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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.09.2008 11.2008.15

16 septembre 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·623 mots·~3 min·3

Résumé

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Texte intégral

Incarto n. 11.2008.15

Lugano 16 settembre 2008/sc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 396.2003/R.86.2008 (filiazione: relazioni personali) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AO 2, (I)  

alla  

Commissione tutoria regionale 2, , e alla   dott. AP 1, ora in (patrocinata dall'avv. PA 1)    per quanto riguarda il diritto di visita alla figlia   E__________ (2002);

giudicando ora sull'istanza di ricusazione presentata da AP 1 il 29 ottobre 2007 nei confronti dei titolari della Commissione tutoria regionale 2;

premesso che davanti alla Commissione tutoria regionale 2 pende una procedura intesa a definire le relazioni personali di AO 2 con E__________ (2002), figlia sua e di AP 1;

accertato che il 29 ottobre 2007 AP 1 ha ricusato l'intera Commissione tutoria regionale;

ricordato che l'istanza è stata respinta dall'Autorità di vigilanza con sentenza del 29 novembre 2007;

constatato che contro tale sentenza AP 1 ha introdotto appello il 28 dicembre 2007 dinanzi a questa Camera;

appurato che la Commissione tutoria regionale ha proposto il 23 aprile 2008 di respingere l'appello, mentre AO 2 è rimasto silente;

preso atto che l'11 settembre 2008 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, avendo trasferito il domicilio a __________, sicché il caso è stato trasmesso per competenza alla Commissione tutoria regionale 6 con l'accordo della controparte e dell'Autorità di vigilanza;

rammentato che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la procedura dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

considerato che la desistenza equivale, di regola, a soccombenza e implica l'addebito della tassa di giustizia, delle spese e delle ripetibili a chi recede dalla lite (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

stabilito nondimeno che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta (art. 21 LTG per analogia), la procedura di appello terminando senza sentenza, mentre non si pone problema di ripetibili, la Commissione tutoria regionale avendo agito come organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF per analogia) e AO 2 non avendo formulato osservazioni all'appello;

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta     fr. 100.–

                                         b) spese                                    fr.   50.–

                                                                                           fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–;  ; –.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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