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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.12.2008 11.2008.28

30 décembre 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·6,718 mots·~34 min·4

Résumé

Privazione della custodia parentale

Texte intégral

Incarto n. 11.2008.28

Lugano, 30 dicembre 2008/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 31.2006/R.113.2007 (protezione del figlio) della Divi­sione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1 (PA 1)  

alla  

CO 1   per quanto riguarda l'affidamento o, in subordine, le sue relazioni personali con    PI 1 (1998) e PI 2 (2001)    figlie di   CO 2 , e di CO 3;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 2 febbraio 2008 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 18 gennaio 2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Dal matrimonio tra CO 2 e CO 3 (entram­bi del 1974) sono nate PI 1, il 13 aprile 1998, e PI 2, il

                                         24 gennaio 2001. I coniugi si sono separati di fatto nel settembre del 2004 e le bambine sono rimaste con la madre. In seguito a segnalazioni dell'ispettore scolastico e a ingiustificate assenze di PI 1 dalla scuola, con decisione del 9 febbraio 2006 la Commissione tutoria regionale 8 ha affidato al Servizio sociale di Lugano e all'Unità d'intervento regionale di __________ un'indagine socio-ambien­tale urgente sul nucleo familiare. Il 20 febbraio 2006 CO 2 e CO 3 sono insorti all'Autorità di vigilanza sulle tutele, chieden­do l'annullamento della decisione. Statuendo il

                                         28 febbraio 2006, l'Autorità di vigilanza ha constatato che i coniugi non prospettavano alcun danno irreparabile in esito alla decisione impugnata e ha dichiarato il ricorso irricevibile. Un appello presentato da CO 3 e CO 2 contro tale decisione è stato respinto da questa Camera con sentenza del 10 aprile 2006 (inc. 11.2006.32).

                                  B.   Con decisione provvisionale del 22 giugno 2006, emanata senza contraddittorio, la Commissione tutoria regionale ha tolto provvisoriamente a CO 3 e CO 2 la custodia delle due figlie, ha collocato PI 1 e PI 2 nel Centro di pronta accoglienza e osservazione (__________) di __________, ha incaricato la dott. __________ di eseguire una valutazione dei nuclei ambientali in cui vive­vano i genitori e ha sospeso le relazioni personali di questi ultimi con le figlie. Statuendo dopo contraddittorio l'11 agosto 2006 sulla sospensione delle relazioni personali e il 21 agosto 2006 sulla privazione della custodia parentale, la Commissione tutoria regionale ha confermato entrambe le misure provvisionali e ha disposto il collocamento delle minorenni nell'Istituto __________ di __________. Due ricorsi introdotti da CO 3 e CO 2 contro tale decisione sono stati respinti il 18 settembre 2006 dall'Autorità di vigilanza, che ha invitato nondimeno la Commissione tutoria regionale a valutare un eventuale ripristino delle relazioni personali tra genitori e figlie. CO 3 e CO 2 sono insorti contro quest'ultima decisione con appello del 27 settembre 2006 a questa Camera.

                                  C.   In pendenza di appello, il 28 novembre 2006, la Commissione tutoria regionale ha privato definitivamente CO 3 e CO 2 della custodia parentale, ha collocato PI 1 e PI 2 in internato nell'Istituto __________ di __________, ha designato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni a __________ in qualità di “capo progetto” con l'incarico di trovare una famiglia affidataria e ha vietato ogni relazione personale dei genitori con le figlie. Un ricorso presentato da CO 3 e CO 2 contro tale decisione è stato respinto il 26 gennaio 2007 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele. Preso atto che la decisione dell'Autorità di vigilanza era passata in giudicato, con decreto del 5 marzo 2008 questa Camera ha dichiarato l'appello volto contro la privazione provvisionale dell'autorità parentale senza oggetto e ha stralciato la causa dai ruoli (inc. 11.2006.104).

                                  D.   Nel frattempo, pendente ancora la privazione provvisionale della custodia parentale, AP 1 (madre di CO 3) ha postulato il 22 giugno 2006 l'affidamento di PI 1 e

                                         PI 2, chiedendo di poter incontrare le nipoti al più presto. Il

                                         17 agosto 2006 essa ha sollecitato di nuovo l'affidamento, che la Commissione tutoria regionale ha respinto il 21 agosto 2006 sulla base di un incontro avuto con lei l'11 aprile 2006 e del rapporto 10 agosto 2006 ricevuto dalla dott. __________ sulle capacità parentali dei genitori e sull'affidamento delle minorenni. Il 16 ottobre 2006, nondimeno, la Commissione tutoria regionale ha affidato alla psicologa e psicoterapeuta __________ il compito di condurre “un approfondimento diagnostico a favore di PI 1 e PI 2”, esprimen­dosi – tra l'altro – sull'opportunità di relazioni personali tra AP 1, rispettivamente tra la nonna paterna __________, e le nipoti.

