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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.11.2008 11.2007.75

18 novembre 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,314 mots·~17 min·4

Résumé

Proprietà per piani: contestazione di delibere assembleari

Texte intégral

Incarto n. 11.2007.75

Lugano, 18 novembre 2008/sc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2005.50 (proprietà per piani: contestazione di delibere assembleari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 1° aprile 2005 da

 AP 1 , e

 AP 2 (patrocinate dall' PA 1)  

contro  

AO 1 (rappresentata dall'amministrazione , , , e patrocinata dall' PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 14 maggio 2007 presentato da AP 1 e AP 2 contro il dispositivo n. 2 della sentenza emessa il 23 aprile 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Sulla particella n. 1793 RFD di __________ sorge una proprietà per piani (“Condominio __________”), composta di tre stabili (blocco A, B e C). AP 1 possiede l'unità n. 5468 (15/1000 del fondo base), con diritto esclusivo sull'appartamento n. 23 del “blocco A”, e AP 2 l'unità n. 5467 (21/1000  del fondo base), con diritto esclusivo sull'appartamento n. 22 del medesimo blocco.

                                  B.   All'assemblea ordinaria dell'8 aprile 2004 i comproprietari hanno discusso questioni relative a opere eseguite da un comproprietario su parti comuni, così descritte nell'ordine del giorno:

                                         9.     Antrag __________;

                                         9.1   Die im Zuge der Sanierung errichteten Dachaufbauten, bestehend aus einem Oberlicht auf der Flachdachfläche über meiner Wohnung und einem Klimagerät hinter dem Aufzugschacht, zu genehmigen;

                                         9.2   Den neu aufgebauten Wintergarten zu genehmigen. Im Zuge der Ter­rassensanierung musste der alte, genehmigte Wintergarten entfernt werden, um die Arbeiten ordnungsgemäss durchzuführen.

                                         I comproprietari hanno approvato l'oggetto n. 9.1 a maggioranza, con nove voti contrari (tra cui quello di AP 1 e AP 2

                                         AP 2) e tre astenuti, come pure l'oggetto n. 9.2 con nove voti contrari (tra cui quello di AP 1 e AP 2) e un

                                         astenuto.

                                  C.   Alla successiva assemblea ordinaria del 7 febbraio 2005, cui

                                         erano rappresentate 45 unità su 54 (853/1000 complessivi), si è discusso – tra l'altro – quanto segue:

                                         6.2   Genehmigung der Jahresabrechnung 2004;

                                         15.   Bereinigung des Stockwerkeigentums, zwingende Anpassung an die grundbuchtechnischen Vorschriften;

                                         16.   Antrag __________: Regeln für das Aufstellen von Klimanlagen im Condominio.

                                         I comproprietari hanno approvato a maggioranza l'oggetto n. 6.2, con quattro voti contrari (tra cui quello di AP 2), e l'oggetto n. 15, che l'amministratore è stato chiamato a eseguire. Deliberando sull'oggetto n. 16, con 27 voti favorevoli (579/1000),

                                         11 contrari (223/1000) e 3 astenuti (51/1000) i comproprietari hanno approvato una direttiva proposta dalla comproprietaria __________ intesa a disciplinare la posa di condizionatori sulle parti comuni del condominio (Aussenmasse, Geräuschentwicklung, Platzierung der Aussengeräten), esclusi gli apparecchi già installati, che avrebbero beneficiato di diritti acquisiti.

