Incarto n. 11.2006.76
Lugano, 22 novembre 2010/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria:
Rossi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2006.19 (mantenimento del figlio: modifica) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 25 gennaio 2006 da
AP 1 () (patrocinato da PA 2)
contro
AO 1 (rappresentato dalla madre RA 1 , e patrocinato da PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 7 agosto 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 26 luglio 2006 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 con le osservazioni all'appello;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. RA 1 (1957) ha dato alla luce l'11 gennaio 1989 un bambino, AO 1. Con sentenza del 22 luglio 1996 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha accertato la paternità di AP 1 (1948), condannando quest'ultimo a versare per il figlio un contributo alimentare indicizzato di fr. 600.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 650.– mensili fino al 12° compleanno, di fr. 700.– mensili fino al 16° compleanno e di fr. 750.– mensili fino alla maggiore età. Ai tempi cameriere, dal 1° gennaio 2000 AP 1 percepiva una rendita piena d'invalidità.
B. Il 25 gennaio 2006 AP 1 ha convenuto il figlio davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, la riduzione del contributo alimentare a fr. 504.– mensili (pari alla rendita completiva AI percepita direttamente dalla madre), facendo valere che dal 1° aprile 2005 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero gli aveva ridotto la rendita al 75%. All'udienza del 24 febbraio 2006, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere l'azione, postulando anch'egli l'assistenza giudiziaria.
L'istruttoria si è conclusa il 6 aprile 2006. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale conclusivo del 15 maggio 2006 l'istante ha mantenuto la richiesta intesa a ridurre il contributo alimentare per il figlio a fr. 504.– mensili. Nel proprio allegato, del 12 maggio 2006, AO 1 ha proposto una volta ancora di rigettare la domanda.
C. Statuendo con sentenza del 26 luglio 2006, il Pretore ha respinto l'azione. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr. 70.– sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere al figlio fr. 1000.– per ripetibili. Anche la richiesta di assistenza giudiziaria è stata respinta. AO 1 è stato ammesso invece al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 7 agosto 2006 a questa Camera per ottenere la completa soppressione del contributo litigioso e il conferimento dell'assistenza giudiziaria in prima sede. Identico beneficio egli sollecita in appello. Nelle sue osservazioni del 4 settembre 2006 AO 1 propone di respingere l'appello, instando a sua volta per la concessione dell'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Le azioni di mantenimento e di modifica del contributo alimentare per i figli (art. 279 e 286 CC) sono trattate con la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC, in esito alla quale il Pretore statuisce con sentenza impugnabile entro dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC). Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile. Irricevibili per tardività sono invece le osservazioni all'appello, introdotte dal convenuto il 4 settembre 2006 nel convincimento – fallace (art. 428bis CPC) – che le ferie giudiziarie interrompessero il decorso dei termini (memoriale, pag. 2 in alto).
2. AP 1 acclude all'appello una decisione del 13 marzo 2006 con cui l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha ulteriormente ridotto al 50% la sua rendita d'invalidità dal 1° maggio 2006 (doc. J), un attestato di rendita d'invalidità LPP al 50% dal 1° giugno 2006 della __________ Cassa pensione di __________ (doc. K), una relazione medico-legale 10 aprile 2006 del dott. __________ __________ di __________ (__________) sulla sua capacità di guadagno (doc. L), un rapporto medico 14 aprile 2006 del dott. __________ di __________ (doc. M) e una lettera 7 agosto 2006 dell'Ufficio cantonale del sostegno sociale e dell'inserimento (doc. N). Ancorché nuovi, tali documenti sono ammissibili in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 280 cpv. 2 CC; DTF 128 III 414 verso l'alto).
3. Al momento in cui l'attore ha promosso causa, il 25 gennaio 2006, AO 1 aveva appena compiuto 17 anni. Litigioso è dunque il contributo alimentare dovuto al figlio dal febbraio del 2006 fino al gennaio del 2007, quando AO 1 ha compiuto 18 anni. Davanti al primo giudice AP 1 aveva sollecitato la riduzione dell'importo da fr. 750.– mensili (più il rincaro intervenuto dopo la sentenza del 22 luglio 1996, per complessivi fr. 804.50) a fr. 504.– mensili (memoriale conclusivo, pag. 2, richiesta di giudizio n. 1.1). In questa sede egli postula la completa soppressione del contributo (appello, pag. 2, richiesta di giudizio n. 1.2). Seppure nuova, tale domanda è proponibile in virtù del principio inquisitorio illimitato che regge il diritto di filiazione (sopra, consid. 2), per lo meno nella misura in cui si àncora ai documenti nuovi prodotti in appello.