                                  E.   Il 24 novembre 2006 AP 1 è tornata a instare per l'affida­men­to delle nipoti o, almeno, per l'ottenimento di adeguate relazioni personali con effetto immediato. Statuendo il 19 dicembre 2006 in via provvisionale, la Commissione tutoria regionale le ha rifiutato ogni diritto di visita, non senza conferire all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni il mandato di valutare l'idoneità di lei all'affidamento. Intanto la psicologa __________ ha consegnato il proprio referto del 26 gennaio 2007, integrato – anche su richiesta di AP 1 – il 23 maggio successivo. L'Ufficio delle famiglie e dei minorenni ha trasmesso la propria relazio­ne il 18 luglio 2007. AP 1 è poi stata autorizzata a formulare conclusioni scritte, ciò ch'essa ha fatto il 25 settembre 2007, ribadendo le richieste contenute nella sua istanza. Con decisione del 17 ottobre 2007 la Commissione tutoria regionale ha respinto sia la domanda di affidamento sia quella intesa a ottenere adeguate relazioni personali con le nipoti. Contro tale decisione AP 1 è insorta il 29 ottobre 2007 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, che il 18 gennaio 2008 ha respinto il ricorso. La tassa di giustizia (fr. 100.–) è stata posta a carico della ricorrente.

                                  F.   AP 1 ha presentato a questa Camera un appello del 2 febbraio 2008 in cui chiede di riformare la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele nel senso di affidarle le due nipoti, subordinatamente di accordarle un diritto di visita “secondo le modalità che questo Tribunale d'appello riterrà più opportune”. CO 3 e CO 2 non hanno formulato osservazioni, come non ha formulato osservazioni la Commissio­ne tutoria regionale, che il 28 maggio 2008 ha comunicato nondimeno di avere definito i presupposti per una ripresa delle relazioni personali tra le minorenni e i genitori, oltre che – nel caso in cui l'esperienza si rivelasse positiva – con la nonna materna. Il 7 luglio 2008 la Commissione tutoria regionale ha poi fatto seguire una lettera del 27 giugno 2008 nella quale l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni sollecita “un nuovo intervento da parte della psicologa-psicoterapeuta __________ alfine di permettere alla stessa di stabilire un primo contatto con i genitori e la nonna materna affinché si creino le migliori premesse per poter organizzare le prime visite entro ottobre-novembre 2008”. Tale lettera non è stata intimata all'appellante.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili dinanzi al Tribunale d'appello nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. In concreto la decisione dell'Autorità di vigilanza è stata intimata il 18 gennaio 2008, giorno della sua emanazione. Consegnato alla posta il 4 febbraio 2008, il memoriale dell'appellante è pertanto tempestivo.

                                   2.   Nella decisione appellata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha

                                         esordito respingendo la critica d'ordine formulata dalla ricorrente, la quale si doleva di una commistione fra la procedura intesa alla privazione della custodia parentale (riguardante i genitori) e quella di affida­mento (riguardante lei medesima). Ciò posto, essa ha rammentato che ai fini del collocamento i parenti non godono di precedenza rispetto a istituti o terzi, decisiva essendo l'idoneità personale. Quanto ad AP 1 – essa ha continuato – né la psicologa __________ né l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni l'hanno ritenuta capace di far fronte a una mansione così impegnativa, non da ultimo per l'ambiguo rapporto da lei intrattenuto con la figlia CO 3. E in mancanza di una valutazione favorevole da parte di tale Ufficio, ha soggiunto l'Autorità di vigilanza, l'affidamento non è possibile. Per quel che è delle relazioni personali, l'Autorità di vigilanza ha ritenuto che tale diritto competa ai nonni solo in via eccezionale. Inoltre – essa ha soggiunto – tanto il referto della psicologa __________ quanto la relazione dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni attestano il disinteresse delle ragazze per eventuali visite di AP 1. Oltre a ciò – essa ha concluso – occorre ripristinare prima le relazioni personali dei genitori, conformemente al desiderio espresso anche dalle figlie. Onde, in definitiva, la reiezione del ricorso.

                                   3.   L'appellante critica anzitutto il referto allestito dalla psicologa e psicoterapeuta __________, privo a suo parere di carattere scientifico e allestito “con termini da salotto”. Lamenta poi che determinati atti assunti nella procedura intesa alla privazione della custodia parentale siano serviti per statuire sull'affidamento senza esserle stati previamente sottoposti. Alla psicologa __________ essa rimprovera di avere “oltrepassato ampia­mente il mandato conferito”, valutando per di più la sua idoneità all'affida­mento sulla base di un colloquio durato solo una quarantina di minuti, mentre l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni avrebbe adottato verso di lei un orientamento “inumano”, vietandole persino l'invio di una cartolina o di un regalo alle nipoti. Per quanto riguarda la decisione impugnata, l'appellante denuncia la mancanza di un chiaro progetto educativo, le ragazze trovandosi in isolamento dalla cerchia familiare senza che l'Autorità di vigilanza sulle tutele né i servizi preposti siano “in grado di dire in quale dire­zione si indirizzerà il loro futuro”. La decisione impugnata sarebbe stata presa altresì in modo sommario e fondato “acriticamente” su rapporti inattendibili, tant'è ch'essa allega all'appello i certificati di due psichiatri e psicoterapeuti, i quali attestano la sua capacità di gestire l'affidamento e la sua preoccupazione per la sorte delle nipoti. Senza dimenticare – essa epiloga – che un contesto familiare come il suo sarebbe di gran lunga migliore rispetto al collocamento in un istituto.

