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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.08.2009 11.2008.167

18 août 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,467 mots·~17 min·4

Résumé

Nomina di un rappresentante della comunione ereditaria e di un amministratore di comproprietà

Texte intégral

Incarto n. 11.2008.167

Lugano 18 agosto 2009/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2008.658 (nomina di un rappresentante della comunione ereditaria e di un amministratore della comproprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 19 maggio 2008 da

 AP 1    AP 3    AP 4   (patrocinati da  PA 2 )  

contro  

 AO 1   (patrocinato dall'  PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 28 novembre 2008 presentato da AP 2, AP 1, AP 3 e AP 4 con AP 5 contro la sentenza emessa il 17 novembre 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 2 (1907) è deceduta a __________ il

                                         20 luglio 1965, lasciando in qualità di eredi il marito __________ (1902) con i figli __________ (1933), AP 2 (1935), __________ (1937), AP 1 (1943), __________ (1944) e AO 1 (1946). La succes­sione risulta parzialmente indivisa. __________ è deceduto il 10 dicembre 1987, lasciando quali ere­di i figli. In seguito a cessioni di quote ereditarie da parte di __________ e __________ ai fratelli, come pure alla morte di __________, attuali membri delle co­munioni ereditarie sono AP 2, AP 1, AO 1, AP 3 (1965), AP 5 (1966) e AP 4 (1967). Tra i beni delle successioni rientrano le particelle n. 153 e 596 RFD di __________, sezione __________, n. 1225 e 1232, sezione __________, n. 844, sezione __________, e n. 1177 RFD di __________, così come – in comproprietà con terzi – le particelle n. 71, 628, 682 e 771 RFD di __________, sezione __________.

                                  B.   AP 2, AP 1, AO 1, AP 3, AP 4 e AP 5 sono comproprietari inoltre – a titolo personale – delle particelle n. 227, 237, 407 e 822 RFD di __________, sezione __________, n. 625, 628,  629, 633 e 694 RFD, sezione __________, n. 113 RFD, sezione __________, n. 182 RFD di __________, n. 335 RFD di __________, n. 319 RFD di __________ e n. 635 RFD di __________. Da oltre quindici anni AO 1 amministra, con l'accordo dei coeredi e dei comproprietari, i beni della successione (salvo l'immobile posto sul subalterno C della particella n. 153 RFD di __________, sezione __________) e quelli in comproprietà.

                                  C.   Il 19 maggio 2008 AP 2, AP 1, AP 3, AP 5 e AP 4 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, perché fosse designato un rappresentante delle comunioni ereditarie e un am­ministratore delle comproprietà. All'udienza del 19 agosto 2008, indetta per la discussione, AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. Non essendovi prove da assumere, le parti hanno proceduto seduta stante al dibattimento finale, mantenendo le loro posizioni. Con sentenza del 17 novembre 2008 il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo la tassa di giustizia di fr. 450.– e le spese a carico degli istanti in solido, tenuti a rifondere al convenuto, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 500.– per ripetibili.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 2, AP 1, AP 3, AP 5 e AP 4 sono insorti con un appello del 28 novembre 2008 a questa Camera per ottenere l'accoglimento dell'istanza e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 9 gennaio 2009 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   La nomina di un rappresentante della comunione ereditaria (art. 602 cpv. 3 CC) e le misure che concernono gli atti di amministrazione di una comproprietà (art. 647 cpv. 2 n. 1 CC), inclusa la designazione di un amministratore (Brunner/Wichtermann in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 54 ad art. 647 CC), sono emanate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 12 e 16 combinati con l'art. 5 LAC). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è ricevibile.

                                         Non sono ricevibili, per contro, le osservazioni all'appello presentate il 9 gennaio 2009 da AO 1. Contrariamente a quanto crede quest'ultimo, in effetti, la trattazione delle cause in camera di consiglio non è sospesa dalle ferie giudiziarie (art. 369 cpv. 3 CPC). Inammissibile è inoltre la documentazione acclusa alla lettera dell'8 luglio 2009 trasmessa a questa Camera dagli appellanti (corrispondenza varia fra i patrocinatori delle parti), l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando la produzione di nuovi mezzi di prova in appello.

