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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.06.2009 11.2007.189

12 juin 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·5,278 mots·~26 min·4

Résumé

Rivendicazioni di beni mobili e presunzione di proprietà

Texte intégral

Incarto n. 11.2007.189

Lugano 12 giugno 2009/lw      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2005.36 (rivendicazione di proprietà) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione dell'8 febbraio 2005 da

 AO 1   (rappresentata dal tutore , e patrocinata dall'  PA 3 ) e  AO 2 ora in   (patrocinata dall'  PA 4 )  

contro

AP 1   (rappresentato dal Municipio);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 10 dicembre 2007 presentato dal AP 1 contro la sentenza emessa il 19 novembre 2007 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   L'artista __________ (1914), cittadino svizzero domiciliato a __________, è deceduto a __________ il 23 agosto 1997, senza lasciare testamento. Suoi eredi sono la moglie AO 3 (1926) con le figlie AO 1 (1958) e AO 2 (1963). Alla fine del 1997 le eredi si sono rivolte al AP 1, chiedendo la restituzione di libri, documenti, fotografie, sculture e dipinti appartenuti all'artista e depositati alla __________ Galleria d'Arte “__________” di __________. Nel dicembre del 1999 e nel luglio del 2000 il Comune ha consegnato alle eredi alcuni dipinti e scatole con documenti dell'artista, ma non libri, fotografie né altre opere d'arte.

                                  B.   Con petizione dell'8 febbraio 2005 AO 3, AO 1 e AO 2 hanno promosso causa davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona perché fosse ordinato al AP 1, rispettivamente alla galleria “__________”, di restituire loro libri, cataloghi, buste gialle con documenti personali, l'intero archivio fotografico (comprese le copie originali), un bronzo di __________ e dipinti intitolati “__________”, “__________”, “__________”, “__________” (o “__________”), “__________”, “__________”, “__________”, “__________”, “__________” e “__________” appartenuti a __________. Nella sua risposta del 25 aprile 2005 il AP 1 ha proposto di respingere la petizione in ordine, subordinatamente nel merito. Le attrici hanno replicato il 24 maggio 2005 confermando la petizione. Con duplica del 22 giugno 2005 il convenuto ha ribadito la risposta.

                                  C.   L'udienza preliminare si è tenuta il 24 novembre 2005. Nel corso dell'istruttoria, cominciata il 20 febbraio 2006, __________ è stata chiamata a rilasciare una perizia calligrafica su annotazioni apposte dall'artista sul libro __________: Carte autobiografiche e su alcune fotografie prodotte dalle attrici. L'assunzione delle prove si è conclusa il 26 settembre 2007. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro allegato del 22 ottobre 2007 le attrici hanno riconfermato le loro richieste di giudizio. Il convenuto ha proposto una volta ancora, nel suo memoriale del 26 ottobre 2007, di respingere la petizione.

                                  D.   Statuendo con sentenza del 19 novembre 2007, il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato al AP 1, rispettivamente alla galleria “__________”, di restituire entro dieci giorni dall'emanazione della sentenza tutti i beni indicati dalle attrici nella petizione. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2000.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alle controparti fr. 15 000.– complessivi per ripetibili.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata il AP 1 è insorto con un appello del 10 dicembre 2007 nel quale postula il rigetto della petizione e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del 23 gennaio 2008 AO 3, AO 1 e AO 2 concludono per la reiezione dell'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Accertato che __________ era autore e proprietario dei beni rivendicati dalle attrici, il Pretore ha escluso l'ipotesi che il Comune potesse invocare con successo la presunzione di proprietà sgorgante dall'art. 930 CC, quel possesso non potendo dirsi a suo avviso chiaro né univoco. Nessun documento attestando donazioni di opere alla galleria da parte dell'artista, il Pretore ha rilevato che la tesi della liberalità fatta valere dal Comune era suffragata da alcune testimonianze, ma smentita da altre. A suo parere manca dunque la dimostrazione di un volontario trasferimento di proprietà all'ente pubblico. Per di più – ha soggiunto il Pretore – alcune annotazioni relative alla proprietà dei beni apposte dall'artista sul libro __________: Carte autobiografiche, annotazioni la cui autenticità è stata appurata dal perito giudiziario, “inducono finanche a ritenere dimostrata la tesi attorea”, confermata anche dal curatore culturale di una mostra organizzata a suo tempo dalla galleria. In forza di ciò il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato al Comune di restituire alle attrici i beni rivendicati.

