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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.11.2009 11.2008.83

5 novembre 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·5,028 mots·~25 min·5

Résumé

Misure provvisionali in pendenza di divorzio: contributo alimentare per la moglie

Texte intégral

Incarto n. 11.2008.83

Lugano 5 novembre 2009/lw        

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2005.56 (divorzio su richiesta unilaterale poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione dell'11 aprile 2005 da

 AO 1 Ascona (patrocinato dall'  PA 2 )  

contro

 AP 1,   (  PA 1 ),

giudicando ora sul decreto cautelare del 24 giugno 2008 con cui il Pretore ha ridotto l'ammontare del contributo provvisionale per la convenuta;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 12 luglio 2008 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 24 giugno 2008 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 (1952) AP 1 (1954) si sono sposati a __________ il 22 luglio 1974. Dal matrimonio sono nate A__________sandra (1978) ed E__________ (1983). Il marito lavora per la __________, della quale è amministratore e azionista unico. La ditta è attiva nel settore dello sviluppo, della produzione e del commercio di prodotti nel campo dell'elettronica, dell'elettrotecnica e della meccanica. AO 1 possiede inoltre l'intero pacchetto azionario della __________ proprietaria della particella n. __________ RFD di __________ su cui sorge lo stabile in cui si trovano gli uffici della __________, e i due terzi del pacchetto azionario della __________. Senza particolare formazione, durante la vita in comune la moglie non ha praticamente esercitato attività lucrativa. I coniugi vivono separati dalla metà di agosto del 2001, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. __________ RFD, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento ad __________.

                                  B.   Nell'ambito di una procedura a protezione dell'unione coniugale promossa da AP 1 il 25 settembre 2003, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha omologato l'8 ottobre 2003 un accordo dei coniugi in base al quale l'abitazione coniugale sarebbe toccata in uso alla moglie, mentre il marito si sarebbe impegnato a versare un contributo alimentare di fr. 3700.– mensili per la moglie stessa e a finanziare gli oneri correnti del­l'abitazione coniugale, tra cui i costi della manutenzione ordinaria, gli interessi e l'ammortamento delle ipoteche gravanti l'immobile, le spese di riscaldamento e di elettricità, le spese dell'acqua potabile, la tassa del servizio rifiuti, la tassa dell'uso della fognatura, i premi delle assicurazioni relativi all'immobile e quello per l'assicurazione della mobilia domestica (inc. DI.2003.229).

                                  C.   L'11 febbraio 2005 AO 1 ha introdotto azione di divorzio su richiesta unilaterale davanti al medesimo Pretore, offrendo un contributo alimentare per la moglie di fr. 3500.– mensili fino al 31 dicembre 2008 e di fr. 2500.– mensili fino al 31 maggio 2017, proponendo determinate modalità per la liquidazione del regine dei beni e prospettando il riparto degli averi previdenziali in ragione di un mezzo ciascuno. Nella sua risposta del 30 giugno 2005 AP 1 ha aderito al principio del divorzio e al riparto a metà degli averi previdenziali, ma ha postulato una diversa liquidazione del regime matrimoniale e ha chiesto un contributo alimentare di fr. 8000.– mensili vita natural durante, ridotto al momento in cui avrebbe percepito rendite dall'AVS e dal “secondo pilastro”.

                                         Il Pretore ha trattato la causa come azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale e il 17 agosto 2005 ha sentito i coniugi, assegnando loro il termine bimestrale di riflessione. Il 19 ottobre e il 18 novembre 2005 AO 1 e AP 1 hanno confermato la volontà di divorziare e di demandare al giudice la decisione sugli effetti del divorzio rimasti litigiosi. L'udienza sui punti contestati si è tenuta il 18 gennaio 2006 e l'istruttoria, iniziata quello stesso giorno, si è chiusa il 9 gennaio 2008. Al dibattimento finale le parti han­no rinunciato, limitandosi a con­clusioni scritte. Nel proprio memoriale, del 31 marzo 2008, AA 1ha ribadito la sua posizione, riducendo nondimeno la sua proposta di contributo alimentare per la moglie a fr. 2500.– mensili fino al 30 aprile 2017 e a fr. 1000.– mensili fino al pensionamento di lei. Nel suo allegato del 31 marzo 2008 AP 1 ha riaffermato le proprie domande, limitando la pretesa in liquidazione del regime dei beni a fr. 1 651 382.–.

