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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.09.2011 11.2006.87

28 septembre 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,642 mots·~8 min·4

Résumé

Stralcio dell'appello per lite divenuta senza oggetto

Texte intégral

Incarto n. 11.2006.87

Lugano 28 settembre 2011/lw    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 4.2005 – R.29/35.2006 (nomina del tutore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che opponeva

 AP 1, ora in , ed AP 2, già in   (patrocinate dall'dott.  PA 1 )  

alla  

Commissione tutoria regionale 11, Losone, e a   CO 2 e CO 3, (patrocinati dall'avv. PA 2, )   per quanto riguardava la designazione di    CO 4   a tutore della stessa AP 2 (1914-2009);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 28 agosto 2006 presentato da AP 1 ed AP 2 contro la decisione emessa il 4 agosto 2006 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   In accoglimento di una domanda di intervento inoltrata il 14 gennaio 2005 da CO 2 e CO 3, il 28 novembre 2005 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione della loro madre AP 2 (1914) e ha incaricato la Commissione tutoria regionale 11 di nominare un tutore. Il 6 aprile 2006 la Commissione tutoria regionale ha nominato tutore CO 4 dell'Ufficio del tutore ufficiale, incaricato di amministrare i beni e i redditi della pupilla, allestire l'inventario dei beni, presentare alla Commissione tutoria regionale i rendiconti annui e chiedere – se necessario – il consenso previsto dagli art. 421 e 422 CC. Estranea ai compiti del tutore era invece la gestione delle relazioni della pupilla con i figli CO 2 e CO 3, i quali avevano rapporti tesi con la sorella AP 1, che abitava con la madre, prestandole cure e assistenza.

                                  B.   Il 18 aprile 2006 il tutore ha invitato la Commissione tutoria regionale a designare un secondo tutore (art. 379 cpv. 2 CC) nella persona di AP 1, chiamata a gestire e assistere la pupilla per tutto quanto atteneva ai rapporti personali, lasciando a lui l'incombenza di amministrare le rendite e la sostanza, compresa quella di assistere l'interdetta in ogni suo bisogno amministrativo. Con “opposizione e ricorso” dell'8 maggio 2006 AP 2 e AP 1 hanno chiesto all'Autorità di vigilanza sulle tutele di rimuovere CO 4 la Commissione tutoria regionale avendo “arbitrariamente istituito una figura ibrida di amministratore che viola il numerus clausus delle istituzioni tutelari”, e di nominare in sua vece AP 1. Con decisione del 4 agosto 2006 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha confermato la nomina di CO 4, estendendone le competenze alla gestione dei rapporti della pupilla con i figli CO 2 e CO 3 Non sono state prelevate tasse né spese. Le ripetibili sono state compensate.

                                  C.   Contro la decisione appena citata AP 2 e AP 1 sono insorte a questa Camera con un appello del 28 agosto 2006, postulando l'annullamento della decisione impugnata e la nomina di AP 1 alla funzione di tutrice di AP 2 in luogo di CO 4. Nelle loro osservazioni del 6 ottobre 2006 CO 2 e CO 3 propongono di respingere l'appello. In pendenza di appello, il 12 gennaio 2009, CO 2 e CO 3 hanno comunicato che AP 2 è deceduta il 15 dicembre 2008 e hanno instato per lo stralcio della causa dai ruoli, “tenendo però conto delle ripetibili per entrambe le istanze”.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre 2010 erano appellabili entro venti giorni a questa Camera (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). La procedura era quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame era ricevibile.

                                   2.   La morte di AP 2 ha reso in concreto l'appello privo d'oggetto, per tacere della circostanza che l'impugnazione era divenuta senza interesse già prima, quando l'interdetta aveva trasferito il domicilio a __________ (GR) e l'autorità tutoria del Moesano le aveva designato il 16 aprile 2008 un nuovo tutore nella persona di __________. A ragione CO 2 e CO 3 postulano quindi lo stralcio della procedura dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC).

                                   3.   Trattandosi di statuire sugli oneri processuali di un contenzioso divenuto senza oggetto o senza interesse giuridico, l'autorità valuta – sommariamente – quale sarebbe stato il presumibile esito del procedimento se questo non andasse tolto dai ruoli (art. 72 della procedura civile federale per analogia; RtiD I-2004 pag. 488 in alto con rinvii).

