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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.01.2012 11.2007.1

30 janvier 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,247 mots·~21 min·4

Résumé

Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale

Texte intégral

Incarti n. 11.2007.1 11.2007.159

Lugano 30 gennaio 2012/rs  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella cause DI.2006.38 e DI.2007.16 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promosse con

istanze del 3 febbraio 2006 e del 17 gennaio 2007 da

 AP 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 3 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 28 dicembre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 14 dicembre 2006 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello del 24 settembre 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

                                              l'11 settembre 2007 dal medesimo Pretore;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (1971), cittadino italiano, e AO 1 (1954), cittadina dominicana, si sono sposati a __________ l'11 giugno 1992. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito, già capo operaio per l'impresa di pulizia __________ di __________, è titolare della ditta individuale __________ di __________, attiva nello stesso settore. La moglie lavora come operaia per una ditta di orologeria, la __________ di __________. I coniugi vivono separati dal febbraio del 2005, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 1976 RFD, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi dalla sorella a __________, dove ha successivamente preso in locazione un appartamento.

                                  B.   Adito il 9 marzo 2005 da AO 1 con un'

                                         istanza a protezione dell'unione coniugale, il Pretore supplente del Distretto di Bellinzona ha autorizzato il 30 settembre 2005 i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito e ha posto a carico di quest'ultimo un contributo alimentare per la moglie di fr. 915.– mensili dal febbraio del 2005. Su appello di AP 1 questa Camera ha poi ridotto il contributo alimentare a fr. 630.– mensili (sentenza inc. 11.2005.137 del 9 febbraio 2009).

                                  C.   Nel frattempo, il 3 febbraio 2006, AP 1 si è rivolto al Pretore perché il contributo alimentare in favore della moglie fosse ridotto a fr. 329.– mensili dal 1° febbraio 2005 o almeno dal 1° dicembre 2005. All'udienza del 29 marzo 2006, indetta per la discussione, AO 1 ha proposto di respin­gere l'istanza, chiedendo in via riconvenzionale di fissare al marito un termine di due mesi per lasciare l'abitazione coniugale e trasferirsi altrove, versandole fr. 5000.– per l'arredo del suo nuovo appartamento e il deposito della cauzione al locatore. L'istante ha avversato tali domande. L'istruttoria si è conclusa il 10 luglio 2006. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato dell'8 agosto 2006 la convenuta ha ribadito la propria posizione, riducendo nondimeno la pretesa riconvenzionale a fr. 2000.–. Il 31 agosto 2006 l'istante ha chiesto di annullare il termine per le conclusioni scritte e di riaprire l'istruttoria. La richiesta è stata respinta il 1° settembre 2006 dal Segretario assessore in luogo e vece del Pretore. Statuendo infine con sentenza del 14 dicembre 2006, il Pretore ha respinto sia l'istanza del marito sia la riconvenzione della moglie. La tassa di giustizia (fr. 300.–) e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili (inc. DI.2006.38).

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 28 dicembre 2006 a questa Camera nel quale chiede che, “eventualmente previa assunzione delle prove indicate con istanza 31 agosto 2006”, il contributo alimentare per la moglie sia ridotto a fr. 178.65 mensili dal 1° febbraio 2005 (o almeno dal 1° dicembre 2005) al 13 luglio 2006 e soppresso dopo di allora. Il memoriale non è stato intimato per osservazioni (inc. 11.2007.1).

                                  E.   Il 17 gennaio 2007 AP 1 si è nuovamente rivolto al Pretore, chiedendo che il contributo alimentare per la moglie fosse soppresso dal 1° gennaio 2007. All'udienza del 12 marzo 2007, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, chiedendo anzi che il contributo fosse aumentato a fr. 1679.– mensili. Ultimata l'istruttoria, il 27 luglio 2007 le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte nelle quali hanno confermato le loro richieste. Statuendo con sentenza dell'11 settembre 2007, il Pretore ha respinto l'istanza e accolto parzialmente la riconvenzione, fissando il contributo alimentare per la moglie in fr. 960.– mensili dal 1° settembre 2007. La tassa di giustizia (fr. 400.–) e le spese sono state poste per due quinti a carico della convenuta e per il resto a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 500.– per ripetibili ridotte (inc. DI.2007.16).