                                  D.   Nel frattempo, il 12 novembre 2007, AO 1 ha avuto da __________ (1976) la figlia A__________, che ha riconosciuto. Con istanza del 29 novembre 2007 egli ha chiesto al Pretore di ridurre il contributo provvisionale per la moglie a fr. 1500.– mensili. Al­l'udienza del 18 dicembre 2007, indetta per la discussione, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. Non dovendosi assumere prove, le parti hanno tenuto seduta stante la discussione finale, riconfermando le loro domande.

                                  E.   Statuendo con sentenza del 24 giugno 2008, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha obbligato  AO 1 a versare a AP 1 fr. 392 383.15 in liquidazione del regime matrimoniale, ha riconosciuto a ogni coniuge la proprietà esclusiva dei beni in suo possesso (compresi i titoli e le polizze di assicurazione a lui intestate), salvo il mobilio e le suppellettili domestiche (dichiarati in comproprietà per un mezzo ciascuno), ha ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. __________ RFD di __________, precisando le modalità e la destinazione del provento, ha fissato il contributo alimentare per la moglie a fr. 4858.– mensili fino al momento in cui il marito non avrebbe versato la liquidazione del regime dei beni e la moglie non avrebbe ricevuto il ricavo dalla vendita all'asta della comproprietà, a fr. 3959.15 mensili dal momento in cui la moglie avrebbe ricevuto la liquidazione, a fr. 3730.– mensili dal momento in cui la moglie avrebbe ricevuto entrambe le spettanze e a fr. 1000.– mensili dal 1° maggio 2017 al 31 maggio 2018. Inoltre il Pretore ha ordinato il trasferimento di fr. 182 870.60 dalla cassa pensione del marito a un conto di libero passaggio intestato alla moglie. La tassa di giustizia di fr. 6000.– e le spese sono state poste per un decimo a carico di AO 1 e per il resto a carico di AP 1, tenuta a rifondere al marito fr. 20 000.– per ripetibili ridotte.

                                  F.   Contestualmente il Pretore ha accolto l'istanza cautelare di AO 1 e ha ridotto a fr. 5223.– mensili il contributo provvisionale per la moglie, “ritenuto che il marito potrà corrispondere quest'importo fino a concorrenza di fr. 3723.– mensili pagando direttamente ai creditori gli oneri correnti relativi all'abitazione coniugale di cui alla particella n. __________ RFD di __________, in particolare i costi della manutenzione ordinaria, gli interessi e l'ammortamento delle ipoteche che gravano l'immobile, le spese di riscal­damento e di elettricità, le spese dell'acqua potabile, la tassa del servizio rifiuti, la tassa dell'uso della fognatura e gli oneri delle assicurazioni che riguardano l'immobile e il premio per la mobilia domestica”.

                                  G.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1è insorta a questa Camera con un appello del 12 luglio 2008 nel quale chiede che, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'istanza provvisionale del marito sia respinta. La richiesta di effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile il 17 luglio 2008 dal presidente di questa Camera. Nelle sue osservazioni del 20 agosto 2008 AO 1propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Le misure provvisionali in pendenza di una causa di divorzio sono trattate con la procedura sommaria dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Nella fattispecie, il plico raccomandato contenente il decreto cautelare è stato intimato dalla Pretura il 24 giugno 2008 al legale di AP 1 ed è stato ritirato da quest'ultimo il 2 luglio successivo (www.posta.ch/track­and­trace, informazioni inerenti al recapito 98.00.660001.00512486 – R Svizzera). Il termine per appellare è cominciato a decorrere pertanto giovedì 3 luglio 2008 e sarebbe scaduto sabato 12 luglio 2008, salvo protrarsi fino al lunedì seguente (art. 131 cpv. 3 CPC). Introdotto il 14 luglio 2008 (data del timbro postale), l'appello in esame è dunque tempestivo.

