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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.04.2012 11.2008.111

4 avril 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,837 mots·~9 min·5

Résumé

Nomina di un amministratore della successione: stralcio

Texte intégral

Incarto n. 11.2008.111

Lugano 4 aprile 2012/rs  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Cerutti, supplente straordinario

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2008.97 (provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria: nomina di un amministratore) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 19 maggio 2008 da

AO 1 già in (patrocinato dall' PA 2,) cui sono subentrati in corso di causa gli eredi istituiti Mi, , Ma, , che ha rinunciato all'eredità, e B, ()  

contro

AP 1 (patrocinata dall' PA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 1° settembre 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 13 agosto 2008 dal Pretore della giurisdizione di Locarno

                                              Città;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   P__________ (1917), domiciliato a __________, è deceduto a __________ il 21 maggio 1992, lasciando come eredi la terza moglie AP 1 (1946) con la figlia nata dal primo matrimonio M__________ (1946) e i figli nati dal secondo matrimonio AO 1 (1957), D__________ (1959), H__________ (1960) e F__________ (1961). Nel compendio della successione rientra la particella n. 2812 RFD di __________, composta di due proprietà per piani: la n. 12 372 (553/1000), intestata a AP 1, e la n. 12 373 (447/1000), intestata ad AO 1. Per quanto riguarda la proprietà per piani n. 12 372, AP 1 è erede istituita e AO 1 erede sostituito in virtù di un contratto successorio stipulato da P__________ con la terza moglie il 21 giugno 1988 (rogito n. __________ del notaio __________, __________).

                                  B.   Il 19 maggio 2008, valendosi della sostituzione fedecommissaria, AO 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città la nomina di un amministratore dell'eredità per quanto riguarda la citata particella n. 2812. Sentite le parti all'udienza del 1° luglio 2008, con decisione del 13 agosto 2008 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha ordinato l'amministrazione dell'eredità limitatamente alla proprietà per piani n. 12 372 e ha designato in qualità di amministratore __________ di __________. La tassa di giustizia e le spese (fr. 400.– complessivi) sono state poste a carico di AO 1, al quale AP 1 è stata condannata a versare fr. 900.– per ripetibili.

                                  C.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta il 1° settembre 2008 a questa Camera per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello – la reiezione dell'istan­za avversaria e la conseguente riforma del giudizio impugnato. La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta con decreto presidenziale del 6 settembre 2008. Nelle sue osservazioni del 7 ottobre 2008 AO 1 ha proposto di respingere l'appello.

                                  D.   Il 15 gennaio 2009 l'amministratore __________ è stato sostituito dall'__________. AO 1 è deceduto a __________ il 21 gennaio 2010, istituendo suoi eredi Mi__________ (1967), Ma__________ (1956), che il 20 mag­gio 2010 ha rinunciato all'eredità, e B__________ (1954). Accertata la morte dell'istante, con decreto del 30 aprile 2010 il Pretore ha revocato l'amministrazione d'ufficio.

Considerando

in diritto:                  1.   Con decreto del 30 aprile 2010 il Pretore ha revocato – come detto – l'amministrazione d'ufficio, AO 1 avendo perduto la qualità di erede sostituito in relazione alla proprietà per piani n. 12 372. L'appello è diventato così privo d'oggetto e va stralciato dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC ticinese). Nelle circostanze descritte rimane da giudicare sugli oneri processuali e le ripetibili. Ora, quando un appello diventa senza oggetto o senza interesse giuridico si applica, per analogia, l'art. 72 della procedura civile federale (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con rinvii). Il tribunale dichiara quindi il processo terminato e sta­tuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello sta­to delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. La questione è di sapere, ciò premesso, quale sarebbe stato il verosimile esito dell'appello se la procedura non andasse stralciata dai ruoli.

                                   2.   Nella fattispecie il Pretore ha rilevato, sulla base di una perizia giudiziaria a futura memoria allestita su richiesta di AO 1 il 10 dicembre 2007 e delucidata il 22 aprile 2008, che la proprietà per piani n. 12 372 “e tutto l'edificio (o buona parte)” sulla particella n. 2812 richiedono “importanti lavori di manutenzione e di ristrutturazione al fine di salvaguardare il valore e di evitarne il deperimento ulteriore”, onde l'opportunità di un amministratore cui sarebbe spettato di valutare la necessità di ogni singolo intervento. “I rilevamenti peritali bastano in questo ambito procedurale sommario – ha continuato il Pretore – per far ritenere che le aspettative dell'erede sostituito siano messe in pericolo a seguito dell'inattività – in punto a manutenzione dell'immobile – dell'erede istituita”. “E ciò può essere operato – ha concluso il primo giudice – anche senza una disamina puntuale di ogni singolo atto di manutenzione/ristrutturazione che il perito ha indicato essere opportuno svolgere; e può essere affermato a prescindere dalla questione di un'eventuale colpa dell'erede istituita, che (...) è irrilevante” (decisione impugnata, consid. 5).

