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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.2011 11.2007.109

25 juillet 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·943 mots·~5 min·2

Résumé

Tassazione nota d'onorario di patrocinatore d'ufficio; sentenza di merito integrata

Texte intégral

Incarto n. 11.2007.109

Lugano 20 settembre 2011/lw      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Cerutti, supplente straordinario

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa DI.2005.880 (modifica di sentenza di divorzio: contributo alimentare per l'ex moglie e i figli) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'11 luglio 2005 da

 RA 1, (patrocinata dall'avv.  PA 1, ) per sé e in sostituzione processuale dei figli  AP 2 ora in  AP 3 ora in , e  AP 1  

contro  

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ),

giudicando ora sull'indennità da riconoscere al patrocinatore d'ufficio avv. PA 1, legale di RA 1 dinanzi a questa Camera;

Considerato                   che la sentenza cui si riferisce la nota professionale in esame è del 25 luglio 2011;

                                         che dal 1° gennaio 2011, con l'entrata in vigore della LAG, più non sussiste il Consiglio di moderazione, davanti al quale la “decisione di retribuzione” (art. 7 cpv. 2 vLag) poteva essere impugnata entro 15 giorni dalla notifica (art. 36 cpv. 2 vLag);

                                         che secondo l'art. 104 cpv. 1 CPC il giudice (di merito) statuisce ora sulle spese giudiziarie – e quindi sull'indennità dovuta al patrocinatore d'ufficio – direttamente nella decisione finale;

                                         che, non potendo più emanare alcuna “decisione di retribuzione”, in concreto questa Camera deve statuire sull'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio integrando la sentenza finale già emanata;

                                         che nel caso specifico l'onorario del patrocinatore d'ufficio è disciplinato ancora dalla vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), abrogata il 31 dicembre 2007 (art. 16 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1);

                                         che giusta l'art. 17 cpv. 1 TOA l'onorario di un avvocato per il patrocinio in appello andava dal 20 al 70% di quello “nor­ma­le” (ovvero di primo grado), il quale nelle cause di separazione o divorzio variava da un minimo di fr. 1000.– a un massimo di fr. 25 000.– (art. 14 cpv. 1 TOA), inclusa la trattazione degli eventuali procedimenti cautelari (BOA n. 22 pag. 34, n. 24 pag. 48 consid. 1);

                                         che nel risultato, comunque si applicasse la regolamentazione appena citata, il compenso spettante al patrocinatore d'ufficio doveva garantire una retribuzione fondata su “una tariffa oraria di fr. 180.– quale regola di base” (DTF 132 I 213 consid. 8);

                                         che nel caso specifico il legale indica di avere dedicato alla pratica 12 ore di lavoro complessive;

                                         che il patrocinatore espone, per la redazione dell'appello, 7 ore e 25 minuti, più 50 minuti per l'esame della sentenza del Pretore e per l'analisi delle osservazioni all'appello presentate dalla controparte;

                                         che un legale diligente, ma solerte e speditivo avrebbe potuto contenere i tempi in 8 ore complessive, ove si rilevi che ampi passaggi dell'appello riprendevano testualmente stralci del memoriale conclusivo (in particolare il punto n. 10 a pag. 11 seg. dell'appello con riferimento al punto n. 5 a pag. 7 seg. delle conclusioni);

                                         che a ciò si giustifica di aggiungere un'ora per le altre attività indicate dal legale (fotocopie, colloqui con la cliente, invii di lettere e così via);

                                         che le spese per l'allestimento della nota profes­sionale sono invece a carico dell'avvocato (BOA n. 22 pag. 37);

                                         che le prestazioni esposte dal legale dopo l'emanazione della sentenza di questa Camera possono essere stimate in un'ora circa (lettura della sentenza ed eventuali spiegazioni alla cliente),

                                         escluso il calcolo dei contributi alimentari scoperti e la lettera al legale della controparte (non compresi nel beneficio del gratuito patrocinio);

                                         che, in definitiva, a un avvocato commissionato d'ufficio può essere riconosciuto nella fattispecie un dispendio di tempo ragionevole di 10 ore (a fr. 180.– l'una);

                                         che l'ammontare delle spese a norma dell'art. 3 TOA (fr. 200.50 per scritturazioni) appare verosimile;

                                         che l'IVA per le prestazioni svolte da patrocinatori d'ufficio fino al 31 dicembre 2010 va calcolata in base alla vecchia aliquota del 7.6% e non secondo quella dell'8%;

                                         che, in sintesi, all'avv. PA 1 va riconosciuta un'indennità di complessivi fr. 2153.25 (onorario fr. 1800.–, spese fr. 200.50, IVA fr. 152.75);

                                         che RA 1 sarà tenuta a rifondere tale somma allo Stato del Cantone Ticino, chiamato ad anticiparla, non appena sarà in grado di provvedere (art. 123 cpv. 1 CPC), fermo restando il termine decennale di prescrizione (art. 123 cpv. 2 CPC);

decide:                     1.   Il dispositivo n. III della sentenza emessa il 25 luglio 2011 da questa Camera è così integrato:

Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 2153.25.

                                         Per il resto il dispositivo rimane invariato.

                                   2.  

                                         Comunicazione:

                                            ;

                                         .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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