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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.01.2008 11.2008.5

28 janvier 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,586 mots·~8 min·5

Résumé

Esonero di una fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione

Texte intégral

Incarto n. 11.2008.5

Lugano, 28 gennaio 2008/lw    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 215 (fondazione: esonero dall'ufficio di revisione) della Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale che oppone la

RI 1 (rappresentata da, , presidente del con­siglio di fondazione, e da, , segretario)  

alla  

Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) presentato dalla RI 1, contro la “decisione negativa” emessa il 23 novembre 2007 dalla Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 17 novembre 2007 la RI 1 fotografo, si è rivolta alla Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale per essere esonerata dall'obbligo di designare un ufficio di revisione (art. 83a cpv. 4 vCC, corrispondente all'art. 83b cpv. 2 CC entrato in vigore il 1° gennaio 2008). A sostegno della richiesta essa ha fatto valere che la sua cifra di bilancio non ha mai raggiunto fr. 200 000.– per due esercizi consecutivi (art. 1 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del Consiglio federale concernente l’ufficio di revisione delle fondazioni, del 24 agosto 2005) e che la fondazione non organizza collette “o altre liberalità”. Il 23 novem­bre 2007 la Divisione della giustizia ha così risposto:

                                         Esonero ufficio di revisione

                                         Egregi signori,

                                         Con riferimento alla vostra lettera del 17 novembre u.s. vi comunichiamo di non poter accogliere la richiesta in quanto la medesima è in contrasto con l'art. 7 dello statuto della fondazione e con l'art. 15 che ne definisce la composizione e i compiti.

                                         Vi informiamo inoltre che in futuro l'ufficio di revisione di una fondazione dovrà essere abilitato a fornire servizi di revisione da parte dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori, ed iscritto in uno specifico registro.

                                         Restando a vostra disposizione, vogliate gradire i migliori saluti

                                                                                            Autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP

                                                                                            L'Economista

                                  B.   RI 1, è insorta il

                                         6 di­cembre 2007 al Consiglio di Stato, chiedendo una volta ancora di essere esonerata dall'obbligo di designare un ufficio di revisione o quanto meno, in subordine, di essere esonerata dall'obbligo di designare un ufficio di revisione abilitato dall'autorità federale di sorveglianza sui revisori. Chiamata a esprimersi, la

                                         Divisione della giustizia ha espresso dubbi sul fatto che la sua risposta del 23 novembre 2007 costituisca una decisione formale. Ad ogni modo essa ha rilevato che le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sulle fondazioni sono impugnabili al Tribunale di appello, non al Consiglio di Stato. Con risoluzione dell'8 gennaio 2008 il Consiglio di Stato ha accertato la propria incompetenza, ha dichiarato il ricorso irricevibile e ha trasmesso gli atti a questa Camera, senza riscuotere tasse né spese. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione in appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emesse dalla Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle fondazioni sono impugnabili entro venti giorni davanti a questa Camera (art. 15 prima frase LAC e 424 cpv. 3 CPC). La procedura è regolata dagli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. In concreto la lettera ricevuta dalla fondazione è del 23 novembre 2007. Presentato il 6 dicembre 2007, il ricorso in esame è sicuramente tempestivo. Poco importa che l'atto sia stato inviato al Consiglio di Stato, il termine dovendosi ritenere rispettato anche con l'insinuazione a un'autorità incompetente (art. 126 cpv. 2 CPC).

                                   2.   Impugnabili al Tribunale d'appello sono, come detto, le “decisioni” prese dalla Divisione della giustizia come autorità di vigilanza sulle fondazioni. “Decisioni” sono provvedimenti adottati dall'autorità nel singolo caso sulla costituzione, la modifica o l'annullamento di diritti o di obblighi, sull'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi, come pure sul rigetto o sull'inammissibilità di istanze volte alla costituzione, alla modifica, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi (art. 5 cpv. 1 PA per analogia; Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 253; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4a ad art. 1 e n. 5a ad art. 55 LPAmm). Le decisioni sono atti giuridici, giacché disciplinano diritti e obblighi di soggetti giuridici. Non sono decisioni, invece, le semplici comunicazioni di opinioni giuridiche (Bovay, op. cit., pag. 259 con rinvio alla nota 1015; Häfelin/Mül­ler/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ª edizione, pag. 184 n. 878; v. anche Borghi/Corti, op. cit., n. 5c ad art. 55 LPAmm).