4. Il giudice può, “ad istanza di un genitore o del figlio”, modificare o togliere il contributo per un minorenne ove le circostanze considerate al momento in cui il contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). Decisivo ai fini del giudizio è il raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano i genitori (e il figlio) al momento in cui il contributo è stato stabilito – rispettivamente al momento in cui è stato modificato l'ultima volta – e quelle in cui essi versano al momento in cui il giudice statuisce sull'azione di modifica. Quanto al cambiamento di circostanze, esso deve apparire rilevante e duraturo (I CCA, sentenza inc. 11.2007.13 del 10 giugno 2008, consid. 3 con riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.130 del 21 aprile 2010, consid. 3).
5. Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato che al momento in cui era stato fissato il contributo alimentare per il figlio (sentenza del 22 luglio 1996), l'istante guadagnava fr. 3366.– mensili al netto d'imposta (pagata alla fonte) e aveva un fabbisogno minimo di fr. 1782.– mensili. RA 1 guadagnava fr. 3600.– netti mensili (assegno familiare compreso) e aveva un fabbisogno minimo di fr. 2459.50 mensili. L'uno aveva quindi un margine disponibile di fr. 1584.– mensili, l'altra di fr. 1140.50 mensili.
Il 1° aprile 2005, ha continuato il Pretore, le entrate dell'istante risultavano di soli fr. 3004.– mensili (fr. 1259.– dalla rendita AI al 75%, più fr. 504.– di rendita complementare per il figlio riscossi direttamente da RA 1, e fr. 1745.– da una rendita LPP), mentre il fabbisogno minimo era lievitato a fr. 2218.– mensili. Il reddito di RA 1 era diminuito a sua volta a fr. 2247.– mensili (fr. 1238.– da una rendita AI e fr. 1009.– da una rendita LPP), come pure il fabbisogno minimo a fr. 2305.– mensili. A AP 1 rimaneva pur sempre, nondimeno, un margine disponibile di fr. 786.– mensili. RA 1 si ritrovava invece con un ammanco di fr. 58.– mensili. Quanto al fabbisogno in
denaro di AO 1, diciassettenne, il Pretore l'ha calcolato in fr. 1707.– mensili (senza spese di cura né educazione, fornite in natura dalla madre), constatando ch'esso rimaneva scoperto nella misura in cui non era finanziato dalla citata rendita complementare AI di fr. 504.– e da un terzo dello stipendio percepito dal figlio stesso come apprendista meccanico (fr. 180.50 mensili fino al 31 agosto 2006, fr. 227.50 mensili dal 1° settembre 2006). Nelle condizioni descritte il Pretore ha ritenuto che non si giustificasse, in definitiva, alcuna riduzione del contributo litigioso.
6. Nell'appello l'attore sottolinea che con decisione del 13 marzo 2006 la sua rendita AI è stata ulteriormente ridotta al 50%, da fr. 1259.– a fr. 839.– mensili, e quella complementare per il figlio da fr. 504.– a fr. 336.– mensili. Ciò ha comportato una parallela riduzione della rendita LPP, passata da fr. 1745.– a fr. 872.65 mensili, onde una nuova contrazione delle sue entrate complessive da fr. 3004.– a fr. 2047.65 mensili. L'appellante afferma inoltre di essere totalmente inabile al lavoro, come attestano i due certificati medici acclusi all'appello (sopra, consid. 2). Infine egli fa valere che il suo fabbisogno minimo ammonta non solo a fr. 2218.–, come ha calcolato il Pretore, bensì a fr. 2896.– mensili. Trovandosi in una situazione di grave ammanco, egli non sarebbe più in grado pertanto di erogare alcun contributo di mantenimento.
Quanto a RA 1, l'appellante sostiene che la rendita AI di fr. 1238.50 mensili da lei percepita risale al 2002 ed è sicuramente aumentata nel frattempo, che costei riceve altresì una rendita completiva per il figlio di fr. 495.55 mensili (ignorata dal Pretore) e che il premio della cassa malati riconosciutole dal primo giudice nel fabbisogno minimo è eccessivo (fr. 400.– mensili). Il fabbisogno in denaro del figlio, poi, andrebbe decurtato di fr. 135.– mensili che la tabella correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo prevede per il vestiario, spesa che l'appellante medesimo assume, sicché il citato fabbisogno in denaro si riduce da fr. 1707.– a fr. 1572.– mensili. Infine le condizioni disagiate delle parti impongono di far sì che il figlio devolva tutto il suo stipendio di apprendista (fr. 630.– mensili oltre la tredicesima) al mantenimento proprio. Ciò giustificherebbe, in ultima analisi, la completa soppressione del contributo alimentare.