                                         Circa le postulate relazioni con le nipoti, l'appellante censura un giudizio sbrigativo, fondato unicamente sull'asserito disinteresse delle ragazze, le quali credono che lei non si curi di loro. Essa rileva che nella decisione impugnata il bene delle minorenni non è evocato neppure di scorcio, né l'Autorità di vigilanza spiega perché – nella peggiore delle ipotesi – visite sotto sorveglianza non sarebbero attuabili. Quanto all'iniziativa presa dalla Commissione tutoria regionale dopo la decisione dell'Autorità di vigilanza, essa sottolinea che ciò richiederà una volta ancora tempi lunghi, con ulteriore straniamento della sua persona agli occhi delle ragazze. Infine l'appellante deplora che le sue relazioni personali con le nipoti vengano subordinate o posticipate alla ripresa delle relazioni da parte dei genitori, mentre essa ricorda di invocare un diritto proprio, sgorgante dall'art. 274a CC. Quand'anche non le fosse consentito l'affidamento – essa conclude – non può esserle negata dunque la possibilità di intrattenere con PI 1 e PI 2 relazioni personali “regolamentate e definite, sia nella quotidianità, sia per quanto concerne le vacanze”.

                                   4.   La generica violazione del diritto d'essere sentito che l'appellante evoca per avere, l'Autorità di vigilanza, fondato la propria decisione anche su mezzi di prova assunti ai fini della privazione della custodia parentale (elementi istruttori sui quali essa non ha avuto modo di espri­mersi) può ritenersi – come che sia – sanata in appello. L'interessata ha avuto invero la possibilità, durante il termine per l'appello, di consultare l'intero fascicolo della causa e di esporre tutte le sue doglianze davanti a questa Camera, la quale esamina liberamente il fatto e il diritto. L'eventuale disattenzione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. è quindi così rimediata (cfr. DTF 129 I 135 consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1, 127 V 438 consid. 3d/aa, 126 I 72 in alto, 126 V 132 consid. 2).

                                   5.   Quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente (art. 310 cpv. 1 CC). Il “ricovero conveniente” è stabilito dall'autorità stessa sulla scorta di tutte le circostanze del caso: domicilio del minorenne, sede della scuola, continuità (o soluzione di continuità) rispetto alla vita precedente, condizioni culturali, speciali necessità pedagogiche e altre esigenze. Il “ricovero conveniente” può consistere nell'affida­mento a una famiglia, nell'inserimento in una comunità assistita, nella sistemazione in un foyer o – se il figlio è sufficientemente autonomo – in un'abitazione indipendente (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 8 ad art. 310; Biderbost in: Hand­kommentar zum Schweizer Privat­recht, Zurigo 2007, n. 11 e 12 ad art. 310). Tutto varia anche in funzione dell'età del minorenne. Le circostanze del caso vanno apprezzate sin dal momento in cui l'autorità tutoria decide di intervenire, soprattutto ove essa intenda affidare il figlio a una famiglia, ciò che instaura lega­mi affettivi difficili poi da sciogliere (art. 310 cpv. 3 CC). I parenti non han­no alcun diritto prioritario all'affidamento, ma l'autorità tutoria non deve trascurare le relazioni che possono essersi consolidate con loro, sempre che l'affidamento a parenti o le relazioni personali con parenti rispondano al bene del figlio e non creino difficoltà al momento di reintegrare i genitori nella custodia parentale (Breitschmid, op. cit., n. 9 in fine ad art. 310 CC).

                                   6.   La scelta del “ricovero conveniente” non deve precludere inutilmente il ripristino della custodia parentale. Non deve straniare quindi il figlio dai genitori, i quali devono poter conservare relazioni correnti mediante visite, lettere e telefonate, per quanto ciò sia compatibile con il bene del ragazzo e con l'ordinamento del luogo in cui questi è collocato (Breitschmid, op. cit., n. 10 ad art. 310 CC). I genitori devono essere informati altresì sugli avvenimenti particolari che sopraggiungono nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo di lui (art. 275a cpv. 1 CC). “In circostanze straordinarie” il diritto alle relazioni personali può essere accordato anche ad altre perso­ne, segnatamente a parenti, in quanto ciò serva al bene del ragazzo (art. 274a cpv. 1 CC). “Circostanze straordinarie” sono – tra l'altro – cambiamenti familiari che non permettono più a tali parenti di mantenere un rapporto instauratosi con il minorenne, come ad esempio in caso di separazione o divorzio dei genitori (Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1991, n. 19 ad art. 274a CC). Quanto al bene del figlio, esso può risultare dal desiderio da lui espresso di rimanere in relazione con l'uno o l'altro parente, oppure dal fatto che il rapporto con tale persona gli infonda o rafforzi in lui un senso di protezione, purché non si abbiano a paventare effetti collaterali negativi (Hegnauer, Grund­riss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 129 n. 19.06). Diversa­mente dalle relazioni personali tra i genitori e il figlio, infatti, le relazioni fra i terzi e il figlio devono orientarsi esclusivamente al bene di quest'ultimo; l'interesse dei terzi che desiderano intrattenere rela­zioni personali con il minorenne importa poco (Hegnauer in: Berner Kommentar, op. cit., n. 15 ad art. 274a CC; analogamente:

                                         I CCA, sentenza inc. 11.2004.116 del 26 marzo 2007, consid. 5).

