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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.05.2011 11.2007.123

6 mai 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,402 mots·~12 min·4

Résumé

Contributo per figlio maggiorenne

Texte intégral

Incarto n. 11.2007.123

Lugano 6 maggio 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente, Pellegrini e Cerutti, supplente straordinario

segretaria:

Rossi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2007.552 (azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 27 aprile 2007 da

AO 1 ora (patrocinata dall'. PA 1)  

contro

AP 1 (patrocinato dall'. PA 2)  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 16 agosto 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 3 agosto 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 2 maggio 1997 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio tra AP 1 (1956) e __________ (1959) omologando una convenzione sulle conseguenze accessorie in cui il marito si impegnava a versare un contributo alimentare per i figli D__________ (10 dicembre 1988) e A__________ (13 ottobre 1990), affidati alla madre, di fr. 810.– mensili ciascuno fino alla maggiore età (assegni familiari compresi). Il 24 dicembre 2002 AP 1 si è risposato con __________. AO 1 ha raggiunto la maggiore età il 10 dicembre 2006 e dal mese di gennaio 2007 il padre ha cessato il versamento del contributo in suo favore.

                                  B.   Il 27 aprile 2007 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – che il padre fosse obbligato a versarle un contributo alimentare di fr. 776.– mensili da gennaio a settembre 2007. All'udienza del 15 giugno 2007, indetta per la discussione, l'istante non si è presentata, mentre AP 1 ha proposto di respingere l'azione. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 17 luglio 2007 le parti hanno ribadito le loro domande.

                                  C.   Statuendo con sentenza del 3 agosto 2007, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza obbligando AP 1 a versare alla figlia un contributo alimentare di fr. 776.– mensili da gennaio a giugno 2007. Le spese, con una tassa di giustizia di

                                         fr. 400.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 850.– per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria è stata respinta.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 16 agosto 2007 nel quale chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – di respingere l'istanza, o quanto meno di ridurre il contributo in favore della figlia a           fr. 118.40. Con decreto del 21 agosto 2007 il vicepresidente di questa Camera ha dichiarato priva d'oggetto la richiesta di effetto sospensivo. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Le azioni di mantenimento (art. 277 cpv. 2 CC) erano emanate, fino al 31 dicembre 2010, con la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC ticinese. La sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC ticinese), non sospesi dalle ferie (art. 428bis CPC ticinese). Tempestivo, sotto questo profilo, l'appello è dunque ricevibile.

                                   2.   Il Pretore ha dapprima esaminato la situazione dell'istante tra gennaio e giugno 2007, accertando che con un reddito di          fr. 986.50 mensili essa non era in grado di far fronte al proprio fabbisogno minimo di fr. 2115.– mensili (fr. 1100.– minimo vitale, fr. 334.10 cassa malati, fr. 44.–  abbonamento arcobaleno,        fr. 200.– pasti fuori casa, fr. 36.– lenti a contatto, fr. 400.– alloggio). Quanto al convenuto, il primo giudice ha appurato le entrate in fr. 7500.– mensili (comprese quelle della seconda moglie) e stabilito il suo fabbisogno di fr. 6000.– mensili (fr. 1550.- minimo vitale, fr. 1200.– onere fiscale, fr. 532.– leasing auto, fr. 286.– abbonamento arcobaleno moglie, fr. 162.– assicurazioni veicoli a motore, fr. 292.– quota tassa scuola figlio A__________, fr. 98.– assicurazioni stabili, mobilia e RC, fr. 62.– tasse d'uso fognatura, acqua potabile e raccolta rifiuti, fr. 32.– spese per lenti a contatto + 20% e “prevedendo pure un congruo importo per spese varie ed arrotondamenti").

                                         In merito alla madre dell'istante, il Pretore ha accertato il reddito in fr. 4600.– mensili e fissato il fabbisogno minino in fr. 3000.– mensili (fr. 1250.– minimo vitale, fr. 300.– per trasporti, fr. 100.– assicurazioni, fr. 292.– quota tassa scuola figlio A__________, fr. 60.- tasse d'uso, acqua, rifiuti, fr. 150.– imposte + 20% e “un congruo importo per spese varie”). Egli ha poi constatato che essa deve contribuire al fabbisogno in denaro del secondo figlio A__________ per almeno fr. 855.–  e che la rimanenza (fr. 745.–) è erosa dall'alloggio, dal vitto e dalla cassa malati offerti alla figlia D__________. Considerato che la madre dell'istante non era pertanto in grado di contribuire ulteriormente al mantenimento della figlia, il Pretore ha obbligato il convenuto a versare fr. 776.– mensili da gennaio a giugno 2007.

