello principale

                                   4.   L'appellante critica dapprima l'accertamento del valore degli acquisti operato dal Pretore e la sorte riservata ai noti fr. 30 000.–. Egli chiede, in sintesi, di portare il conguaglio in suo favore a fr. 16 617.10. Le posizioni vanno esaminate separatamente.

                                         a)   Il marito contesta gli accertamenti del Pretore inerenti all'ammontare dei suoi acquisti. Per il primo giudice, “dalla documentazione prodotta in atti risulta che al 13.5.2003” il marito avesse due relazioni bancarie. Sulla prima – conto privato __________ – il Pretore ha accertato l'esistenza di fr. 1540.32; nella seconda – conto __________ – egli ha conteggiato fr. 6665.05.

                                         b)   Per quel che riguarda il primo conto, l'appellante assevera che il 13 maggio 2003 è stata registrata un'operazione bancaria che ha ridotto il saldo da fr. 1540.32 a fr. 1525.32 (doc. F, pag. 8 dell'incarto DI.2003.222). Per l'art. 204 cpv. 2 CC lo scioglimento del regime dei beni si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza. Ciò significa che quel giorno – in concreto il 13 maggio 2003 – il regime ha preso fine, sicché operazioni bancarie intervenute anche quel giorno non entrano in linea di conto (v. DTF 121 III 152), il tutto per evitare manovre lesive (cfr. Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, Berna 1992, n. 26 ad art. 204 CC). Ne discende che l'importo conteggiato dal Pretore è corretto.

                                         c)   Relativamente al secondo conto nulla è dato di sapere del suo ammontare al 13 maggio 2003, agli atti risultando solamente un saldo attivo di fr. 65.05 al 18 marzo 2003 (doc. O, 3° foglio nell'incarto DI.2003.222). Perché il Pretore abbia considerato l'importo di fr. 6665.05 è un'incognita. Per AA 1 il Pretore ha reintegrato fr. 6600.– prelevati dal marito “appena 6 giorni prima dell'istanza PUC, nel chiaro intento di sottrarre tale cifra alla partecipazione della moglie” (osservazioni, ad 2, pag. 2). Se non che, di tale argomento non vi è traccia alcuna nella decisione impugnata. Certo, la moglie aveva adombrato tale eventualità nelle proprie conclusioni. Essa però non dimostra che il marito abbia prelevato il denaro per compiere liberalità nei cinque anni precedenti lo scioglimento del regime senza il suo consenso (art. 208 cpv. 1 n. 1 CC), né che ciò sia avvenuto con l'intenzione di sminuire la sua partecipazione (art. 208 cpv. 1 n. 2 CC). L'art. 208 cpv. 1 CC non permette di reintegrare negli acquisti dei beni solo perché vi si trovavano in passato (DTF 118 II 30 consid. 3b). Nulla si sa nemmeno della causale del prelevamento. Indizi sufficienti per desumere che il marito abbia inteso compromettere la partecipazione della moglie in concreto non sussistono. Il saldo attivo di questo conto ascende dunque a fr. 65.05.

                                         d)   L'appellante critica l'assunto del Pretore che ha respinto, siccome non provata, la propria richiesta volta a reintegrare negli acquisti della moglie l'importo di fr. 30 000.– da essa prelevato il 14 aprile 2003 con l'intento di sminuire la sua partecipazione. Egli afferma che delle due versioni presentate dai coniugi deve prevalere la sua giacché “provato a contrario che l'importo di fr. 30 000.–  doveva necessariamente trovarsi in mano della moglie al 14.4.2003 e che la stessa versione incomprovata della moglie per la quale avrebbe consegnato l'importo al marito, occorre necessariamente concludere per la condanna della signora AA 1 alla restituzione dell'importo di fr. 15 000.– al marito”. La moglie, dal canto suo, afferma che il prelievo sia stato effettuato per acquisti di mobili in Italia di comune accordo.

                                               Ora, come detto, chi chiede la reintegra di acquisti a norma dell'art. 208 CC deve rendere verosimile che il coniuge abbia compiuto liberalità nei cinque anni precedenti lo scioglimento del regime senza il suo consenso (art. 208 cpv. 1 n. 1 CC), e che ciò sia avvenuto con l'intenzione di sminuire la sua partecipazione (art. 208 cpv. 1 n. 2 CC). L'appellante si limita a ritenere che la moglie avesse il citato denaro. Che ciò fosse il caso è pacifico. Comunque sia, come ricordato (v. consid. a sopra), l'art. 208 cpv. 1 CC non permette di reintegrare negli acquisti dei beni solo perché vi si trovavano in passato (DTF 118 II 30 consid. 3b). Che le affermazioni dell'appellante secondo cui la tesi “fantasiosa” della moglie “prova da sé sola inoltre l'intenzione sua di sottrarre detto importo alla partecipazione del marito”, e che per lui sia “del tutto evidente l'impossibilità” di provare simili intenti siano sufficienti a fondare una reintegra è escluso. Privo di fondamento, su questo punto l'appello va disatteso.

