Incarto n. 11.2008.140
Lugano 13 maggio 2009/sc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2006.67 (modifica di convenzione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 19 gennaio 2006 da
AP 1 (1999), (rappresentata dalla madre RA 1 e patrocinata dall' PA 2 )
contro
AO 1 (patrocinato dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 20 ottobre 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 9 ottobre 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 7 novembre 1999 RA 1 (1969) ha dato alla luce una bambina, AP 1, che è stata riconosciuta il 22 novembre 1999 da PI 1 (1963). La Delegazione tutoria di __________ ha approvato il 5 aprile 2000 un contratto di mantenimento stipulato il 15 febbraio 2000 dai genitori, secondo cui AO 1 si impegnava, nel caso in cui fosse cessata la convivenza, a versare per AP 1 un contributo alimentare di fr. 450.– mensili indicizzati, non compreso l'assegno familiare. RA 1 è impiegata al 50% per la __________. AO 1, che è padre anche di G__________ (1994), nata da un suo precedente matrimonio, lavora per la __________. La convivenza di RA 1 e AO 1 è finita nell'autunno del 2003.
B. Il 19 gennaio 2006 RA 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, che dal gennaio del 2005 il contributo di mantenimento fissato nella convenzione fosse aumentato a fr. 1300.– mensili fino al 6° anno di età, a fr. 1500.– mensili fino al 12° anno di età e a fr. 1500.– mensili fino alla maggiore età. Alla discussione del 21 marzo 2006, ripresa il 3 luglio 2006, il convenuto ha proposto di respingere l'azione, instando a sua volta per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Esperita l'istruttoria, le parti hanno riaffermato le loro posizioni al dibattimento finale del 7 dicembre 2007.
C. Statuendo il 9 ottobre 2008, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza e ha stabilito il contributo alimentare per la figlia in fr. 880.– mensili fino ai 6 anni, in fr. 890.– mensili fino ai 12 anni e in fr. 1840.– mensili fino alla maggiore età, assegni familiari compresi. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. L'istante è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 20 ottobre 2007 nel quale chiede, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, che il giudizio impugnato sia riformato nel senso che i contributi di mantenimento non comprendano l'assegno familiare. L'appello non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Litigiosa rimane, in appello, la questione di sapere se il contributo alimentare fissato dal Pretore a carico di AO 1 comprenda o no l'assegno di famiglia. L'appellante rileva che nel caso in esame tale assegno è riscosso dalla madre affidataria, sicché nel caso in cui il contributo dovutole dal padre già comprendesse quel sussidio, il convenuto si troverebbe con una maggiore disponibilità di fr. 206.– mensili, di cui profitterebbe l'altra figlia, G__________, a scapito suo.
2. Secondo l'art. 285 cpv. 2 CC, salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per i figli, le rendite d'assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio spettanti alla persona tenuta al mantenimento sono pagati in aggiunta al contributo alimentare. Sta di fatto che i contributi alimentari fissati sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi invalsa (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5), comprendono già eventuali prestazioni di terzi in favore dei minorenni (assegni familiari, rendite complementari AVS o AI, rendite da casse pensioni, da assicurazioni contro gli infortuni o contro la responsabilità civile: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 9 in alto e 15 in alto; RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7). Di conseguenza questa Camera si diparte, per principio, dal reddito dell'obbligato alimentare comprensivo degli assegni familiari e fissa contributi alimentari per i figli che già includono quei sussidi (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.40 del 5 ottobre 2007, consid. 6c).
3. In concreto l'assegno di famiglia non è percepito dal debitore del contributo alimentare, bensì dal genitore affidatario (doc. S). In simili condizioni occorre distinguere: se il fabbisogno in denaro del figlio è coperto dal contributo erogato dal debitore, l'assegno familiare riscosso dall'affidatario va in deduzione del contributo, non giustificandosi che il figlio riceva più del fabbisogno in denaro (Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 72 ad art. 285 CC; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2002.140 del 17 marzo 2003, consid. 6). Per contro, se il fabbisogno in denaro del figlio non è assicurato, l'assegno familiare percepito dall'affidatario va in aggiunta al contributo alimentare stanziato dall'altro genitore (I CCA, sentenze inc. 11.1999.124 dell'11 gennaio 2002, consid. 20; inc. 11.2000.12 del 18 dicembre 2001, consid. 13 e inc. 11.1999.111 del 10 agosto 2001, consid. 15).
4. Nella fattispecie il fabbisogno in denaro di AP 1 (fr. 1567.50 mensili fino al 12° compleanno, fr. 1837.50 dopo di allora) rimane parzialmente scoperto, per lo meno fino alla maggiore età di G__________ (27 marzo 2012). Dedotto il contributo alimentare di fr. 880.– mensili fino ai 6 anni e di fr. 890.– fino ai 12 anni, infatti, resta un disavanzo di fr. 687.50, rispettivamente di fr. 677.50 mensili. Certo, RA 1 riceve dal datore di lavoro un “assegno di custodia” per la figlia di fr. 216.– mensili, che riduce lo scoperto. Ma ciò nulla toglie alla circostanza che il fabbisogno in denaro di AP 1 non sia pienamente assicurato. Fino alla maggiore età di G__________ l'istante ha diritto dunque di riscuotere l'assegno di famiglia in aggiunta al contributo alimentare erogato dal padre. Per G__________, del resto, quest'ultimo non risulta percepire alcun assegno, sicché la disponibilità finanziaria di lui non è influenzata da sussidi in favore della primogenita (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2006.22 del 10 marzo 2008, consid. 6). La situazione cambierà dopo la maggiore età di G__________, poiché da quel momento AO 1 sarà in grado di versare a AP 1 il contributo alimentare di fr. 1840.– mensili, corrispondente al di lei fabbisogno in denaro. Dopo di allora gli eventuali assegni familiari di base per la figlia percepiti dalla madre andranno pertanto in deduzione del contributo alimentare versato dall'appellante. Ne discende, in ultima analisi, che l'appello dev'essere accolto entro questi limiti.
5. Circa gli oneri processuali dell'odierno giudizio, l'appellante ottiene causa vinta sul contributo alimentare per AP 1 fino al 27 marzo 2012, ma esce sconfitto per quel che è dopo di allora, fino alla maggiore età della figlia. Equitativamente la tassa di giustizia e le ripetibili andrebbero perciò suddivise tra le parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC). Il convenuto tuttavia non è stato invitato a esprimersi sull'appello e non può essere tenuto a sopportare costi (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). In simili circostanze non è il caso di addebitare costi nemmeno all'istante. Né è il caso di intervenire sul dispositivo relativo agli oneri processuali e alle ripetibili di prima sede, l'attuale riforma non incidendo in misura apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa merita accoglimento, l'istante trovandosi in gravi ristrettezze e l'appello risultando, almeno in parte, provvisto di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
6. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove si quantifichi la postulata deduzione dell'assegno familiare (fr. 216.– mensili) dal contributo alimentare dovuto da AO 1 fino alla maggiore età dell'istante.
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che dispositivo n. 4.2 della sentenza impugnata è cosi riformato:
Fino al 27 marzo 2012 il contributo di mantenimento non comprende gli assegni familiari di base, che la madre può riscuotere in aggiunta. Dal 28 marzo 2012 in poi il contributo di mantenimento comprenderà invece gli eventuali assegni familiari di base, che andranno dedotti dal contributo alimentare nel caso in cui la madre li riscuotesse direttamente.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. dott. PA 2.
4. Intimazione a:
; .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.