                                   3.   In caso di sostituzione d'erede la consegna dell'eredità all'istituito ha luogo solo, salvo dispensa da parte del disponente, contro prestazione di garanzia, la quale, trattandosi di immobili, può consistere in un'annotazione dell'obbligo di trasmissione nel registro fondiario (art. 490 cpv. 2 CC). Se l'istituito non è in condizione di prestare questa garanzia o mette in pericolo le aspettative del sostituito, dev'essere ordinata l'amministrazione d'ufficio (art. 490 cpv. 3 CC). Nella fattispecie l'annotazione nel registro fondiario è avvenuta il 14 luglio 1997 e il 23 luglio 1998 (doc. E). La questione è di sapere pertanto, a un sommario esame, se il Pretore abbia reputato a ragione che, nonostante l'annotazione a registro fondiario, la convenuta mettesse in pericolo le aspettative dell'istante. A tal fine non occorre che AP 1 denotasse una colpa o che si ravvisasse un danno alla proprietà per piani n. 12 372. È sufficiente – come ha ricordato il Pretore – che sussistesse fondato motivo di rischio per quanto riguarda la consegna in natura del bene all'erede sostituito (Bessenich in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 5 ad art. 490 CC con richiami di dottrina).

                                   4.   La convenuta pretendeva anzitutto, nell'appello, che il Pretore avrebbe dovuto trattare l'istanza con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC ticinese). Si trattava di un'argomentazione manifestamente infondata. La designazione di un amministratore è un procedimento di volontaria giurisdizione (art. 554 cpv. 1 n. 4 CC), come tutte le misure assicurative della devoluzione ereditaria previste dagli art. 551 segg. CC (Karrer in: Basler Kommentar, op. cit., n. 10 alle note preliminari degli art. 551–559 CC; Emmel in: Praxiskommentar Erbrecht, 2ª edizione, n. 11 alle note preliminari degli art. 551 segg. CC). Come tale, esso era disciplinato – fino al 31 dicembre 2010 – dalla procedura sommaria non contenziosa dell'art. 360 CPC ticinese (Rep. 1996 pag. 161 consid. 1). Su questo punto l'opinione eterodossa dell'appellante non avrebbe meritato altra disamina.

                                   5.   Per il resto l'appellante contestava – in sintesi – che la sua proprietà per piani versasse in uno stato di degrado, affermando di avere sempre consentito all'esecuzione di tutti i lavori necessari per la conservazione del bene. A comprova di ciò essa passava in rassegna, nell'appello, i singoli interventi illustrati nella perizia a futura memoria, dichiarando a quali essa consentiva (siccome necessari) e a quali essa si opponeva (perché non necessari). In definitiva, a suo parere, non era dato alcun pericolo per le aspettative ereditarie dell'istante, ragione per cui il Pretore avrebbe dovuto respingere la nomina di un amministratore d'ufficio. Così argomentando, nondimeno, l'interessata mostrava una volta ancora di non avere una corretta nozione della procedura che governa l'emanazione di provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria. La quale è meramente sommaria e di apparenza, non di merito. Chiamata a valutare se un ere­de istituito metta in pericolo le aspettative ereditarie del sostituito, l'autorità si limita a un giudizio di verosimiglianza, alla stessa stregua del giudice chiamato a emanare provvedimenti cautelari.

                                         Nella fattispecie risultava dalla perizia a futura memoria prodotta da AO 1 a sostegno della propria istanza che la particella n. 2812 richiede opere di manutenzione corrente: dalla sistemazione del tetto, della terrazza attico e delle facciate alla sostituzione delle finestre e della caldaia, “con una certa urgenza” per quanto riguardava il tetto, le facciate e i canali di gronda (referto del 10 dicembre 2007 con delucidazione scritta del 22 aprile 2008 nell'inc. DI.2007.158). Dagli atti risultava altresì che, almeno in relazione della proprietà per piani n. 12 372, v'era disaccordo tra l'erede istituita e l'erede sostituito circa gli interventi necessari: l'una riconosceva talune opere, l'altro ne esigeva di ulteriori (verbale dell'udienza 1° luglio 2008, riassunto scritto della convenuta). Nel frattempo il bene immobile rischiava il deterioramento. A giusto titolo perciò il Pretore ha designato, a un sommario esa­me, un amministratore d'ufficio. Esaminare quali interventi ordinari andassero eseguiti a spese della convenuta sarebbe poi spettato all'amministratore, la posizione di un erede istituito nei confronti dell'erede sostituito essendo simile a quella dell'usufruttuario nei confronti del nudo proprietario (Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 287). Le decisioni dell'amministratore sarebbero poi state impugnabili davanti al Pretore, autorità di nomina (art. 595 cpv. 3 CC per analogia: Tuor/Pi­cenoni in: Berner Kommentar, n. 21 ad art. 554 CC; Escher in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 18 ad art. 554 CC).

                                   6.   Se ne conclude che in concreto, non andasse tolto dai ruoli, l'appello sarebbe verosimilmente stato respinto. La tassa di giustizia e le spese vanno così addebitate all'appellante, tenuta a rifondere alla controparte, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Gli oneri di prima sede rimangono a carico della convenuta.

Per questi motivi,

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 450.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 500.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

–.; –.,.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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