                                   2.   L'appellante ribadisce di essere proprietario dei beni litigiosi, invocando la presunzione derivante dal possesso (art. 930 CC) e contestando che l'acquisto sia avvenuto in modo poco chiaro o equivoco. Sostiene che la volontà dell'artista era di evitare una dispersione delle sue opere dopo la morte, oltre che di esprimere la propria gratitudine alla galleria comunale. Le donazioni sono quindi state perfezionate senza particolari formalità, come voleva l'artista e come suole avvenire nella cessione delle opere d'arte in genere. Tant'è che l'artista ha consegnato alla galleria il suo intero archivio fotografico, limitandosi a chiedere l'estrazione di due copie gratuite per le figlie, per tacere dei libri, da lui fatti catalogare come di proprietà del museo, sebbene potesse custodirli nella propria casa di __________. Quanto alle “strane” annotazioni sul libro __________: Carte autobiografiche e su alcune fotografie, esse non possono modificare a posteriori una situazione giuridica già attestatasi in precedenza. Il Comune sottolinea infine che mai l'artista ha rivendicato le sue opere, salvo forse essere stato influenzato negli ultimi mesi di vita, e che in ogni modo il perito giudiziario non è stato in grado di datare con precisione le note dell'artista, le quali possono essere successive alle donazioni. Nulla induce pertanto a sovvertire, in definitiva, la presunzione derivante dall'art. 930 CC.

                                   3.   Giusta l'art. 641 cpv. 2 CC il proprietario di una cosa può rivendicarla contro chiunque la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza. L'azione di rivendicazione è data al proprietario che non ha il possesso del bene. A lui incombe di dimostrare il diritto di proprietà. Il convenuto detentore del bene è, da parte sua, al beneficio della presunzione sgorgante dagli art. 930 segg. CC e può opporsi alla restituzione della cosa rivendicata dimostrando di esserne divenuto proprietario o di avere diritto di possederla (RtiD I-2005 pag. 792 n. 70c con rinvii di dottrina). La presunzione dell'art. 930 cpv. 1 CC viene meno quando il possesso è violento, clandestino o equivoco (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 4ª edizione, pag. 147 n. 391). Simile evenienza si verifica ove l'acquisto del possesso sia avvenuto in modo poco chiaro, sia suscettibile di più spiegazioni (DTF 71 II 255) oppure quando il possessore sia divenuto tale in circostanze oscure, che mettono in dubbio la legittimità del titolo (DTF 76 II 344). Spetta al possessore che invoca la presunzione dell'art. 930 CC fornire spiegazioni sufficienti circa l'origine del suo possesso. In siffatte condizioni tocca poi all'avversario provare il vizio del possesso (sentenza del Tribunale federale 5A_279/2008 del 16 settembre 2008, consid. 6.2 con riferimenti).

                                   4.   Nella fattispecie non è contestato che tutti i beni rivendicati dalla attrici si trovino nella galleria “__________” e siano quindi in possesso del Comune (petizione, pag. 2 e 3). Se non che, per il Pretore quest'ultimo non ha acquisito il possesso in modo chiaro e univoco, “svariate spiegazioni” al proposito essendo state addotte da parte del museo. In realtà occorre distinguere. Il Pretore ha trattato i beni rivendicati come un insieme indistinto, mentre il Comune ha allegato partitamente il modo in cui è venuto in possesso del patrimonio librario, della cartoteca, dell'archivio fotografico e di ogni singola opera d'arte (risposta, pag. 4 a 6, ad 8 e 9). Si impone pertanto di esaminare se tali allegazioni sull'origine del possesso siano sufficienti, sicché il Comune possa giovarsi legittimamente dell'art. 930 cpv. 1 CC. Qualora ciò fosse il caso, bisognerà appurare se le attrici hanno dimostrato il vizio del possesso, rispettivamente la loro proprietà (Steinauer, op. cit., pag. 148 segg. n. 395 e 402).