                                   7.   Per quanto attiene all'affidamento, si conviene che il referto presentato il 10 agosto 2006 dalla dott. __________ di __________ (Milano) non è un esempio di rigore metodologico, ove appena si consideri che le figlie non risultano essere state ascoltate e che l'idoneità dell'appellante ad assumere l'affidamento non è stata valutata funzionalmente al bene delle minorenni, ma trascende in apo­dittici giudizi di valore sulla persona (pag. 9 in fondo). Sta di fatto che l'Autorità di vigilanza sulle tutele non ha usato quel referto ai fini della decisione. Del resto, l'appellante non nega la veridicità di quanto ha accertato la professionista circa la sua incapacità di capire “che un impegno affettivo ed educativo (…) va ben oltre il mero accudimento pratico” delle nipoti e non si esaurisce nell'organizzare “tante belle passeggiate”, nel “rifare i letti” o “tenere la casa” (referto, pag. 9 a metà). E nemmeno contesta di avere dichiarato alla psicologa che, avesse dovuto spiegare alle nipoti le ragioni dell'affidamento, avrebbe raccontato – non senza leggerezza – “che la mamma e il papà sono andati a fare una vacanza” (loc. cit.). È indubbio che soggettivamente l'appellante sia convinta di poter accudire alle nipoti ed è altrettanto indubbio che la sorte delle minorenni le stia a cuore (gli addebiti di ipo­crisia e perversione a lei mossi dalla psicologa non trovano conforto agli atti), ma un conto è voler bene alle nipoti e un altro è essere in grado di agire oggettivamente per il loro bene. Ciò posto, rimane il fatto che l'Autorità di vigilanza non ha usato il rapporto della dott. __________ – come detto – né per valutare l'attitudine di AP 1 all'affidamento né per statuire sulle relazioni personali di lei con le ragazze. Su tale relazione non è il caso dunque di attardarsi.

                                   8.   La relazione consegnata dalla psicologa e psicoterapeuta __________ il 26 gennaio 2007 non tocca il problema dell'affidamento. La professionista accenna alla questione solo in una frase nel complemento del 23 maggio 2007, allorché precisa: “Sebbene non sia di mia competenza valutare l'idoneità della signora rispetto all'affido delle nipoti, mi permetto di asserire che la signora non mi sembra possedere né le capacità empatiche né le competenze educative necessarie e sufficienti per prendersi cura delle nipoti” (pag. 2 in alto). L'appellante reputa che con tale frase la specialista abbia “oltrepassato ampiamente il mandato conferito”, ma dimentica che la stessa __________ ha dichiarato di limitarsi a un'impressione personale, consapevole che sull'idoneità all'affidamento si sarebbe espresso l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni. L'appellante obietta che la frase in questione ha “condizionato massicciamente la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele”. In realtà quest'ultima ha rilevato soltanto che l'opinione della psicologa “non appare fuori luogo” (decisione appellata, consid. 3b). Per il resto l'Autorità di vigilanza si è fondata sul rapporto consegnato – appunto – dall'Ufficio delle famiglie e dei minorenni. Si aggiunga che l'asserzione abbondanziale della psicologa riesce indirettamente utile, poiché spontanea e indipendente da quanto ha argomentato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni (che si è determinato solo due mesi dopo). Del resto, avesse la psicologa intravisto una benché minima idoneità all'affida­mento, AP 1 sarebbe stata – legittimamente – la prima a valersene.

                                   9.   L'Autorità di vigilanza ha considerato decisivo per la decisione sull'affidamento il citato rapporto che l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni ha trasmesso alla Commissione tutoria regionale il

                                         18 luglio 2007. Nel referto tale Ufficio è giunto alla conclusione che “l'ambiente familiare della signora AP 1 non risulta adeguato ad accogliere PI 1 e PI 2, sia perché non sono state trovate sufficienti competenze educative e affettive, sia per le difficoltà della signora AP 1 a mettere una giusta distanza emotiva dalla coppia genitoriale dei signori CO 2”. “Mentre le condizioni logistiche ci sembrano adeguate” – ha soggiunto l'Ufficio – “non riteniamo opportuno che queste bambine tornino a vivere nella casa e nell'ambiente che le ha viste vivere in condizioni precarie e partire in maniera traumatica e difficile” (referto, pag. 5 in alto). L'appellante assevera che nella sua analisi l'Ufficio ha annesso eccessiva importanza alle dichiarazioni delle nipoti, le quali la credono “cattiva” per averle abbandonate, mentre essa non può avvicinarle perché non ha alcun diritto di visita. L'appellante contesta inoltre l'opinione dell'Ufficio, allegando due certificati di psicologi e psicoterapeuti che la definiscono atta all'affidamento, nega di avere mai condiviso o anche solo appoggiato l'operato della figlia e ripete che l'affidamento delle nipoti a un famigliare è, comunque sia, migliore rispetto al collocamento in un istituto o presso estranei.