                                   2.   Il Pretore ha rilevato che la nomina di un rappresentante della comunione ereditaria deve giustificarsi per concreti motivi e rivelarsi nell'interesse di tutta la comunione, non avvenire per semplice richiesta di un erede. A suo avviso essa non è destinata a regolare dissensi interni, ma presuppone divergenze tali fra coeredi da rendere impossibile una razionale amministrazione del compendio successorio, specie nei rapporti con terzi. In concreto – egli ha soggiunto – il convenuto amministra di fatto gli immobili comuni con l'accordo degli altri eredi, mentre divergenze riguardano i rapporti tra eredi, senza che ciò impedisca una razionale amministrazione dei beni. La designazione di un rappresentante non entra pertanto in linea di conto. Per gli stessi motivi non si giustifica – secondo il Pretore – la nomina di un amministratore delle comproprietà, a prescindere dal fatto che gli istanti nemmeno accennano ad atti d'amministrazione sui quali sussisterebbe dissenso.

                                   3.   A richiesta di un coerede l'autorità competente può nominare alla comunione ereditaria un rappresentante fino alla divisione (art. 602 cpv. 3 CC). Come questa Camera ha già avuto modo di ricordare (RtiD II-2008 pag. 651 n. 27c con riferimenti di dottrina), la domanda si giustifica se appare sorretta da motivi concreti nell'interesse della comunione. Tale è il caso, in particolare, quando divergenze tra coeredi rendano impossibile – o nettamente più complicata – una razionale amministrazione della proprietà indivisa. Quanto al rappresentante, egli deve curare gli interessi della comunione ereditaria, tutelandone i diritti verso terzi in luogo e vece dei membri non unanimi. Non è abilitato invece a intervenire nelle liti che oppongono gli eredi, né è designato per regolare controversie che insorgono tra loro (v. anche Weibel in: Praxis­kommentar Erbrecht, Basilea 2007, n. 57 e 58 ad art. 602). Il fatto che già esista un rappresentante convenzionale non preclude a un erede la facoltà di chiedere la nomina di un rappresentante da parte dell'autorità, trattandosi del solo modo per lui di rimettere in causa i poteri del rappresentante convenzionale, revocabili solo per decisione presa all'unanimità (Piotet, Traité de droit privé suisse, vol. IV, Friburgo 1975, pag. 592 in alto; Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 569 n. 1223a).

                                   4.   Gli appellanti esordiscono con una loro narrativa dei fatti. Rilevano poi di avere potuto esaminare l'operato dell'amministratore, rubricato in cinque classificatori, solo in sede giudiziaria e di avere scoperto che la gestione “non è tenuta in modo accettabile”, mancando agli atti una vera contabilità e riscontrandosi movimenti di denaro anomali. Per di più, risulterebbero abusi nella gestione dei beni comuni. Ora, così argomentando gli appellanti dimenticano di trovarsi non più davanti al giudice naturale, bensì dinanzi a un'autorità di ricorso. E in un appello non basta contrapporre la propria versione dei fatti a quella del Pretore: occorre indicare quale accertamento del primo giudice sia erroneo oppure quale accertamento il primo giudice avrebbe omesso di compiere e perché quel determinato accertamento sia di rilievo giuridico ai fini della decisione. L'esposto degli appellanti non contiene alcuna critica al giudizio impugnato. O si limita a riprodurre il testo dell'istanza o si esaurisce in recriminazioni. Quanto alle censure alla contabilità del convenuto, esse sono nuove e come tali irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