                                   5.   Per quel che è dei cataloghi e dei libri di cultura varia, ci si può domandare intanto se, così com'è stata formulata, la domanda delle attrici fosse ricevibile. Chi fa valere un diritto di proprietà deve indicare con sufficiente precisione quale sia il bene rivendicato. L'identità dell'oggetto è determinante già per il fatto che – dandosi una successiva contesa – occorre poter definire se la rivendicazione della proprietà di quel bene sia stata giudizialmente decisa oppure no. L'esigenza di individuare sufficientemente l'oggetto è quindi decisiva (v. Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozess­rechts, 8ª edizione, pag. 214 n. 8). Nella fattispecie si cercherebbe invano di sapere con un minimo di precisione su quali cataloghi e libri verta la rivendicazione. Ora, una pretesa relativa a beni determinati non può essere avanzata in modo tanto indistinto. Basti pensare che, sorgendo ulteriori contestazioni intorno alla rivendicazione dell'uno o dell'altro libro, si porrebbero delicate questioni interpretative sulla portata della forza di giudicato legata alla sentenza. Il Pretore avrebbe dovuto quindi provocare i necessari chiarimenti da parte delle attrici.

                                         Sia come sia, nella fattispecie è pacifico che i libri consegnati dall'artista alla galleria sono stati tutti marcati con il timbro del museo (deposizione di __________, del 24 maggio 2006: verbali, pag. 17; v. anche doc. Q e 37). __________ bibliotecaria della galleria fino al 2003, ha dichiarato: “__________ ha portato alcune scatole di libri ed è stato d'accordo che venissero integrate nella biblioteca del Museo __________. L'artista __________ era pienamente d'accordo sul fatto che su tali libri venisse apposto il timbro Museo Biblioteca __________” (deposizione del 15 settembre 2006: verbali, pag. 21). In condizioni simili non si può ritenere quindi che il possesso del Comune sia poco chiaro o equivoco. È vero che il 6 novembre 1997 __________, conservatore del museo, ha affermato nell'ambito di una riunione: “Tutta la cartoteca è depositata ai __________, circa 1000 fotografie + parte biblioteca con cataloghi” (doc. GGG). __________, presente alla riunione, ne ha desunto che si trattasse di opere non appartenenti al museo. Anzi, essa ha dichiarato che l'artista le aveva confidato l'intenzione di dare “questa cartoteca in deposito a __________” (deposizione del 15 settembre 2006: verbali, pag. 22). Non è dato di sapere tuttavia quando essa abbia raccolto la confidenza. Ove si consideri poi che l'artista è stato d'accordo di contrassegnare i cataloghi e i libri con il timbro del museo, il possesso del Comune è sicuramente spiegabile. Spettava in tali circostanze alle attrici sovvertire la presunzione. Esse però non hanno recato prove al riguardo. Mancando la dimostrazione della loro proprietà, la pretesa di restituzione dev'essere respinta. Su questo punto l'appello si rivela dunque fondato.

                                   6.   Circa la rivendicazione dell'archivio fotografico, ci si può domandare nuovamente se la pretesa fosse ricevibile, tanto più che l'archivio risulta composto di “circa 1000 fotografie” (doc. GGG). A prescindere da ciò, il Comune ha spiegato di essere venuto in possesso della raccolta in seguito alla “donazione in originale, dietro estrazione di due copie di ogni fotografia” (risposta, pag. 5 ad 8 e 9). Tale fatto è stato confermato da __________, secondo cui “l'artista mi aveva detto in particolare che era sua intenzione donare l'archivio fotografico e altri documenti al Museo ‘__________ con cui aveva un legame particolare”. Ed egli ha soggiunto: “Posso confermare che nell'ambito degli incontri avuti con il medesimo [artista], dove era presente anche __________, alcune volte, era chiaro che vi fosse l'intenzione del defunto artista di donare l'archivio fotografico al museo e altre opere” (deposizione del 20 novembre 2006, pag. 25). L'avv. __________ ha dichiarato, da parte sua, che in un primo tempo l'artista gli aveva detto di voler lasciare la fototeca alla __________ (doc. 14), precisando: “L'artista mi ha parlato spesso del suo archivio fotografico. (…) Ne è sorta l'idea di depositare definitivamente l'originale (…) presso __________ che è poi stata concretata. Ha quindi depositato definitivamente l'archivio fotografico in originale a __________, ritenuto l'impegno (…) di consegnargli due fotocopie integrali dell'archivio fotografico, a spese del Museo” (deposizione del 24 maggio 2006: verbali, pag. 16).

