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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.09.2006 11.2006.84

15 septembre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,623 mots·~13 min·2

Résumé

misure provvisionali in pendenza di causa di divorzio e provvigione ad litem

Texte intégral

Incarto n. 11.2006.83 11.2006.84

Lugano 15 settembre 2006/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nelle cause DI.2006.247 e DI.2006.248 (divorzio: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promosse con istanze del 22 febbraio 2006 da

 AP 1   (patrocinata dall'  PA 2 )  

contro  

 AO 1   (patrocinato dall'  PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 24 agosto 2006 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare (contributi di mantenimento) emesso l'11 agosto 2006 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 4;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello del 24 agosto 2006 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare (provvigione ad litem) emesso l'11 agosto 2006 dal medesimo Segretario assessore;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 (1950) e AP 1 (1957) si sono sposati a __________ il 28 giugno 1986. Dal matrimonio è nato L__________, il 3 dicembre 1988. Il marito è amministratore unico della __________, attiva nel commercio e nella manutenzione di autoveicoli, oltre che nell'esercizio di un'autorimessa. Di formazione bambinaia, durante la comunione domestica la moglie non ha esercitato attività lucrativa. I coniugi vivono separati dalla fine del 1998 e da allora il marito versa complessivi fr. 4700.– mensili per il mantenimento di moglie e figlio.

                                  B.   L'8 gennaio 2004 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chie­dendo di affidare il figlio alla madre (riservato il suo diritto di visita), di ripartire gli averi di cassa pensione e di accertare l'avvenuta liquidazione del regime dei beni. Alla moglie egli ha proposto un contributo indicizzato di fr. 3585.– mensili fino al 30 giugno 2006 e di fr. 1000.– mensili fino al di lei pensionamento, al figlio L__________ ha offerto un contributo di fr. 1115.– mensili fino al termine degli studi o della formazione professionale. Nella sua risposta del 26 marzo 2006 AP 1 ha aderito al principio del divorzio e all'affidamento del figlio, ma ha preteso un contributo di fr. 6300.– mensili per sé e uno di fr. 2000.– mensili per L__________. La causa è attualmente in fase istruttoria (inc. DI.2004.24).

                                  C.   Il 22 febbraio 2006 AP 1 si è rivolta al Pretore con un'istanza provvisionale per ottenere che il marito fosse obbligato, già in via cautelare, a pagare – in aggiunta al contributo alimentare per il figlio – l'intera retta dell'__________ a __________ per il biennio 2005/06 e a rimborsarle quanto da lei anticipato (inc. DI.2006.247). Inoltre essa ha sollecitato una provvigione ad litem di fr. 2500.– (inc. DI.2005.248). Statuendo inaudita parte il giorno successivo, il Pretore ha condannato AO 1 a versare all'istante fr. 1784.50 (metà della retta per l'anno scolastico 2005/06). All'udienza del 25 aprile 2006, indetta per la discussione cautelare, AO 1 ha postulato il rigetto delle istanze. Alla discussione finale, tenuta seduta stante, le parti hanno confermato le rispettive posizioni.

                                  D.   Con decreti cautelari dell'11 agosto 2006, emessi in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto sia l'istanza volta al pagamento della retta scolastica sia quella intesa allo stanzia­mento di una provvigione ad litem. Gli oneri processuali di entrambi i giudizi sono stati posti a carico dell'istante, tenuta a rifon­dere al convenuto un'indennità per ripetibili.

                                  E.   Contro i decreti appena citati AP 1 è insorta con appelli del 24 agosto 2006 per ottenere che, in riforma dei giudizi impugnati, le due istanze siano accolte e i decreti cautelari riformati di conseguenza. Gli appelli non hanno formato oggetto d'intimazione.

Considerando

in diritto:                   I.   Sull'appello in materia di contributi alimentari per il figlio

                                   1.   Riassunto uno scambio di lettere tra le parti, nel quale la moglie chiedeva che la retta dell'istituto scolastico frequentato dal figlio fosse assunta dal marito, mentre questi proponeva di suddividerla a metà, il Segretario assessore ha ritenuto “ragionevole che la retta per l'anno scolastico 2005/06, così come le rette future, sia­no a carico di entrambi i genitori nella misura di ½ ciascuno”, “la frequentazione di un liceo privato nulla [avendo] a che vedere con le asserite agiatezze finanziarie in cui verserebbe il marito o con il suo tenore di vita, tanto più che L__________ ha sempre frequentato scuole pubbliche”. L'appellante si duole anzitutto che la decisione impugnata è tanto succinta da non permetterle di capire perché la sua istanza sia stata respinta. Soggiunge poi di non avere i mezzi per finanziare nemmeno in parte la retta scolastica e di aver potuto anticipare la somma solo grazie a un prestito, le sue entrate consistendo nel solo contributo alimentare di fr. 4700.– mensili ricevuto dal marito per sé e il figlio. Essa sottolinea infine la florida situazione finanziaria che consente al convenuto un alto tenore di vita e che giustifica l'addebito a quest'ultimo dell'intera retta scolastica.

