Incarto n. 11.2008.74
Lugano 11 settembre 2008/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente, Ermotti e Pellegrini
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. OA.2005.97 (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con petizione del 9 maggio 2005 da
IS 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
IS 1,;
giudicando ora sull'istanza di ricusazione presentata il 20 giugno 2008 dal convenuto nei confronti del Pretore;
premesso che davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona pende una causa di separazione intentata il 9 maggio 2005 da CO 1 (1941) nei confronti del marito IS 1 (1940);
rilevato che tale causa, dalla quale il convenuto si è lasciato pre-cludere, si trova in fase istruttoria;
constatato che con istanza del 20 giugno 2008 IS 1 ha chiesto la ricusazione del Pretore;
preso atto che nelle osservazioni del 30 giugno 2008 CO 1 ha chiesto di respingere l'istanza, mentre il Pretore ha comunicato il 1° luglio 2008 di contestare i motivi di ricusa fatti valere nei suoi confronti, rimettendosi al giudizio della Camera;
rammentato che con ordinanza del 3 luglio 2008 il presidente di questa Camera ha invitato l'istante a depositare entro quindici giorni, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 400.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello, introiti Agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'istanza sarebbe stata stralciata dai ruoli (art. 12 LTG);
accertato che nessun versamento risulta essere finora intervenuto, né l'istante consta avere introdotto – per avventura – un'istan-za di restituzione in intero contro il lasso del termine (art. 137 CPC);
ritenuto che nelle circostanze descritte l'istanza sfugge a qual-siasi esame;
considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati e che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
stabilito che la controparte ha diritto di vedersi attribuire ripetibili, ancorché commisurate alla stringatezza delle osservazioni;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,
decreta: 1. L'istanza di ricusazione è stralciata dai ruoli per mancato paga- mento dell'anticipo.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia ridotta fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'istante, che rifonderà alla controparte
fr. 200.– per ripetibili.
3. Intimazione:
; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.