                                         Le attrici hanno contestato solo genericamente il modo d'acquisto addotto dal Comune (replica, pag. 6), confermando per altro di detenere le due copie delle fotografie (doc. 37). Nelle condizioni descritte il convenuto può ritenersi avere fornito spiegazioni sufficienti sul possesso del bene. Su quanto figura nel verbale della citata riunione tenutasi il 6 novembre 1996 (doc. GGG) e su quanto ha dichiarato da __________ (“Il defunto artista mi aveva riferito personalmente che la sua intenzione era quella di dare questa cartoteca in deposito a __________”: deposizione del 15 settembre 2006: verbali, pag. 22) ci si è già espressi (consid. 6). La presunzione di proprietà non essendo stata sovvertita, né tanto meno la proprietà delle attrici essendo stata provata, anche su questo punto l'azione di rivendicazione andava respinta. Onde, una volta ancora, l'accoglimento dell'appello.

                                   7.   Quanto alle “buste gialle con documenti personali del defunto __________”, invano si cercherebbe di sapere con un minimo di affidabilità su che cosa verta concretamente la rivendicazione. Per di più, il Comune ha addotto di avere restituito quelle buste (risposta, pag. 6; duplica, pag. 4; conclusioni, pag. 6), come hanno confermato l'avv. __________ (doc. FF) e __________ (deposizione del 24 maggio 2006: verbali, pag. 18), mentre le attrici hanno obiettato che “le famose buste gialle [sono] state per così dire restituite in una scatola, nel senso che effettivamente una scatola è stata recapitata a casa della vedova, ma questa preziosa scatola conteneva tutta una serie di buste gialle che nulla avevano a che fare con le buste gialle menzionate in petizione” (replica, pag. 6 seg.). Sta di fatto che il contenuto delle buste gialle rivendicate e quello delle buste gialle restituite rimane un enigma. Né soccorre la deposizione di __________ (“Sono certa che nella scatola non c'erano delle buste gialle”: deposizione del 15 settembre 2006: verbali, pag. 22), nulla rendendo verosimile che il Comune sia in possesso di quanto pretendono le attrici. Anche al proposito l'appello risulta provvisto di buon diritto.

                                   8.   L'appellante ribadisce che i dipinti “__________” e “__________” appartengono a __________, conservatore del museo, sicché l'azione andava rivolta contro quest'ultimo. Ora, __________ ha dichiarato, in effetti, che le opere “di regola sono a casa mia e all'occorrenza le porto al Museo” (deposizione del 24 maggio 2006: verbale, pag. 17). Se non che, i dipinti risultano in deposito permanente alla galleria (doc. Q, pag. 4 in alto). Possessore derivato, il Comune è quindi provvisto di legittimazione passiva (Steinauer, op. cit., pag. 356 n. 1020).

                                         a)   Relativamente al dipinto intitolato “__________”, nel libro __________: Carte autobiografiche tale opera è rubricata come “__________” (pag. 127). Ciò trova conferma nella dichiarazione di __________, del 21 giugno 2005 (doc. 53), così come nella deposizione – seppure meno perentoria – di __________, secondo cui “__________ potrebbe trattarsi, anche se non ne sono sicuro, dell'opera __________” (verbale del 20 febbraio 2006, pag. 9). Per altro, la tecnica (colori grassi), l'anno (1972) e le dimensioni (30 x 21 cm) indicate alla pagina 212 del citato saggio coincidono con quelle indicate sulla fotografia FO33 inserita nella cartella “gruppo foto extra” prodotte da __________ (nel fascicolo “edizione”).

