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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.08.2009 11.2008.155

25 août 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·713 mots·~4 min·4

Résumé

Filiazione: relazioni personali. Stralcio della causa dai ruoli per ritiro dell'appello

Texte intégral

Incarto n. 11.2008.155

Lugano 25 agosto 2009/lw    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 292.2007/R.83/87.2008 (filiazione: relazioni perso-nali) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tu-tele, che oppone

 AP 1,   

 a  

 CO 2,   per quanto riguarda una modifica alla regolamentazione del diritto di visita alla figlia    M__________ (2003)    disciplinato dalla    Commissione tutoria regionale 7, Capriasca;

                                         premesso che il 22 giugno 2003 CO 2 (1973) ha dato alla luce una figlia, M__________, riconosciuta da AP 1 (1967) il 25 giugno 2003;

                                         ricordato che nel luglio del 2005 CO 2 ha posto termine alla convivenza con AP 1, trasferendosi a __________ con la figlia;

                                         rammentato che con risoluzione del 19 aprile 2007 la Commissione tutoria regionale 5 ha istituito in favore della bambina una curatela educativa e ha regolato il diritto di visita del padre;

                                         osservato che con decisione del 17 giugno 2008 la Commissio-ne tutoria 7 ha confermato la curatela educativa in favore di M__________, nel frattempo trasferitasi con la madre a __________, e ha nuovamente disciplinato il diritto di visita paterno;

                                         preso atto che due ricorsi presentati dai genitori della bambina contro tale decisione sono stati parzialmente accolti il 6 ottobre 2008 dall'Au­torità di vigilanza sulle tutele, la quale ha riformato la disciplina del diritto di visita;

                                         constatato che contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera il 29 ottobre 2008, postulando un'ul-teriore modifica del diritto di visita;

                                         appurato che nelle sue osservazioni del 27 dicembre 2008 CO 2 ha concluso per il rigetto dell'appello, mentre la Commissione tutoria regionale è rimasta silente;

                                         accertato che con lettera del 13 giugno 2009 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello;

                                         ritenuto che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

                                         precisato che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte adeguate ripetibili, il ritiro di un appello equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);

                                         considerato che in concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa non terminando in appello con un giudizio finale (art. 21 LTG per analogia), mentre CO 2 ha diritto a un'inden­nità per il dispendio di tempo profuso nella stesura del memoriale di osservazioni (RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9);

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta                    1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   50.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 100.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà a CO 2 un'indennità di fr. 150.–.

                                   3.   Intimazione:

–   ; –  , ; – Commissione tutoria regionale 7, Capriasca.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale di appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecunia- rio il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la contro- versia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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