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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.08.2008 11.2006.70

26 août 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,728 mots·~14 min·4

Résumé

Appello adesivo di un appellante principale

Texte intégral

Incarto n. 11.2006.70

Lugano 26 agosto 2008/sc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Ermotti e Pellegrini

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2002.1 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Blenio, promossa con petizione dell'8 gennaio 2002 da

AA 1  (patrocinata dall',)  

 contro  

 AO 1  (patrocinato dall' PA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 20 giugno 2006 presentato da AA 1 contro la sentenza emessa il 9 giugno 2006 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Blenio;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello del 3 luglio 2006 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;

                                         3.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 4 settembre 2006 presentato da AA 1 contro la sentenza stessa;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 (1962) e AA 1 (1964) si sono sposati ad Ascona il 26 maggio 1995. Dal matrimonio è nata S__________, il 25 luglio 1995. I coniugi vivono separati dal dicembre del 1997, la moglie a __________ con la figlia e il marito a __________. L'8 gennaio 2002 AA 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Blenio, postulando l'affidamento di S__________ (riservato il diritto di visita del padre) e chiedendo per la stessa un contributo alimentare di fr. 1250.– mensili fino al 12° com­pleanno e di fr. 1500.– mensili fino alla maggiore età, oltre agli assegni familiari. Con risposta del 28 febbraio 2002 AO 1 ha aderito al principio del divorzio e all'affidamento della figlia, ma ha proposto per lei un contributo di fr. 900.– mensili fino al 13° compleanno e di fr. 1100.– mensili in seguito, ha preteso il versamento di fr. 50 000.– in liquidazione del regime dei beni e ha chiesto di suddividere a metà la prestazione d'uscita acquisita dalla moglie durante il matrimonio presso il relativo istituto di previdenza.

                                  B.   Il Pretore ha trattato l'azione come domanda comune di divorzio con accordo parziale. Il 27 maggio 2002 i coniugi hanno confermato l'intenzione di divorziare, demandando al giudice la decisione sulle conseguenze litigiose. Scaduto il termine di riflessione di due mesi, essi hanno ribadito la loro posizione e dopo

                                         l'istruttoria hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte, introdotte dall'attrice il 30 gennaio 2006 e dal convenuto il giorno successivo. Nel proprio memoriale AA 1 ha chiesto un contributo alimentare per la figlia compreso tra fr. 1520.– e fr. 1705.– mensili, oltre a fr. 102 153.– in liquidazione del regime dei beni, rifiutando al marito ogni riparto degli averi di cassa pensione. AO 1 ha riproposto il contributo alimentare offerto con la risposta, ha rivendicato un importo di fr. 115 000.– in liquidazione del regime matrimoniale e ha precisato in fr. 34 353.35 l'importo preteso come suddivisione degli averi di previdenza maturati dalla moglie.

                                  C.   Statuendo il 9 giugno 2006, il Segretario assessore ha pronunciato il divorzio, ha affidato la figlia alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha obbligato AO 1 a versare un contributo di mantenimento per la figlia compreso tra fr. 945.60 e fr. 1486.– mensili, ha condannato AA 1 a versare al marito fr. 13 508.55 in liquidazione del regime dei beni e ha ordinato alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato di trasferire un quarto degli averi maturati dall'attrice durante il matrimonio, su un conto vincolato di libero passaggio, secondo le indicazioni del marito. La tassa di giustizia di fr. 3800.– e le spese di fr. 9200.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.         

