Incarto n. 11.2008.60
Lugano 22 gennaio 2010/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2006.560 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 29 agosto 2006 da
AP 1 (ora patrocinato da PA 2 )
contro
AO 1 (patrocinata dall'. PA 1, ) PA 1
e nella causa DI.2008.427 (misure cautelari in pendenza di divorzio) promossa con
istanza del 3 aprile 2008 da AO 1 contro AP 1,
giudicando ora sul decreto del 2 giugno 2008 con cui il Pretore ha respinto un'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da AO 1 e ha obbligato AP 1 a versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 10 000.–;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 3 giugno 2008 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il 2 giugno 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1943) e AO 1 (1950), cittadina austriaca, hanno contratto matrimonio a __________ il 16 luglio 1998. Al momento di sposarsi entrambi avevano già figli maggiorenni nati da precedenti matrimoni. Dalle nuove nozze non è nata prole. I coniugi vivono separati dal 15 maggio 2004, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi prima in un altro appartamento a ____________________ e poi, dal 1° marzo 2006, a __________. Domiciliato a __________ dall'8 agosto 2006, AP 1 è pensionato. La moglie, senza attività lucrativa, riscuote prestazioni assistenziali.
B. Il 29 agosto 2006 AP 1 ha introdotto azione di divorzio su richiesta unilaterale davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, proponendo che in esito allo scioglimento del matrimonio non si desse luogo “a pretese relative a contributi alimentari, allo scioglimento del patrimonio coniugale e alla spartizione di averi previdenziali”. Egli ha chiesto inoltre che la moglie fosse tenuta a rifondergli fr. 70 000.– con interessi. Nella sua risposta del 9 febbraio 2007 AO 1 ha eccepito anzitutto l'incompetenza per territorio del giudice adito. Nel merito essa ha aderito al principio del divorzio, ma si è opposta al versamento di fr. 70 000.– e ha rivendicato un contributo alimentare di fr. 8000.– mensili, instando perché il marito la informasse sui suoi redditi e la sua sostanza. Il Pretore ha citato le parti al contraddittorio del 26 aprile 2007 per discutere l'eccezione processuale, che l'attore ha contestato. Cominciata il 27 aprile 2007, l'istruttoria dell'eccezione si è chiusa il 22 febbraio 2008. Al dibattimento finale del 16 aprile 2008 le parti hanno mantenuto le loro posizioni.
C. Nel frattempo, il 3 aprile 2008, AO 1 si è rivolta al Pretore per ottenere dal marito una provvigione ad litem di fr. 22 500.–. All'udienza del 16 aprile 2008, indetta per la discussione, l'istante ha confermato la pretesa, limitandola nondimeno a fr. 2500.– nel caso in cui fosse stata accolta la sua eccezione di incompetenza per territorio. Il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Non dovendosi assumere prove, le parti hanno proceduto seduta stante alla discussione finale, confermando le rispettive posizioni. Con giudizio unico del 29 maggio 2008 il Pretore ha poi respinto l'eccezione (dispositivo n. 1) e ha obbligato il marito a versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 10 000.– (dispositivo n. 2). Successivamente, il 2 giugno 2008, egli ha emesso un decreto in cui figura il seguente dispositivo:
3. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono poste a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna (con vincolo di solidarietà tra loro), compensate le ripetibili.
D. Contro il dispositivo appena citato AP 1 è insorto con un appello del 3 giugno 2008 per ottenere l'emanazione di due distinte decisioni: la prima sulla domanda cautelare, con ripartizione paritaria delle spese e compensazione delle ripetibili, la seconda sull'eccezione di incompetenza per territorio, con addebito degli oneri processuali alla moglie e condanna della medesima a rifondergli fr. 11 480.– per ripetibili. Invitata a esprimersi, nelle sue osservazioni del 20 gennaio 2010 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha statuito simultaneamente sulla sua competenza per territorio e sulla provvigione ad litem. Nella misura in cui riguarda l'eccezione processuale, tale pronunciato costituisce un decreto (art. 100 cpv. 1 CPC) impugnabile nel termine ordinario, che nella fattispecie era di 20 giorni. All'appello inoltre il Pretore ha conferito effetto sospensivo (art. 96 cpv. 4 CPC), sicché nulla osta alla sua trattazione. Nella misura in cui riguarda la provvigione ad litem, invece, il giudizio impugnato è un decreto cautelare (nel senso dell'art. 290 lett. b seconda frase CPC), appellabile entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 419c cpv. 3 CPC). Tempestivo anche sotto questo profilo, l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. Litigioso rimane, in questa sede, il riparto degli oneri processuali (a metà) e delle ripetibili (compensate) deciso dal Pretore il il 2 giugno 2008. Ora, nel decreto del 29 maggio 2008 il primo giudice aveva rilevato che, “visto l'esito e tenuto conto della natura del procedimento”, si giustificava “di caricare tasse e spese a metà tra le parti, compensate le ripetibili” (pag. 4 in basso). Se non che, nel dispositivo egli aveva dimenticato di statuire al riguardo. Accortosi dell'omissione, il 2 giugno 2008 egli ha emanato un decreto apposito (“completazione”). L'appellante si duole che in quel decreto il Pretore abbia giudicato in materia di spese e ripetibili con un pronunciato unico, tanto sull'eccezione di incompetenza quanto della provvigione ad litem. Inoltre lamenta un riparto squilibrato e lesivo dell'art. 148 cpv. 1 CPC. Sottolinea di essere uscito completamente vittorioso dall'eccezione di incompetenza, sicché al proposito la moglie dev'essere tenuta ad assumere gli oneri processuali e a rifondergli un'indennità di fr. 11 480.– per ripetibili. Circa la provvigione ad litem, egli ammette invece la propria soccombenza al 50%. Non contesta pertanto, in proposito, la suddivisione degli oneri processuali a metà e la compensazione delle ripetibili.