                                  F.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 24 settembre 2007 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – l'accoglimento della sua istan­za e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Con decreto del 27 settembre 2007 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Il memoriale non è stato intimato per osservazioni (inc. 11.2007.159).

                                  G.   In pendenza di appello, il 4 settembre 2009, il Pretore ha poi soppresso in via cautelare il contributo alimentare per la moglie a valere dal 1° ottobre 2009. Nel merito egli ha pronunciato il divorzio, ha ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1976 RFD di __________, precisando le modalità e la destinazione del provento, ha attribuito i mobili e le suppellettili al marito, ha riconosciuto a ogni coniuge la proprietà di quanto in suo possesso e il vicendevole diritto alla metà delle prestazioni d'uscita della cassa pensione accumulate durante il matrimonio (disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per la fissazione dell'am­montare), senza riconoscere alla moglie contributi di mantenimento. Un appello presentato da AP 1 sullo scioglimento della comproprietà è stato respinto da questa Camera con sentenza del 23 gennaio 2012 (inc. 11.2009.170).

Considerando

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC), come la loro modifica (art. 179 cpv. 1 CC), erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio

                                         agli art. 361 seg. CPC ticinese). L'esame dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivi, sotto questo profilo, gli appelli in esa­me sono ricevibili.

                                    I.   Sull'appello del 28 dicembre 2006

                                   2.   Il Pretore ha respinto l'istanza di AP 1 volta alla riduzione del contributo alimentare per la moglie, non ravvisando mutamenti che giustificassero tale richiesta. Egli ha rilevato che, per quanto atteneva alla pigione, la convenuta aveva sì trovato un appartamento a un prezzo inferiore rispetto a quello considerato nella sentenza originaria, ma ciò non legittimava a tornare su quella sentenza, “avuto riguardo sia all'onere nettamente superiore riconosciuto al marito, sia al bisogno evocato dalla moglie di arredare l'appartamento e depositare la garanzia”. Quanto al reddito della moglie, egli ne ha accertato l'aumento da fr. 1900.– a fr. 2416.55 netti mensili, ma ha rilevato anche un aumento del fabbisogno minimo di fr. 481.60 mensili (costi di trasferta fr. 116.–, pasti fuori casa fr. 220.–, spese mediche non coperte dalla cassa malati fr. 45.60, spese legali fr. 100.–). Onde la reiezione del­l'istanza.

                                   3.   L'appellante ribadisce che il costo del nuovo appartamento appigionato dalla convenuta non eccede a fr. 960.– mensili, di modo che rispetto al canone di fr. 1200.– mensili considerato nella sentenza originaria la situazione si è sostanzialmente modificata. Se non che, così argomentando, egli non si confronta con l'opinione del Pretore, secondo cui non si giustifica di tornare sulla pigione di fr. 1200.– mensili riconosciuta alla moglie visto quanto spende il marito stesso per l'alloggio e vista la spesa affrontata da AO 1 per arredare il nuovo appartamento, così come per prestare garanzia. Carente di motivazione, al proposito l'appello si rivela già di primo acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

                                   4.   Circa il reddito della moglie, l'appellante riafferma che essa guadagna fr. 2416.55 mensili, ovvero fr. 516.55 più di quanto è stato accertato nella sentenza originaria a protezione dell'unione coniugale. Tale differenza è – a suo parere – “sicuramente di rilievo, anzi di grande rilievo tale da giustificare una revisione dei contributi stabiliti con sentenza del 30 settembre 2005”. Nemmeno al proposito tuttavia l'appellante non si confronta con l'opinione del Pretore, secondo cui all'aumento del reddito corrisponde un quasi identico aumento del fabbisogno minimo. E nell'appello si cercherebbe invano un accenno a censure sulle nuove poste del fabbisogno riconosciuto alla convenuta. Nuovamente sprovvisto di adeguata motivazione, l'appello sfugge anche su questo punto a qualsiasi disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