                                         a)   Giovi chiarire preliminarmente l'asserzione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele, secondo cui “l'affido non è possibile” se l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni non rilascia la relativa autorizzazione (decisione appellata, consid. 3b). È vero che l'accoglimento di un minorenne da parte di terzi è soggetto ad autorizzazione (art. 316 CC e 4 cpv. 1 dell'ordinanza federale sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione: RS 211.222.338) ed è altrettanto vero che nel Cantone Ticino l'organo preposto al rilascio delle autorizzazioni è l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni (art. 3 lett. a e 60 segg. del regolamento della legge per le famiglie: RL 6.4.2.1.1), cui il Consiglio di Stato ha delegato il compito (art. 2 cpv. 2 della citata ordinanza federale e 22 cpv. 1 della legge per le famiglie: RL 6.4.2.1). Contrariamente a quanto sembra evincersi dalla decisione appellata, tuttavia, il rifiuto dell'autorizzazione all'affidamento non è un atto insindacabile. Al contrario: per diritto federale può essere impugnato (art. 27 cpv. 2 della citata ordi­nanza). Ammesso e non concesso quindi che nella fattispecie il rapporto presentato il

                                               18 luglio 2007 dall'Ufficio delle famiglie e dei minorenni costituisca una decisione (v. nondimeno l'art. 60 cpv. 3 del regolamento della legge sulle famiglie), l'Autorità di vigilanza non poteva ritenervisi vincolata. Vagliando il ricorso contro la decisione della Commissione tutoria regionale, essa doveva vagliare anche le censure volte contro l'operato dell'Ufficio in questione.

                                         b)   Ciò premesso, non a torto l'appellante si duole che in concreto l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni le rimproveri di non essere “riuscita a trovare soluzioni tempestive ed alternative che fossero in grado di proteggere in maniera adeguata la crescita psico-fisica delle bambine” (referto, pag. 3 in alto). Contrariamente a quanto reputa tale Ufficio (e con esso la dott. __________), in effetti, i nonni non hanno alcun diritto di intromettersi nella cura e nell'educazione che i figli devono ai loro propri figli giusta l'art. 276 cpv. 1 e 2 CC. Gli avi possono senz'altro prestare aiuto e consiglio, ma non hanno alcuna posizione di garante che implichi una qualsivoglia corresponsabilità nella custodia dei loro nipoti da parte dei genitori. Un'altra questione è sapere se in concreto l'appellante abbia ben capito e si sia resa conto appieno delle mancanze denotate da CO 3 e CO 2 nella cura e nell'educazione delle ragazze. Non si può seriamente affermare tuttavia ch'essa “non sarebbe in grado di comprendere la complessità della presa a carico delle minori” per non avere dimostrato “d'immedesimarsi nelle bambine e cercare di ‘sentire’ che cosa avevano potuto provare per aver vissuto in un ambiente familiare malsano” (referto, pag. 3 in basso). L'emotività non è, con tutta evidenza, un parametro per valutare l'attitudine all'affidamento in applicazione dell'art. 310 cpv. 1 CC.

                                         c)   L'appellante non può essere seguita, per contro, quando sostiene che l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni ha attribuito soverchia importanza alle dichiarazioni delle nipoti. Dal noto referto si evince che l'Ufficio non ha ravvisato nell'appellante sufficiente disposizione all'affidamento sia per la sua ambigua rela­zione nei confronti della figlia (difesa nonostante tutto come una buona madre, premurosa e attenta ai bisogni delle bambine), sia per la difficoltà di capire le necessità delle nipoti (non circoscritte a mere esigenze materiali o di immagine sociale), sia per l'inopportunità di far tornare le ragazze a vivere nella casa dalla quale erano state prelevate “in maniera traumatica”. Certo, v'è da domandarsi se nel giugno del 2006 la Commissione tutoria regionale non potesse intervenire in modo meno “traumatico” e se quell'increscioso episodio basti a rendere la casa della nonna inadatta per sempre all'affidamento. Sta di fatto che le dichiarazioni delle nipoti non constano avere assunto un ruolo determinante ai fini del referto, mentre gli accertamenti dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni circa le insufficienti competenze educative dell'appellante rispecchiano la netta impressione della psicologa __________ (e l'ingenerosa stroncatura della dott. __________). D'altro lato l'appellante cerca invano di sovvertire le conclusioni cui è giunto l'Ufficio in questione con i due certificati acclusi (doc. B e C allegati all'appello), ove appena si pensi che né la dott. __________ né il dott. __________ hanno mai visto PI 1 o PI 2. Le loro valutazioni – per altro laconiche – si fondano sul solo esame dell'appellante e sulle dichiarazioni che questa ha rilasciato loro. Non possono quindi revocare in dubbio la diffusa anamnesi condotta dall'Ufficio delle famiglie e dei minorenni.

