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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.12.2008 11.2008.147

29 décembre 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,827 mots·~14 min·3

Résumé

Rimozione del curatore educativo

Texte intégral

Incarto n. 11.2008.147

Lugano 29 dicembre 2008/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 325.1996/R.75.2008 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1 , e AP 2  

alla  

CO 1    e a   CO 2 ,   curatore educativo di H__________ (1998) e R__________ (2003);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 3 ottobre 2008 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione emessa l'11 settembre 2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta il 15 ottobre 2008 da AP 1 e AP 2;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   M__________ (9 gennaio 1993), H__________ (2 settembre 1998) e __________ (2 gennaio 2003) sono figli di AP 1 (1958) e AP 2 (1970). Con risoluzione del 10 settembre 2003 la Commissione tutoria regionale 1 ha privato AP 2 della custodia parentale su M__________, che è stata affidata alla nonna materna __________ (1950). Un ricorso presentato da AP 2 e AP 1 contro tale decisione è stato respinto il 22 febbraio 2005 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

                                  B.   Nel frattempo, in seguito a una segnalazione della scuola elementare di __________ (che rilevava assenze ingiustificate di H__________), con risoluzione del 25 novembre 2004 la Commissione tutoria regionale ha commissionato al Servizio sociale di Mendrisio “un'inchiesta sul nucleo familiare per rapporto alla situazio­ne di H__________ e R__________”. AP 2 e AP 1 hanno chiesto il 14 dicembre 2004 di rinunciare all'indagine. Rimproverando loro di non collaborare, il 22 dicembre 2004 la Commissione tutoria regionale ha ordinato il collocamento provvisionale di H__________ e R__________ nella Casa __________ di __________. Con decisione del 21 gennaio 2005 essa ha poi

                                         istituito in favore dei figli una curatela educativa (art. 308 cpv. 1 CC) affidata a CO 2, chiamato a occuparsi della salute e dell'istruzione dei minorenni e a sostituire il Servizio sociale di Mendrisio nelle relazioni personali tra genitori e figli in esito al collocamento ordinato il 22 dicembre 2004. Due ricorsi introdotti da AP 2 e AP 1 contro tali decisioni sono stati respinti dall'Autorità di vigilanza sulle tutele il 21 febbraio 2005.

                                  C.   Con risoluzione del 15 marzo 2005 la Commissione tutoria regionale ha confermato la privazione della custodia parentale relativa a H__________ e R__________, come pure il collocamento di questi ultimi nella Casa __________ in attesa di trovare una famiglia affidataria, e ha incaricato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni a Mendrisio di seguire il collocamento e di reperire la famiglia in questione. Un ricorso presentato da AP 1 il 28 aprile 2006 contro tale decisione è stato respinto dall'Autorità di vigilanza sulle tutele il 25 gennaio 2007. Con sentenza del 15 dicembre 2008 questa Camera ha respinto, in quanto ricevibile e non divenuto privo d'interesse, un appello del 18 febbraio 2007 presentato da AP 1 contro la decisione predetta (inc. 11.2007.34).

                                  D.   Nel frattempo, il 26 gennaio 2008, AP 2 e AP 1 si sono rivolti alla Commissione tutoria regionale, instando per la rimozione del curatore educativo. CO 2 ha dichiarato il 7 marzo 2008 di rimettersi al giudizio dell'autorità. Con decisione dell'11 aprile 2008 la Commissione tutoria regionale ha respinto l'istanza. Contro la decisione appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti il 2 giugno 2008 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo il rientro immediato dei figli a casa dell'uno o dell'altro genitore. Nelle loro osservazioni la Commissione tutoria regionale e CO 2 si sono rimessi al giudizio dell'Autorità di vigilanza. Con decisione dell'11 settembre 2008 questa ha respinto il ricorso, addebitando la tassa di giustizia di fr. 200.– ai ricorrenti in ragione di metà ciascuno.