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AA 1 è insorta con un appello del 20 giugno 2006 per ottenere che il giudizio del Segretario assessore sia riformato portando la liquidazione del regime dei beni in suo favore a fr. 50 000.– e ponendo gli oneri processuali in ragione di tre quarti a carico del marito, con obbligo di corrisponderle fr. 9000.– per ripetibili. AO 1 ha impugnato anch'egli la sentenza del Segretario assessore con un appello del 3 luglio 2006 in cui chiede di ridurre il contributo alimentare per la figlia a fr. 900.– mensili fino al 31 luglio 2007 e a fr. 1100.– mensili dopo di allora, di obbligare AA 1 a versargli fr. 115 000.– in liquidazione del regime matrimoniale e di ordinare alla cassa pensione della moglie di trasferire la metà della prestazione di libero passaggio maturata in costanza di matrimonio (fr. 34 353.35 il 31 dicembre 2005) su un conto vincolato che lui indicherà, ponendo gli oneri processuali  per i tre quarti a carico dell'attrice, con obbligo per lei di corrispondergli un'indennità di fr. 5000.– a titolo di ripetibili.

                                         Nelle sue osservazioni del 1° settembre 2006 AO 1 propone di respingere l'appello avversario. Con osservazioni del 4 settembre 2006 AA 1 chiede a sua volta di respingere l'impugnazione dell'ex marito e con appello adesivo insta perché il contributo di mantenimento in favore di S__________ sia fissato tra fr. 1520.– e fr. 1705.– mensili (assegni familiari compresi), rigettando ogni pretesa del convenuto sui suoi averi di cassa pensione. Nelle sue osservazioni del 21 settembre 2006 AO 1 postula il rigetto dell'appello adesivo.

Considerando

in diritto:                  1.   Litigiosi rimangono, in appello, i contributi di mantenimento per la figlia, la liquidazione del regime dei beni, la ripartizione delle prestazioni d'uscita maturate dalla moglie in costanza di matrimonio presso la rispettiva cassa pensione, il riparto degli oneri processuali e l'attribuzione delle ripetibili. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).

                                   2.   L'appello adesivo presentato da AA 1 con le osservazioni da lei formulate all'appello di AO 1 non è ammissibile. Analogamente a quanto vigeva in materia di ricorso per riforma sotto l'egida della vecchia legge federale sull'organizzazione giudiziaria, una parte non può appellare adesivamente se ha già appellato la sentenza a titolo principale, poiché ciò equivarrebbe a consentirle di formulare nuove richieste o di estendere le sue richieste dopo l'espirazione del termine di ricorso (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. 2, Berna 1990, pag. 476). Certo, un appello adesivo può vertere anche su dispositivi non impugnati dall'appellante principale (Rep. 1998 pag. 255 n. 65), ma ciò non significa che un appellante possa profittare dell'appello principale avversario per impugnare adesivamente dispositivi della sentenza da lui accettati. Nella fattispecie non si ravvisano eccezioni a tale principio (Poudret, loc. cit ). Ne segue che in concreto l'appello adesivo introdotto dall'attrice dopo l'appello principale va dichiarato irricevibile.

                                   3.   Il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali (art. 97 CPC). Ravvisandone la mancanza, egli “respinge la petizione o l'istanza senza entrare nel merito della lite” (art. 99 cpv. 2 CPC), a meno che il difetto possa essere sanato entro breve termine (art. 99 cpv. 3 CPC). Tra i presupposti processuali si annovera anzitutto la giurisdizione (art. 97 n. 1 CPC), che consiste nel potere di applicare la legge in una determinata causa. La giurisdizione è l'attributo primo dell'autorità giudiziaria e il fondamento di ogni sua attività (Picard, Studi sulla riforma del processo civile ticinese, Bellinzona 1954, pag. 214 in alto). Essa discende dal principio della separazione dei poteri e costituisce una questione d'ordine pubblico.