3. Secondo l'art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1). Verificandosi soccombenza reciproca o “altri giusti motivi”, egli può procedere a una suddivisione (cpv. 2). Giusti motivi possono indurre, segnatamente nelle cause di stato, a prescindere da suddivisioni strettamente aritmetiche (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7 con richiamo). Nella fissazione e nella suddivisione delle spese e delle ripetibili, in ogni modo, il giudice fruisce di notevole latitudine, nel senso che il suo pronunciato può essere appellato solo per eccesso o abuso del potere d'apprezzamento (Rep. 1996 pag. 171).
4. In concreto il Pretore avrebbe dovuto distinguere – effettivamente – gli oneri e le ripetibili relativi all'eccezione di incompetenza da quelli relativi alla decisione cautelare. Certo, egli avrebbe anche potuto emettere un dispositivo unico, a condizione però di spiegare in che modo fosse giunto a quel risultato, il destinatario dovendo essere posto nella condizione di capire quale fosse il ragionamento da lui sotteso (diversa è la situazione nel caso in cui il dispositivo sulle spese e le ripetibili riguardi una sola procedura: DTF 111 Ia 1 consid. 2a). La motivazione quindi poteva anche essere succinta, purché consentisse a AP 1 di capire perché – in ultima analisi – si giustificasse di suddividere a metà la tassa di giustizia e le spese, compensando le ripetibili (sui requisiti minimi di motivazione: DTF 133 III 445 consid. 3.3 con rimandi).
5. Nel caso specifico si cercherebbe invano di comprendere la legittimità del dispositivo impugnato, pur considerando l'ampio potere di apprezzamento di cui fruiva il Pretore. Questi ha respinto l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da AO 1 e ha accolto nella sola misura di fr. 10 000.– la richiesta di provvigione ad litem (fr. 22 500.–) da lei avanzata. Perché, in simili circostanze, gli oneri processuali andassero divisi a metà e le ripetibili compensate rimane un interrogativo senza risposta, la formulazione generica e stereotipa riferita dal Pretore all'esito e alla natura del procedimento non essendo di alcun aiuto. Ciò imporrebbe di annullare il dispositivo n. 3 del decreto appellato e di ritornare gli atti al primo giudice perché motivi il suo pronunciato. Il problema è che nelle circostanze specifiche tale rinvio si esaurirebbe verosimilmente in un esercizio di giurisdizione. Vista la complessità della procedura riguardante l'eccezione di incompetenza per territorio, considerati l'impegno e il tempo richiesti ai patrocinatori per far valere le tesi dei loro assistiti, così come l'impegno e il tempo profuso dal giudice nella motivazione della decisione (rispetto a quella sul versamento della provvigione ad litem), appare praticamente escluso che il Pretore possa motivare in modo sostenibile – pur facendo capo al suo ampio potere di apprezzamento – il riparto a metà gli oneri processuali e la compensazione delle ripetibili. In tali circostanze tanto vale procedere senza indugio all'esame dell'appello.
