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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.09.2008 11.2008.64

25 septembre 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,974 mots·~10 min·4

Résumé

Ricusazione del Pretore

Texte intégral

Incarto n. 11.2008.64

Lugano, 25 settembre 2008/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2007.358 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 23 maggio 2007 da

IS 1 (PA 1)  

contro  

CO 1 (PA 2)

rispettivamente nella causa DI.2007.1017 (provvedimenti cautelari) della medesima Pretura promossa con istanza del 14 agosto 2007 dalla convenuta contestualmente alla risposta di merito;

giudicando ora sulla domanda di ricusazione presentata il 4 giugno 2008 da IS 1 nei confronti del Pretore;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di ricusazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 24 giugno 1998 il Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato in luogo e vece del Pretore il divorzio tra IS 1 (1959, ora IS 1) e CO 1 (1968), omologando una convenzione sulle conseguenze accessorie in cui i coniugi pattuivano l'affidamento dei figli J__________ (nato il 18 ottobre 1992), J__________ e J__________ (nati entrambi il 7 maggio 1997) alla madre. Adito il 18 giugno 2002 da CO 1, il Segretario assessore ha poi omologato il 5 febbraio 2003, in luogo e vece del Pretore, una modifica alla convenzione in cui gli ex coniugi pattuivano il 28 maggio 2002 l'esercizio in comune dell'autorità parentale e l'affidamento dei figli a entrambi secondo una sorta di custodia alternata sull'arco della settimana.

                                  B.   Il 23 maggio 2007 IS 1 ha adito il Pretore per ottenere egli solo l'autorità parentale e l'affidamento dei figli. CO 1 ha proposto il 14 agosto 2007 di respingere l'azione e in via riconvenzionale ha rivendicato essa medesima l'autorità parentale con affidamento dei figli, sollecitando quest'ultimo provvedimento già in via provvisionale. Sentiti i figli, con decreto cautelare adottato il 28 novembre 2007 “nelle more istruttorie” il Pretore ha affidato J__________ al padre e i gemelli alla madre, con reciproci diritti di visita, e ha istituito in favore di tutti e tre i minorenni una curatela educativa per vigilare il calendario degli incontri. Nel frattempo la causa di merito è giunta allo stadio del­l'udienza preliminare, che si è tenuta il 29 febbraio 2008.

                                  C.   Negli ultimi giorni di maggio il Pretore è venuto a sapere che IS 1 era in procinto di traslocare con il figlio J__________ da __________ a __________. Reputando il cambiamento suscettibile di “pesanti ripercussioni sui già delicati equilibri di questa situazione famigliare”, con decreto cautelare del 27 maggio 2008 emanato senza contraddittorio egli ha vietato a IS 1 il trasferimento, sotto comminatoria dell'art. 292 CP. IS 1 ha chiesto al Pretore il 4 giu­gno 2008 di revocare il decreto, “lesivo dei più elementari principi democratici e costituzionali”, e ha dichiarato di “presentare formale istanza di ricusazione ex art. 27 segg. CPC” nei di lui confronti.

                                  D.   Il Pretore ha comunicato il 9 giugno 2008 a questa Camera di non riconoscere in sé alcun motivo di ricusazione. Nelle sue osservazioni del 10 giugno 2008 CO 1 propone di respingere la domanda dell'ex marito.