                                         d)   Se mai l'appellante ha ragione su un altro punto, ancorché senza rilievo per la richiesta di giudizio. Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, per vero, una Commissione tutoria regionale non può reputare assolto il proprio compito di sottrarre un minorenne “al pericolo” (nel senso dell'art. 310 cpv. 1 CC) limitandosi a ordinare un internamento senza limiti di tempo, seppure con l'accompagnamento di un “capo progetto” (sentenza inc. 11.2008.154 del 26 novembre 2008, consid. 6; inc. 11.2008.122 del 12 dicembre 2008, consid. 12; inc. 11.2007.34 del 15 dicembre 2008, consid. 11). Quando i genitori conservino – come nella fattispecie – l'autorità parentale, ma siano privati della custodia, questa compete all'autorità tutoria (DTF 128 III 9). E come titolare della custodia parentale l'autorità tutoria deve prefiggersi un minimo di obiettivi, disponendo verifiche regolari del collocamento (in cui si approfondisca la struttura psichica del ragazzo e si esaminino le condizioni evolutive, le misure educative ed eventual­mente terapeutiche) e valutando le possibilità di ripristinare poi la custo­dia parentale. Non per nulla l'art. 23 della legge per le famiglie prevede nel Cantone Ticino un “progetto educativo” che va elaborato dall'autorità tutoria e che i genitori hanno il diritto di conoscere per sapere a quali condizioni è soggetto l'internamento, seguendone

                                               l'evoluzione. Né l'autorità tutoria può abdicare alle proprie responsabilità, delegando a servizi amministrativi non solo l'ese­cuzione, ma anche la concezione del progetto. Si ricordi per altro, nel medesimo ordine di idee, che il compito di stabilire un diritto di visita spetta all'autorità tutoria, non al curatore (I CCA, sentenza inc. 11.1998.196 del 22 marzo 2000, consid. 5). L'Autorità di vigilanza dovrà quindi vegliare al riguardo.

                                         e)   Nemmeno si deve dimenticare che, come questa Camera ha spiegato anni addietro (RtiD II-2004 pag. 628 n. 44c con rinvii) e rammentato ancora di recente (sentenza inc. 11.2008.154 del 26 novembre 2008, consid. 5; inc. 11.2007.34 del 15 dicembre 2008, consid. 10), il collocamento di un figlio in un

                                               istituto può configurare una privazione della libertà a scopo d'assistenza (art. 314a cpv. 1 CC) ove l'istituto sia uno “stabilimento” (art. 397a cpv. 1 CC). Protezione del figlio e privazione della liber­­tà a scopo d'assistenza, per altro, sono due procedure separate che perseguono scopi distinti: la prima mira a sottrarre il figlio da una custodia parentale che mette a repentaglio il bene di lui, la secon­da a garantire una restrizione della libertà personale che non vada oltre l'indispensabile. Quanto alla nozione di “stabilimento”, essa è retta dal diritto federale e va intesa in senso molto ampio: non compren­de solo collegi chiusi, ma anche scuole e foyer frequentati in

                                               esternato ove que­sti limitino in maniera sensibile, con la cura e la sorveglianza, la libertà di movimento degli ospiti (DTF 121 III 306). Qualora in un pensionato il ragaz­zo sia soggetto a maggiori limitazioni personali rispetto a quelle cui sono tenuti i coetanei che vivono in una famiglia, ci si trova in presenza di uno “stabilimento”. Onde, in simili casi, i presupposti di una privazione della libertà a scopo di assistenza e la necessità di assicurare al figlio le garanzie processuali degli art. 397d, 397e e 397f CC.

                                                Nella fattispecie tutto si ignora sulle caratteristiche dell'Istituto __________ come centro educativo: non si sa quali obblighi incombano agli ospiti, non si sa quali attività di gruppo siano eventualmente imposte, non si sa a quali limiti siano assoggettate le relazioni con persone fuori dell'istituto, non si sa nemmeno quale sia il regolamento della struttura (si veda un esempio concreto, a titolo comparativo, in DTF 121 III 309 consid. 2b). Ove si pensi ad ogni modo che nel caso in rassegna le due minorenni non possono lasciare l'istituto neppure durante i fine settimana e le vacanze, l'ipotesi che esse soggiacciano a maggiori limitazioni personali rispetto a quelle dei coetanei che vivono in una famiglia appare seria e non può essere trascurata. Anche in proposito l'Autorità di vigilanza dovrà impartire le necessarie istruzioni alla Commissione tutoria regionale.

                                         f)    Le considerazioni che precedono, richiamate in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146), nulla sussidiano – come detto – alle inattitudini educative dell'appellante, le quali non consentono di riscontrare le condizioni minime per l'affidamento di PI 1 e PI 2. Rimane da esaminare, nelle circostanze descritte, la richiesta di adeguate relazioni personali.

                                10.   L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rifiutato all'appellante ogni diritto di visita alle nipoti perché sia il referto della psicologa __________ sia quello dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni attestano il disinteresse delle ragazze per eventuali visite da parte sua. Oltre a ciò – essa ha soggiunto – è bene ripristinare dappri­ma le relazioni personali dei genitori, conformemente al desiderio espresso dalle figlie (decisione appellata, consid. 4). L'appellante censura un trattamento inumano, dolendosi di non aver più potuto incontrare le nipoti dal giugno del 2006 (neppure sotto sorveglianza), di non aver potuto telefonare, scrivere né mandare un regalo. Essa contesta l'asserito disinteresse delle ragazze nei suoi confronti, critica la mancanza di ogni progetto inteso a ristabilire le relazioni con i parenti e rimprovera alle autorità tutorie di non coltivare veramente il bene delle minorenni.