                                  D.   Il 1° aprile 2005 AP 1 e AP 2 hanno promosso causa davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna contro la Comunione dei comproprietari del “Condominio AO 1”per ottenere l'annullamento delle delibere n. 9.1 e 9.2 dell'assemblea 2004, come pure delle delibere n. 6.2, 15 e 16 dell'assemblea 2005. La convenuta ha proposto di respingere la petizione. In sede di replica e duplica le parti hanno confermato i rispettivi punti di vista. Dopo l'istruttoria esse hanno rinunciato al dibattimento finale, ribadendo le loro domande in allegati conclusivi. Con sentenza del 23 aprile 2007 il Pretore ha respinto la petizione “per quanto non priva d'oggetto” (relativamente alle delibere n. 6.2 e 16 dell'assemblea ordinaria 2005). La tassa di giustizia di fr. 5000.– e le spese di fr. 325.– sono state poste a carico delle attrici in solido, tenute a rifondere alla convenuta, sempre con vincolo solidale, fr. 20 000.– per ripetibili.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata sono insorte AP 1 e AP 2 con un appello del 14 maggio 2005 nel quale chiedono che tanto la tassa di giustizia quanto le ripetibili siano ridotte a fr. 1000.–, riformando in tal senso il giudizio impugnato. La Comunione dei comproprietari del “Condominio AO 1” non ha formulato osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Litigioso rimane unicamente, in questa sede, l'ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili. A tal fine il Pretore si è fondato sul criterio del valore litigioso, scostandosi dall'importo che le attrici avevano indicato nella replica (fr. 10 000.–), da lui definito manifestamente inverosimile. Secondo il Pretore, nella fattispecie occorreva “determinare il valore di causa considerando l'aumento medio del valore di ogni singola unità condominiale derivante dall'installazione” dei condizionatori d'aria, rivalutazione ch'egli ha stimato “dopo equo apprezzamento delle circostanze” in fr. 5000.– per ognuna delle 24 unità che compongono la proprietà per piani, onde un valore complessivo di fr. 270 000.– (sentenza impugnata, consid. 6).

                                   2.   Le appellanti sostengono anzitutto che le controversie inerenti alla validità di delibere assembleari non hanno carattere patrimo­niale. Comunque sia – esse proseguono – in concreto nulla abilitava il primo giudice a distanziarsi dalla somma di fr. 10 000.– (non contestata) ch'esse avevano indicato nella replica. Per di più – esse soggiungono – il metodo di calcolo adottato dal Pretore è arbitrario, non risultando che i comproprietari abbiano dotato o intendano dotare tutti gli appartamenti di aria condizionata. Anzi, la direttiva approvata dall'assemblea il 7 febbraio 2005 (oggetto n. 16) si riconduceva alle intenzioni di una singola comproprietaria. La lite vertente su tale direttiva, poi, riguardava solo la norma transitoria che autorizzava il mantenimento dei due condizionatori esistenti. A parere delle appellanti, in definitiva, anche volendo considerare gli altri oggetti litigiosi (le delibere n. 9.1 e 9.2 dell'assemblea 2004, come pure le delibere n. 6.2 e 15 dell'assemblea 2005), il valore litigioso da loro indicato (fr. 10 000.–) era corretto e in nessun caso “manifestamente inverosimile”.

                                   3.   A torto le appellanti pretendono che le contestazioni sulla validità di delibere adottate da un'assemblea di comproprietari siano prive di carattere patrimoniale. Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare nel 1991 (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 13 ad art. 5) con riferimento univoco a una sentenza del Tribunale federale (DTF 108 II 77), è vero il contrario. Le appellanti invocano l'opinione di Heini/Scherrer (in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 33 ad art. 75), ma dimenticano che su questo punto il rinvio al diritto delle associazioni previsto dall'art. 712m cpv. 2 CC non vale (RtiD I-2004 pag. 610 n. 118c con richiamo a Meier-Hayoz/Rey in: Berner Kommentar, edizione 1988, nota 145 in fine ad art. 712m CC; Poudret, Commentaire de l'OJ, vol. II, Berna 1990, n. 1.3.4 ad art. 44; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizio­ne, pag. 368 n. 1324b; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivil­pro­zess­rechts, 8ª edizione, pag. 387 n. 140). Tant'è che in materia di proprietà per piani ha carattere patrimoniale finanche l'esclusione di un condomino (DTF 113 II 17 consid. 1). E tale principio continua ad applicarsi dopo l'entrata in vigore della legge sul Tribunale federale (Gungerich in: Bundesgerichts­gesetz, Berna 2007, n. 7 ad art. 51; Rudin in: Basler Kommentar, BGG, edizione 2008, n. 13 ad art. 51). In proposito l'appello manca pertanto di consistenza.