                                  E.   Il 3 ottobre 2008 AP 2 e AP 1 hanno impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza con un appello a questa Camera in cui così concludono:

                                         1.   H__________ e R__________ possono fare immediatamente rientro a casa presso uno dei due genitori;

                                         2.   Il curatore CO 2 viene ammonito sanzionato al pagamento di una multa in base all'art. 51 LT/26,27 e la sua rimozione (art. 445 CC cpv. 1 e 2);

                                         3.   È annullata la richiesta di pagamento di fr. 200.– chiesti dagli Enti Locali per tasse di procedura;

                                         4.   __________ è ammonita e sanzionata per gravissime infrazioni (…) è anche richiesto un provvedimento verso __________ per non

                                              avere espletato correttamente in toto il suo mandato d'ufficio;

                                         5.   È annullata la decisione n. 325/R.75.2008 di __________ e __________;

                                         6.   È richiesto formalmente l'effetto sospensivo ai sensi dell'art. 424 cpv. 1 CPC e art. 43 LT poiché le 2 decisioni del merito nulla dispongono al riguardo in primo e secondo grado.

                                         Il 15 ottobre 2008 i ricorrenti hanno chiesto di essere esentati dal versare un anticipo per le presumibili spese giudiziarie. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

                                   2.   Litigiosa era, davanti all'Autorità di vigilanza (sulla questione si tornerà diffusamente in appresso), la curatela educativa istituita dalla Commissione tutoria regionale in favore dei due figli e l'attività del curatore. Le richieste degli appellanti volte a far rincasare i figli, come pure a far adottare sanzioni disciplinari nei confronti dell'assistente sociale __________, della Commis­sione tutoria regionale e dell'Autorità di vigilanza sulle tutele non sono in alcun nesso con simili questioni. Del tutto estraneo all'oggetto del litigio, su tali punti l'appello in esame risulta già di primo acchito irricevibile.

                                   3.   Gli appellanti sostengono che, nonostante lo sforzo da loro profuso per documentare “lo stato pietoso” in cui vivono i figli, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha “totalmente svicolato la reale problematica non dandoci risposta alle nostre legittime domande sul motivo per cui ci hanno tolto sia i figli che la custodia parentale; ha pure fatto orecchie da mercante per quanto concerne l'assoluta inconcludenza del curatore CO 2”. Essi affermano di essere “profonda­mente delusi di questo curatore ozioso e nullafacente, che fa accuse false trite e ritrite da quattro anni ormai (tra l'altro senza il suffragio di elementi concreti e reali) e che non ha cambiato nulla in favore della nostra famiglia”. Oltre a ciò, gli appellanti respingono il biasimo di mancata collaborazione, asserendo che è vero il contrario, ossia che il curatore non prende mai in considerazione le loro proposte, onde il loro risentimento, anche perché “stiamo vedendo i nostri figli soffrire da anni e sono abbandonati a sé stessi in una situazione di mero degrado, non solo prettamente dal profilo vestiario, ma soprattutto dal punto di vista fisico e psicologico e affettivo”. Gli appellanti chiedono altresì che il curatore dia conto del suo operato, tanto per quanto riguarda il loro diritto di visita, quanto sulla gestione finanziaria della curatela. Al curatore essi rimproverano infine di non rispondere alle loro richieste circa lo stato psico-fisico dei figli, limitandosi a redigere ogni tre mesi il calendario delle visite e poi “sparire nel nulla”.

                                   4.   Per tornare all'oggetto della controversia, si è visto dianzi che il 26 gennaio 2006 AP 2 e AP 1 si sono rivolti alla Commissione tutoria regionale (invocando gli art. 51 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, come pure gli art. 26 e 27 del regolamento) per vedere sanzionato disciplinarmente il curatore educativo, reo a loro avviso di non agire per il bene e gli interessi dei figli, di negligerli, di avere consentito alla separazione di uno dall'altra, di avere soppresso ogni diritto di visita e di avere gestito i redditi familiari senza mandato. Che per gli istanti la rimozione del curatore implicasse – illusoriamente – la loro reintegra nella custodia parentale nulla muta al fatto che tutte le loro doglianze alla Commissione tutoria regionale vertessero sulla persona del curatore e non sulla curatela in sé. Ora, sull'operato del curatore la Commissione tutoria regio­nale si è limitata alle due frasi seguenti: “Si tratta di un'opinione del tutto soggettiva degli istanti privi di riscontri oggettivi. Da quanto risulta il curatore e gli altri operatori degli istituti sono sempre intervenuti puntualmente e tempestivamente nell'interesse dei minori” (decisione dell'11 aprile 2008, pag. 2). Tutto il resto della motivazione concerne la revoca della curatela come tale, che gli istanti non chiedevano.