                                         a)   Sulla ripresa di relazioni personali tra l'appellante e le nipoti la psicologa __________ non si è determinata. Nel suo referto del 23 maggio 2007 essa si è limitata a esprimersi in questi termini sulle relazioni delle figlie con i genitori (pag. 2):

                                               [PI 1 e PI 2] negli incontri con me hanno verbalizzato, soprattutto in quello di ieri, il desiderio di poter vedere i propri genitori, primariamente la madre ed addirittura di poter vivere per dei periodi con la propria madre, mantenendo la possibilità di andare in Istituto per qualche giorno.

                                               Ritengo che questo desiderio del tutto comprensibile e normale dovrebbe avere l'opportunità di essere elaborato e meglio definito in ambito terapeutico. Secondariamente credo sia opportuno iniziare ad ipotizzare un incontro (sorvegliato, all'interno dell'Istituto) fra le bambine ed i propri genitori; sicuramente ciò, malgrado il forte assetto difensivo dimostrato dalle bambine, smuoverà parecchi aspetti pulsionali che avranno sicuramente la necessità di essere contenuti ed elaborati all'interno di una relazione terapeutica di fiducia.

                                               Le relazioni tra l'appellante e le nipoti sono state considerate dall'Ufficio delle famiglie e dei minorenni nel proprio referto del 18 luglio 2007, limitatamente alle seguenti frasi (pag. 4 in fondo e 5 in alto):

                                               Grazie agli incontri presso la nostra sede è stato (…) possibile osservare come PI 1 e PI 2 siano ora interessate ad incontrare i genitori, sui quali si pongono domande. Un ulteriore approfondimento ci ha permesso di osservare la delicata fragilità della personalità delle due bambine, che ci ha fatto pensare alla necessità che esse siano confrontate con le loro vicissitudini familiari in maniera graduale e secondo i loro desideri e possibilità. Per questi motivi, in questo momento non riteniamo opportuno che esse si confrontino con la nonna.

                                               (…)

                                               Sulle possibilità di ripristinare i contatti con la nonna, consigliamo di essere prudenti e di osservare anzitutto la situazione al momento del possibile riavvicinamento con i genitori.

                                                Nella lettera alla Commissione tutoria regionale del 27 giugno 2008, trasmessa a questa Camera in pendenza di appello, l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni così ha poi scritto:

                                               Appare pertanto prioritario richiedere un nuovo intervento da parte della psicologa-psicoterapeuta __________ alfine di permettere alla stessa di stabilire un primo contatto con i genitori e la nonna materna affinché si creino le migliori premesse per poter organizzare le prime visite entro ottobre-novembre 2008; e offrire al contempo gli spazi necessari agli educatori per preparare accuratamente PI 1 e PI 2 ai prossimi incontri.

                                               (…)

                                               La tempistica, nostro malgrado, per questioni del genere non ha ragione alcuna di essere rapida con il rischio di mancare tappe importanti e delicate, evitando di agire con assoluta superficialità. I gravi danni subiti negli anni di convivenza con i genitori già bastano a determinare una realtà molto complessa e carica di sofferenza. Con PI 1 e PI 2 tutto va ponderato e calibrato con molta cura.

                                         b)   Che nella fattispecie le relazioni personali tra la nonna e le nipoti non possano essere riallacciate di punto in bianco  è manifesto, ove appena si pensi che le ragazze sono state tolte alla custodia dei genitori nel giugno del 2006 e che da allora AP 1 non le ha più potute incontrare. Diversamente dai genitori, inoltre, i nonni non hanno sempre diritto a relazioni personali con i nipoti, decisivo essendo solo l'interesse dei minorenni (sopra, consid. 6). Ciò posto, non si deve dimenticare che fino al giugno del 2006 PI 1 e PI 2 abitavano insieme con la madre nell'appartamento sotto quello dell'appellante, la quale con le nipoti intratteneva rapporti regolari, né si deve trascurare che sin dal 22 giugno 2006 AP 1 chiede di rivedere le ragazze. Nella sua decisione del 21 agosto 2006 tuttavia la Commissione tutoria regionale non ha speso una parola per spiegare come mai AP 1 non dovesse più rivedere le nipoti (neppure sotto sorveglianza), né potesse inviare loro cartoline o telefonare o spedire un dono. Essa si è limitata a rifiutare l'affidamento; sulle relazioni personali ha interpellato – senza esito – la psicologa __________. E quando il 24 no­vembre 2006 AP 1 è tornata a postulare un diritto di visita, la Commissione tutoria regionale ha rifiutato una volta ancora la richiesta il 17 ottobre 2007 senza alcun cenno al bene delle nipoti, per il solo fatto che queste reputavano la nonna “cattiva” (pag. 3 in basso). Quanto all'Autorità di vigilanza, essa ha confermato la decisione della Commissione tutoria regionale perché PI 1 e PI 2 “hanno piuttosto comunicato di voler recuperare il rapporto con i loro genitori, recupero che appare difficile nel caso di un coinvolgimento anche della nonna materna” (consid. 4 in fine).