                                         b)   Quanto alla proprietà dell'opera, __________ ha dichiarato di averla acquistata “agli inizi degli anni '90”, senza contratto scritto (verbale del 24 maggio 2006, pag. 17). Ciò appare possibile, ove si consideri quanto lo stesso artista ha annotato sul saggio __________: Carte autobiografiche (pag. 127: “Prop. prof. __________ __________”) e sulla già citata fotografia FO33. Anche __________ ha dichiarato che “se ciò fosse [ovvero se __________ fosse uguale a __________, l'opera sarebbe di proprietà di __________” (deposizione del 20 febbraio 2006: verbali, pag. 9). La legittimità del titolo in base al quale il possesso è stato acquisito non appare pertanto dubbio né equivoco. Del resto, le attrici non spiegano come mai le annotazioni dell'artista sul noto saggio in suo onore dovrebbero dimostrare la loro proprietà sui dipinti rivendicati, ma non quella del Comune su “__________”. Una volta ancora, di conseguenza, l'appello si rivela dotato di buon fondamento.

                                         c)   Per quel che concerne “__________”, __________ ha precisato che l'artista glie lo aveva donato in esito alla pubblicazione del noto libro __________: Carte autobiografiche (deposizione del 24 maggio 2006: verbali, pag. 17). Se non che, sia su quell'esemplare del libro (pag. 173) sia sulla fotografia EEE inserita nella cartella “gruppo foto extra” prodotte da __________ (nel fascicolo “edizione”), l'artista ha indicato “Prop. __________ (Depo __________ __________)”. Inoltre __________ ha riferito che “anche riguardo all'opera __________ l'annotazione del defunto corrisponde alla realtà, nel senso che io ha sempre saputo trattarsi di un'opera appartenente a lui medesimo” (deposizione del 20 febbraio 2006, verbali pag. 8).

                                               Ora, che un pittore doni un suo dipinto al curatore di uno studio artistico sulla sua persona non è inverosimile, sebbene in tali frangenti un donatario prudente conferma all'artista la ricezione dell'opera (cfr. Glaus/Studer, Kunstrecht, Zurigo 2003, pag. 80), tanto più ove si risolva poi a depositare permanentemente quell'opera in un museo insieme con numerose altre opere dello stesso artista. Resta il fatto che la deposizione di __________ – da apprezzare con cautela, dato l'evidente interesse nella lite – non è suffragata da alcun altro riscontro. Certo, l'avv. __________ ha affermato che è uso, da parte degli artisti, donare opere alla galleria dopo mostre loro dedicate (deposizione del 24 maggio 2006: verbale, pag. 13), ma ciò non basta per reputare verosimile la donazione al curatore nella fattispecie. Per di più, l'annotazione dell'artista sul noto libro, finito di stampare il 25 novem­bre 1996, è avvenuta nella primavera del 1997 (deposizione di __________, del 20 febbraio 2006: verbali, pag. 8), ciò che smentisce una liberalità in favore del conservatore del museo. E che le annotazioni dell'artista fossero precise è confermato anche dall'avv. __________ (deposizione del

                                               24 maggio 2006, verbali pag. 17). Quanto a indebite influenze subìte dall'artista negli ultimi mesi di vita, si tratta di un'allegazione, oltre che irricevibile (poiché addotta solo nel memoriale conclusivo: art. 78 CPC), per nulla resa verosimile. Ciò posto, le attrici hanno sufficientemente dimostrato la loro proprietà su quel dipinto. Al riguardo l'appello è privo di consistenza.

                                   9.   L'appellante sostiene che le opere “__________”, “__________” e “__________” gli sono state donate dall'artista, come ringraziamento, al termine della mostra __________, allestita nel 1994/95. __________ ha confermato tale circostanza per i primi due dipinti (deposizione del 24 maggio 2006, verbali pag. 18). Le attrici contestano la liberalità, rilevando che sulle fotografie AAA e BBB l'artista ha indicato “Prop. __________ Depo __________ __________”. Inoltre __________ ha dichiarato che le due opere “sono di proprietà del defunto artista e non mi risulta che lui le abbia donate a terzi” (deposizione del 20 febbraio 2006: verbali, pag. 9).

