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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.07.2007 11.2007.89

4 juillet 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,009 mots·~5 min·6

Résumé

contestazione di paternità: appello su spese e ripetibili

Texte intégral

Incarto n. 11.2007.89

Lugano 4 luglio 2007/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2007.18 (contestazione di paternità) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 29 marzo 2007 da

 AP 1    

contro  

  AO 1 (1988),    (patrocinata dall'  PA 1 ) e     AO 2 (1996),   (rappresentata dal tutore ufficiale  PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello dell'11 giugno 2007 presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio emesso il 30 maggio 2007 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che il 26 luglio 2002 AP 1 (1948) ha riconosciuto davanti all'ufficiale dello stato civile di __________ (__________) le figlie AO 1 (nata il 16 novembre 1988) e AO 2 (nata il 14 maggio 1996), avute da __________ (1969), cittadina bulgara;

                                         che il 29 marzo 2007 AP 1 ha convenuto le figlie davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, contestando il proprio riconoscimento di paternità e instando per il beneficio dell'assistenza giudiziaria;

                                         che nelle loro risposte del 23 aprile e 16 maggio 2007 le convenute hanno proposto di respingere la petizione;

                                         che il 29 maggio 2007 AP 1 ha dichiarato al Pretore di ritirare l'azione;

                                         che con decreto del 30 maggio 2007 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli e ha posto la tassa di giustizia con le spese di complessivi fr. 200.– a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla figlia AO 1 un'indennità di fr. 1000.– e alla figlia AO 2 un'indennità di fr. 200.– per ripetibili;

                                         che nel decreto medesimo il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria;

                                         che AP 1 ha impugnato tale dispositivo con un appello dell'11 giugno 2007 volto a ottenere l'esonero dal versamento di ripetibili e il conferimento dell'assistenza giudiziaria davanti al Pretore;

                                         che l'appello non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che nel Cantone Ticino un decreto di stralcio ha natura meramente dichiarativa e non può – per principio – essere impugnato, se non in materia di spese e ripetibili, al cui riguardo ha carattere autoritativo (Rep. 1985 pag. 145 in fondo);

                                         che, presentato in tempo utile, l'appello in rassegna verte appunto sull'indennità per ripetibili dovuta dall'attore in esito a una causa appellabile, sicché nulla osta al suo esame;

                                         che l'appellante chiede di essere esentato dal pagamento delle ripetibili sia per non essere in grado di far fronte all'esborso, sia perché l'assegnazione di tali indennità sarebbe ingiustificata;

                                         che il ritiro di un'azione dopo la notifica al convenuto e senza l'ac­cordo di quest'ultimo equivale a desistenza (art. 77 cpv. 2 CPC);

                                         che in tal caso la tassa di giustizia e le spese vanno poste, per principio, a carico di chi recede dalla lite, con obbligo di versare alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese mas­simato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 77);

                                         che nel caso precipuo l'appellante non spiega quali ragioni imporrebbero di scostarsi da tale principio, né adduce “giusti motivi” suscettibili di legittimare una deroga al precetto della soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 148 CPC);

                                         che, del resto, nemmeno chi ottiene l'assistenza giudiziaria, ma esce sconfitto dalla lite, sfugge all'obbligo di versare ripetibili alla controparte, lo Stato nulla rifondendo al vincitore (art. 19 Lag);

                                         che poco importa, dunque, l'impossibilità per il soccombente di pagare il dovuto;

                                         che, quanto all'assistenza giudiziaria, indipendentemente dalla motivazione adotta dal Pretore (secondo cui l'attore non sarebbe indigente), tale diritto è di natura altamente personale: decade perciò ove il richiedente venga meno come parte al processo, senza riguardo ai motivi della defezione (RtiD II-2006 pag. 614 con riferimenti);

                                         che in concreto l'attore, desistendo dal processo, ha perduto la qualità di parte, sicché la sua richiesta andava addirittura dichiarata senza interesse;

                                         che nelle circostanze descritte l'appello, destituito di consistenza, è destinato all'insuccesso;

                                         che, vista la particolarità del caso, si giustifica di rinunciare al prelievo di oneri processuali, né è il caso di attribuire ripetibili alle controparti, cui l'appello non è stato notificato e non ha cagionato spese presumibili;

                                         che, per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il disconoscimento di paternità è una causa civile di natura non pecuniaria (art. 44 vOG: Stettler, Le droit suisse de la filiation, in: Traité de droit privé suisse, vol. III, tomo II/1, Friburgo 1987, pag. 88 e 227), onde l'ammissibilità del ricorso in materia civile al Tribunale federale senza riguardo all'eventuale valore litigioso (art. 74 LTG a contrario);

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–  ; –    ; –   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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