Considerando

in diritto:                  1.   Una parte può ricusare il giudice, oltre che nei casi di esclusione (art. 26 CPC), ove sussista “grave inimicizia” tra lei e il giudice stesso (art. 27 lett. a CPC), come pure – più in generale – ove si diano “gravi ragioni” (art. 27 lett. b CPC). Nella fattispecie IS 1 invoca l'art. 27 CPC, dolendosi sia di “grave inimicizia” sia di altre “gravi ragioni” (l'asserita prevenzione del magistrato). Ora, la procedura che disciplina la trattazione di una domanda di ricusa è quella contenziosa di camera di consiglio (art. 30 cpv. 3 CPC), la quale implicherebbe di per sé un'udienza (art. 363 cpv. 2 CPC). Dato nondimeno che – come si vedrà oltre – nel caso specifico l'istanza appare manifestamente destinata all'insuccesso, non avrebbe senso dilazionare il procedimento, tanto meno in una causa che, come quella in oggetto, implica ripetuti interventi provvisionali del giudice, chiamato a disciplinare la situazione personale dei figli. Ciò posto, giova dar seguito senza indugio all'esame della ricusazione.

                                   2.   Una ricusa ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 19 consid. 4, 115 Ia 175 consid. 3). Spetta chi se ne vale sostanziarne le condizioni. Appurarne i presupposti significa verificare poi – segnatamente ove siano invocate “gravi ragioni” nel senso dell'art. 27 lett. b CPC – se il comportamento di un determinato giudice o la situazione in cui un determinato giudice si trova siano idonei a destare sospetti di parzialità. L'istituto della ricusazione mira a evitare che circostanze estranee alla causa possano influenzare il magistrato in favore o a scapito di una parte. Estremi di ricusazione non si ravvisano solo qualora si accerti un'effettiva prevenzione del giudice, dato che una disposizione d'animo non può essere dimostrata, ma anche qualora le circostanze diano l'apparenza di prevenzione e facciano temere parzialità del magistrato. A tal fine vanno considerate solo, però, le circostanze oggettivamente accertate; impressioni puramente individuali non sono decisive (DTF 134 I 21 consid. 4.2 con citazioni).

                                   3.   Nella fattispecie la domanda di ricusazione, avanzata in coda all'istanza del 4 giugno 2008 con cui IS 1 chiede al Pretore la revoca del decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 27 maggio 2008 (art. 379 cpv. 2 CPC), è così formulata:

                                         Per il convenuto il qui contestato decreto supercautelare costituisce altresì una conferma che questo Giudice è evidentemente prevenuto nei suoi confronti, ciò che va a detrimento di una giustizia equa ed imparziale.

                                         I primi dubbi su un possibile sentimento di inimicizia e di pregiudizio nei suoi confronti si sono manifestati in corso di causa in modo progressivo (inattività processuale, attività processuale irregolare, esternazioni personali prive di obiettività ed oggettivamente inammissibili espresse verbalmente nei suoi confronti in più occasioni) e sono ora diventati certezza a seguito del citato decreto superprovvisionale, il cui contenuto è oggettivamente ingiustificato. Per questi motivi il signor IS 1 presenta formale istanza di ricusazione ex art. 27 segg. CPC.

                                   4.   Le motivazioni testé riprodotte si esauriscono in mere – e per di più vaghe – impressioni soggettive. Che il decreto cautelare del 27 maggio 2008 costituisca indice di prevenzione non è preteso nemmeno dal ricusante, il quale asserisce ch'esso è solo l'ultimo atto di “un possibile sentimento di inimicizia e di pregiudizio”. A parte l'affermazione possibilista, invano si cercherebbe di sapere tuttavia quali circostanze oggettive suffragherebbero l'illazione. L'interessato allude genericamente a “inattività processuale, attività processuale irregolare, esternazioni personali prive di obiettività ed oggettivamente inammissibili espresse verbalmente nei suoi confronti in più occasioni”, ma non spiega quando né come ciò si sarebbe verificato. Che certi atteggiamenti del Pretore possano essere avvertiti dal ricusante come espressioni di parzialità è possibile, ma non importa. Decisivo è chiarire – come detto – se tali impressioni appaiano fondate anche dal profilo oggettivo. E per apprezzare la situazione in tal senso occorre conoscere con un minimo di precisione quali circostanze denotino apparenza di preconcetto e mettano in dubbio l'equanimità del magistrato. La domanda in rassegna è lungi dall'adempiere tale elementare esigenza.