                                   4.   In una recente sentenza del 13 maggio 2008 (pubblicata in DTF 134 I 184) il Tribunale federale ha avuto modo di diffondersi proprio sulla giurisdizione del Segretario assessore. Nel Cantone Ticino l'art. 34 cpv. 1 della legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) – entrata in vigore il 14 luglio 2006 – prevede per vero che “in caso di impedimento legale o assenza, il Pretore è sostituito dal Segretario assessore, salvo il disposto dell'art. 24” (che abilita il Consiglio di Stato a designare un supplente fisso nell'ipotesi di assenze durevoli). L'art. 34 cpv. 2 LOG stabilisce altresì che il Segretario assessore sostituisce il Pretore, “su richiesta e sotto la responsabilità di quest'ultimo, quando lo esiga il funzio­namento della Pretura”. Nella fattispecie giudicata dal Tribunale federale non era controversa la funzione del Segretario assessore come sostituto del Pretore “in caso di impedimento legale o di assenza” (art. 34 cpv. 1 LOG), né il Segretario assessore aveva statuito in quella veste. Litigiosa era la giurisdizione del Segretario assessore come sostituto del Pretore, “su richiesta e sotto la responsabilità di quest'ultimo”, ogni qual volta “lo esiga il funzionamento della Pretura” (art. 34 cpv. 2 LOG).

                                   5.   Nella sentenza predetta il Tribunale federale ha ricordato che il diritto a un equo processo consacrato dall'art. 30 cpv. 1 Cost. (la cui portata è identica a quella dell'art. 6 par. 1 CEDU) impone, “allo scopo di evitare abusi o manipolazioni e garantire l'indipen­denza necessaria”, che l'organizzazione giudiziaria sia fondata sulla legge e che la competenza dei tribunali, così come la loro composizione, sia regolata da norme generali e astratte (consid. 3.1). Ciò posto, esso ha rilevato che l'art. 34 cpv. 2 LOG disciplina – come l'art. 34 cpv. 1 LOG – supplenze puramente temporanee (consid. 5.2). Permette la sostituzione del Pretore “in determinate circostanze” per il buon funzionamento della Pretura, ma non in maniera generale né tanto meno sistematica. Non conferisce quindi al Segretario assessore una competenza giurisdizionale autonoma e indipendente, parallela a quella del Pretore.

                                         Inoltre – ha continuato il Tribunale federale – l'art. 80 Cost. ticinese non costituirebbe una base legale sufficiente per creare una giurisdizione propria del Segretario assessore, non potendo una norma di grado inferiore come l'art. 34 cpv. 2 LOG introdurre un nuovo titolare del potere giurisdizionale allorché i detentori di tale potere sono chiaramente ed esaustivamente definiti dall'art. 75 Cost. ticinese. A tale scopo non sarebbe bastato nemmeno – ha soggiunto il Tribunale federale – l'art. 47 cpv. 2 vCost. ticinese (cessata il 31 dicembre 1997), che pur prevedeva esplicitamente la supplenza del Pretore da parte del Segretario assessore, ma che a sua volta non istituiva una giurisdizione propria di quest'ultimo. Nelle condizioni descritte il Tribunale federale ha ritenuto pertanto che la sentenza emessa da un Segretario asses­sore “così incaricato dal Pretore giusta l'art. 34 cpv. 2 LOG”, per di più senza la firma del Pretore, sottragga il cittadino al suo giudice costituzionale, regolarmente fondato sulla legge (consid. 5.5).

                                   6.   Nel caso in esame la sentenza appellata emana dal Segretario assessore del Distretto di Blenio, il quale non dichiara di avere statuito in luogo e vece del Pretore, né pretende di essere stato “incaricato dal Pretore giusta l'art. 34 cpv. 2 LOG” (come figurava per lo meno sulla sentenza vagliata dal Tribunale federale). Né l'atto è, per avventura, controfirmato dal Pretore. Il Segretario assessore ha pronunciato così, nella fattispecie, in virtù di una giurisdizione civile propria, autonoma, indipendente e parallela a quella del Pretore. Il problema è che – come ha precisato il Tribunale federale – una giurisdizione del genere non sussiste. La sentenza appellata difetta così di un presupposto processuale e il vizio non può semplicemente essere rimediato “entro un breve termine” (nel senso dell'art. 99 cpv. 3 CPC). La firma del Pretore, in effetti, potrebbe legittimare tutt'al più una supplenza temporanea per il corretto funzionamento della Pretura, in frangenti determinati, ma non una supplenza sistematica e d'ordine generale. Mal si comprende quale contingenza specifica richiedesse l'intervento suppletorio del Segretario assessore per garantire il buon funzionamento della Pretura.