                                         a)   Quanto a “__________”, il possesso del Comune è sorretto – come si è appena visto – dalla deposizione di __________, conservatore del museo, testimonianza che potrebbe anche appare non del tutto disinteressata (per la contesa che oppone l'interessato alle attrici circa la proprietà delle due opere evocate al consid. 8), ma che nessuno pretende inventata o inveritiera. A sostegno della loro rivendicazione le attrici hanno prodotto due fotografie di “__________” incollate dall'artista su un foglio cartonato recante l'indicazione della persona presso cui si trovava l'opera (deposizione di __________, del 20 febbraio 2006: verbali, pag. 7). Sulla prima l'artista ha semplicemente menzionato a tergo “__________” (Fo 276 del gruppo D), sulla seconda ha specificato “Prop. __________ Depo __________ __________” (fotografia AAA del gruppo foto extra). Il problema è che, a differenza di quanto ha indicato l'artista sul noto saggio in suo onore, non è dato di sapere quando la menzione “Prop. __________ Depo __________ __________” sia stata apposta. Potrebbe risalire così a un periodo precedente la donazione invocata dal Comune. Quanto a __________, egli ha dichiarato che non gli risulta alcuna donazione, ma non ha escluso tale possibilità. Ha specificato che l'attore non avrebbe mai alienato determinate creazioni, tranne riconoscere che “__________” non rientra in quel novero (opere indicate al punto 6 del doc. Q: deposizione del 20 febbraio 2006, verbali pag. 9).

                                               Per il resto, le risultanze dell'istruzione sono contrastanti. Se __________ non ha mai sentito l'artista voler donare opere al museo, ma solo di volerle concedere in deposito (deposizione del 15 settembre 2006: verbali, pag. 22), __________ ha dichiarato invece che l'artista gli aveva confidato il contrario (deposizione del 20 novembre 2006: verbali, pag. 25). __________ ha testimoniato da parte sua: “Ricordo di avere saputo dal defunto nell'ambito di conversazioni tra di noi che vi erano dei quadri presso la “__________”; da quanto avevo capito, lui considerava che questi quadri erano in deposito e non capiva perché non gli venissero restituiti” (deposizione del 20 febbraio 2006: verbali, pag. 6). Comunque sia, non è dato di sapere se le predette affermazioni dell'artista siano precedenti o posteriori alla citata esposizione. Tutto ponderato, in definitiva, nulla induce a ritenere il possesso del Comune illecito o equivoco. Non avendo le attrici dimostrato un vizio del possesso né la loro proprietà, su questo punto l'appello va tutelato.

                                         b)   In merito a “__________”, contrariamente all'opera precedente l'artista se ne è attribuito la proprietà sia sulla fotografia BBB (del gruppo foto extra) sia sulla fotografia 277 (del gruppo D). Si ignora però, ancora una volta, a quando risalgano tali annotazioni, tanto più che __________, la quale ha esaminato documenti dell'artista sull'arco di almeno 10 anni, non ha riscontrato alterazioni o modifiche sensibili nella grafia abituale di lui (perizia, pag. 13). Ciò posto, le conseguenze sono analoghe a quelle esposte poc'anzi per “__________”, sicché anche al riguardo l'appello si rivela fondato.

                                         c)   Circa il dipinto “__________”, il Comune sostiene che anch'esso gli era stato donato dall'artista dopo la mostra __________. Questa volta tuttavia la circostanza non è confermata dal conservatore __________. Né l'opera è menzionata nella lettera del 9 febbraio 2000 con cui l'avv. __________ comunicava alla vedova la posizione della galleria riguardo a varie opere (doc. 39). L'unica indicazione è quella che figura sulla copia della fotografia doc. CCC, sulla quale l'artista ha scritto “Prop. __________. __________.”. Nelle condizioni descritte non vi è sufficiente spiegazione sull'origine del possesso da parte del Comune, cui non giova la presunzione dell'art. 930 cpv. 1 CC. In proposito l'appello va respinto.

                                10.   L'appellante sostiene che agli inizi degli anni novanta __________ ha donato alla galleria cittadina un bronzo dello scultore __________, come risulta dalla testimonianza di __________ (verbale del 24 maggio 2006, pag. 18). Le attrici non alludono a tale scultura, salvo contestare in linea generale tutte le donazioni (replica, pag. 6), tant'è che il memoriale conclusivo e le osservazioni all'appello sono silenti. Né esse revocano in dubbio che alla “__________” esista un fondo intestato a __________ e che il loro congiunto avesse manifestato l'idea di completarlo in nome della propria amicizia con lo scultore bleniese. Ne deriva che le spiegazioni sul modo in cui il Comune è venuto in possesso della scultura appaiono verosimili. E la presunzione di proprietà non è stata sovvertita, le attrici non avendo addotto alcuna prova a sostegno della loro pretesa. Ne discende che al riguardo l'appello merita accoglimento.