                                   5.   Ammesso e non concesso che questa Camera debba vagliare gli atti essa medesima alla ricerca di indizi, del resto, l'operazione riuscirebbe infruttuosa e le congetture uscirebbero smentite. Come si è visto, con decreto cautelare emesso il 28 novembre 2007 “nelle more istruttorie” il Pretore ha affidato J__________ al padre, concedendo a quest'ultimo un adeguato diritto di visita anche ai gemelli. Quando IS 1 ha chiesto al Pretore il 4 dicembre 2007, sem­pre in via provvisionale, di annullare il contributo alimentare da lui dovuto per il primogenito e di riconoscergli il diritto di percepire il relativo assegno familiare, il Pretore ha accolto l'istanza sen­za contraddittorio – e senza remora – il 10 dicembre successivo. Quan­do IS 1 ha presentato il 29 gennaio 2008 un'istanza di restituzione in intero perché fosse versato agli atti il rapporto scolastico di J__________ (primo semestre dell'anno scolastico 2007/08), il Pretore ha finanche acquisito il documento d'ufficio il giorno dopo. Altre decisioni, fosse solo cautelari, che riguardino il ricusante dopo di allora non risultano. Dal carteggio processuale non traspare dunque alcun elemento che induca a scorgere una qualsivoglia animosità o tendenziosità del Pretore verso il ricusante.

                                   6.   Si aggiunga che il Pretore non potrebbe essere ricusato nemmeno se avesse dato torto all'interes­sato in precedenti occasioni (DTF 117 Ia 327 in basso con riferimenti). Fra le attribuzioni di un tribunale rientra anche quella di dirimere contese delicate e complesse. Decisioni prese da un magistrato nell'ambito del normale assolvimen­to del proprio ufficio non sono idonee, da sé sole, a denotare prevenzione, nemmeno qualora si rivelino erronee. Eventuali errori vanno censurati con i mezzi di impugnazione previsti dall'ordina­mento giuridico (DTF 116 Ia 20 consid. 5b con rinvio). Soltan­to sbagli particolarmente grossolani o ripetuti, tali da configurare violazioni gravi dei doveri di funzione, possono destare oggettivi sospetti di parzialità. Né spetta al giudice della ricusazione esa­minare la conduzione della causa; rimediare a vizi di procedura o a errori di merito tocca, come det­to, all'autorità di ricorso (DTF 116 Ia 138 consid. 3a con richiamo). Trattandosi di decreti cautelari emessi senza contraddittorio,

                                         eventuali mancanze nell'apprezzamento dei fatti o nell'applicazione del diritto vanno quindi censurate, anzitutto, davanti al Pretore stesso (art. 379 cpv. 2 CPC).

                                   7.   Se ne conclude che, introdotta non senza leggerezza, la domanda di ricusazione rivela tutta la sua inconsistenza. L'interessato non deve interpretare come atti di prevenzione o di personale

                                         ostilità ogni decisione del Pretore che non risponda alle sua prospettive d'azione o di difesa, tanto meno in una causa nella quale determinante non è il bene dell'uno o dell'altro genitore (né il bene dei due genitori congiuntamente), bensì solo l'interesse dei figli. Non giova riversare sul giudice le amarezze dovute alle personali traversie sofferte nell'affrontare una causa particolarmente combattuta, per quanti affetti il confronto giudiziario possa ferire. Anzi, così facendo si rischia proprio di minare una serena e distaccata conduzione del processo.

                                   8.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La controparte, che ha presentato osservazioni alla domanda di ricusa, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.

                                   9.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato – trattandosi di un'istanza di ricusa – anche se la decisione non ha carattere finale e indipendentemente da questioni di valore (art. 92 LTF).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza di ricusazione è respinta.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 450.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 500.–

                                         sono posti a carico dell'istante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecunia- rio il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la contro- versia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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