                                   3.   Nella fattispecie la lettera inviata il 23 novembre 2007 alla fondazione dalla Divisione della giustizia potrebbe anche sembrare, per il suo contenuto, una decisione (“vi comunichiamo di non poter accogliere la richiesta”). A parte il fatto però che è redatta alla stregua di una missiva (“restando a vostra disposizione, vogliate gradire i migliori saluti”) e non contiene alcuna indicazione dei ri­medi giuridici (come prescrive l'art. 26 cpv. 2 LPAmm), essa impegna il solo funzionario che l'ha redatta, non la Divisione della giustizia in quanto tale. Le decisioni di quest'ultima sono firmate non solo dal funzionario che ha istruito la pratica o dal suo sostituto, ma anche dal funzionario dirigente responsabile del­l'unità cui è attribuita la competenza di decisione o dal suo sostituto (art. 3 lett. a del regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, RL 2.4.1.8). In circostanze particolari la decisione può essere firmata dal solo funzionario dirigente o dal suo sostituto (art. 3 lett. b del regolamento citato), ma non dal solo funzio­nario che ha istruito la pratica, il cui punto di vista potrebbe anche non essere condiviso dal superiore. Ne segue che la lettera del 23 novembre 2007 non può considerarsi una decisione impugnabile. Pur trattato come appello, il ricorso della fondazione si rivela quindi, già di primo acchito, irricevibile.

                                   4.   Si aggiunga che l'appello risulterebbe improponibile seppure si volesse – per avventura – transigere su quanto precede. La Divisione della giustizia ha comunicato infatti di non poter concedere l'esonero richiesto, il 23 novembre 2007, perché in concreto lo statuto stesso della fondazione prevede un ufficio di revisione, di cui definisce la composizione e i compiti. La fondazione non contesta ciò. Sostiene che, eliminas­se l'organo di revisione dagli statuti, essa non vedrebbe approvare la modifica dall'autorità di vigilanza. L'argomento poggia tuttavia su ragguagli meramente verbali che il segretario della fondazione avrebbe ricevuto da un funzionario (ricorso, pag. 2 a metà), non su una decisione della Divisione della giustizia. E in realtà il tema merita approfondimento, ove si consideri che dal 1° gennaio 2008 l'autorità di vigilanza deve finanche ordinare essa medesima l'adeguamento dell'atto di fondazione qualora esoneri una fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione (art. 1 cpv. 4 dell'ordinanza del Consiglio federale concernente l’ufficio di revisione delle fondazioni, RS 211.121.3). Quanto alla postulata dispensa – in subordine – dall'obbligo di designare un ufficio di revisione abilitato dall'autorità federale di sorveglianza, non consta che la Divisione della giustizia sia nemmeno stata interpellata al proposito. Non spetta dunque a questa Camera statuire per la prima volta sulla richiesta. Ne segue che, comunque lo si esamini, l'appello della fondazione va dichiarato inammissibile.

                                   5.   Gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che la fondazione ha agito per mezzo di organi sprovvisti di formazione giuridica, appare equo soprassedere – anche per la particolarità del caso – a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, già per la circostanza che l'appello non ha formato oggetto di intimazione.

                                   6.   Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, la vigilanza sulle fondazioni è un atto di giurisdizione non contenziosa (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, pag. 8 n. 1.2.7), suscettibile di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 4 LTF). Non potendosi definire “di carattere pe­cuniario” nel senso dell'art. 74 cpv. 1 LTF, la causa odierna può dunque essere deferita al Tribunale federale senza riguardo al valore litigioso.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   Trattato come appello, il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–; – Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale.

                                         Comunicazione al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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