                                   3.   L'appellante sostiene che il suo reddito ammonta a fr. 5964.10 mensili poiché per determinare le sue entrate si deve tenere conto della situazione del 2007 e non di quella del 2005. Egli assevera poi che il suo fabbisogno minimo ascende a fr. 8278.45 e non a soli fr. 6000.– mensili come ammesso dal Pretore. Soggiunge che la figlia non ha contestato gli importi da lui addotti in merito al suo reddito e al suo fabbisogno minimo, sicché a torto il Pretore ha applicato l'art. 159 cpv. 3 CC. In ultima analisi, egli rileva di non avere mezzi sufficienti per erogare un contributo alimentare.

                                         a)   Intanto va subito sgombrato il campo dall'affermazione secondo cui in assenza dell'istante all'udienza di discussione il Pretore avrebbe dovuto riconoscere il reddito e il fabbisogno allegati dal convenuto. Un elemento del reddito o del fabbisogno minimo non può essere ammesso, quand'anche non sia esplicitamente contestato, se è sconfessato dalle risultanze processuali (analogamente: sentenza inc. 11.2006.103 del 10 dicembre 2007, consid. 4a con rimandi). Inoltre il metodo per il calcolo dei contributi alimentari, in particolare per la determinazione dei fabbisogni minimi, va applicato d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7; Rep. 1994 pag. 297). Il primo giudice, pertanto, non era tenuto ad attenersi acriticamente ai dati esposti dall'interessato nella sua risposta scritta.

                                         b)   Per quel che riguarda il reddito dell'appellante, è vero che nel 2007 esso ammontava fr. 5964.10 mensili (doc. 2). Sennonché, egli dimentica che ove il debitore alimentare si risposi, il nuovo coniuge ha il dovere di assisterlo a titolo sussidiario nell'adem­pi­mento dei suoi doveri contributivi verso i figli nati prima del matrimonio al punto da poter essere tenuto – dandosene gli estremi – a estendere o a riprendere un'attività lucrativa (art. 278 cpv. 2 CC). Ciò premesso a ragione il Pretore, per determinare la disponibilità economica del convenuto, ha tenuto conto dei redditi e del fabbisogno minimo dell'intero nuovo nucleo familiare (RtiD I-2006 pag. 667 consid. 6b; II-2006 pag. 693 caso 42c consid. 4; ).

                                         c)   Sulla situazione di __________ tutto si ignora. Nondimeno, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, non spettava all'istante “circostanziare le entrate e le uscite della nuova moglie”. Nella misura in cui egli pretende di non essere in grado di versare un contributo per la figlia, a lui incombeva di dimostrare di non disporre di alcuna disponibilità in esito al metodo di calcolo abitualmente adottato da questa Camera che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e di eventuali figli minorenni, suddividendone l'eccedenza a metà (RtiD II-2010 pag. 625 consid. 10). In tali circostanze il fatto che il Pretore si sia attenuto all'unico documento attestante i redditi della famiglia, ovvero la decisione di tassazione del 2005 (doc. 5), resiste alla critica.

                                         d)   In merito al fabbisogno minimo, ancora una volta l'appellante si diparte dal presupposto che esso vada calcolato come se non fosse coniugato. In realtà, come si è detto, occorre determinare il fabbisogno dell'intero nucleo familiare. Ciò posto, questo può esser stabilito in fr. 7405.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1550.–, interessi ipotecari e ammortamento fr. 1455.60, cassa malati fr. 472.–, spese di trasferta marito fr. 1430.– [su 220 giorni lavorativi], pasti fuori casa fr. 220.–, imposte fr. 1200.–, leasing auto fr. 531.40, RC veicoli e imposte di circolazione fr. 171.25, assicurazioni stabili, mobilia e RC, fr. 97.10, tassa uso fognatura, fr. 61.20 lenti a contatto fr. 31.40, abbonamento Arcobaleno moglie fr. 185.– [sei zone]). Maggiorato del 20% il fabbisogno minimo si fissa in definitiva in fr. 8885.– mensili.

                                         e)   Il calcolo del fabbisogno esposto poc'anzi impone nondimeno una rivalutazione del reddito familiare poiché il Pretore ha accertato l'importo di fr. 7500.– mensili al netto degli interessi passivi, dei premi della cassa malati, delle spese di trasporto, dei pasti fuori casa e del contributo alimentare versato per A__________. Tenendo conto delle deduzioni effettive (interessi passivi, spese di trasferta e contributo alimentare) e delle deduzioni forfetarie ammesse dell'autorità fiscale (oneri assicurativi e pasti fuori casa), il reddito può essere fissato in     fr. 132 760.– pari a fr. 11 060.– mensili. Ciò posto la disponibilità di AP 1, dopo avere versato il contributo alimentare di fr. 655.– e quota della scuola di fr. 292.– per il figlio A__________, ammonta a fr. 140.– mensili.