                                   5.   Dagli atti risulta che tra i beni dell'eredità amministrati da AO 1 si annoverano un immobile locativo con autorimessa a __________ (subalterni A e D della particella n. 153 RFD di __________), un'abitazione a __________ (particella n. 1177 RFD di __________), un conto alla Banca __________ di __________ e liquidità (“cassa”), la cui consistenza era il 31 luglio 2008 di fr. 37.40. Gli appellanti non pretendono che dal 1992 all'autunno del 2007 l'amministrazione di tali beni, affidata di comune accordo a AO 1, abbia riservato problemi. Né pretendono di essersi lamentati sull'arco di quegli anni circa il modo di gestione o di essersi trovati di fronte a situazioni difficili o impossibili. Nemmeno asseriscono che l'attuale amministrazione metta – o abbia messo – a repentaglio il valore dei beni, oppure che gli immobili versino in stato di incuria o richiedano interventi sui quali gli eredi o i comproprietari siano discordi. Neppure constano omissioni del rappresentante convenzionale, il quale non risulta avere mai rifiutato rendiconti o informazioni. Che questi abbia modificato il modo in cui egli amministra i beni gli appellanti non assumono. Perché mai dopo quindici anni la gestione dei beni non sarebbe più razionale e adeguata, ma “allo sbaraglio”, carente e pregiudizievole per gli interessi dei coeredi non è dato di capire.

                                   6.   Gli appellanti soggiungono che, comunque sia, il dissidio fra coeredi rende impossibile una razionale amministrazione dei beni, gestiti di prepotenza dal convenuto, “che è in urto con gli altri, che rifiuta di parlare con loro, che respinge gli interventi del loro legale e che malgrado formali diffide fa tutto il contrario di quello che tutti salvo lui chiedono sia fatto”. Anzi, costui usufruirebbe di una parte dei beni senza informarli adeguatamente, tant'è che occupa un appartamento a __________ e uno stabile a __________ senza pagare alcuna pigione, facendo sparire finanche mobilio. Gli appellanti affermano che solo un contratto di locazione è firmato da tutti i coeredi, mentre gli altri dal solo convenuto, che della locazione dello stabile a __________ essi sono venuti a conoscenza solo a posteriori, che alcuni appartamenti non sono regolarmente offerti in locazione e che la gestione “a contanti” dei beni comuni è motivo di preoccupazione. Essi sottolineano infine che il convenuto ha gestito in maniera abusiva la liquidità indivisa, non ha dichiarato un conto bancario alle autorità fiscali, ha promosso investimenti rischiosi senza il loro consenso e si è concesso un prestito di oltre fr. 27 000.–.

                                         a)   Che il convenuto rifiuti di dare riscontro a domande degli altri eredi non può dirsi, ove si pensi che il 17 novembre e 15 dicembre 2007 egli ha fornito un certo numero di spiegazioni, mettendo a disposizione la contabilità relativa all'amministrazione dei fondi (doc. E2, E4 e F7), e che il 24 gennaio 2008 ha trasmesso ai coeredi i conteggi dal 2005 al 2007 (doc. F7). Certo, dopo il marzo del 2008 egli ha respinto le lettere raccomandate degli istanti (doc. da H1 a H4), ma ciò non ha messo in pericolo la gestione degli immobili a reddito, tant'è che per finire gli eredi hanno trovato un accordo anche sulla riduzione del canone di locazione inerente a un'autorimes­sa occupata dalla __________ (doc. U). È possibile altresì che il convenuto non abbia informato i coeredi della locazione annuale riguardante l'immobile di __________, ma i redditi conseguiti figurano regolarmente registrati nella contabilità (doc. 18, schede contabili “7030” e “7400” con giustificativi).

                                         b)   Non a torto gli appellanti rimproverano invece a AO 1 di avere eseguito – o fatto eseguire – lavori su beni della successione senza interpellarli o addirittura contro la loro volontà (doc. G6 e H5 e 22, schede contabili “3015”, “3016” e “3017”). Ciò offende il principio dell'unanimità che governa le decisioni dei proprietari comuni (art. 602 cpv. 2 CC), applicabile anche agli atti di ordinaria amministrazione (RtiD II-2006 pag. 699 consid. 4b). A parte il fatto però che il convenuto potrebbe anche avere adottato misure necessarie per assicurare la conservazione dei beni (la situazione è poco chiara), nell'ambito di una divisione ereditaria i costi di opere non decisi all'unanimità non sono addebitabili alla successione. Del resto il convenuto ha dichiarato di essere pronto ad assumere quei costi personalmente (doc. E4, pag. 4), né gli appellanti pretendono che gli interventi abbiano pregiudicato il valore dei beni o nuociuto alla redditività degli immobili. Il comportamento dell'interessato non appare dunque un

                                               esempio di trasparenza, ma non può dirsi avere esposto a pericolo i beni della successione.

