Incarto n. 11.2008.72
Lugano 1° giugno 2011/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Rossi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2007.6 (rapporti di vicinato: piantagioni) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 16 gennaio 2007 da
AO 1 (patrocinati da PA 2)
contro
AP 1 (patrocinata dall'. PA 1 ora in);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 23 giugno 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 3 giugno 2008 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 2 e AO 1 sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 1886 RFD di __________. Proprietaria della contigua particella n. 2067 era AP 1. Il 14 marzo 2005 i primi hanno chiesto alla seconda di arretrare tre palme, una magnolia e un'albizia alla distanza minima dal confine prevista dalla legge. Senza ottenere soddisfazione.
B. Con petizione del 16 gennaio 2007 AO 2 e AO 1 hanno adito il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord perché ordinasse a AP 1 di spostare le tre palme, la magnolia e l'albizia ad almeno 8 m dal confine, sotto comminatoria dell'art. 292 CP. Nella sua risposta del 27 marzo 2007 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Con replica del
9 maggio 2007 e duplica dell'11 giugno 2007 le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 21 agosto 2007. Conclusa l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro memoriale del 28 febbraio 2008 gli attori hanno ribadito la domanda intesa alla rimozione delle tre palme, la convenuta
avendo estirpato nel frattempo la magnolia e l'albizia. Nel proprio allegato del 31 marzo 2008 AP 1 ha proposto una volta ancora di respingere l'azione.
C. Statuendo con sentenza del 3 giugno 2008, il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di arretrare le tre palme a 8 m dal confine, con obbligo di eseguire il lavoro entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della decisione. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere agli attori fr. 1000.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 23 giugno 2008 nel quale chiede di respingere la petizione e di riformare il giudizio impugnato di conseguenza. Mediante osservazioni del 3 settembre 2008 gli attori propongono di respingere l'appello. Esercitando un diritto di compera in loro favore, il 1° aprile 2010 __________ e __________ hanno acquistato da AP 1, un mezzo ciascuno, la particella n. 2067.
Considerando
in diritto: 1. La causa in esame è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese. A quest'ultimo soggiacevano tutte le decisioni comunicate dai Pretori entro al 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza del Pretore è stata notificata al legale della convenuta il 4 giugno 2008 (appello, pag. 2 a metà). Introdotto entro 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 23 giugno 2008, l'appello in rassegna è tempestivo.
2. A norma dell'art. 110 cpv. 1 CPC ticinese se l'oggetto litigioso era alienato in pendenza di causa, il processo continuava fra le parti originarie, ma la sentenza passava in giudicato anche nei confronti dell'acquirente, con riserva delle disposizioni del diritto civile inerenti all'acquisto del terzo di buona fede. Con il consenso delle parti l'acquirente poteva subentrare in causa all'alienante (art. 110 cpv. 2 CPC ticinese). In concreto __________ e __________ non hanno dichiarato di voler subentrare in appello alla convenuta. La causa prosegue così nei confronti di AP 1.
3. Nel diritto ticinese l'appellabilità di una sentenza dipendeva dal valore della domanda, determinato in base alle conclusioni prese dal ricorrente nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 15 CPC ticinese). Nelle cause relative a servitù e rapporti di vicinato il valore litigioso era quello che i diritti controversi avevano per il fondo dominante, rispettivamente quello che corrispondeva alla svalutazione del fondo serviente, se essa era maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC ticinese). Nella fattispecie gli attori hanno indicato nella petizione un valore litigioso di fr. 10 641.65. La convenuta nulla ha eccepito. La cifra indicata non apparendo a prima vista inattendibile, non incombeva al Pretore indagare ulteriormente (I CCA, sentenza inc. 11.2004.33 del 27 settembre 2004, consid. 1 con richiamo). La proponibilità dell'appello era dunque data (fr. 8000.–: art. 36 cpv. 1 vLOG).
4. Accertato che in pendenza di causa la convenuta aveva eliminato l'albizia e la magnolia, il Pretore ha ricordato che spetta a chi invoca la tolleranza decennale dell'art. 160 LAC recarne la prova. In concreto gli attori avevano preteso la rimozione delle palme il 14 marzo 2005. Incombeva pertanto alla convenuta dimostrare che le tre piante si trovassero già al loro posto dieci anni prima, prova che AP 1 non era stata in grado di addurre. Quanto al fatto che secondo la convenuta non sarebbe stato possibile individuare con precisione quali fossero le tre palme litigiose, il Pretore ha constatato che il perito giudiziario aveva riscontrato sulla particella n. 2067 otto palme a distanza insufficiente dal confine, di cui le più vicine a 0.75, 1.20 e 1.25 m. Per il Pretore si trattava “evidentemente delle tre piante di cui viene chiesto l'allontanamento”. Onde l'ordine di arretrare queste ultime entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
5. L'appellante sostiene che il Pretore non avrebbe dovuto credere alle testimonianze di __________ e __________, stando ai quali le tre palme erano state piantate da lei medesima sei o sette anni addietro, dopo il suo arrivo a __________ nell'aprile del 1999. Per il semplice motivo – essa fa valere – che i coniugi __________ non potevano vedere se sulla sua particella n. 2067 vi fossero o non vi fossero piante, sia per il dislivello fra le due proprietà sia per la presenza di una siepe sul loro terreno. Del resto – essa continua – i coniugi __________ non hanno saputo indicare con precisione a quali palme si riferissero. A suo parere è “probabile” che le palme fossero state messe a dimora ancor prima del 1994, ma sicuramente erano già lì quando lei ha acquistato il fondo. Inoltre – soggiunge la convenuta – il perito ha elencato otto palme a insufficiente distanza dal confine, di cui una soltanto ha meno di dieci anni. E – conclude l'appellante – gli attori non hanno dimostrato di avere preteso la rimozione dei tre alberi nel termine decennale dell'art. 160 LAC, per tacere del fatto che non hanno specificato nemmeno di quali palme esigano la rimozione.