                                   5.   Nel loro ricorso del 2 giugno 2008 all'Autorità di vigilanza sulle tutele AP 2 e AP 1 hanno censurato il fatto che “nonostante l'invio di fotografie e documentazione pediatrica correlata e comprovante il reale stato delle cose, la CTR1 ha dirottato in modo alquanto semplicistico il grave problema, asserendo che le nostre sono opinioni del tutto soggettive e non oggettive”. I ricorrenti hanno accusato il curatore inoltre di avere informato male la Commissione tutoria, “perché se [egli] si fosse veramente informato alla casa di __________ di __________ innanzitutto non avrebbe dovuto permettere che i figli girassero con scarpe rotte e vestiti lisi”. Essi hanno lamentato altresì che, nonostante le loro insistenze, i figli non fossero stati visitati da un medico e sottolineavano di avere dovuto far pesare i ragazzi in farmacia “perché CO 2 si rifiutava di tenerci informati sulla situazione di salute di entrambi i bambini; sulla base che i genitori volevano documenti medici solo per il gusto di fare polemica e/o per ripicca”. I ricorrenti assumevano poi che “la gracilità dei due bambini evocata dal curatore nelle sue osservazioni alla CTR1 è solo una scusante priva di fondamento, in quanto fin tanto che i bambini vivevano con i genitori godevano di ottima salute e la loro crescita ponderale era assolutamente nella norma”. Da ultimo essi ripetevano di avere “in questi tre anni sempre dimostrato con i fatti e le prove tangibili di quanto abbiamo dichiarato nei nostri documenti, non ci risulta altrettanto da parte di chi si vuol erigere a giudice estremo sui nostri presunti atteggiamenti”. E concludevano chiedendo, in definitiva, “il rientro dei figli a casa di uno dei genitori”.

                                   6.   Nella sua decisione dell'11 settembre 2008 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha confermato la curatela educativa – in sintesi – per­ché i ricorrenti non collaborano con la Commissione tutoria regionale, perché le loro capacità parentali non risultano miglio­rare e perché occorre continuare ad assicurare ai figli adegua­ta cura, assistenza e istruzione. Quanto al curatore, essa ha rilevato che eventuali gravi mancanze di lui avrebbero giustificato tutt'al più la sostituzione, ma non la revoca della curatela. Ora, la prima parte della motivazione è fuori argomento, alla stessa stregua di quella recata dalla Commissione tutoria regio­nale, giacché i ricorrenti sollecitavano la rimozione del curatore e l'adozione di misure disciplinari, mentre sulla revoca della curatela come tale non spendevano una parola. Certo, le loro allegazioni non erano un esempio di rigore logico, ove si consideri che la destituzione del curatore non avrebbe comportato in ogni modo il postulato rientro dei figli a casa. Per di più, il ricorso non conteneva alcuna domanda esplicita (diversamente dall'istanza presentata il 26 gennaio 2008 alla Commissione tutoria regionale e dall'appello inoltrato a questa Camera). Sta di fatto che l'oggetto delle recriminazioni si desumeva senza grande sforzo interpretativo dall'insieme del­l'espo­sto. E le rimostranze non erano dirette contro la curatela educativa in quanto tale, bensì inequivocabilmente contro la persona del curatore e il di lui operato.