                                         c)   È vero che AO 1 occupa gratuitamente la “casa paterna”. Per tacere del fatto nondimeno che la doglianza è nuova, e come tale irricevibile in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), nemmeno AP 3 e AP 4 pagano alcunché per l'occupazione della “casa __________” (subalterno C della particella n. 153 RFD di __________, sezione __________;

                                               istanza pag. 5), né è controverso che la locazione versata da AP 2 per il “Bar __________”, gestito sul subalterno A della citata particella n. 153, sia di favore (doc. E4). Quanto all'immobile di __________, a prescindere dal fatto che la critica è (ancora una volta) nuova e quindi inammissibile, non consta che sia mai stata chiesta una pigione al proposito. Per di più, il convenuto non ha mai messo in discussione che gli altri eredi possano fruire dell'immobile, né si capirebbe altrimenti come mai costoro sarebbero in possesso delle chiavi (circostanza non contestata: verbale del 19 agosto 2008, pag. 3). Del mobilio sottratto, infine, nulla è dato di sapere, fermo restando che eventuali rivendicazioni potranno essere avanzate in sede di divisione. In definitiva non si può affermare quindi che la gestione dei beni da parte di AO 1 favorisca un erede a scapito degli altri.

                                         d)   Per quel che riguarda i contratti di locazione, si conviene che tutti, salvo uno (doc. 8), sono firmati dal solo AO 1 (doc. 2, 4, 5, 6, 7 e 9). In veste di “locatore” figura pur sempre, tuttavia, una “comunione ereditaria” rappresentata dal convenuto come amministratore. Né gli appellanti prospettano – per avventura – che i contratti siano viziati o che i conduttori non versino la pigione per ragioni formali. L'amministrazione dei beni non può quindi dirsi in pericolo, né i rapporti con terzi appaiono compromessi. Che poi taluni “spazi non siano apparentemente locati a nessuno e non è chiaro se sono goduti in proprio dall'appellato o dati a terzi” è possibile, ma non consta che siano deliberatamente estromessi dal mercato a vantaggio del solo AO 1, il quale ha dichiarato – senza essere smentito – di avere fatto pubblicare inserzioni per la locazione su riviste locali (doc. E4).

                                         e)   Quanto alla gestione della liquidità, le operazioni “a contanti” possono prestarsi a maggiori abusi rispetto ad altre modalità di transazione, ma non sono vietate né inusuali. Gli appellanti, del resto, non denunciano manipolazioni contabili o manovre a loro detrimento, né mai hanno contestato i dividendi loro versati dall'amministratore. Il pagamento di una fattura di fr. 1800.– per la sostituzione di un frigorifero, poi, è regolarmente iscritto nella contabilità (doc. 17 e 21, scheda contabile anno 2008 n. “3015”). Che con il fornitore sia stato pattuito uno sconto o che siano stati pagati meno di fr. 1800.– non risulta. L'altro prelevamento di fr. 40 000.–, eseguito il 25 gennaio 2007, è stato nuovamente registrato il 17 gennaio 2008 con gli interessi (doc. 20 e 21, schede contabili n. “1026”). Certo, in tale frangente AO 1 ha agito (una volta di più) senza il consenso degli altri eredi, ma non si può presumere per ciò solo che i beni della successione siano stati messi in pericolo, né che l'amministrazione sia intralciata. Infine la critica per il prelievo, da parte del convenuto, di fr. 27 092.80 a titolo di prestito fra il 6 aprile 1999 e il 18 agosto 2005, giustificato dall'interessato “quale anticipo ristrutturazione stabile” (doc. 22 , rubrica “2005/cassa”), è nuova e come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