7. Per quanto riguarda il suo reddito, nell'appello l'interessato non contesta i dati accertati dal Pretore il 1° aprile 2005 (fr. 1259.– dalla rendita AI al 75%, più fr. 504.– di rendita complementare per il figlio riscossi direttamente da RA 1, e fr. 1745.– da una rendita LPP). Fa valere che con decisione del 13 marzo 2006 (acclusa all'appello: doc. J) l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero gli ha ridotto la rendita al 50%, ciò che ha comportato una parallela riduzione della rendita LPP. Sta di fatto che
la decisione appena citata ha dispiegato i suoi effetti dal 1° maggio 2006 (dispositivo n. 2). Per i contributi alimentari dovuti fino al 30 aprile 2006 vale il reddito conseguito dall'appellante prima di allora. E a tale proposito occorre una precisazione: non solo la rendita AI al 75% di fr. 1763.– mensili includeva una complementare di fr. 504.– per il figlio (doc. B, pag. 3); anche la rendita LPP di fr. 1745.– mensili includeva una complementare simile, di fr. 349.– (doc. C, pag. 1). Ora, le rendite complementari non possono essere incamerate dai genitori: l'obbligato al mantenimento che per motivi d'età o d'invalidità riceve rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, le quali sostituiscono reddito da attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio (art. 285 cpv. 2bis prima frase CC). Ne segue che il reddito determinante dell'attore fino al
30 aprile 2006 non era di fr. 3004.– mensili, bensì di fr. 2655.– netti mensili (rendita AI di fr. 1259.–, rendita LPP di fr. 1396.–). Le complementari di fr. 504.– e di fr. 349.– mensili spettavano al figlio.
8. Nelle circostanze descritte appare evidente che fino al 30 aprile 2006 non v'era spazio per alcuna riduzione del contributo alimentare. Al momento in cui ha promosso causa, AP 1 stanziava al figlio fr. 804.50 mensili (istanza, pag. 3 in fondo). Per il figlio egli riceveva però fr. 853.– mensili complessivi. Qualunque fosse il suo reddito e il suo fabbisogno minimo, qualunque fosse il reddito di RA 1 e il relativo fabbisogno minimo, egli non poteva pretendere di usare le rendite complementari per il figlio in favore di sé medesimo (a tal fine sarebbe occorsa un'esplicita autorizzazione del giudice: Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 30 ad art. 285). Fino al 30 aprile 2006, di conseguenza, l'azione di modifica si rivelava già di primo acchito senza fondamento.
Diversa è la situazione dal 1° maggio 2006, giacché dopo di allora l'appellante ha visto ridursi la rendita AI a fr. 839.– mensili, la complementare AI per il figlio a fr. 336.– (doc. J, dispositivo n. 2), la rendita LPP a fr. 698.– mensili e la complementare LPP per il figlio a fr. 174.65 (doc. K). Il reddito di lui è sceso così a complessivi fr. 1537.– mensili e le prestazioni per il figlio a complessivi fr. 510.65. In ogni modo, meno di fr. 510.65 mensili AP 1 non può pretendere di versare per il figlio nemmeno dopo il 1° maggio 2006. Rimane la questione di sapere se, ferma restando tale soglia, egli potesse legittimamente chiedere una riduzione del contributo alimentare (di fr. 804.50 mensili) fino al gennaio del 2007, il reddito di fr. 1537.– mensili non bastando a coprire nemmeno il suo fabbisogno minimo calcolato dal Pretore.
9. Giovi vagliare anzitutto il fabbisogno in denaro del figlio, che il Pretore ha calcolato in fr. 1707.– mensili (senza spese di cura né educazione, fornite in natura dalla madre). L'appellante sostiene che la posta di fr. 135.– mensili prevista nella nota tabella per i costi di vestiario (in: www.lotse.zh.ch) è da lui assunta, onde una contrazione del fabbisogno in denaro del figlio da fr. 1707.– a fr. 1572.– mensili. L'affermazione trova riscontro nell'interrogatorio formale del figlio, il quale ha confermato il 6 aprile 2006 che il padre “provvede ad acquistare i miei vestiti, le mie scarpe, paga il parrucchiere e altri servizi per me” (verbali, pag. 11, risposta n. 3). RA 1 ha dichiarato il 6 aprile 2006 di avere comperato anch'essa vestiti per il figlio, ma che i suoi acquisti non erano apprezzati perché – contrariamente a quelli del padre – non erano di marca (verbali, pag. 13 a metà). In condizioni del genere ci si può effettivamente interrogare se RA 1 non fosse sgravata dal provvedere all'abbigliamento del figlio. Il problema è che non si vede come AP 1 potesse continuare a farsi carico di tale incombenza dopo il 1° maggio 2006 con entrate di soli fr. 1537.– mensili. Tanto meno ove si consideri ch'egli medesimo lamenta un pesante ammanco nel bilancio mensile. Invano si cercherebbe una spiegazione nell'appello.