                                2.     Litigioso è, nella fattispecie, il contributo provvisionale per la moglie. A tal fine il Pretore ha calcolato anzitutto in fr. 6350.– mensili il tenore di vita di AP 1 durante la comunione domestica, non senza imputare all'interessata un reddito ipotetico di fr. 1500.– mensili. Egli ha accertato poi che durante la protezione dell'unione coniugale il marito, oltre a versare alla moglie un contributo

                                        alimentare di fr. 3700.– mensili, assumeva tutti i costi dell'abitazione coniugale (determinati in fr. 3723.– mensili), per un controvalore di fr. 7423.– mensili complessivi. Ne ha desunto, il primo giudice, che tale importo era “superiore di fr. 1073.– rispetto a quello massimo a cui la moglie avrebbe diritto anche nel caso in cui non fosse nata A__________, rispettivamente superiore di fr. 2573.– mensili tenuto conto del reddito di fr. 1500.– che, dando prova di buona volontà, avrebbe potuto conseguire”. Per il Pretore in definitiva, “visto che il marito chiede una riduzione del contributo limitatamente a un importo di fr. 2200.–, senza che occorra determinare quale sarebbe l'esatto contributo dovuto alla moglie in considerazione che AO 1 deve sopperire anche al sostentamento di sua figlia A__________, la domanda di riduzione del contributo in via cautelare a fr. 1500.– merita di essere accolta”.

                                   3.   L'appellante si dichiara stupita del fatto che con una modifica di complessivi fr. 1650.– mensili (reddito di lei fr. 1500.–, più l'aumento del fabbisogno minimo del marito di fr. 150.–) il contributo in suo favore scenda a fr. 2200.– mensili, con “una differenza di fr. 550.– che non trova fondamento in nessuna argomentazione plausibile”. Essa contesta inoltre che sussistano i presupposti per una modifica dell'assetto provvisionale, a suo avviso nulla essendo sostanzialmente cambiato dall'accordo giudiziale dell'8 ottobre 2003 e rimanendo, anzi, una consistente sostanza coniugale da divedere.

                                   4.   L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice decreta “le necessarie misure provvisionali”. Queste possono sempre essere modificate ove risultino mutate in maniera rilevante e relativamente duratura le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Gloor in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 15 ad art. 137 CC; Leuenberger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 16 ad art. 137 CC). Sull'ammontare dei contributi alimentari le parti possono anche accordarsi autonomamente (in materia di contributi alimentari fra coniugi il diritto federale non prescrive l'applicazione del diritto inquisitorio: Gloor, op. cit., n. 17 ad art. 137 CC con richiami). Qualora si modifichino in maniera rilevante e duratura singoli fattori di reddito o di fabbisogno, spetta in tal caso al richiedente spiegare in che modo sia stato fissato il contributo originario (I CCA, sentenza inc. 11.2002.45 del 4 settembre 2003, consid. 4).

                                         Nell'istanza volta alla modifica dell'assetto provvisionale, inoltrata il 29 novembre 2007, AO 1 aveva fatto valere essenzialmente che in seguito alla nascita della figlia A__________ il contributo alimentare per la moglie andava ridotto. Che la nascita della figlia fosse un fatto nuovo è innegabile. Ciò non esonerava l'interessato, tuttavia, dallo spiegare in che misura il fattore di modifica incidesse sul contributo alimentare fissato originariamente per la moglie, precisando come era stata definita la somma di fr. 3700.– mensili pattuita a suo tempo. Il Pretore ha ritenuto invece che la nascita di A__________ bastasse per rimettere in discussione l'intero assetto cautelare. Sta di fatto che l'appellante non se ne duole. Anzi, essa medesima si è cimentata nel contestare redditi e fabbisogni coniugali. Non incombe pertanto a questa Camera intervenire d'ufficio, tanto meno ove si pensi che la procedura intesa alla definizione del contributo alimentare per un coniuge è retta dal principio dispositivo (RtiD I-2007 pag. 741 consid. 8).

                                   5.   L'assetto cautelare fra coniugi durante una causa di divorzio è disciplinato per analogia dalle disposizioni a tutela dell'unione coniugale (art. 137 cpv. 2 seconda frase CC). I contributi pecuniari pecuniari dovuti da un coniuge all'altro sono regolati così, per analogia, dall'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC. L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa invero quale criterio di calcolo valga per la fissazione di tali contributi. Si limita a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è ad ogni modo il metodo – sempre adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con richiami). Tale sistema si applica anche dopo anni di separazione di fatto e finanche nell'imminenza della sentenza di merito. Non solo: esso continua ad applicarsi anche dopo lo scioglimento del matrimonio, finché le conseguenze del divorzio non siano definitivamente decise (RtiD I-2005 pag. 760 consid. 6).