                                   2.   Il Segretario assessore ha respinto l'istanza cautelare – come detto – per il solo fatto di stimare “ragionevole” il riparto della retta scolastica in ragione di metà ciascuno. Che ciò basti per motivare una decisione, ancorché meramente provvisionale, è dubbio. Certo, l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC non si sospinge oltre i requisiti minimi del diritto federale (art. 29 cpv. 2 Cost.). Sta di fatto che una motivazione deve permettere di capire almeno perché il giudice abbia deciso in un sen­so piuttosto che in un altro, consentendo alla giurisdizione di ricorso di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 129 I 236 consid. 3.2 con richiamo). Un decreto provvisionale è per sua natura sommario e di semplice verosimiglianza. Ciò non toglie che esso debba fondarsi su fatti debitamente accertati e su situazioni puntualmente valutate, non su opinioni soggettive del giudice o – peggio – sul di lui beneplacito. Da questo profilo il decreto impugnato si pone ai limiti inferiori delle esigenze minime di motivazione e ci si potreb­be seriamente domandare se non vada dichiarato nullo già per ragioni d'ordine. L'interrogativo può nondimeno rimanere irrisolto, giacché gli atti vanno, comunque sia, rinviati in prima sede per le ragioni in appresso.

                                   3.   L'appellante chiede che la retta dell'istituto scolastico frequentato dal figlio sia posta interamente a carico del marito. Ora, i costi di una scuola privata rientrano senza dubbio nel fabbiso­gno in denaro del figlio (Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 15 ad art. 285 CC) e si riconducono – nelle note raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio per la gioventù e l'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui la Camera civile di appello si ispira per prassi costante – alla voce weitere Kosten. Questa comprende, appunto, le spese di formazione e di istruzione (Empfeh­lungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 a metà), sempre che l'iscrizione alla scuola privata sia stata concordata dai genitori o corrisponda a concrete esigenze dei figli (difficoltà scolastiche, necessità del doposcuola ecc.: I CCA, sentenza inc. 11.1996.59 del 19 agosto 1996, consid. 4).

                                         Ciò premesso, ogni genitore deve contribuire al mantenimento del figlio secondo le sue possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). Nell'ambito di misure provvisionali in una causa di divorzio tale partecipazione risulta, per giurisprudenza invalsa di questa Camera, dal metodo che disciplina il calcolo dell'eccedenza – di regola suddivisa a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (RtiD I-2006 pag. 673 con riferimenti). Il fabbisogno dei coniugi si determina in base al minimo esisten­ziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare la locazione e i costi accessori, i premi della cassa malati e del­le assicurazioni domestiche, le spese professionali e gli oneri fiscali. Quello dei figli minorenni va stabilito in base alle già citate raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioven­tù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella dell'edizione 2005 in: ‹www.ajb.zh.ch›), adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto).

                                   4.   Nella fattispecie la prima difficoltà risiede nel fatto che il Segretario assessore non ha minimamente stabilito il fabbisogno in denaro di L__________. Al proposito potrebbe anche rimediare questa Camera in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione. Se non che, il primo giudice ha omesso di accertare anche il reddito dei coniugi, come ha sorvolato completamente sui rispettivi fabbisogni minimi, di modo che non è nemmeno dato di sapere se il bilancio familiare sia in attivo o in passivo. Egli si è limi­tato a ritenere “ragionevole” la suddivisione della retta scolastica tra i genitori in ragione di metà ciascuno, ma il criterio della ragionevolezza in sé non è sufficiente. Prima occorre appurare redditi e fabbisogni come si è appena spiegato, poi bisogna calcolare l'eccedenza (o l'ammanco) mensile seguendo il metodo descritto. Solo qualora l'esito appaia urtante si può derogare al risultato. L'unica eccezione riconosciuta finora dalla giurisprudenza, tuttavia, si riconduce al caso in cui durante la vita in comune i coniugi non destinassero tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma ne riservassero taluni a scopi diversi, come per esempio al risparmio (DTF 119 II 317 consid. 4b; l'altro caso in cui il Tribunale federale ha ritenuto inapplicabile il citato metodo non riguarda il Cantone Ticino, questa Camera non avendo mai calcolato i fabbisogni delle parti nel modo descritto in DTF 126 III 8). Spetta per di più al coniuge che chiede di derogare al riparto paritario dell'ecce­den­za rendere verosimili i motivi che giustifichino simili estre­mi (I CCA, sentenza inc. 11.1998.74 dell'11 maggio 1999, consid. 2 in fine, pubblicato in: FamPra.ch 2000 pag. 148).