                                         f)    Si deplora l'esistenza di conti non dichiarati al fisco, che il Pretore ha segnalato all'autorità tributaria. Non risulta però che l'elusione d'imposta sia di entità tale da inficiare l'intera amministrazione della sostanza, a prescindere dal fatto che secondo il convenuto l'evasione fiscale era nota a tutti i coeredi (doc. E4). Gli istanti affermano invero di essere stati solo “a conoscenza dell'esistenza di due conti intestati a Lei [AO 1], ma riconducibili alla comunione ereditaria presso la Banca __________ di __________” (doc. H1). Non spiegano tuttavia come mai AP 2 versasse al fratello la pigione per l'esercizio pubblico da lei gestito in contanti anziché sui conti alla Banca __________. Né pretendono che il convenuto, secondo cui tutti i coeredi hanno beneficiato di quegli averi, abbia abusato del patrimonio non dichiarato a loro scapito. L'accertamento delle singole responsabilità, comunque sia, competerà all'autorità tributaria, senza dimenticare che ciò non incide sulla successione, un'eventuale multa fiscale e il ricupero d'imposta gravando i singoli eredi personalmente (DTF 134 III 64 consid. 2.3.2) e/o l'amministratore, responsabile in solido (art. 13 cpv. 4 LIFD e 12 cpv. 4 LT).

                                         g)   Alla luce di quanto precede non risulta che i beni ereditari siano a rischio o nell'impossibilità di essere gestiti razionalmente. Sicuramente non sussiste più fra coeredi l'armonia che regnava fino all'autunno del 2007, ma i rapporti tra la comunione ereditaria e i terzi sono stati regolari e gli immobili in proprietà collettiva impiegati con profitto. Su questo punto l'appello si dimostra privo di consistenza.

                                   7.   Per quel che è dei beni in comproprietà amministrati dal convenuto, si annovera un immobile con un appartamento su due piani a __________, condotto in locazione da un terzo (particella n. 227 RFD di __________), una casa di due appartamenti, l'uno occupato dallo stesso AO 1 e l'altro dal di lui figlio (particella n. 407 RFD di __________), un conto alla Banca __________ di __________ e denaro contante (“cassa”), il cui saldo ammontava il 31 luglio 2008 a fr. 19.40. In relazione a tali beni gli appellanti si dolgono che sulla particella n. 227 RFD di __________, sezione __________, il convenuto mantenga due asini a spese di tutti i comproprietari. Addotta soltanto con l'appello, la censura è nuova e quindi irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Ad ogni modo l'interessato ha dichiarato – senza essere contraddetto – che gli asini si trovano lì almeno dal 1993 e sono stati voluti anche da AP 2 (doc. Z). E si trattava di animali “molti cari” anche a __________ (doc. E3, pag. 4). Non si vede dunque perché il loro mantenimento a carico della comproprietà, mai contestato fino all'introduzione dell'appello, sia contrario alla volontà degli altri comproprietari o ridonderebbe al convenuto indebiti vantaggi a detrimento della comproprietà. Per il resto, come si è rilevato, le divergenze tra comproprietari non sono tali da nuocere all'amministrazione dei beni, sicché la designazione di un amministratore non appare necessaria (cfr. Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 33 ad art. 647 CC). Anche a tale riguardo l'appello si rivela così destituito di fondamento.

                                   8.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili a AO 1, le cui osservazioni sono tardive (sopra, consid. 1).

                                   9.   Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), riguardo a esecutori testamentari e “altri rappresentanti previsti dal diritto successorio” il ricorso in materia civile è esplicitamente previsto dall'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF. Il valore dei compendi succes­sori e quello delle comproprietà ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, inoltre, supera agevolmente la soglia di fr. 30 000.–.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 750.–                          

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 800.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–    ;   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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