                                         c)   Da quanto precede risulta palese che la richiesta di AP 1 volta a adeguate relazioni personali con le nipoti non è mai stata seriamente considerata. Alla prima domanda, del 22 giu­gno 2006, essa non ha ricevuto riscontro. Alla successiva, del 24 novembre 2006, si è sentita rispondere unicamente – un anno dopo – che le minorenni la reputano “cattiva”, senza che sia chiaro perché. Il 18 gennaio 2008 l'Autorità di vigilanza ha soggiunto che prioritarie sono le relazioni con i genitori, ma non ha indicato come mai un recupero di tali relazioni apparisse “difficile nel caso di un coinvolgimento anche della nonna materna” (salvo rinviare a una frase del referto in cui l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni si limitava a raccomandare prudenza). Invano si cercherebbe di capire perché, a distanza di quasi due anni dal collocamento forzoso in un istituto, il bene delle nipoti sia quello di non vedere l'appellante (neppure in forma sorvegliata) e di non ricevere da lei il benché minimo segno di vita. Certo, nella lettera del 27 giugno 2008 inviata alla Com­missione tutoria regionale l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni ha prospettato un

                                               eventuale primo incontro fra nonna e nipoti nell'ottobre-novembre del 2008, ma a supporre che ciò sia avvenuto il problema sussiste. Del resto, neppure la richiesta della nonna paterna __________, la quale chiede a sua volta di incontrare le nipoti sin dal giugno del 2006, non è mai stata presa in vera considerazione. Dopo avere sollecitato invano il 16 ottobre 2006 l'opi­nio­ne della psicologa __________, difatti, nulla consta avere intrapreso la Commissione tutoria regionale.

                                         d)   In realtà per quanto riguarda le relazioni personali con le minorenni il caso denota le stesse carenze ravvisate in materia di affidamento. Come le ragazze sono state collocate in un istituto senza progettualità né obiettivi definiti, senza un programma di verifiche evolutive e senza sapere come si sarebbe ripristinata poi la custodia parentale (sopra, consid. 9d), così esse sono state isolate da ogni relazione familiare senza che si prevedesse il modo di riavvicinarle poi ai congiunti. Poco sussidia l'esistenza di un “capo progetto” se l'autorità tutoria non ha definito il progetto e non ha disposto controlli periodici (all'attenzione anche dei genitori). E che ora sia impresa ardua riallacciare le relazioni tra le ragazze e i familiari è dimostrato dalla circostanza che il 23 maggio 2007 (un anno dopo il collocamento) la psicologa __________ riteneva soltanto “opportuno iniziare ad ipotizzare un incontro (sorvegliato, all'interno dell'Istituto) fra le bambine e i propri genitori”, mentre il 27 giugno 2008 (due anni dopo il collocamento) l'Ufficio delle fami­glie dei minorenni non ne riteneva ancora date le premesse, tanto da prospettare una tempistica che “per questio­ni del genere non ha alcuna ragione di essere rapida”. Il che induce seriamente a domandarsi se una cesura tanto radicale di tutte le relazioni familiari fosse davvero una misura proporzionata e indispensabile nella fattispecie, giacché una privazione della custodia parentale non deve sospingersi oltre lo stretto necessario, ogni sua restrizione toccando direttamente il rispetto della vita privata e familiare garantita dall'art. 8 CEDU (Stettler, Droit de la filiation, vol. II, 3ª edizione, pag. 377 n. 715 con richiami).

                                         e)   Per tornare alle relazioni tra l'appellante e le nipoti, è bene rilevare che sull'opportunità di riprendere oggi tali contatti non sussiste più reale divergenza, tant'è che nella sua lettera del 27 giugno 2008 alla Commissione tutoria regionale lo stesso Ufficio delle famiglie e dei minorenni prospettava un incontro sorvegliato entro ottobre-novembre del 2008. Resta il fatto che – come detto – i rapporti personali tra nonna e nipoti, interrotti nel giugno del 2006, non pos­sono essere ripristinati ex abrupto. Né questa Camera può sostituirsi alla Commissione tutoria regionale ed elaborare di sua iniziativa un programma di riavvicinamento familiare, tanto meno ove si consideri che in pendenza di appello la Commissione tutoria regionale ha disposto finalmente – almeno per quel che è dei genitori – un piano concreto (lettera del 28 maggio 2008 a questa Camera). È vero che l'appellante non ne è resa partecipe, ma è vero altresì che nella sua successiva lettera del 27 giugno 2008 alla Commissione tutoria regionale l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni la coinvolge ormai alla stregua dei genitori. Non dovesse essere il caso, spetterà alla Commissione tutoria regionale stabilire un progetto chiaro anche per quanto riguarda l'appellante. L'Autorità di vigilanza, che non è una mera giurisdizione di ricorso, veglierà a che la Commissione tutoria assolva il proprio dovere, assumendo il ruolo di responsabilità progettuale che le compete. Se in definitiva l'appello non può essere accolto, ciò non toglie dunque che la decisio­ne impugnata debba essere confermata solo nel senso dei considerandi, ai quali l'Autorità di vigilanza è chiamata ad attenersi per il seguito del procedimento.

                                11.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno ch'essa è stata indotta in buona fede a piatire, soccorrono “giusti motivi” (a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo. Non si pone per converso problema di ripetibili, nessuno avendo presentato osservazioni all'appello.

                                12.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata nel senso dei considerandi.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–; –; –; –.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2008.28 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.12.2008 11.2008.28 — Swissrulings