                                   5.   Quanto al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di aumentare le spese di trasferta di fr. 300.– mensili e di riconoscergli la spesa di fr. 530.40 per rinnovare il leasing dell'automobile. In merito alle spese di trasferta fatte valere da AP 1 questa Camera ha già avuto modo di rilevare nondimeno che, viste la situazione finanziaria della famiglia, “tutto quanto può essere incluso nel fabbisogno minimo dell'appellante (...) è il costo del mezzo pubblico” (sentenza del 9 febbraio 2009, consid. 4). Nell'appello l'interessato ripropone le stesse argomentazioni vagliate allora da questa Camera. Va rinviato di conseguenza al giudizio precedente.

                                   6.   L'appellante sostiene che dal 13 luglio 2006 si trova in malattia, sicché il suo reddito è solo l'80% di quello conseguito sino ad allora. Per di più, terminato il periodo di protezione legale, il suo rapporto di lavoro è stato disdetto, di modo che dal 1° gennaio 2007 egli avrebbe percepito unicamente indennità di disoccupazione. Ciò giustificherebbe la soppressione del contributo alimentare per la moglie dal 13 luglio 2006. La domanda è fondata tuttavia su fatti nuovi e va dichiarata irricevibile. L'art. 138 cpv. 1 vCC riguardava solo le cause di merito, non le misure a protezione dell'unione coniugale (DTF 133 III 115 consid. 3.2), nell'ambito delle quali continuava a valere – tranne casi particolari estranei alla fattispecie – il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c). L'interessato non può quindi chiamare questa Camera a sindacare una pretesa per la prima volta, assimilando l'autorità di ricorso al giudice naturale. Un'eccezione sarebbe prospettabile, tutt'al più, in forza del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, il quale abiliterebbe la Camera a intervenire d'ufficio sull'uno o sull'altro punto. In concreto, però, un'evenienza del genere non è data. Certo, il 31 agosto 2006 l'istante aveva sottoposto al Pretore un'istanza “di completazione di fatti di causa, di adduzione delle relative prove, rispettivamente di restituzione in intero”, chiedendo di riaprire l'istruttoria. La richiesta è però stata respinta il 1° settembre 2006 senza che l'interessato abbia impugnato tale giudizio, appellabile per lo meno sul rifiuto della restituzione in intero (art. 140 cpv. 1 con rinvio all'96 CPC ticinese). La facoltà conferita dall'art. 322 lett. b CPC ticinese non entra quindi in considerazione. Ne discende che, in ultima analisi, l'appello risulta destinato all'insuccesso.

                                   II.   Sull'appello del 24 settembre 2007

                                   7.   Litigioso è, una volta di più, il contributo di mantenimento per la moglie. Al riguardo Il Pretore non ha disconosciuto che dopo un periodo di disoccupazione il marito aveva avviato un'attività indipendente. A AP 1 nondimeno egli ha imputato un reddito di fr. 4662.40 mensili (pari a quello accertato nella sentenza del 30 settembre 2005) e ne ha confermato il fabbisogno minimo, rimasto immutato. Quanto alla moglie, il primo giudice ha constatato che in seguito a una grave malattia le entrate di lei erano diminuite da fr. 2416.45 mensili nel 2006 a fr. 2132.30 mensili nel 2007, mentre il fabbisogno minimo era aumentato a fr. 3062.50 mensili. Ciò posto, il Pretore ha respinto la postulata soppressione del contributo alimentare. Anzi, lo ha aumentato a fr. 960.– mensili dal settembre del 2007.

                                   8.   L'appellante contesta che il reddito della moglie sia diminuito per grave malattia e completa inabilità lucrativa a tempo indeterminato, sostenendo che in realtà costei non ha mai dichiarato di avere cessato l'attività e che il certificato medico da lei prodotto attesta un'inabilità lavorativa fino al 16 marzo 2007. E siccome dopo di allora si deve presumere che essa abbia ricominciato a lavorare, il suo reddito dev'essere accertato in fr. 2400.– mensili.

