Incarto n. 11.2007.14
Lugano, 2 febbraio 2007/lw
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa AG.2006.22 (assistenza giudiziaria internazionale in materia civile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con atto rogatorio del 27 ottobre 2006 da
,
(Tribunale Nazionale Civile di primo grado n. della Capitale federale, ),
nella causa che oppone
AO 1
a
AO 2 (rappresentata dal AO 3, curatore provvisorio, e patrocinata dalla AO 4, assistente legale per i minorenni e gli incapaci)
nell'ambito della quale sono chieste informazioni scritte a
AP 1, e , succursale di
(patrocinata dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 19 gennaio 2007 presentato da AP 1 contro il decreto di edizione emesso l'8 gennaio 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il Tribunale Nazionale Civile di primo grado n. __________ di __________
__________ ha inviato il 27 ottobre 2006 per posta aerea al Tribunale d'appello, tramite il __________, __________, un atto rogatorio del 23 agosto 2006 in cui il giudice unico esponeva:
Presso il Tribunale (...), da me presieduto, (...) sono inoltrati gli atti intestati “AO 2 s/ infermità di mente” (fascicolo n. 111353/2003), congiuntamente con l'incidente intestato “AO 2 s/ incidente di famiglia” (fascicolo n. 62142/2005), di cui il sottoscritto è competente per materia e per giurisdizione, e nei quali si è disposto di emettere la presente rogatoria, esortandone l'adempimento e offrendo reciprocità, allo scopo di domandare alla S.V. che richieda alla AP 1 (AP 1) di informare codesto Tribunale se presso la suddetta istituzione vi sono conti di ogni genere, siano conti correnti, conti d'investimento o di qualsiasi altro tipo, nonché cassette di sicurezza, dei quali risultino titolari, contitolari, proprietari, comproprietari, beneficiari immediati o finali, la signora AO 2 (documento d'identità argentino: libretto civico n. 3 993 850) e/o il signor AO 1 (documento
d'identità argentino: libretto d'arruolamento n. 4 317 086), oppure siano a disposizione e/o amministrazione di alcuno di essi, o di entrambi, o tra alcuno di essi o entrambi congiuntamente con altre persone.
Si richiede particolarmente che venga informato se il conto n. 0247-695306, aperto presso la AP 1 Lugano, è intestato al fedecommesso o denominazione sociale “__________”, e se questo fedecommesso è stato disposto dalla signora AO 2 e/o dal signor __________. (...)
[Inoltre] dovrà informarsi codesto Tribunale rogante quale era il saldo dei predetti conti il 10 dicembre 2003, data d'inoltro della presente causa, ed il saldo di tutti i movimenti riguardanti i conti, effettuati dalla data indicata ad oggi,
identificando le persone che sono intervenute da allora nelle diverse operazioni registrate, oltre alla denunciata. Qualora siano stati effettuati dei bonifici parziali o totali dei fondi o valori depositati o investiti, dovrà informarsene la destinazione e, in ogni caso, identificare i conti e gli enti a cui si son trasferiti.
B. Il Tribunale d'appello ha diramato la commissione rogatoria alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Con ordinanza del 13 dicembre 2006 il Segretario assessore della Pretura ha fissato alla AP 1, succursale di Lugano, un termine di 20 giorni “per produrre quanto richiesto nella sopraccitata commissione rogatoria”. La AP 1 ha scritto alla Pretura il 19 dicembre 2006, chiedendo che le fossero trasmessi gli atti completi della rogatoria, compreso il testo in lingua originale, e che le fosse impartito “il termine previsto per le osservazioni”, epilogando come segue:
Nel contempo ci dovrà essere assegnato il termine previsto per le osservazioni ed in conformità alle norme procedurali dovrà essere successivamente emanato il relativo decreto formale di edizione di documenti, non potendo il nostro istituto altrimenti essere svincolato dall'obbligo di osservare il segreto bancario, sancito dall'art. 47 della legge federale sulle banche e le casse di riparmio.