                                   4.   Nel caso specifico la causa promossa dalle attrici investiva simultaneamente la validità di più deliberazioni:

                                         –   l'approvazione riguardante un lucernario eseguito nel tetto piano del “blocco A” e la posa di un condizionatore dietro il vano del­l'ascensore da parte del comproprietario __________ (oggetto n. 9.1 dell'assemblea ordinaria 2004);

                                         –   l'approvazione di un nuovo giardino d'inverno realizzato dal medesimo comproprietario (oggetto n. 9.2 dell'assemblea ordinaria 2004);

                                         –   l'approvazione del consuntivo 2004 (oggetto n. 6.2 dell'assemblea ordinaria 2005);

                                         –   la rettifica dell'iscrizione relativa alla proprietà per piani nel registro fondiario (oggetto n. 15 dell'assemblea ordinaria 2005) e

                                         –   la proposta della comproprietaria __________, che chiedeva l'adozione di una direttiva volta a disciplinare, appunto, la posa di condizionatori sul condominio (oggetto n. 16 dell'assemblea ordinaria 2005).

                                         Ora, dandosi cumulo di domande, il loro valore si somma (tranne ipotesi particolari estranee alla fattispecie: art. 6 cpv. 1 CPC). L'importo di fr. 10 000.– indicato dalle attrici nella replica (pag. 1), non contestato dalla Comunione dei comproprietari, dovrebbe corrispondere perciò al risultato dell'addizione.

                                   5.   Questa Camera ha già precisato anni addietro che, ove un attore non chieda – come in concreto – il pagamento di una somma in denaro determinata, il giudice non si scosta dall'ammontare del valore litigioso indicato delle parti (richiamo in: Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 1 ad art. 13), salvo che già a prima vista – se non sulla base degli atti – tale valore risulti palesemente inattendibile (richiamo in: Cocchi/Trezzini, op. cit, n. 1 ad art. 9 CPC). Davanti al Tribunale federale simile principio è stato abbandonato da tempo; trattandosi di richieste di giudizio che non riguardino somme determinate, il Tribunale federale non è vincolato ad accordi delle parti e stabilisce il valore litigioso secondo il proprio apprezzamento (art. 51 cpv. 2 LTF, identico al vecchio art. 36 cpv. 2 OG; Poudret, op. cit., vol. I, n. 4.1 in fine ad art. 36). Il disegno di Codice di diritto processuale civile svizzero continua nondimeno a prevedere che, non vertendo la domanda su una determinata somma in denaro, il valore litigioso è determinato dal giudice solo qualora le parti non si accordino o qualora le loro indicazioni siano manifestamente errate (art. 89 cpv. 2). Ove la richiesta di giudizio non concerna una determinata somma di denaro, in altri termini, spetta anzitutto alle parti accordarsi sull'entità del valore litigioso; il giudice interviene solo nel caso in cui l'ammontare da esse concordato sia palesemente erroneo (FF 2006 pag. 6662 in basso). È quanto dispone tuttora, per l'essenziale, il diritto ticinese.

                                   6.   Ciò premesso, la questione è di sapere se il noto importo di fr. 10 000.– indicato dalle attrici nella replica (non contestato dalla convenuta) apparisse palesemente inattendibile. Il Pretore ha motivato la sua valutazione – come detto – con l'argomento che la sola posa dei condizionatori (oggetto n. 16 dell'assemblea ordinaria 2005) rivaluterebbe mediamente ogni unità condominiale di almeno fr. 5000.–, onde il valore litigioso di fr. 270 000.– senza nemmeno tenere conto delle altre deliberazioni controverse (sentenza impugnata, consid. 6). Le appellanti obiettano che i comproprietari non risultavano voler dotare tutti gli appartamenti di aria condizionata e che la direttiva approvata dall'assemblea era da loro contrastata solo nella misura in cui conferiva diritti acquisiti ai proprietari dei due condizionatori esistenti.

