Incarto n. 11.2008.19
Lugano 4 febbraio 2008/lw
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2007.1019 (modifica di sentenza di divorzio: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 agosto 2007 da
AP 1 (patrocinato dall' PA 2)
contro
AO 1 , Vezia (patrocinata dall' PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 22 gennaio 2008 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 28 dicembre 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 15 settembre 1994 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 12 giugno 1987 da AO 1 (1958) e AP 1 (1947), omologando una convenzione sugli effetti del divorzio in cui il marito si impegnava a versare alla moglie, 13 volte l'anno, un contributo alimentare indicizzato di fr. 1500.– mensili vita natural durante;
che il 2 agosto 2007 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, postulando – già in via provvisionale – la soppressione parziale o totale del contributo alimentare;
che all'udienza del 12 settembre 2007, indetta per la discussione cautelare, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza in ordine, subordinatamente nel merito;
che con decreto cautelare emanato “nelle more istruttorie” in calce al verbale d'udienza, il Pretore ha soppresso il contributo alimentare per la convenuta da quello stesso 12 settembre 2007;
che un appello del 21 settembre 2007 presentato da AO 1 contro il decreto appena citato è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 27 settembre 2007 (inc. 11.2007.158);
che con ulteriore decreto cautelare emanato “nelle more istruttorie” il 23 novembre 2007 il Pretore ha ristabilito con effetto immediato il contributo alimentare per la convenuta, ripristinando nel contempo un ordine di trattenuta di fr. 520.– mensili dallo stipendio di AP 1;
che, esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 21 dicembre 2007 le parti hanno ribadito le loro domande;
che, statuendo il 28 dicembre 2007, il Pretore ha respinto l'istanza cautelare e ha confermato l'ordine di trattenuta, senza prelevare tasse né spese;
che entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che contro il decreto appena citato AP 1 è insorto a questa Camera il 22 gennaio 2008 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello, la riforma del giudizio impugnato nel senso di sopprimere – in tutto o almeno in parte – il contributo alimentare litigioso e di adattare l'ordine di trattenuta, accordandogli l'assistenza giudiziaria anche in seconda sede;
che l'appello non è stato intimato per osservazioni;
e considerando
in diritto: che la procedura intesa all'emanazione di misure provvisionali nell'ambito di una causa di divorzio (art. 137 cpv. 2 CC) è quella degli art. 376 segg. CPC (art. 376 cpv. 2 lett. d e 419c cpv. 1 CPC), applicabile per analogia anche nelle cause intese alla modifica di una sentenza di divorzio;
che i decreti cautelari del Pretore sono quindi appellabili nel termine di 10 giorni, non sospesi dalle ferie (art. 419c cpv. 3 CPC);
che il termine di impugnazione comincia a decorrere il giorno successivo a quello in cui la sentenza perviene al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie il decreto cautelare è giunto all'appellante
l'8 gennaio 2008 (appello, pag. 4 in alto; ‹www.posta.ch/trackandtrace› informazioni inerenti al recapito __________ – R Svizzera);
che, di conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere mercoledì 9 gennaio ed è scaduto venerdì 18 gennaio 2008;
che nelle circostanze descritte il memoriale, datato 22 gennaio 2008 ma consegnato alla posta il 28 gennaio 2008 (timbro postale figurante sulla busta dell'invio raccomandato), risulta manifestamente tardivo, e come tale inammissibile;
che l'appellante non accenna ad alcun motivo suscettibile di entrare in linea di conto per un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine giusta l'art. 137 CPC;
che nelle condizioni descritte l'appello in esame sfugge, già di primo acchito, a qualsiasi esame;
che con l'emanazione del presente giudizio la domanda di effetto sospensivo diviene senza oggetto;
che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto delle ristrettezze economiche in cui si trova verosimilmente l'interessato si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla controparte;
che la richiesta di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, il beneficio richiesto non essendo destinato a coprire spese per un atto processuale già di primo acchito inammissibile per tardività (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);
che relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia dei
fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile al Tribunale federale;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione a:
–; .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.