                                   4.   Per quanto concerne la situazione della madre dell'istante, l'appellante si duole del fatto che il Pretore abbia applicato il principio inquisitorio illimitato – estraneo alla fattispecie – per calcolarle il fabbisogno minimo. Ora, che l'istante nulla abbia allegato al riguardo è vero. Nondimeno è indubbio che entrambi i genitori devono provvedere, secondo le loro possibilità, al mantenimento, all'educazione e alla formazione del figlio (art. 276 cpv. 1 e 285 cpv. 1 CC). Così l'obbligo di mantenere il figlio maggiorenne deve costituire una soluzione di equità tra quanto si può ragionevolmente esigere dai genitori, dato l'insieme delle circostanze, e quanto si può ragionevolmente pretendere dal figlio, nel senso ch'egli provveda alle sue necessità con il ricavo del proprio lavoro o con altri mezzi. Se l'azione è diretta contro un solo genitore, occorre verificare che il debitore contribuisca in modo equilibrato rispetto all'altro genitore, il giudice beneficiando di margine d'apprezzamento per la fissazione del contributo (sentenza del Tribunale federale 5C.205/2004 dell'8 novembre 2004, consid. 6.1 con riferimenti in: FamPra.ch 2005 pag. 418). E in mancanza di dati certi, il Pretore poteva far capo al proprio potere d'appezzamento stimando, con prudenza, il fabbisogno minimo di __________.

                                         Ciò premesso, anche solo riconoscendo le usuali voci del fabbisogno minimo, quello dell'interessata può essere stimato in       fr. 2640.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo        fr. 1250.–, locazione adeguata per una persona sola nel Luganese fr. 1000.–, cassa malati come il convenuto fr. 240.–, imposte fr. 150.–). Tenuto conto della maggiorazione del 20% esso può ammonta a fr. 3170.–. Con un reddito di fr. 4600.– mensili, la partecipazione al mantenimento del secondogenito A__________ di fr. 855.– mensili e il pagamento della sua quota per la scuola privata del figlio di fr. 292.–, l'interessata conserva una disponibilità di fr. 285.– mensili che mette già a disposizione della figlia D__________ (deposizione del 17 luglio 2007, verbali pag. 2).

                                   5.   Visto quanto precede, di per sé le disponibilità dei genitori, e segnatamente quella del padre, non sono sufficienti per coprire il fabbisogno dell'istante. Sennonché il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che si può prescindere dalla maggiorazione del 20% del fabbisogno ove un genitore sia chiamato a finanziare la formazione del figlio maggiorenne solo per qualche mese (DTF 118 II 100 consid. 4b/bb; v. anche RtiD II 2010 pag. 631 consid. 5). In concreto, il contributo alimentare è limitato a sei mesi sicché si può ragionevolmente pretendere che per questo breve lasso di tempo il convenuto rinunci al supplemento del 20% che la giurisprudenza assicura al debitore del contributo sul fabbisogno minimo. Analoga rinuncia si impone del resto alla madre dell'istante ciò che le consente di far fronte alle spese di locazione e della cassa malati della figlia.

                                   6.   L'appellante, in via subordinata, chiede di ridurre il contributo alimentare a fr. 118.40 mensili corrispondenti all'ammanco che la figlia deve sopportare. Egli rileva infatti che nel fabbisogno minimo dell'istante non vanno considerati la locazione, non comprovata, la cassa malati e i pasti fuori casa, già pagati dalla madre. 

                                         Ora che nel fabbisogno minimo di un figlio maggiorenne vadano considerate la locazione e la cassa malati  non può seriamente essere messo in discussione (Rep. 1995 pag. 153 n. 28). Quanto ai pasti fuori casa nemmeno l'appellante pretende che lavorando a __________ la figlia rientri a mezzogiorno a __________. Ciò posto, che l'istante non versi nulla a titolo di locazione è possibile, ma tale costo rientra nella partecipazione al mantenimento a carico della madre. Ne discende che l'appello è destinato all'insuccesso.

                                   7.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla controparte.

                                   8.   Relativamente ai rimedi giuridici contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia minima di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                fr.   350.–

                                         b)  spese                                  fr.      50.–

                                                                                           fr.   400.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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