                                         a)   La prima asserzione è inconferente. La direttiva approvata dall'assemblea ordinaria il 7 febbraio 2005 (doc. F) offre a ogni comproprietario la facoltà di installare su parti comuni (in specie sul tetto piano, dietro il vano dell'ascensore) gli

                                               elementi esterni di un eventuale impianto di aria condizionata. In condizioni normali nessun condomino può arrogarsi il diritto di occupare parti comuni della proprietà per piani senza il permesso della comunione. Nemmeno il titolare di diritti d'uso riservato (“particolare”), del resto, può modificare unilateralmente l'aspetto delle parti comuni che gli sono assegnate (I CCA, sentenza inc. 11.2004.42 del 10 agosto 2006, consid. 5 con rimando; Wermelinger, Das Stock­werkeigen­tum, Zurigo 2004, n. 180 ad art. 712a CC). Per quanto fissi dimen­sioni e rumorosità massima degli apparecchi, nella fattispecie la direttiva abilita invece i comproprietari a posare condizionatori su determinati punti del tetto, elevando il con­fort degli appartamenti. Che non tutti siano intenzionati a munirsi di un impianto di climatizzazione poco importa. La possibilità di provvedere ogni appartamento di aria condizionata aumenta oggettivamente il pregio della proprietà per piani. Quanto alla stima del maggior valore (fr. 5000.– in media per unità), essa non è contestata.

                                         b)   La seconda asserzione delle appellanti non è votata a miglior sorte. Le attrici pretendono di avere avversato la delibera assembleare sulla direttiva – come detto – solo per quel che atteneva ai condizionatori d'aria già installati sul condominio. La petizione dimostra invece ch'esse contestavano l'adozione della direttiva in sé, la quale a loro avviso doveva essere avallata all'unanimità proprio per le conseguenze che avrebbe implicato (3° foglio in alto). Nella replica poi esse dichiaravano esplicitamente, a scanso di equivoci, di “non accettare l'approvazione delle costruzioni già esistenti” (2° foglio nel mezzo). Per tacere del fatto che, stando al verbale di quell'assemblea, i condizionatori già installati sul condominio era­no dieci e non due (doc. P, 4° foglio a metà). Le appellanti accennano invero a una delibera dell'assemblea ordinaria 2004, ma non è dato di capire quale essa sia né a che proposito la citino. Una volta ancora l'appello si rivela così destinato all'insuccesso.

                                         c)   Nelle circostanze descritte il valore litigioso definito dal Pretore resiste alla critica anche con il solo riferimento alla contestazione della delibera formante l'oggetto n. 16 dell'assemblea ordinaria 2005. E che un valore litigioso 27 volte inferiore a quello effettivo fosse inverosimile è fuori dubbio. Anzi, la sproporzione induce a domandarsi come mai il giudice non sia intervenuto prima. Si aggiunga, ad ogni buon conto, che del valore correlato agli altri argomenti litigiosi tutto si ignora. Quale pregio oggettivo avessero per il condominio le opere eseguite dal comproprietario __________ (o, per lo meno, quale valore avessero il lucernario e il giardino d'inverno per l'uni­tà di quest'ultimo) non si sa. Quale valore oggettivo aves­se per il condominio l'approvazione del consuntivo 2004 (o, per lo meno, quale fosse la differenza tra le voci riconosciute e quelle contestate sulla base della superficie netta riscaldabile della proprietà per piani) rimane un quesito senza risposta. Tutto ciò induce a ritenere che se la decisione del Pretore sull'ammontare del valore litigioso è sì frutto di apprezzamento, ma di un apprezzamento ancorato a criteri oggettivi, la cifra di fr. 10 000.– indicata dalle attrici nella replica è frutto di mera fantasia, per quanto la convenuta nulla abbia eccepito.

                                   7.   Rimane da esaminare l'entità della tassa di giustizia (fr. 5000.–) e dell'indennità per ripetibili (fr. 20 000.–). Le appellanti chiedono di ridurre entrambe, come detto, a fr. 1000.–. Le due questioni vanno esaminate separatamente.

                                         a)   L'art. 17 cpv. 1 LTG prevede, per cause ordinarie che vanno da fr. 200 000.– a fr. 500 000.–, una tassa di giustizia compresa tra fr. 2000.– e fr. 10 000.–. Entro il minimo e il massimo della tariffa l'emolumento va poi fissato non solo in base al valore della domanda, ma anche secondo la natura e la complessità della lite (art. 3 cpv. 1 LTG). Al riguardo il primo giudice dispone di ampia latitudine, sicché l'importo da lui stabilito entro i limiti della tariffa può essere censurato solo per eccesso o abuso di potere (rinvii in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 32 ad art. 148 CPC). In concreto la tassa di giustizia fissata dal Pretore (fr. 5000.–) si pone ampiamente tra i limiti tariffari. Perché essa configuri eccesso o abuso di apprezza­mento le attrici non spiegano, tranne pretendere (ma la tesi è, come si è visto, infondata) che il valore litigioso non ecceda fr. 10 000.–. Privo di ulteriore motivazione, in proposito l'appello cade dunque nel vuoto.