6. a) Il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta avrebbe dovuto comportare l'addebito delle spese e delle ripetibili a quest'ultima (art. 148 cpv. 1 CPC). Quantificabile in fr. 700.– (art. 19 LTG), la tassa di giustizia va posta così a carico di AO 1, non ravvisandosi in concreto “giusti motivi” (nell'accezione dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per procedere altrimenti. L'eccepiente invoca la propria modesta capacità finanziaria, ma ciò non la esonera dal sopportare le conseguenze dovute alla sconfitta. Manifeste disparità finanziaria tra coniugi possono indurre – se mai – a trascurare una parziale soccombenza della parte economicamente più debole, in specie ove il comportamento dell'avversario faccia passare tale soccombenza in secondo piano, ma estremi del genere non si riscontrano nella fattispecie. Certo, AP 1 ha ritirato un'azione di divorzio da lui promossa __________ per riproporla davanti al foro di Lugano, tuttavia non si vede perché ciò dovesse configurare un qualsivoglia abuso di strumenti processuali. “Giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) che permettano di soprassede alla totale soccombenza di AO 1 fanno pertanto difetto.
b) Per quel che è della provvigione ad litem, il Pretore ha accolto la richiesta di AO 1 nella misura di fr. 10 000.– (rispetto ai fr. 22 500.– richiesti), onde una soccombenza pressoché paritaria delle parti. La tassa di giustizia di tale procedura, quantificabile in fr. 300.– (art. 19 combinato con l'art. 17 LTG), va quindi suddivisa quindi in ragione metà ciascuno.
7. Quanto alle ripetibili, l'appellante rivendica per la procedura correlata all'eccezione di incompetenza per territorio un'indennità di fr. 11 480.–, pari a 41 ore di lavoro retribuite fr. 280.– l'una. Contrariamente a quanto egli crede, nondimeno, nella fattispecie torna applicabile – sia pure indicativamente (RtiD I-2004 pag. 469 consid. 3) – la vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 16 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicembre 2007: RL 3.1.1.7.1). Trattandosi di una causa di stato, quella tariffa prevedeva un onorario dell'avvocato compreso tra fr. 1000.– e fr. 25 000.– (art. 14 cpv. 1 TOA), inclusa la trattazione dei provvedimenti cautelari (CdM, sentenza inc. 19.1995.25 del 21 giugno 1995, consid. 2, pubblicata in: BOA n. 10 pag. 25 consid. 2; v. anche RtiD I-2004 pag. 592 n. 70c). Tra il minimo e il massimo la retribuzione andava poi stabilita di caso in caso secondo la complessità, l'importanza e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito della causa e la sua prevedibilità (art. 8 TOA).
Come risulta dalla distinta del 27 marzo 2008 annessa al memoriale conclusivo di AP 1, le 41 ore di lavoro esposte dal patrocinatore si riferiscono a tutte le prestazioni svolte nella causa di stato. Ai fini dell'odierno giudizio tuttavia entrano in linea di conto solo le prestazioni svolte per la procedura incidentale. A tal fine il patrocinio ha comportato la redazione di un memoriale di risposta del 26 aprile 2007 (una pagina), delle domande rogatoriali dell'8 ottobre 2007 per tre testimoni (6 pagine), di osservazioni del 19 novembre 2007 all'opposizione alle domande rogatoriali (una pagina) e del memoriale conclusivo del 9 aprile 2008 (6 pagine). Il patrocinatore ha presenziato inoltre all'udienza del 26 aprile 2006, all'interrogatorio formale del proprio assistito e all'escussione di quattro testimoni il 31 agosto 2006, di due testimoni il 3 dicembre 2006 e alla discussione finale del 26 aprile 2008. Dalla nota professionale del 27 marzo 2008 risulta altresì che tra la fine di febbraio del 2006 (quando il legale ha ricevuto la risposta della controparte) e il 25 marzo 2008 (quando ha redatto le conclusioni sull'eccezione) per la procedura incidentale l'avvocato ha tenuto 4 conferenze con il cliente e ha scritto di 14 lettere. Verosimilmente ciò avrebbe giustificato un onorario complessivo attorno ai fr. 4000.–, che apparirebbe ragionevole anche sotto un profilo meramente orario (l'importo citato retribuirebbe due giorni di lavoro a fr. 250.– l'ora). A ciò occorre ancora aggiungere le spese e l'IVA, sicché per finire l'indennità per ripetibili dev'essere fissata in fr. 4500.– complessivi. Per finire l'appello merita accoglimento entro tali limiti.
8. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'attore ottiene causa vinta sul principio, ma soccombe nettamente sull'ammontare delle ripetibili. Tutto sommato, appare equo pertanto suddividere gli oneri processuali a metà e compensare le ripetibili di appello.
9. Relativamente ai rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 12 480.–, oltre alle spese non cifrate dal Pretore, calcolato a norma dell'art. 51 cpv. 1 lett. c LTF è lungi dal raggiungere la soglia per un ricorso in materia civile (fr. 30 000.–: art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 del decreto impugnato è così riformato:
La tassa di giustizia di fr. 700.– e le spese della procedura relativa all'eccezione di incompetenza per territorio sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 4500.– per ripetibili.
La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese della procedura relativa alla provvigione ad litem sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
3. Intimazione a:
; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.