                                         a)   Incombe al coniuge che si prevale di una diminuzione del reddito per malattia duratura rendere verosimile tale circostanza (BOA n. 24 pag. 11; I CCA, sentenza inc. 11.2005.42 del 10 giugno 2008, consid. 8c). In concreto la dott. __________ ha certificato il 2 febbraio 2007 che AO 1 “è in trattamento presso il nostro servizio [Istituto oncologico della Svizzera italiana] e pre­senta un'inabilità lavorativa in misura del 100% dal 1° febbraio 2007 al 16 marzo 2007 compreso” (doc. 1). Ciò rende verosimile la causa dell'incapacità di guadagno. Se questa sia sussistita dopo il 16 marzo 2007 non è dato di sapere. Sta di fatto che all'allegazione della convenuta, la quale ha dichiarato di non essere in grado di precisare quando e in quale misura avrebbe potuto riprendere il lavoro dopo l'intervento chirurgico, l'istante nulla ha eccepito. Egli non ha preteso nemmeno che il certificato medico fosse caduco (replica del 12 marzo 2007: verbali, pag. 2). In circostanze del genere l'interessata non era tenuta a recare altri elementi di verosimiglianza. L'apprezzamento del Pretore resiste così alla critica.

                                         b)   Per quel che è del reddito, l'importo di fr. 2132.30 mensili accertato dal Pretore corrisponde all'indennità giornaliera per malattia percepita dall'interessata nel gennaio del 2007 (doc. 2 primo foglio), mentre la cifra di fr. 2400.– mensili addotta dall'appellante corrisponde alla media dello stipendio percepito dalla moglie nel 2006, quando essa lavorava al 100% (doc. 2 secondo foglio). Non soccorrendo in concreto i presupposti per imputare all'interessata un reddito da attività a tempo pieno, anche in questo caso l'apprezzamento del primo giudice sfugge a censura.

                                   9.   AP 1 contesta il reddito ipotetico di fr. 4662.40 mensili ascrittogli dal Pretore, rilevando di avere riscosso dal

                                         1° gennaio al 30 giugno 2007 unicamente indennità di disoccupazione per fr. 3289.70 mensili e di avere cominciato poi un'attività indipendente, “beneficiando di entrate comunque non superiori all'indennità di disoccupazione”. Egli sostiene che il licenzia­mento con effetto al 31 dicembre 2006 non può essergli imputato e che un reddito come quello conseguito in precedenza non entra più in linea di conto, tanto meno ove si pensi che egli non ha qualifiche o esperienze professionali particolari e che la sua attività è assimilabile a quella di semplice lavoratore edile, per la quale il contratto nazionale mantello dell'edilizia (edizione 2006-2008) prevede un salario minimo di fr. 4101.– netti lordi, pari a fr. 3500.– netti mensili.

                                         a)   Per principio il reddito di un coniuge è quello effettivo. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Ciò vale tanto per un debitore quanto per un creditore di contributi ali­mentari. Un guadagno ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata la sua età, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro. La fissazione di un reddito potenziale non ha, in effetti, carattere di penalità (RtiD II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice deve decidere così, in primo luogo, se si può ragionevolmente esigere dal coniuge in questione che eserciti un'attività lucrativa o la estenda, tenendo conto appunto della sua età, della formazione professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina se quel coniuge abbia l'effettiva possibilità di esercitare simile attività e quale sia il reddito conseguibile, tenendo calcolo – una volta di più – dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione sul mercato del lavoro (DTF 137 III 120 consid. 2.3; 109 consid. 4.2.2.2).

                                         b)   Nella fattispecie AP 1, già capo operaio della ditta di pulizie __________ di __________ con un salario di fr. 4662.40 mensili, è stato dichiarato il 13 luglio 2006 inabile al lavoro per malattia. Licenziato al termine del periodo di protezione, dal 1°gennaio al 30 giugno 2007 egli ha riscosso indennità di disoccupazione per circa fr. 3300.– mensili. Dal 1° luglio 2007 ha avviato un'attività indipendente, costituendo la __________, attiva nel settore delle pulizie. Dagli atti risulta altresì che egli è socio senza diritto di firma, con una quota di fr. 1000.–, dell'impresa di pulizia generale __________, __________.