                                         Ciò premesso, mal si intravede come mai il Pretore abbia ridotto il contributo alimentare per la moglie ignorando il metodo di calcolo testé evocato. A quest'ultimo, ovvero al riparto paritario dell'eccedenza, si può derogare solo ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinassero la totalità dei loro redditi al mantenimento della famiglia, ma ne riservassero alcuni a scopi particolari, come per esempio al risparmio; l'altro caso in cui il Tribunale federale ha ritenuto inapplicabile il noto metodo di calcolo non riguarda invece il Cantone Ticino, questa Camera non avendo mai calcolato i fabbisogni delle parti nel modo descritto in DTF 126 III 8 (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con richiami). Nella fattispecie non constano – né le parti adducono – motivi che giustificassero una deroga al principio descritto. Anche nel caso specifico bisogna attenersi perciò alla regola per cui l'eccedenza comune che risulta dal calcolo va divisa a metà. Quanto ai costi per un figlio nato fuori dal matrimonio, essi non rientrano nel fabbisogno coniugale, ma vanno coperti dal genitore con la sua quota di metà eccedenza (Rep. 1999 pag. 152; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.24 del 2 dicembre 2008, consid. 6a).         

                                   6.   Per quel che riguarda il reddito del marito, intanto, l'appellante si duole che nell'ultimo anno AO 1 l'abbia ridotto da fr. 18 213.– a fr. 15 240.– mensili. A parte il fatto però che decisivo è, di norma, lo stipendio netto conseguito dal lavoratore al momento del giudizio (RtiD I-2008 pag. 1026 n. 25c), il primo giudice ha spiegato che tale diminuzione, seppure decisa dallo stesso marito in veste di proprietario e amministratore unico della società per la quale lavora, risultava giustificata dall'andamento della ditta, a sua volta determinato dall'andamento del mercato (sentenza, pag. 24 consid. 9g). Con tale motivazione l'appellante non si confronta. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello si dimostra pertanto irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato con il cpv. 5 CPC). Resta il fatto che per palese inavvertenza il Pretore ha accertato il reddito di AO 1 in fr. 15 240.– mensili anziché in fr. 15 670.– mensili (fr. 188 055.– annui: certificato di salario 2006 doc. EE), importo sul quale l'interessato medesimo fonda i suoi calcoli (istanza del 29 novembre 2007, pag. 3) e dal quale non v'è ragione di scostarsi.

                                   7.   Quanto al fabbisogno di AO 1, il Pretore l'ha stabilito in fr. 8895.– mensili così composti: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione con spese accessorie fr. 2170.–, premio della cassa malati fr. 411.90, televisione via cavo e imposta radiotelevisiva fr. 54.80, energia elettrica, acqua potabile e tassa rifiuti fr. 100.–, interessi ipotecari della particella n. __________ RFD di __________ (proprietà della __________) fr. 2059.10, imposte fr. 3000.–. A tale somma egli ha poi aggiunto fr. 1333.– mensili, corrispondenti al rimborso di un mutuo contratto con la __________, per un totale di fr. 10 228.– mensili. L'appellante contesta gli interessi pagati per l'ipoteca accesa sul fondo appartenente alla società del marito, così come le rate per il rimborso del prestito ottenuto dalla __________.