                                11.   L'appellante sostiene di avere ricevuto in donazione dall'artista l'opera “__________” o “__________”. __________, conservatore della galleria, ha confermato che “__________ diceva di averla recuperata presso una banca di __________ e l'aveva portata al museo; immaginavo fosse donata. L'opera è rimasta lì e si trova ancora adesso. L'artista mi aveva comunicato che quest'opera da lui ricuperata era da destinarsi al museo” (deposizione del 24 maggio 2006: verbali, pag. 18).

                                         In concreto è pacifico che l'opera “__________” corrisponde a “__________ __________”, né il Comune ha mai contestato che __________ l'avesse depositata presso l'artista (doc. U, V e Z), limitandosi a sostenere la sua qualità di donatario (risposta, pag. 4 seg.). Certo, le attrici non pretendono di essere proprietarie del dipinto, ma come depositarie possono far valere una pretesa obbligatoria volta alla restituzione del bene (Koller in: Basler Kommentar, OR I, 3ª edizione, n. 5 ad art. 475 CO). Quanto al possesso del Comu­ne, __________ aveva associato tale dipinto nel marzo del 1998 a una collezione privata, inventariandolo sotto i depositi permanenti della galleria (doc. Q, pag. 4 in alto). Nel giugno del 2005 lo stesso conservatore del museo ha dichiarato invece che “__________” o “__________” era stato donato al Comune dell'associazione “__________” (doc. 53, pag. 2 in alto). Davanti al Pretore infine egli ha detto di avere “immaginato” che l'opera fosse stata donata al Comune, l'artista avendogli confidato che “era da destinarsi al museo” (deposizione del 24 maggio 2006: verbali, pag. 18). A prescindere da tali dichiarazioni dissonanti, resta il fatto che __________ ha confermato in giudizio la sua proprietà sull'opera (deposizione rogatoriale del 29 maggio 2006, pag. 4). Può darsi che la lettera del 18 gennaio 1999 da lui indirizzata alla vedova dell'artista (doc. Z) sia stata confezionata dal rappresentante della medesima (deposizione rogatoriale del 29 maggio 2006, pag. 3 in fine), ma il Comune non pretende che quanto __________ ha dichiarato sia inventato o inveritiero. Tutto sommato, le attrici hanno sufficientemente dimostrato perciò la proprietà di una terza persona sull'opera, ragione per cui su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

                                12.   Per quel che riguarda le opere “__________”, “__________”, “__________” ed “__________”, il Comune nulla specifica nell'appello, ribadendo genericamente che tutte le opere rivendicate sono di sua esclusiva proprietà “in quanto acquistate o ricevute in donazione da __________ o dall'associazione “__________” (appello, pag. 5 in fondo). Nel 1988 tuttavia __________, conservatore della galleria, risulta avere semplicemente proposto alle eredi dell'artista un deposito permanente affinché “i 4 fogli ritenuti dall'artista di carattere museale, restino in dotazione di __________, soprattutto nel rispetto del desiderio ripetutamente espresso da __________, di fedeltà nel rapporto con il museo; ma anche a parziale risarcimento dell'attività svolta (ricerca scientifica e documentazione degli studiosi incaricati), delle spese e degli oneri assicurativi sostenuti nel tempo in favore dell'artista” (doc. Q). Se non che, nel 2005 egli ha certificato trattarsi di donazioni dell'artista (doc. 53, pag. 3). In realtà, contrariamente ad altre donazioni, la pretesa volontà dell'artista non è ricollegabile a un evento specifico (allestimento di mostre o del catalogo). Anzi, sul noto libro in suo onore (pag. 181, 187, 188 e 194), così come sulle citate fotografie, l'artista ha chiaramente indicato tali opere come beni di sua proprietà (gruppo E). Per di più, __________ ha escluso che l'artista intendesse alienare tali opere (deposizione del 20 febbraio 2006: verbali, pag. 9). Ne discende che le attrici hanno dimostrato la loro proprietà sui quattro dipinti, onde l'infondatezza dell'appello.