6. L'art. 155 LAC vieta di piantare o lasciar crescere alberi d'alto fusto non fruttiferi, così come roveri, castagni e noci, se non alla distanza di 8 m da abitazioni, orti, giardini e vigne, e di 6 m da altri fabbricati e fondi coltivi. Qualora siano state piantate o lasciate crescere senza diritto piante a una distanza inferiore di quella prevista dalla legge, il vicino deve nondimeno tollerarle – senza indennità – se non ha fatto opposizione entro il termine di dieci anni (art. 160 prima frase LAC). La palma è considerata un albero d'alto fusto non fruttifero (Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 137 con rinvio a Rep. 1955 pag. 390). Ciò premesso, chi chiede la rimozione di alberi piantati o cresciuti in violazione delle norme sulle distanze da confine deve dimostrare avere “fatto opposizione”, fermo restando che la legge non prescrive alcuna forma a tal fine. Chi vanta, da parte sua, il diritto di mantenere alberi piantati o cresciuti in violazione delle norme sulle distanze da confine deve dimostrare che tali alberi si trovano sul luogo da almeno dieci anni (RtiD I-2005 pag. 744 consid. 3 e 5a con richiami).
7. In concreto gli attori hanno comprovato di avere chiesto la rimozione di tre palme “lungo il confine che separa le due proprietà” con lettera del 14 marzo 2005, come ha accertato il Pretore (doc. C). Ch'essi siano diventati proprietari della particella n. 1886 solo nel marzo del 2003 – come fa notare l'appellante – non importa. Nelle circostanze descritte incombeva alla convenuta dimostrare che le tre palme erano state piantate o lasciate crescere sul posto prima del 14 marzo 1995. In realtà nulla conforta un'ipotesi del genere. Il perito non è stato in grado di accertare a quando risalgano gli otto esemplari di Trachycarpus fortunei da lui fotografati sulla proprietà della convenuta (salvo precisare che uno ha “certo meno di dieci anni”: referto del 18 gennaio 2008, 1° foglio). L'appellante reputa “probabile che le palme siano state piantate prima del 1994” e dà per certo che esse fossero già presenti quando ha acquistato la particella n. 2067 nell'aprile del 1999. La seconda affermazione poco sussidia, dovendosi risalire almeno al 14 marzo 1995. La prima, definita meramente “probabile” dall'appellante medesima, non trova il benché minimo conforto agli atti. Anche non volendo credere ai testimoni __________ e __________, stando ai quali le tre palme erano state piantate dalla convenuta sei o sette anni prima, manca ogni riscontro circa l'esistenza di quelle palme prima del 14 marzo 1995.
8. L'appellante asserisce che gli attori non hanno identificato quali delle otto palme a distanza insufficiente dal confine censite dal perito sulla particella n. 2067 siano le tre di cui essi chiedono l'arretramento. Il Pretore ha ritenuto trattarsi “evidentemente” – come detto – delle tre piante più vicine al confine (quelle a 0.75, 1.20 e 1.25 m). La convenuta non spiega perché l'evidenza ravvisata dal primo giudice – che risponde alla logica più elementare – sia censurabile, ciò che su questo punto fa risultare l'appello inammissibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5). Si aggiunga che la convenuta non ha preteso di non capire quali fossero le palme in discussione, né dopo avere ricevuto la lettera del 14 marzo 2005 (doc. C), né dopo avere visto l'offerta 29 dicembre 2006 di un giardiniere per lo spostamento di tre palme (doc. H), né dopo essersi vista citare in giudizio, né durante la testimonianza di __________, il quale evocava l'esistenza sul fondo di “tre palme, ad una distanza di circa 1.5 metri dal confine” (deposizione del 16 ottobre 2007: verbali, pag. 5), fin quando ha introdotto il memoriale conclusivo del 31 marzo 2008 (pag. 2 in fondo). Sollevata tardivamente (art. 78 cpv. 2 CPC ticinese), l'eccezione sarebbe quindi, in ogni modo, irricevibile.
9. Gli oneri dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). La convenuta rifonderà
inoltre agli attori, che hanno presentato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.
10. Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il
profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile (sopra, consid. 3).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1200.– complessivi per ripetibili.
3. Intimazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.