                                         a)   Il Pretore ha ammesso nel fabbisogno minimo del marito l'ammontare degli interessi dovuti per l'ipoteca gravante la particella n. __________ RFD di __________, appartenente alla __________, poiché riconosciuti dall'autorità fiscale e necessari per l'esercizio dell'attività lucrativa. Ora, dagli atti risulta che nel novembre del 1998 AO 1 si è rivolto all'Ufficio circondariale di tassazione di Locarno per sapere se fosse possibile porre in deduzione dal suo reddito, ove avesse acquistato il pacchetto azionario della __________ gli interessi da versare alla banca finanziatrice dell'operazione (lettera del 16 novembre 1998, nell'incarto fiscale richiamato). L'autorità fiscale ha risposto affermativamente, a condizione che il debito fosse assistito da appropriate garanzie e i tassi d'interesse fossero quelli usuali (lettera del 17 novembre 1998, nell'incarto fiscale richiamato). Per fugare sospetti di elusione fiscale AO 1 prevedeva che la __________ elargisse un reddito o un dividendo a fine anno, in modo da “pareggiare l'esborso degli interessi” (lettera del 16 novembre 1998, citata) e condurre un'operazione fiscalmente neutra. Il problema è che in concreto non è dato di sapere – né l'interessato spiega – quali siano i vantaggi ricavati dall'assunzione di costi in favore di un terzo. Non si ravvisano le premesse, dunque, per inserire nel fabbisogno minimo di lui l'importo di fr. 2059.10 mensili.

                                         b)   Relativamente agli interessi dovuti alla __________ per lo stanziamento di un mutuo destinato a erigere l'abitazione coniugale (fr. 440 000.–) e acquistare le azioni della __________ (fr. 200 000.–), è vero che il sostentamento della famiglia è prioritario rispetto al pagamento di debiti verso terzi (DTF 127 III 292 in alto), che si tratti di debiti accesi prima o dopo la separazione di fatto, ammortati oppure no. Se la famiglia vede garantito il proprio fabbisogno, nondimeno, nulla osta a che nel fabbisogno minimo di un coniuge sia compreso anche il rimborso di debiti verso terzi (RDAT I-1999 pag. 207 in alto con riferimenti). Tale presupposto è dato nella fattispecie, come si vedrà in appresso.

                                         c)   La spesa di fr. 154.80 mensili per “Cablecom, Billag, energia elettrica, acqua e tassa rifiuti” può essere riconosciuta solo fino a concorrenza di fr. 25.– (tassa rifiuti). Il consumo di elettricità e di acqua potabile, il canone radiotelevisivo e l'abbonamento alla televisione via cavo rientrano già nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995 pag. 141). Il fabbisogno minimo di AO 1 risulta così di fr. 8040.– mensili.

                                   8.   L'appellante rimprovera al Pretore di non avere accertato il fabbisogno in denaro di A__________ e di non avere valutato la possibile partecipazione della madre di lei al mantenimento.

                                         a)   Per quel che riguarda il fabbisogno in denaro di __________, nata il 12 novembre 2007, la tabella 2009 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi invalsa (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5), prevedono una media di fr. 2040.– mensili fino ai 6 anni. Da tale importo va tolto l'equivalente di fr. 725.– per cura e educazione, che nella fattispecie la madre può presumibilmente fornire in natura. Ne discende un fabbisogno medio in denaro di fr. 1315.– mensili.

                                         b)  Quanto a __________, essa deve sostentare la figlia in base alle sue possibilità (art. 285 cpv. 1 CC). Non consta però che essa eserciti un'attività lucrativa o che disponga di capitali propri. E se si pensa che un genitore chiamato a occuparsi di un bambino piccolo può essere tenuto ad assumere un'attività lucrativa a metà tempo – di regola – solo al momento in cui il figlio compie 10 anni (v. DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC), l'interessata non può essere chiamata per il momento a contribuire al fabbisogno in denaro della figlia.

                                   9.   In merito alle proprie entrate, AP 1 contesta il reddito ipotetico imputatole dal Pretore, non potendosi ragionevolmente pretendere che lei riprenda un'attività lucrativa dopo avere “troncato in età giovanissima la formazione professionale per contrarre matrimonio”. Essa fa valere inoltre di avere ormai compiuto cinquant'anni e di essere straniata dal mondo del lavoro, tant'è che un tentativo di reinserimento da lei intrapreso nel 2002 si è concluso con il suo licenziamento per scarsa produttività.

                                         a)   Sulla questione di sapere se e in che misura il coniuge liberato da compiti legati alla cura dell'economia domestica in seguito alla separazione di fatto sia tenuto a usare altrimenti la sua capacità lavorativa, esercitando o estendendo un'attività rimunerata, questa Camera si è diffusamente espressa in giurisprudenza pubblicata (RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4a; I-2007 pag. 739 consid. 4b). Riassumendo, nell'ambito di misure provvisionali in pendenza di divorzio valgono – di regola – i principi applicabili nel quadro di misure a protezione del­l'unione coniugale. Si può pretendere dunque che una moglie riprenda o estenda un'attività lucrativa a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile attingere all'eccedenza o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e quando la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro. Le tre condizioni sono cumulative.