C. L'8 gennaio 2007 il Segretario assessore ha intimato alla AP 1 un “decreto di edizione”, ordinandole di comunicare alla Pretura entro 20 giorni:
a) se presso la stessa vi sono conti di ogni genere, siano conti correnti, conti d'investimento o di qualsiasi altro tipo, nonché cassette di sicurezza, dei quali risultino titolari, contitolari, proprietari, comproprietari, beneficiari immediati o finali, la signora AO 2 (documento d'identità argentino: libretto civico n. 3 993 850) e/o il signor __________ (documento d'identità argentino: libretto d'arruolamento n. 4 317 086), oppure siano a disposizione e/o amministrazione di alcuno di essi, o di entrambi, o tra alcuno di essi o entrambi congiuntamente con altre persone;
b) se il conto n. 0247-695306, aperto presso la AP 1 Lugano, è intestato al fedecommesso o denominazione sociale “__________”, e se questo fedecommesso è stato disposto dalla signora AO 2 e/o dal signor __________;
c) quale era il saldo dei predetti conti il 10 dicembre 2003, data d'inoltro della presente causa, ed il saldo di tutti i movimenti riguardanti i conti, effettuati dalla data indicata ad oggi, identificando le persone che sono intervenute da allora nelle diverse operazioni registrate, oltre alla denunciata. Qualora siano stati effettuati dei bonifici parziali o totali dei fondi o valori depositati o investiti, dovrà informarsene la destinazione e, in ogni caso, identificare i conti e gli enti a cui si son trasferiti.
Non sono state comminate sanzioni penali né sono state riscosse spese.
D. Contro il decreto predetto è insorta la AP 1 con un appello del 19 gennaio 2007 nel quale chiede che, conferito al rimedio effetto sospensivo, l'atto sia “dichiarato nullo, rispettivamente integralmente annullato, in subordine annullato per rispetto ai terzi __________ e __________”. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Gli atti di assistenza giudiziaria internazionale in materia civile sono eseguiti in Svizzera “giusta il diritto del Cantone in cui sono compiuti” (art. 11 cpv. 1 LDIP). Nel Ticino l'art. 513e lett. b CPC stabilisce che, tranne casi particolari estranei alla fattispecie, competente per eseguire le rogatorie è il Pretore. L'ordinamento ticinese non prevede invece norme di procedura sull'attuazione delle rogatorie. La Convenzione sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile e commerciale, conclusa all'Aia il 18 marzo 1970 (RS 0.274.132), si limita a disporre che l'Autorità giudiziaria dello Stato richiesto “applica le leggi del proprio paese per quanto riguarda la procedura da seguire” (art. 9 cpv. 1). Nelle condizioni descritte la giurisprudenza ticinese ha già avuto modo di rilevare che, trattandosi di eseguire una commissione rogatoria internazionale avente per oggetto un'edizione di documenti dalla controparte o da terzi, fanno stato per analogia gli art. 206 segg. CPC (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 12 ad art. 206 con richiamo alla nota 695 in principio; I CCA, sentenze inc. 11.2006.65 del 10 luglio 2006, consid. 1; inc. 11.2006.117/119 del 29 novembre 2006, consid. 2).
2. In concreto il Segretario assessore ha dato esecuzione alla commissione rogatoria – appunto – nelle forme dell'edizione da terzi (art. 211 CPC). Quanto egli chiede all'appellante, tuttavia, non è di produrre documenti, bensì di comunicare informazioni scritte. Ora, l'edizione può vertere solo su documenti (art. 206 CPC). La giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che la procedura civile ticinese non contempla la possibilità di chiedere informazioni scritte nelle vie dell'edizione, nemmeno ove tali informazioni consistano nel riassumere il contenuto di documenti (Cocchi/ Trezzini, op. cit., appendice 2000/2004, n. 31 e 32 ad art. 206 CPC). Risposte scritte a domande scritte possono essere pretese se mai da pubbliche autorità nel caso in cui queste, chiamate a produrre documenti, rifiutino di adempiere (art. 215 cpv. 3 CPC). Ciò posto, a dispetto della sua intestazione, l'atto impugnato non può certo considerarsi alla stregua di un “decreto di edizione” (del resto non è provvisto nemmeno della comminatoria penale cui si riferisce l'art. 213 CPC).
