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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.08.2007 11.2007.118

8 août 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,404 mots·~7 min·7

Résumé

Interdizione per infermità di mente

Texte intégral

Incarto n. 11.2007.118

Lugano, 8 agosto 2007/rgc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 5.2007 (interdizione) della Divisione degli interni, Se­zione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 10 gennaio 2007 da

nei confronti di  

 AP 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 20 luglio 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 12 luglio 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 10 gennaio 2007 CO 2 ha chiesto all'Autorità di vigilanza sulle tutele di pronunciare l'interdizione di suo fratello, il cittadino italiano AP 1 (1968), siccome affetto da de­pressione bipolare ciclica che gli impedisce di provvedere adeguatamente ai propri interessi e che lo induce ad atti di prodigalità. Beneficiario di una rendita d'in­validità al 100%, il tutelando è stato privato provvisoriamente il 9 maggio 2007 dei diritti civili (art. 386 cpv. 2 CC) dalla Commissione tutoria regionale 1, che gli ha nominato __________ in qualità di rappresentante.

                                  B.   L'Autorità di vigilanza ha incaricato il 24 aprile 2007 il dott. __________ di __________, psicologo e psicoterapeuta, di redigere una perizia sulla persona di AP 1, verificandone l'eventuale infermità o debolezza di mente (art. 369 CC). Nel suo referto del 28 maggio 2007 lo specialista ha accertato che il paziente soffre di una “sindrome affettiva bipolare, episodio misto disforico-ipomaniacale (ICD 10-F31.6)”. Per quanto riguarda la progno­si, egli ha spiegato di non attendersi modificazioni particolari della patologia, la quale consiste in un alternarsi di fasi d'eccitamento e di depressione. Proprio durante l'attivarsi della malattia (“fase dell'eccitazione maniacale”) le alterazioni non consentono all'interessato “di provvedere in maniera completamente adeguata ai propri interessi dal punto di vista della gestione delle sue finanze”. Ciò richiede, secondo il perito, una misura di protezione.

                                  C.   AP 1 è stato sentito personalmente il 22 giugno 2007 dall'Autorità di vigilanza, davanti alla quale ha dichiarato di avere capito la portata dell'interdizione, ma di osteggiarla perché inutile. Egli ha precisato inoltre che qualora gli fosse nominato un tutore, egli preferirebbe __________ di __________ alla figura di __________. Statuendo il 12 luglio 2007, l'Autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione “in base all'art. 369 CC”, invitando la Commissione tutoria regionale a chiudere la rappresentanza provvisoria e a nominare un tutore. Essa non ha prelevato tasse né spese.

                                  D.   Contro la decisione appena citata AP 1 ha introdotto un appello del 19 luglio 2007 nel quale chiede che l'interdizione sia sostituita da una curatela e che la decisione impugnata sia riformata di conseguenza. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni prese dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). Consegnato alla posta il 19 lu­glio 2007, l'appello in esame è tempestivo. Direttamente toccato dalla decisione impugnata, l'interdicendo è senz'altro legittimato a ricorrere.

                                   2.   L'Autorità di vigilanza ha rilevato che, secondo gli accertamenti del perito, attorno ai vent'anni l'interdicendo ha cominciato a manifestare disturbi psichici dovuti a una patologia dello spettro bipolare con crisi depressive recidivanti alternate a episodi maniacali. Da allora egli è stato curato a livello ambulatoriale da vari medici con terapie psicofarmacologiche (neurolettici, antidepressivi), salvo nel 2003 o nel 2004, quando è stato ricoverato per un certo periodo alla Clinica __________ di __________. Tenuto conto delle “oscillazioni della timia nell'ambito della sindrome affettiva bipolare”, a mente del perito le conseguenti alterazioni della con­dotta durante le fasi di attivazione della malattia psichica (eccitazione maniacale) non consentono all'interessato “di provvedere in maniera completamente adeguata ai propri interessi dal punto di vista della gestione delle sue finanze”. Onde la necessità di una misura di protezione. Considerato ciò e valutate le dichiarazioni rilasciate dall'interessato nel corso dell'audizione personale del 22 giugno 2007, l'Autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione di AP 1 per infermità di mente.

                                   3.   L'appellante non si confronta con la motivazione addotta dall'Autorità di vigilanza. Afferma che il provvedimento non è consono alla sua persona, poiché gli sottrae ogni responsabilità, contrariamente a quanto è nel suo interesse e a quanto desiderano

                                         realmente i suoi familiari. A suo parere meglio si addice al caso precipuo una curatela, che gli permetterebbe di assumere adeguati impegni. Ora, la tesi potrà anche apparire comprensibile, ma è giuridicamente infondata. Sia essa di rappresentanza (art. 392 CC), di amministrazione (art. 393) o volontaria (art. 394 CC), una curatela garantisce solo un'assistenza limitata e, di regola, temporanea. Il curatelato conserva intatto l'esercizio dei diritti civili, compresa la facoltà di eseguire atti di disposizione. Si istituisse una semplice curatela, nella fattispecie l'appellante continuerebbe quindi ad am­ministrare i propri beni. Il rischio di prodigalità durante le fasi di “eccitazione maniacale” non potrebbe dunque essere contrastato (o sarebbe contrastato troppo tardi), per tacere del fatto che la curatela è destinata all'assistenza in affari determinati e non alla gestione di redditi o di interi patrimoni personali (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 411 n. 1098a). La malattia psichica dell'appellante comportando alterazioni che a periodi non consentono una sufficiente gestione dal profilo economico, una misura di portata o di durata limitata non è sufficiente. Occorre una misura durevole che non sia solo destinata all'assistenza in singoli affari.

                                         Un provvedimento più incisivo della curatela, ma meno gravoso dell'interdizione, potrebbe essere invero l'inabilitazione secondo l'art. 395 CC. Sta di fatto che per le ragioni appena enunciate anche tale misura si rivelerebbe infruttuosa nel caso specifico.

                                         L'inabilitato, in effetti, conserva a sua volta l'amministrazione dei propri beni (salvo ratifica dell'assistente per gli atti elencati dall'art. 395 cpv. 1 CC) o – per lo meno – delle proprie rendite (ove l'assistente debba provvedere anche all'amministrazione della sostanza: art. 395 cpv. 2 CC; v. RDAT II-2000 pag. 255). Durante le fasi di “eccitazione maniacale” i redditi e la sostanza dell'appellante rimarrebbero pertanto a rischio. Quanto a una tutela volontaria giusta l'art. 372 CC, meno incisiva di quella coatta (Desche­naux/Steinauer, op. cit., pag. 341 n. 869), basti ricordare che l'appellante medesimo rifiuta ogni forma di tutela. Ne segue, in ultima analisi, che nella fattispecie l'interdizione non risulta contrastare con i principi di proporzionalità e di sussidiarietà che governano il diritto tutorio. Privo di consistenza, l'appello è destinato così all'insuccesso.

                                   4.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma in concreto appare equo rinunciare a ogni prelievo, l'appellante essendo privo di formazione giuridica e potendo essere stato indotto a ricorrere in buona fede. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione.

                                   5.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizione è ammissibile il ricorso in materia civile senza riguardo all'eventuale valore litigioso (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–   ; –   .

                                         Comunicazione:

                                         – Commissione tutoria regionale 1, Chiasso;

                                         –  Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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