                                         b)   Un solo elemento distingue le misure provvisionali in pendenza di divorzio dalle misure a protezione del­l'unione coniugale: quello per cui, nell'ambito delle prime, occorre por men­te al fatto che durante una causa di stato il ritorno dei coniugi al riparto dei compiti consensualmente stabilito ai fini della vita in comune non è più né auspicato né verosimile. Nel quadro di siffatte misure occorre annettere dunque particolare importanza, più che nel caso di provvedimenti a tutela dell'unione coniugale, all'autonomia economica che il coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – è chiamato ad acquisire o a riacquisire (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). Ma perché sotto questo profilo il giudice si dimostri più esigente devono sussistere anche gli altri due presupposti cumulativi citati dianzi (I CCA, sentenza inc. 11.2005.83 del 3 ottobre 2005, consid. 5c).

                                         c)   Nella fattispecie l'appellante non ha alcuna particolare forma­zione professionale. Sposatasi nel 1974, essa ha lavorato solo un anno come venditrice in un grande magazzino (perizia medica della dott. __________, pag. 3 e 5). Il riparto dei ruoli adottato dai coniugi durante il matrimonio era pertanto quello secondo cui il marito avrebbe svolto un'attività lucrativa a tempo pieno e la moglie si sarebbe occupata a tempo pieno della famiglia. Certo, l'incarto fiscale attesta che, almeno dalla metà degli anni novanta, la moglie ha percepito un salario dalla __________. Senza essere smentita, nondimeno, essa ha rilevato che il reddito era puramente fittizio, destinato a consentire al marito “di ridurre il profitto imponibile della società” (istanza di misure a protezione dell'unione coniugale del 25 settembre 2003, pag. 4).

                                         d)   Ne segue che, a un esame di verosimiglianza (come quello che governa le misure provvisionali), non è sostenibile computare all'interessata un reddito ipotetico di fr. 1500.– mensili per un'attività lucrativa a tempo parziale, tanto meno se si considera che l'interessata ha 55 anni (51 anni al momento della litispendenza della causa di divorzio), un'età in cui è notoriamente difficile reinserirsi nel mondo del lavoro. Anzi, ove un coniuge sia rimasto lontano dall'attività professionale in seguito a un matrimonio di lunga durata per occuparsi dei figli e della casa, sussiste secondo giurisprudenza la presunzione – refragabile – che dopo i 45 anni egli non possa più reintegrarsi in un comparto professionale (sentenza del Tribunale federale 5C.66/2002 del 15 mag­gio 2003, consid. 4.2 con rimando). È vero che dopo la separazione di fatto AP 1 ha lavorato al 50% per la __________ come operaia non qualificata, ma a distanza di nemmeno di tre mesi, durante il periodo di prova, essa è stata licenziata “per ridotto rendimento” (perizia medica della dott.__________, pag. 4 seg.). Per di più, in concreto il bilancio familiare permette di coprire i costi delle due economie domestiche, oltre che il mantenimento di A__________. Ciò esclude già una delle condizioni che permetterebbero di obbligare un coniuge a riprendere un'attività lavorativa nel quadro di misure provvisionali in pendenza di divorzio. Al riguardo l'appello si rivela dunque fondato.

                                         e)   Quanto al fatto che la figlia A__________ viva con la madre, questa Camera ha già avuto modo di ricordare più volte che l'eventuale partecipazione di figli maggiorenni conviventi alle spese dell'eco­nomia domestica è destinata a coprire i costi supplemen­tari causati dalla loro coabitazione ed equivale sostanzial­mente a un rimborso delle spese, non a un reddito del genitore (RtiD II-2004 pag. 584 consid. 5e). D'altro lato, nessuna norma impone a un genitore di lucrare sulla coabitazione di figli maggiorenni (FamPra.ch 2000 pag. 138 consid. 3; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.31 del 26 agosto 2008, consid. 5b). Del resto non si vede perché la moglie dovrebbe, già come misura provvisionale, appigionare una camera dell'abitazione da lei occupata.