                                13.   In definitiva l'appellante ha fornito sufficienti spiegazioni sull'origine del possesso relativa ai libri, all'archivio fotografico, al bronzo di __________ e ai dipinti intitolati “__________”, “__________” e “__________”. Le attrici obiettano che l'ente pubblico deve tenere una contabilità dei beni acquisiti e che ogni trasferimento di proprietà di un bene comunale dev'essere discusso in Municipio, oltre che in Consiglio comunale, ciò che nella fattispecie fa manifesto difetto. Esse sottolineano inoltre che durante una riunione del 6 novembre 1997, pochi mesi dopo la morte dell'artista, il Comune ha prospettato alla vedova lo stanziamento di un vitalizio di fr. 4000.– mensili. E la contropartita di tale offerta potevano essere solo le opere dell'artista, che dovevano restare alla “__________”.

                                         Che il convenuto abbia disatteso obblighi dettati dalla legge organica comunale sulla tenuta di beni mobili è possibile e finanche confermato dall'allora sindaco (deposizione di __________, del 24 maggio 2006: verbali, pag. 14). Tale inosservanza non influisce minimamente, però, sul possesso – o sulla proprietà – a norma del diritto civile. Quanto all'offerta di vitalizio, __________ ha riferito che “la proposta fatta dall'avv. __________ era quella che la vedova e le figlie cedessero a una fondazione che doveva essere costituita e a cui sarebbero state cedute tutte le opere e i documenti del defunto contro il pagamento di un vitalizio a favore della vedova di fr. 4000.– mensili” (deposizione del 15 settembre 2006: verbali, pag. 22). Ciò ancora non significa, tuttavia, che nell'accordo dovessero rientrare anche le opere su cui il Comune fa valere ora la presunzione di proprietà, tanto meno ove si consideri che il 6 novembre 1997 (doc. GGG) risultavano depositate alla galleria 25 opere e 5 disegni di __________, come pure quattro dipinti di altri artisti e due disegni facenti parte del deposito __________ (doc. Q, pag. 6), poi restituiti alle attrici nel dicembre del 1999 (doc. 36).

                                14.   In ultima analisi il giudizio impugnato va modificato nel senso che l'obbligo di restituzione a carico del Comune dev'essere limitato ai dipinti “__________” o “__________”, “__________”, “__________”, “__________”, “__________”, “__________”, “__________”. Ciò impone di riformare il dispositivo n. 1 della sentenza emessa dal Pretore anche con riferimento alla decorrenza del termine per la resa dei beni, fissato dal passaggio in giudicato della sentenza.

                                15.   La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta per quanto attiene alla restituzione del patrimonio librario, dell'archivio fotografico, delle buste gialle, della scultura di __________ e delle opere “__________, “__________”, e “__________”, ma esce sconfitto sul resto. Equitativamente si giustifica perciò di suddividere gli oneri processuali in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio comporta altresì la modifica del dispositivo sugli oneri processuali di prima sede, votato a identica sorte.

                                16.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il solo valore assicurativo dei dieci quadri rivendicati (complessivi fr. 136 000.–: doc. 50) supera la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello è parzialmente accolto e il dispositivo della sentenza impugnata è così riformato:

                                         1.   La petizione è parzialmente accolta, nel senso che è ordinato al AP 1, rispettivamente alla __________ Galleria d'Arte “__________”, di consegnare alle attrici entro 10 giorni dal passaggio in giudicato di questa sentenza le seguenti opere di __________:

                                              a)  “__________” o “__________”, __________ (olio su cartone, 49.5 x 40.3 cm);

                                              b) “__________”, __________ (inchiostro e matita grassa, 13.4 x 19.3 cm);

                                              c)  “__________”, __________ (inchiostro e colori grassi, 20.5 x 16 cm);

                                              d)  “__________”, __________ (colori grassi su pavatex, 20 x 29 cm);

                                              e)  “__________ __________ (colori grassi su cartone);

                                              f)  “__________”, __________ (colori grassi su pavatex, 32.5 x 26.5 cm);

                                              g)  “__________”, __________ (colori grassi su pavatex, 18 x 23 cm).

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese di fr. 340.–, da anticipare dalle attrici in solido, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   II.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 1950.–

                                         b) spese                         fr.     50.–

                                                                                fr. 2000.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                   III.   Intimazione a:

– ;   ;   ;   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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