                                         b)   Sono ripetibili le spese indispensabili causate dal processo, compresa un'adeguata indennità per gli onorari di patrocinio (art. 150 prima frase CPC). Nella fattispecie torna applicabile, sia pure indicativamente (RtiD I-2004 pag. 469 consid. 3), la vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 16 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicembre 2007: BU 65/2007 pag. 727). Questa prevedeva che in ogni causa avente un valore determinato o determinabile, l'onorario dell'avvocato fosse stabilito entro percentuali prefissate del valore litigioso (art. 9 cpv. 1 TOA). Tra l'aliquota minima e quella massima la retribuzione era stabilita poi di caso in caso, secondo la complessità, l'importanza e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito della causa e la sua prevedibilità (art. 8 TOA). Anche al riguardo il primo giudice fruiva di ampia latitudine, nel senso che l'ammontare dell'importo da lui stabilito entro il minimo e il massimo della tariffa poteva essere censurato solo per eccesso o abuso d'apprezzamento (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 32 ad art. 148 CPC).

                                                Per cause ordinarie il cui valore si poneva tra fr. 200 000.– e fr. 500 000.– l'art. 9 cpv. 1 TOA concedeva al legale il diritto a un compenso variante fra il 5 e l'8% del valore medesimo. Nella fattispecie la causa non poteva sicuramente dirsi ele­mentare, ove appena si pensi che gli atti di causa rilevanti ai fini del giudizio erano tutti in tedesco, ma non poteva nemmeno reputarsi particolarmente difficile, complessa o laboriosa. Nell'insieme l'aliquota media del 6.5% sarebbe quindi apparsa adeguata alla fattispecie, ciò che avrebbe giustificato un onorario di fr. 17 550.–. All'onorario andavano poi aggiunte le spese dell'avvocato (art. 3 TOA), che in un caso come quello in rassegna potevano ragionevolmente presumersi attorno ai fr. 1000.–, più l'IVA del 7.6% (approssimativamente fr. 1400.–), per un totale di fr. 19 950.–. Ne segue che l'indennità fissata dal Pretore in fr. 20 000.– non può dirsi il risultato di un eccesso o di un abuso d'apprezzamento.

                                               Certo, l'art. 11 cpv. 1 vTOA stabiliva che nei casi di valore elevato, ma che avessero richiesto “un impegno limitato”

                                               l'onorario del legale non andasse commisurato solo ad valorem, ma anche tenendo calcolo del criterio ad horam. Le appellanti non pretendono tuttavia che in concreto si riscontrassero estremi del genere. Si limitano a far valere che la causa ha comportato “un semplice scambio di allegati” e che l'istruttoria si è limitata a un sopralluogo con l'audizione di un solo testimone. A parte il fatto però che lo scambio degli atti scritti è stato doppio, che la legale della convenuta ha partecipato anche all'udienza preliminare e che l'istruttoria ha comportato due udienze, ciò non basta per connotare “un caso di valore elevato che abbia richiesto un impegno limitato” (nel senso dell'art. 11 cpv. 1 vTOA). Comunque fosse, incombeva alle appellanti che ravvisassero una manifesta sproporzione tra l'onorario ad valorem e l'onorario ad horam illustrare perché nella fattispecie un'indennità di fr. 1000.– a titolo di ripetibili retribuisse adeguatamente la legale della controparte giusta l'art. 11 cpv. 1 vTOA. In realtà le attrici non sfiorano neppure l'argomento. Anche a quest'ultimo riguardo l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

                                   8.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si attribuiscono ripetibili alla controparte, che non ha formulato osservazioni all'appello.

                                   9.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr. 4000.– di tassa di giustizia e fr. 19 000.– di ripetibili) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

vista sulla spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 400.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 450.–

                                         sono posti a carico delle appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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