                                10.   L'appellante non contesta il suo fabbisogno minimo di fr. 4675.– mensili stabilito dal Pretore (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 2170.–, premio della cassa malati fr. 450.–, televisione via cavo e canone radiotelevisivo fr. 54.80, elettricità, acqua e tassa rifiuti fr. 100.–, costi automobile fr. 300.–, imposte fr. 500.–). Come nel caso del marito, tuttavia, l'importo di fr. 154.80 mensili per “Cablecom, Billag, energia elettrica, acqua e tassa rifiuti” deve essere ridotto a fr. 25.– per la sola tassa rifiuti, gli altri costi essendo già compresi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (sopra, consid. 7c). Ne discende che il fabbisogno minimo di AP 1 va fissato in fr. 4545.– mensili. L'appellante sembra mettere in dubbio, invero, il costo dell'alloggio, rilevando che solo gli oneri ipotecari sono dimostrati, ma a torto, giacché AO 1 ha documentato tali spese producendo i giustificativi (doc. D). Se costui trascurava la manutenzione ordinaria dell'immobile, spettava alla moglie rivolgersi al Pretore perché obbligasse il marito a onorare gli obblighi assunti.

                                11.   Da tutto quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:

                                         Reddito del marito (consid. 6)                                  fr. 15 670.—                

                                         Reddito della moglie (consid. 9)                               fr.          –.—

                                                                                                                     fr. 15 670.—  mensili    

                                         Fabbisogno minimo del marito (consid. 7),                fr.   8 040.—

                                         Fabbisogno minimo della moglie (consid. 10)            fr.   4 545.—

                                                                                                                     fr. 12 585.—  mensili    

                                         Eccedenza                                                             fr.   3 085.—

                                         Mezza eccedenza                                                  fr.   1 542.50  mensili

                                         Il marito può conservare per sé:                               

                                         fr. 8040.– + fr. 1542.50 =                                         fr.   9 582.50  mensili

                                         e deve versare alla moglie:

                                         fr. 4545.– + fr. 1542.50 =                                         fr.   6 087.50  mensili

                                                                                                  arrotondati a fr.   6 090.—  mensili.

                                         Il fabbisogno in denaro della figlia nata fuori dal matrimonio essendo garantito, l'appello va accolto entro questi limiti, ferma restando la possibilità per il marito di compensare tale contributo fino a concorrenza di fr. 3723.– mensili, pagando direttamente i costi correnti relativi all'abitazione coniugale come figura nell'accordo omologato dal Pretore l'8 ottobre 2003 nell'ambito delle misure protettrici dell’unione coniugale.

                                12.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un aumento del contributo alimentare (da fr. 5223.– a fr. 6090.– mensili), ma non per il controvalore di fr. 7423.– mensili complessivi stimato dal Pretore. Nel complesso essa soccombe così per due terzi, onde l'addebito degli oneri processuali in tale misura e l'obbligo di rifondere ripetibili ridotte alla controparte.

                                13.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto e il decreto cautelare impugnato è così riformato:

                                         1.   L'istanza del 29 novembre 2007 presentata da AO 1 è parzialmente accolta, nel senso che la clausola n. 3 della convenzione stipulata dalle parti l'8 ottobre 2003 nella procedura a protezione dell'unione coniugale formante oggetto dell'inc. DI.2003.229 di questa Pretura è modificata come figura al punto successivo.

                                         2.                                     AO 1 è condannato a versare alla moglie, dal 1° dicembre 2007, un contributo alimentare provvisionale di fr. 6090.– mensili. Fino a concorrenza di fr. 3723.– egli può corrispondere tale somma pagando direttamente ai creditori gli oneri correnti relativi all'abitazione coniugale di cui alla particella n. __________ RFD di __________ in particolare i costi della manutenzione ordinaria, gli interessi e l'ammortamento delle ipoteche che gravano l'immobile, le spese di riscaldamento e di elettricità, le spese dell'acqua potabile, la tassa del servizio rifiuti, la tassa dell'uso della fognatura e gli oneri delle assicurazioni che riguardano l'immobile e il premio per la mobilia domestica.

                                   II.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 850.–   

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 900.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti per due terzi a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

                                   III.   Intimazione a:

   ;   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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