                                   5.   Nel caso specifico sarebbe necessario, per giudicare il ricorso, appurare anzitutto i redditi e i fabbisogni, calcolando l'eccedenza o l'ammanco familiare (sopra, consid. 3). Non incombe tuttavia a questa Camera statuire essa medesima in una causa per la prima volta, sostituendosi al giudice naturale (I CCA, sentenza inc. 11.2004.135 del 24 novembre 2004, consid. 6 con riferimenti). Fosse vero il contrario, in tutti i processi retti dal principio inquisi­torio – come quelli relativi al mantenimento di figli minorenni – il primo giudice potrebbe limitarsi a statuire in qualche modo, lasciando all'autorità di ricorso il compito di colmare le mancanze (ed eventualmente di istruire la causa). Ciò non sarebbe ammissibile, anche perché le parti si vedrebbero sottrarre la garanzia del doppio grado di giurisdizione, ove appena si pensi che contro una sentenza di appello in materia provvisionale non è dato alcun rimedio ordinario al Tribunale federale (Rep. 1996 pag. 126 consid. 8). Nelle circostanze descrit­te non rimane quindi che annullare il decreto appellato e rinviare gli atti al primo giudice perché statuisca di nuovo dopo avere esperito i menzionati accertamenti (art. 326 lett. a CPC per analogia).

                                   6.   Si ricordi ad ogni buon conto, per quanto riguarda il fabbisogno del figlio, che le cifre indica­te nelle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo dal 2000 in poi – diversamente da quelle che figuravano ancora nell'edizione 1996 – sono già commisurate al costo delle economie domestiche su scala naziona­le, in base per di più a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di ceto relativamen­te modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rap­porto al fabbisogno in denaro indica­to dalle raccomandazioni sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze specifiche (per esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o allog­gio a condizio­ni particolar­mente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C). Il fabbisogno in denaro del figlio non si decurta nemmeno ove i genitori non siano in grado di assicurarlo: in tale ipotesi ci si limita ad accertare in che misura tale fabbisogno rimanga scoperto (op. cit., pag. 16 nel mezzo; analogo criterio prevede, del resto, l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è della rendita al coniuge divorziato), ogni genitore avendo il diritto di conservare alme­no l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richia­mi). I principi testé riassunti sono anche stati debitamente pubblicati (sentenza inc. 11.2002.60 del 9 settembre 2002, parzialmente riprodotta in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11 in alto; inc. 11.2000.5 del 23 gen­naio 2003, con­sid. 11b riprodotto in: RtiD II-2004 pag. 567).

                                         In concreto L__________ è quasi maggiorenne, di modo che il Segretario assessore dovrà dipartirsi dall'importo di fr. 2020.– mensili corrispondente al fabbisogno di un figlio unico nell'ultima fascia di età (dal 13° al 18° anno), per la quale le raccomandazioni indicano un fabbisogno medio in denaro di fr. 1980.– mensili. Non lavorando, tuttavia, la madre può prestare cura e educazione in natura. Anche il costo per l'alloggio andrà adattato al caso specifico, (un terzo di quello effettivo pagato dalla madre). Alla voce weitere Kosten andrà cumulata invece la retta scolastica, sempre che l'iscrizione alla scuola privata sia stata concordata dai genitori o corrisponda a concrete esigenze del figlio (sopra, consid. 3). Dopo la maggiore età, poi, il fabbisogno in denaro di L__________ potrà essere inserito nel bilancio familiare solo se i genitori saranno d'accordo (I CCA, sentenza 11.2001.46 del 22 gennaio 2002 consid. 5, riassunta in: RtiD I-2005 pag. 773), e a condizione che il figlio maggiorenne consenta alla sua rappresentanza da parte della madre (art. 133 cpv. 1 CC; DTF 129 III 55).

                                   II.   Sull'appello in materia di provvigione ad litem

                                   7.   Il Segretario assessore ha negato all'istante il diritto a una provvigione di causa litem poiché “per le motivazioni ivi esposte [nel parallelo decreto provvisionale] questo giudice non ritiene di ammettere l'istanza in esame, la citata procedura cautelare potendo ragionevolmente essere evitata”. Dando per certo che il parallelo appello sia accolto, l'appellante chiede che il marito sia tenuto a erogarle una provvigione di fr. 2500.– per la procedura di primo grado. Invero, dopo quanto si è espo­sto non si può dire che l'istanza cautelare della moglie fosse superflua o manifestamente infondata sin dall'inizio (v. Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, Berna 1999, n. 15 ad art. 163 CC). Del resto, sen­za avere eseguito un benché minimo accertamento in materia di redditi e fabbisogni familiari non si può nemmeno affermare il contrario. Ne segue che il decreto impugnato, alla stregua del precedente, dev'essere annullato e gli atti rinviati al Segretario assessore perché statuisca di nuovo, dopo avere provveduto agli accertamenti necessari.

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

                                   8.   Le evidenti particolarità del caso inducono questa Camera a non intimare l'appello e a non ordinare una notifica che si esaurirebbe in un vuoto esercizio di giurisdizione. Non è il caso dunque di prelevare tasse o spese (art. 148 cpv. 2 CPC). Quanto alle ripetibili, l'istante non ne otterrebbe nemmeno se il convenuto avesse postulato a torto la reiezione degli appelli, giacché questi vanno accolti solo parzialmente. Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa e non può essere tenuto al versamento di indennità (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). Sugli oneri di primo grado il Segretario assessore si pronuncerà di nuovo in esito al futuro giudizio.

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   Gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso che i decreti impugnati sono annullati e le cause sono rinviate al Segretario assessore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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