10. Per quel che è di RA 1, l'appellante sostiene – come detto – che la rendita AI di fr. 1238.50 mensili da lei percepita risale al 2002, che essa riceve altresì una rendita completiva AI per il figlio di fr. 495.55 mensili (ignorata dal Pretore) e che il premio della cassa malati riconosciutole dal primo giudice nel fabbisogno minimo è eccessivo (fr. 400.– mensili). Le prime due censure non mancano di pertinenza, nel senso che la citata rendita AI di fr. 1238.50 mensili risale al 2001 (doc. 1) e che il Pretore ha trascurato la rendita complementare AI per il figlio, di fr. 495.55 mensili (doc. 1). D'altro lato però il Pretore ha calcolato come reddito dell'interessata l'intera rendita LPP di fr. 1009.35 mensili, mentre questa include una complementare di fr. 202.– mensili per il figlio (doc. 2), che spetta a AO 1 (sopra, consid. 8). Ne segue che il reddito effettivo di RA 1 non è di fr. 2247.35 mensili, bensì di soli fr. 2045.85. Che la rendita AI abbia beneficiato del rincaro tra il 2002 e il 2005 è possibile, ma in condizioni siffatte poco sussidia, visto il fabbisogno minimo di fr. 2305.– mensili calcolato dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 5). Quanto al premio della cassa malati, esso è regolarmente documentato e copre la mera assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (doc. 7). Ne segue che il bilancio mensile di RA 1 registra un disavanzo ben più netto di quello risultante dalla sentenza impugnata (fr. 259.15 anziché 58.– mensili). Che l'interessata disponga di sostanza, poi, l'attore non pretende. Mal si intravede quindi come dopo il 1° gennaio 2005 la madre potesse partecipare in qualche modo al mantenimento in denaro del figlio.
11. Rimane da esaminare se il figlio possa essere tenuto a sovvenire al proprio fabbisogno in denaro con il proprio stipendio di apprendista (fr. 541.70 mensili fino al 31 agosto 2006, fr. 682.50 dopo di allora: sentenza impugnata, consid. 10). A ragione il Pretore richiama la giurisprudenza, secondo cui il figlio minorenne non è tenuto a sovvenire al proprio mantenimento – se non in casi di particolare ristrettezza dei genitori – in misura superiore a un terzo del proprio guadagno (nemmeno le istruzioni della Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale di appello pongono esigenze più severe per il calcolo del minimo di esistenza: FU 2/2001 pag. 76 n. IV/2; ora FU 68/2009 pag. 6294 cifra IV/2). In concreto AO 1 ha diritto di ricevere fr. 510.65 mensili dal padre (sopra, consid. 8) e fr. 697.55 mensili complessivi dalla madre (fr. 495.55 più fr. 202.–: sopra, consid. 10). Al suo proprio mantenimento egli può essere tenuto con fr. 180.50 mensili fino al 31 agosto 2006 e con fr. 227.50 da allora in poi (un terzo dello stipendio). Il suo fabbisogno in denaro rimane scoperto così per fr. 318.30 mensili dal 1° maggio al 31 agosto 2006 e per fr. 271.30 mensili dal 1° settembre 2006 all'11 gennaio 2007.
Che l'attore potesse, dando prova di buona volontà, colmare il disavanzo nel fabbisogno in denaro del figlio dopo il 1° maggio 2006 appariva ormai inverosimile. Ridotto a vivere con entrate complessive di fr. 1537.– mensili, egli (classe 1948) doveva già procurarsi fonti di sostentamento per sé medesimo, ove appena si consideri il fabbisogno minimo calcolato dal Pretore (fr. 2218.– mensili). È vero che la sua situazione sul fronte della sostanza è poco trasparente, ma nemmeno il figlio pretende ch'egli disponga di beni realizzabili. Anzi, l'attore consta avere incontrato difficoltà finanche nel pagare l'imposta di circolazione del veicolo (doc. H) e risulta avere chiesto l'intervento dell'Ufficio del sostegno e dell'inserimento per l'anticipo dei contributi alimentari (doc. E). Certo, egli deve tale stato di cose anche alla propria ostinazione. Vistosi ridurre la rendita AI dal 100 al 75% dal 1° aprile 2005 con decisione del 3 febbraio 2005 (doc. B), il 22 febbraio 2005 egli ha presentato opposizione. L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero lo ha avvertito tuttavia che non solo l'opposizione appariva senza possibilità di successo, ma che si prospettava una reformatio in peius. AP 1 ha confermato nondimeno il 20 gennaio 2006 la sua opposizione (doc. J, consid. 5 in fine), con il risultato che dal 1° maggio 2006 la rendita AI gli è stata ridotta al 50% (con parallela riduzione della rendita LPP).
