Incarto n. 11.2008.79
Lugano 8 ottobre 2008/sc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 534.2006/R.144.2007 (filiazione: relazioni personali) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele che oppone
AP 1 (patrocinata dall' PA 1)
a
CO 2, (patrocinato dall' PA 2,)
per quanto riguarda una modifica alla regolamentazione del diritto di visita paterno al figlio
T__________ (2004)
disciplinata dalla
Commissione tutoria regionale 1, Chiasso;
premesso che T__________, nato il 6 agosto 2004, è figlio di AP 1 (1978) e di CO 2 (1976);
ricordato che il 12 novembre 2004 i genitori hanno convenuto davanti alla Commissione tutoria regionale 1 il diritto di visita paterno in un pomeriggio la settimana dalle ore 14.00 alle 18.00;
rammentato che con decisione provvisionale del 12 ottobre 2006 la Commissione tutoria regionale ha sospeso il diritto di visita di CO 2, denunciato da AP 1 per atti sessuali con fanciulli, salvo ripristinarlo in forma sorvegliata il 30 novembre 2006 alla __________ di __________;
rilevato che il 29 novembre 2007 la Commissione tutoria regionale ha respinto una richiesta di CO 2 intesa a ottenere il libero esercizio del diritto di visita;
osservato che con decisione del 19 maggio 2008 l'Autorità di vigilanza sulle tutele, accogliendo parzialmente un ricorso di CO 2, ha concesso a quest'ultimo un diritto di visita libero di tre ore settimanali;
constatato che contro la decisione appena citata AP 1 è insorta il 9 giugno 2008 a questa Camera, postulando l'annullamento dell'atto impugnato;
posto che l'appello non ha formato oggetto di intimazione;
accertato che il 24 settembre 2008 CO 2 ha trasmesso a questa Camera copia di un decreto di non luogo a procedere emesso dal Procuratore pubblico il 1° settembre 2008;
preso atto che il 6 ottobre 2008 AP 1, visto l'esito del procedimento penale, ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello;
ritenuto che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 2 CPC);
considerato che la desistenza equivale, di regola, a soccombenza e implica l'addebito della tassa di giustizia, delle spese e delle ripetibili a chi recede dalla lite (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
appurato che nella fattispecie l'appello non ha formato oggetto di intimazione, sicché si giustifica – in via eccezionale – di rinunciare al prelievo di tasse o spese;
stabilito che non si pone problema di ripetibili proprio perché l'appello non è stato notificato alle controparti e non ha cagionato costi presumibili;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
;;.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.