                                         c)   L'appellante era trentaseienne al momento in cui il Pretore ha statuito. La malattia del 2006 non consta avere lasciato strascichi. Nulla ostava dunque a una ragionevole attività nel settore a lui noto delle pulizie. Ora, trattandosi di lavoratori indipendenti il reddito determinante è quello medio, calcolato sull'arco di più anni, di regola tre (sentenza del Tribunale federale 5A_ 171/2011 del 1°luglio 2011, consid. 2.3.2 con riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2009.93 del 23 dicembre 2011, consid. 4a). Il calcolo del reddito deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell'azienda oppure, non esistendo contabilità, ai dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali, tenendo conto di eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c, consid. 3 con rinvii).

                                         d)   Nella fattispecie l'attività indipendente è cominciata solo nel luglio del 2007, di modo che tutto si ignora sulle potenzialità e sulla redditività della ditta individuale. Chiamato a formulare una prognosi, il Pretore si è fondato sull'ultimo stipendio percepito da AP 1 in qualità di dipendente. Nel risultato tale valutazione può essere condivisa. È vero che l'interessato non ha una formazione specifica. È altrettanto vero però che egli è attivo almeno dal 2003 nel settore delle pulizie professionali, nell'ambito del quale ha maturato adeguate esperienze se si pensa che quando lavorava per la I__________ aveva la qualifica di “responsabile degli operai” (deposizione di __________, del 7 luglio 2005, nell'inc. DI.2005.59 richiamato). Non per caso dopo sei mesi di disoccupazione egli è stato in grado di avviare un'attività pro­pria ed è entrato con una partecipazione, ancorché senza diritto di firma, in un'altra società del settore. Invano egli tenta perciò di sminuire le sue capacità, facendosi passare per un addetto alle pulizie di cantiere assimilabile a un semplice lavoratore edile.

                                         e)   Ciò premesso, a giudizio sommario nulla rende verosimile che AP 1 non possa guadagnare quanto percepiva come lavoratore dipendente. Non si ravvisano dunque modifiche notevoli e durature delle circostanze, tanto meno se si pensa che nella dichiarazione d'imposta 2007 l'appellante ha indicato un reddito da attività lucrativa di fr. 31 859.– e che in base alla legge sul rilancio economico e sul sostegno ai disoccupati (RL 10.1.4.1) egli ha ricevuto come incentivo un aiuto finanziario sull'arco di 24 mesi per gli oneri sociali obbligatori a carico del titolare (incarto fiscale nell'inc. OA.2007.133). Si conviene che dal 1° gennaio al 30 giugno 2007 egli ha riscosso unicamente indennità di disoccupazione, ma un periodo di inattività meramente transitorio non influisce sulla capacità di reddito. Dovesse la prognosi del Pretore dimostrarsi inesatta, ad ogni modo, l'appellante potrà sempre chiedere la modifica del contributo litigioso (art. 179 cpv. 1 CC).

                                10.   Relativamente al proprio fabbisogno minimo, confermato dal Pretore in fr. 3675.35 mensili, l'appellante ribadisce che in realtà esso ammonta a fr. 3734.20 mensili. Egli trascura però che una modifica di misure a protezione dell'unione coniugale si giustifica solo qualora le circostanze considerate al momento della decisione siano mutate in maniera rilevante e relativamente duratura, oppure il giudice si sia basato su uno stato di fatto incompleto o inesatto (art. 179 cpv. 1 CC; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 10 ad art. 179 CC; Hasenböh­ler in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 4 ad art. 179 CC; Bräm/ Hasenböhler, Zürcher Kommentar, edizione 1998, n. 7 seg. ad art. 179 CC; Vetterli in: FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 2 ad art. 179 CC). In concreto, per tacere del fatto che la differenza evocata è di poco momento (fr. 57.85 mensili), l'interessato nemmeno allude a una modifica delle circostanze. Sui costi d'automobile (fr. 55.60 di assicurazione RC, fr. 68.25 di imposta di circolazione e fr. 100.– di spese di carburante) il Pretore e questa Camera hanno già avuto modo di spiegare, inoltre, perché nel caso specifico può essere ammesso solo il costo del mezzo pubblico (sopra, consid. 5). Quanto ai pasti fuori casa, l'appellante dimentica che il Pretore ha già riconosciuto tale costo nel fabbisogno minimo (sentenza del 30 settembre 2001, consid. 8.1).