Comunque sia, tale è ormai la situazione definitiva e sanzionare l'improvvida caparbietà dell'appellante non avrebbe senso, così come non avrebbe senso costringerlo a erogare un contributo di mantenimento fuori della sua portata. Dal 1° maggio 2006 all'11 gennaio 2007 il figlio va chiamato così ad affrontare uno sforzo e, vista la condizione di chiaro ammanco in cui versano entrambi i genitori, a integrare il suo fabbisogno in denaro facendo capo al proprio stipendio. Il sacrificio era, del resto, temporaneo e ragionevolmente esigibile.
12. Se ne conclude che l'appello va respinto per quanto riguarda la modifica del contributo alimentare fino al 30 aprile 2006 e parzialmente accolto per il seguito, nel senso che il contributo alimentare per il figlio va ridotto a fr. 510.– mensili. Gli oneri del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta per circa un quarto. Deve sopportare così tre quarti della tassa di giustizia e delle spese, mentre non si giustifica che rifonda ripetibili al convenuto, le cui osservazioni all'appello sono tardive (sopra, consid. 1). L'irricevibilità delle osservazioni all'appello fa sì, del resto, che il convenuto vada trattato come chi rimane silente. E chi non reagisce a un appello non può essere tenuto al versamento di oneri processuali nel caso in cui l'appello sia accolto (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4), come non può pretendere ripetibili nel caso in cui l'appello sia respinto. Ne segue che AO 1 va mandato esente da spese e che a carico dell'appellante va posta una tassa di giustizia ridotta.
Non è il caso nemmeno di modificare il dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili di prima sede, il parziale accoglimento dell'appello essendo dovuto unicamente a una prova nuova (doc. J: decisione dell'Ufficio AI), che l'attore ha omesso consapevolmente di sottoporre al Pretore (memoriale conclusivo del 15 maggio 2006, pag. 4 in basso). Dell'esito cui è giunto il primo giudice egli è dunque responsabile.
13. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'attore in appello va accolta, AP 1 ottenendo causa vinta almeno in parte. La sua indigenza è del resto verosimile (art. 3 Lag), così come il fatto che non fosse in grado procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag) e che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non avrebbe rinunciato a ricorrere solo per i costi di procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag). Non può essere accolta invece la richiesta di assistenza giudiziaria avanzata da AO 1, il cui memoriale di osservazioni all'appello appariva irricevibile sin dall'inizio per tardività (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
L'appellante chiede altresì che gli sia conferito il beneficio dell'assistenza giudiziaria in prima sede, riformando in tal senso la decisione negativa del Pretore. Se non che, l'azione da lui promossa appariva manifestamente destinata al rigetto (sopra, consid. 8 in principio), ciò che ostava d'acchito alla concessione del beneficio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Il parziale accoglimento dell'appello è dovuto esclusivamente – si ripete – al nuovo mezzo di prova esibito in questa sede (doc. J). Poco importa che il Pretore dovesse applicare il principio inquisitorio illimitato (sopra, consid. 2 in fine). Tale precetto non sollevava l'attore dalle sue responsabilità processuali, né lo esonerava dal sostanziare per quanto possibile le circostanze a lui note (producendo l'intervenuta decisione in materia di rendita AI), né imponeva al giudice di rimediare a una consapevole insufficienza documentale (DTF 128 III 413 a metà con numerosi rinvii). Su tal punto la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.
14. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (soppressione del contributo alimentare di fr. 804.50 mensili dovuto dal febbraio 2006 fino all'11 gennaio 2007). La decisione sull'assistenza giudiziaria, di natura incidentale, segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è riformato come segue:
L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che il contributo alimentare dovuto da AP 1 al figlio AO 1 (1989) in virtù della sentenza OA.95.1320 emessa il 22 luglio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, è ridotto a fr. 510.– mensili indicizzati dal 1° maggio 2006.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia ridotta fr. 300.–
b) spese ridotte fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. L'appellante è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio dell'__________. __________.
4. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 in appello è respinta.
5. Intimazione:
–,; –,.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.