                                   7.   L'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC sanziona di nullità tutti “gli atti di procedura” cui manchi un presupposto processuale. Il vizio va rilevato d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC). Trattandosi di una sentenza (e non di un semplice atto processuale), tale sanzione va nondimeno applicata con cautela, nel rispetto della sicurezza giuridica, sicché la nullità di una sentenza “contro la qua­le è dato il rimedio dell'appello o della cassazione può essere proposta soltanto nei limiti e secondo le forme stabilite per questi mezzi di impugnazione” (art. 146 CPC). Di principio, quindi, una sentenza cui difetti un presupposto processuale non è nulla, ma annullabile. Ciò non toglie che nella fattispecie la sentenza del Segretario assessore sia appellata e non possa sfuggire alla sanzione.

                                         Diversa è la sorte di quei giudizi (o, come nella fattispecie, di quei dispositivi) che, pur pronunciati da Segretari assessori, sono ormai passati in giudicato. La prima Camera civile non avendo mai interpretato l'art. 34 cpv. 2 LOG con il rigore del Tribunale federale (e non essendo mai stata adita nemmeno con censure relative a vizi di giurisdizione), quei sindacati hanno assunto carattere definitivo. Dopo la citata sentenza del Tribunale federale, tuttavia, tale stato di grazia non può durare oltre per le sentenze che non hanno ancora acquisito carattere definitivo. Nei dispositivi appellati, di conseguenza, la sentenza in esame va annullata e gli atti rinviati in prima sede perché il Pretore assuma la responsabilità del giudizio e statuisca di nuovo su tali punti.

                                   8.   Non incorrono nell'annullamento per contro, come ha espressamente rilevato il Tribunale federale, gli altri atti di procedura svolti dal Segretario assessore. Se infatti – ha precisato il Tribunale federale – l'art. 34 cpv. 2 LOG non giustifica un potere giurisdizionale civile autonomo del Segretario assessore, nulla osta a che quest'ultimo sostituisca il Pretore “nel quadro delle udienze se così richiesto dal Pretore per il buon funzionamento della Pretura e sotto la sua responsabilità” (consid. 6.1). Su tal punto non giova pertanto soffermarsi.

                                   9.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma data la particolarità della fattispecie, riconducibile a una sentenza del Tribunale federale intervenuta in pendenza di appello, si giustifica di rinunciare a ogni prelievo. Quanto alle ripetibili, gli appellanti ottengono l'annullamento della sentenza impugnata, ma solo sul principio e per ragioni indipendenti dalla loro volontà. Per di più, non è possibile sapere quale decisione adotterà il Pretore in esito al rinvio della causa. Equitativamente è il caso pertanto di compensare le ripetibili, la procedura di appello concludendosi – nelle circostanze illustrate – senza vincitori né vinti (art. 148 cpv. 2 CPC). Identiche considerazioni valgono anche per le spese e le ripetibili dell'appello adesivo, che il convenuto per altro avrebbe potuto limitarsi a censurare siccome irricevibile.

                                10.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale (di rinvio in prima sede), essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E il valore litigioso dell'azione principale ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   L'appello di AA 1 è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 1.5 e 2 della sentenza impugnata sono annullati e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio.

                                   2.   L'appello di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 1.4, 1.4.1, 1.5, 1.6 e 2 della sentenza impugnata sono annullati e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio.

                                   3.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per gli appelli principali.

                                   4.   L'appello adesivo di AA 1 è irricevibile.

                                   5.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per l'appello adesivo.

                                   6.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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