                                11.   L'appellante contesta l'accertamento del fabbisogno minimo della moglie in fr. 3062.50 mensili, rilevando che le spese di malattia (fr. 97.–) sono infondate e immotivate, che la locazione ammonta a fr. 1025.– mensili e che non si giustifica di riconoscere fr. 100.– mensili per spese legali né fr. 116.– mensili per spese di trasferta. Il fabbisogno minimo di lei non eccederebbe pertanto fr. 2709.– mensili.

                                         a)   Per quel che riguarda le spese mediche non coperte dalla cassa malati, contrariamente alle affermazioni dell'appellante il Pretore non ha riconosciuto i fr. 300.– mensili pretesi dalla convenuta, ma solo fr. 97.–  mensili, di cui l'interessato non contesta l'ammontare né la ricorrenza (RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c). Certo, le due note d'onorario dell'igienista dentale (fr. 178.–) non sembrano ricondursi a cure ricorrenti, ma non va dimenticato che dal fabbisogno minimo della moglie il Pretore ha stralciato il premio dell'assicurazione complementare secondo la LCA (fr. 32.80 mensili), copertura alla quale, visti i problemi di salute dell'interessata, sarebbe poco avveduto rinunciare (cfr. RDAT I-1999 pag. 207 n. 59 consid. 3; I CCA, sentenza inc. 11.2005.37 del 10 aprile 2006, consid. 7a). D'altro lato non si giustifica nemmeno di inserire nel fabbisogno minimo dell'appellante una spesa analoga, puramente virtuale, solo per questioni di parità di trattamento.

                                         b)   Circa il costo dell'alloggio, l'appellante si limita a ribadire che la locazione ammonta a soli fr. 1065.– mensili, ma non si confronta con l'opinione del Pretore, secondo cui “l'importo di fr. 1200.– mensili considerato in origine può essere riconfermato avuto riguardo all'onere nettamente superiore riconosciuto al marito nella sentenza del 30 settembre 2005”. Privo di motivazione, in proposito l'appello va dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

                                         c)   Relativamente alle spese legali, già nel 2006 il Pretore aveva incluso nel fabbisogno minimo della convenuta l'indennità di fr. 100.– mensili (sentenza del 14 dicembre 2006, consid. 3), senza che il marito la contestasse. Mal si intravede ora, di conseguenza, una modifica qualsiasi. Men che meno ove si consideri che neppure nell'appello l'interessato muove conte­stazioni. Sia come sia, contrariamente a quanto egli crede, il Pretore non ha riconosciuto alla moglie una provvigione ad litem, improponibile nelle misure a protezione dell'unione coniugale (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c), ma ha inserito nel fabbisogno minimo di lei un'indennità a copertura dei costi legali e processuali, che come tale rientra nei doveri di mantenimento giusta l'art. 163 CC (loc. cit.; I CCA, sentenza inc. 11.2009.185 del 29 marzo 2010, consid. 6d).

                                         d)   In merito per finire alle spese di trasferta (verosimilmente per esami medici, la moglie essendo stata ritenuta dal primo giudice inabile al lavoro), la contestazione è una volta ancora nuova, e perciò inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

                                12.   Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni alla controparte.

                                13.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, pur tenendo conto del fatto che il contributo alimentare è stato soppresso in via cautelare dal Pretore il 4 settembre 2009.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello del 28 dicembre 2006 è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 350.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   L' appello del 24 settembre 2007 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   4.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 350.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico dell' appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   5.   Intimazione a:

   ;   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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