                                         a)   Anzitutto occorre interrogarsi su quella che sarebbe stata la legittimazione di AP 2 ad appellare. Costei non risulta infatti avere impugnato la decisione presa il 4 agosto 2006 dell'Autorità di vigilanza sulle tutele, né avere conferito mandato di patrocinio all'avvocato PA 1. Questi pretende di avere agito in subdelega di AP 1 sulla base di una procura conferitale dalla madre l'8 novembre 2004 (doc. 2 nell'incarto dell'Autorità di vigilanza). Se non che, tale procura è da ritenersi estinta per la perdita dei diritti civili intervenuta con l'interdizione del 28 novembre 2005. Certo, l'art. 35 cpv. 1 CO dispone che il mandato conferito per negozio giuridico cessa – tra l'altro – con la perdita della capacità civile del mandante “se non risulta il contrario dalla natura della convenzione o dalla natura del negozio”. Simile eccezione tuttavia non si sarebbe verosimilmente ravvisata nella fattispecie, come rilevavano sia l'Autorità di vigilanza (decisione impugnata, pag. 4) sia CO 2 e CO 3 (osservazioni, pag. 2), ove si pensi che nella sua perizia dell'11 ottobre 2005 all'intenzione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele il dott. __________ aveva accertato l'incapacità di AP 2 “di conferire una procura o sorvegliare nel dettaglio una procura precedentemente conferita”. Nella misura in cui era introdotto da AP 2, l'appello sarebbe quindi verosimilmente stato dichiarato irricevibile.

                                         b)   Nel merito la decisione presa il 4 agosto 2006 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele rispondeva all'esigenza di designare un tutore neutrale, estraneo alle tensioni tra CO 2 e CO 3, da un lato, e AP 1, dall'altro. Ciò ha indotto l'Autorità di vigilanza a respingere la candidatura di AP 1, anche solo per affiancare CO 4. È vero che la soluzione del tutore duplice era auspicata dallo stesso CO 4. Essa offendeva però il principio secondo cui una tutela multipla si giustifica solo in circostanze speciali (art. 379 cpv. 2 CC), ciò che non era il caso nella fattispecie, la situazione non apparendo particolarmente complessa o delicata, né per quanto atteneva alla gestione amministrativa, né con riguardo alle cure personali che la figlia avrebbe continuato a prodigare anche in difetto di una sua nomina a tutrice.

                                         c)   Si aggiunga che AP 1 ha sempre postulato la propria nomina a tutrice unica, come sottolineava la Commissione tutoria regionale nelle osservazioni del 10 maggio 2006 inviate all'Autorità di vigilanza sulle tutele. Una nomina duplice sarebbe risultata contraria perciò all'art. 379 cpv. 2 CC, secondo cui la gestione in comune di una tutela non può essere affidata a più persone senza il loro consenso. Quanto alla scelta di CO 4, essa appariva di sicuro affidamento, viste le competenze da lui acquisite in campo tutelare. Oltre a ciò, la decisione presa il 4 agosto 2007 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele apportava un giusto correttivo al pronunciato di prima sede, conformandolo al diritto federale nella misura in cui affidava al tutore tutte le competenze previste per legge, compresa quella di assistere il tutelato in tutti i suoi interessi personali, tra cui i “rapporti della pupilla con i figli non conviventi” (art. 406 cpv. 1 CC).

                                   4.   Se ne conclude, che non andasse tolto dai ruoli, l'appello sarebbe verosimilmente stato respinto nella misura in cui fosse risultato ricevibile. In ossequio al principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese) gli oneri processuali e le ripetibili vanno posti dunque a carico di AP 1, mentre va esente da spese AP 2, la quale è stata indicata a torto in qualità di appellante dalla figlia. La tassa di giustizia va ad ogni modo ridotta per tenere conto del fatto che la procedura d'appello termina senza sentenza (art. 21 LTG per analogia).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico di AP 1, che rifonderà a CO 2 e CO 3 fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–    ; –    ; –   –   .

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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