3. La circostanza che il Segretario assessore abbia emanato un “decreto di edizione” irregolare ancora non significa, in ogni modo, che tale atto sia radicalmente nullo (art. 142 cpv. 1 CPC). Varie procedure cantonali abilitano in effetti il giudice a raccogliere informazioni scritte non solo da pubbliche autorità, ma – almeno in via eccezionale – anche da privati (ad esempio Zurigo: § 168 ZPO; Argovia: § 232 cpv. 1 ZPO; Lucerna: § 174 cpv. 1 ZPO; San Gallo: art. 111 cpv. 2 ZPO; Neuchâtel: art. 267 CPC). Nel Vaud, che non limita l'applicazione della norma all'eccezione (art. 214 cpv. 1 CPC), tale prerogativa del giudice era già stata introdotta per giurisprudenza – in certi casi – prima di essere codificata nel 1966 (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ª edizione, prima frase del commento all'art. 214). Resta il fatto che, quantunque interpellato dal giudice, il destinatario chiamato a fornire informazioni scritte non è tenuto a ottemperare, né può essere oggetto di comminatorie penali. Dovesse egli mostrare renitenza, deciderà il giudice se convocarlo formalmente a deporre come testimonio (Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 3 al § 168; Leuenberger/Uffer-Tobler, Kommentar zur Zivilprozessordnung des Kantons St. Gallen, S. Gallo 1999, n. 3b all'art. 112; Bühler/Edelmann/Killer, Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n. 3 al § 232).
4. Se ne conclude che nella fattispecie, senza essere del tutto inefficace, il “decreto di edizione” può essere interpretato alla stregua di un'ordinanza con cui il giudice sollecita la banca a rilasciare entro 20 giorni le informazioni richieste. L'appellante può anche non dar eseguito all'invito. In tal caso deciderà il giudice se citare a comparire come testimonio il funzionario di banca responsabile della pratica. In luogo di ciò egli potrà anche emettere un decreto di edizione, vertente però sulla produzione di documenti giustificativi, non sul rilascio di informazioni scritte. Senza anticipare il problema, giovi rammentare ad ogni buon conto che nessuna procedura cantonale consente di esperire domande di edizione a fini inquisitori o investigativi, nemmeno per via di rogatoria internazionale (Andreas L. Meier, Die Anwendung des Haager Übereinkommens in der Schweiz, Basilea 1999, pag. 151, 12ª riga), salvo che l'indagine sia permessa dal diritto federale (ad esempio come diritto d'informazione nel quadro delle procedure a tutela dell'unione coniugale o dei divorzi: I CCA, sentenza inc. 11.2006.117/119 del 29 novembre 2006, consid. 4). Prima di emanare un decreto di edizione che tocchi persone formalmente estranee al processo (si pensi nel caso in esame a __________), il Segretario assessore verificherà inoltre che costoro abbiano avuto modo di esprimersi. È appena il caso di rammentare infine che le parti hanno a loro volta il diritto di esprimersi non sull'edizione, ma almeno sull'esecuzione della rogatoria ove chiedano di assistere all'assunzione della prova (I CCA, sentenza inc. 11.2006.65 del 10 luglio 2006, consid. 5).
5. La qualifica del decreto impugnato alla stregua di “ordinanza” fa sì che l'appello in esame vada dichiarato irricevibile, le ordinanze non essendo suscettive di ricorso (art. 95 cpv. 1 CPC). Sprovvisto di sanzioni, del resto, l'atto impugnato non arreca all'appellante alcun pregiudizio. L'emanazione del giudizio odierno rende inoltre senza oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nell'appello. Quanto agli oneri processuali, essi seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si deve trascurare tuttavia che l'appellante può essere stata indotta in buona fede a piatire, giacché l'atto impugnato era intestato chiaramente come “decreto di edizione”. In simili circostanze si giustifica di rinunciare equitativamente al prelievo di tasse o spese (art. 148 cpv. 2 CPC). Il rigetto dell'appello in ordine non legittima, comunque sia, l'attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione all' .
Comunicazione:
– ;
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.