                                   7.   Ciò posto, per quanto attiene al curatore l'Autorità di vigilanza sulle tutele si è limitata a rilevare – come detto – che eventuali manchevolezze avrebbero giustificato tutt'al più la sostituzione di lui (decisione appellata, pag. 6). Se non che, quanto i ricorrenti denunciavano erano proprio manchevolezze gravi, inadempienze che a loro parere giustificano – appunto – la destituzione del curatore. Di tali pretese manchevolezze l'Autorità di vigilanza non ne ha esaminate neanche una. Basti ricordare le circostanziate preoccupazioni dei ricorrenti per la salute dei figli (docu­mentato calo di peso, infiammazioni agli organi genitali, tosse cronica, congiuntivite purulenta all'occhio sinistro di H__________, peso stazionario di R__________), che non potevano semplicemente essere liquidate dalla Commissione tutoria regionale come una “opinione del tutto soggettiva degli istanti priva di riscontri oggettivi” (sopra, consid. 4). Né bastano a fugare le inquietudini le generiche assicurazioni del curatore educativo, secondo cui “i minori sono adeguatamente accuditi dalle strutture ospitanti e seguiti coscienziosamente dai professionisti della salute che ne hanno la presa a carico” (osservazioni di CO 2 alla Commissione tutoria regionale, del 7 marzo 2008). Tanto meno ove si pensi che H__________, stando al curatore medesimo, “oltre alle malattie esantematiche tipiche dei bambini, ha “una struttura piuttosto gracilina”, attribuita dal curatore – si ignora su che basi – “a un fatto costituzione” (loc. cit.).

                                   8.   Finora non risulta che i figli siano stati sottoposti a un serio esame psico-fisico. Può darsi che i genitori esagerino con le appren­sioni ed enfatizzino singoli particolari rientranti in un complesso di normalità. Può anche darsi però che i minorenni abbisognino di cure specifiche per la loro cagionevolezza. Al proposito si impone che l'Autorità di vigilanza sulle tutele proceda (o faccia procedere dalla Commissione tutoria regionale) a debiti controlli sulle condizioni psico-fisiche dei due ragazzi, chiarendo se questi richiedano particolare assistenza medica o psicologica. Parallelamente essa verificherà se il curatore ha assolto adeguatamente il proprio ruolo, che consisteva anche nell'occuparsi delle questioni di ordine medico legate allo stato di salute dei minorenni (decisione 25 gennaio 2005 della Commissione tutoria regionale). Appurato ciò, l'Autorità di vigilanza deciderà se occorrono provvedimenti. Se ne conclude che, non privo di buon diritto, l'appello merita parziale accoglimento. Dato che il presente giudizio si risolve in una decisione di rinvio, non è il caso di provocare osservazioni dalla Commissione tutoria regionale o dal curatore, i quali avranno ancora modo di far valere tutte le loro ragioni davanti all'Autorità di vigilanza.

                                   9.   L'emanazione dell'attuale sentenza rende caduca la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello. Quanto agli oneri processuali, essi seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Gli appellanti ottengono infatti l'annullamento della decisione impugnata, ma non la rimozione del curatore né – tanto meno – il rientro dei figli a casa. Essi potrebbero dunque essere tenuti a sopportare una parte della tassa di giustizia e delle spese, ma data la particolarità della fattispecie si giustifica di rinunciare equitativamente a ogni prelievo. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dagli appellanti il 15 ottobre 2008 per essere dispensati dal versare anticipi al Tribunale d'appello diviene così senza oggetto. Per quel che è infine delle ripetibili, esse andrebbero compensate quand'anche la Commissione tutoria regionale o CO 2 avessero proposto di respingere l'appello, gli appellanti conseguendo una vittoria meramente parziale. Non è il caso pertanto di attribuire indennità.

                                10.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale (di rinvio alla giurisdizione precedente per nuovo giudizio), l'impugnabilità segue la via del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E dandosi protezione del figlio, il ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'Autorità di vigilanza sulle tutele per nuova decisione nel senso dei considerandi.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata senza oggetto.

                                   4.   Intimazione a:

–;;;.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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