                                   II.   Sull'appello adesivo

                                   5.   AA 1 afferma di avere provato la consegna al marito di fr. 30 000.– in contanti per l'acquisto di mobili, e postula la condanna di quest'ultimo alla restituzione della metà a titolo di liquidazione del regime dei beni. Per la moglie, la critica del marito, limitatosi ad affermare che la propria rivendicazione fosse “fantasiosa”, violerebbe gli art. 78 e 170 CPC ticinese. Il Pretore ha respinto la pretesa in questione reputandola non provata.

                                         a)   Per quel che concerne la consegna del denaro al marito da lei confermato in occasione del proprio interrogatorio formale, l'appellante dimentica che le risultanze di un tale mezzo di prova non sono sufficienti, in una causa di stato, a provare da sole quanto affermato dall'interrogato (I CCA, sentenza inc. 11.1997.154 del 24 aprile 1998, consid. 4). Essi rappresentano tutt'al più degli indizi che debbono essere confermati da altri indizi di segno convergente. Dalle sole proprie affermazioni l'interessata nulla può dedurre. Quanto al fatto che il marito non l'ha denunciata penalmente per falsa testimonianza, ciò ancora non significa che il coniuge abbia ammesso la circostanza.

                                         b)   Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, il marito ha contestato i fatti da lei addotti, tant'è che nelle osservazioni all'allegato introduttivo del 27 febbraio 2006 egli ha negato di avere ricevuto tale importo “tanto meno per comperare mobili in Italia” (pag. 3). Non si può quindi dire che egli abbia ammesso di avere ricevuto fr. 30 000.–.

                                         c)   Relativamente al fatto che il prelievo dei fr. 30 000.– non sia compatibile con l'avvio della procedura di misure a protezione dell'unione coniugale né con l'acquisto di un regalo per il compleanno del marito (il 17 aprile 2003), le allegazioni si fondano su mere supposizioni che non permettono di desumere quanto pretende l'appellante.

                                         d)   La mancata produzione da parte del marito “di tutti i conti in possesso […] di cui è titolare o avente diritto economico”, infine, potrà anche essere processualmente deplorevole, ma non indizia al fatto che egli fosse in possesso dell'importo di fr. 30 000.–. In sintesi gli indizi proposti dall'appellante non permettono di suffragare la sua pretesa. Ciò posto l'appello adesivo, infondato, è destinato all'insuccesso.

                                   6.   In definitiva, per quanto attiene alla liquidazione del regime dei beni, il marito ha acquisti per complessivi fr. 1605.37; gli acquisti della moglie – incontestati – ascendono a fr. 4822.50. Ne discende che in accoglimento AA 1 deve versare a AP 1 fr. 1608.55. La sentenza impugnata deve essere riformata in questo senso.

                                  III.   Sugli oneri processuali e le ripetibili

                                   7.   Gli oneri processuali dell'appello principale seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Visto l'esito, si giustifica che l'appellante sopporti nove decimi degli oneri processuali e che rifonda alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte. Quanto agli oneri dell'appello adesivo, essi vanno a carico dell'appellante, soccombente. Non si assegnano ripetibili, AP 1 avendo rinunciato a presentare formali osservazioni. L'at­tuale giudizio non incide in maniera apprezzabile, per converso, sugli oneri processuali (suddivisi a metà) e le ripetibili (compensate) di primo grado, che possono rimanere invariate.

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                   8.   Relativamente ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello di PA 2 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         A titolo di liquidazione del previgente regime di partecipazione agli acquisti in vigore tra i coniugi AA 1 corrisponderà a AP 1 l'importo di fr. 1608.55, oltre interessi del 5% dal 13 maggio 2003. AP 1 assumerà in proprio il debito contratto con la __________ per l'acquisto del veicolo __________.

                                         Per il resto la sentenza impugnata è confermata.

                                   II.   Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia       fr.   500.–

                                         b)  spese                         fr.      50.–

                                                                                  fr.   550.–

                                         sono posti per nove decimi a carico di AP 1 e per il resto a carico di AA 1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

                                   III.   L'appello adesivo di AA 1 è respinto.

                                 IV.   Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia       fr.   500.–

                                         b)  spese                         fr.      50.–

                                                                                  fr.   550.–

                                         sono posti carico di AA 1. Non si assegnano ripetibili.

                                  V.   Intimazione a:

– ,  – , .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                    La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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