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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.02.2010 11.2006.63

19 février 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,193 mots·~6 min·3

Résumé

Contestazione di delibere assembleari e protezione della personalità. Stralcio dai ruoli di un appello divenuto senza oggetto.

Texte intégral

Incarto n. 11.2006.63

Lugano, 19 febbraio 2010/rs  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2006.81 (contestazione di delibere assembleari e protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 27 aprile 2006 dall'

AP 1  

contro  

AO 1 , e AO 2 (patrocinati da PA 1),

giudicando ora sul decreto cautelare del 6 giugno 2006 con cui il Pretore ha respinto un'istanza di provvedimenti cautelari contestuale alla petizione;

esaminati gli atti,

Ritenuto

in fatto:                          che il 15 novembre 2005 il comitato della AO 2 ha deciso di deferire l'AP 1 alla commissione disciplinare del AO 1 (AO 1) per “atti contrari alla dignità politica e morale e ai superiori interessi del Partito”;

                                         che il comitato della Sezione ha confermato il 30 marzo 2006 tale decisione alla presenza dell'interessato, cui ha impartito un termine fino al 28 aprile 2006 per presentare osservazioni;

                                         che il 27 aprile 2006 l'AP 1 ha promosso causa davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, postulando l'annullamento delle due decisioni e della procedura disciplinare a suo carico, l'accertamento di un'illecita lesione della sua personalità e la condanna del AO 1, come pure della AO 2, al versamento di fr. 1.– in riparazione del torto morale;

                                         che contestualmente alla petizione l'attore ha chiesto al Pretore di ordinare in via cautelare la sospensione immediata del procedimento disciplinare e di annullare il termine fissatogli dal comitato della AO 2 per formulare osservazioni;

                                         che il Pretore ha respinto l'istanza con decreto cautelare del 28 aprile 2006, confermato il 6 giugno 2006 dopo il contraddittorio sollecitato dall'istante;

                                         che contro quest'ultimo decreto l'AP 1 è insorto con un appello del 19 giugno 2006 per vedere accolta la sua

                                         istan­za cautelare e riformato in tal senso il decreto del Pretore;

                                         che nelle loro osservazioni del 17 luglio 2006 il AO 1 e la AO 2 hanno proposto di respingere l'appello;

                                         che in corso di causa l'AP 1 ha lasciato di sua iniziativa il AO 1, sicché con decisione del­l'11 settembre 2006 la commissione disciplinare del Partito ha archiviato il procedimento per carenza di “giurisdizione disciplinare”;

                                         che, statuendo nella causa di merito con sentenza del 17 settembre 2007, il Pretore ha respinto la petizione per quanto riguardava la pretesa violazione della personalità e ha dichiarato l'azione senza oggetto per il resto, ponendo la tassa di giustizia (fr. 600.–), le spese (fr. 400.–) e le ripetibili (fr. 5000.– complessivi) a carico dell'AP 1;

                                         che tale sentenza è passata in giudicato;

e considerando

in diritto:                        che nelle circostanze descritte rimane da giudicare l'appello introdotto dall'attore contro il decreto cautelare del 6 giugno 2006;

                                         che tale appello è divenuto senza oggetto, la procedura disciplinare di cui l'istante postulava la sospensione immediata essendo stata nel frattempo abbandonata, ciò che ha reso caduco anche il termine fissato all'AP 1 dal comitato della AO 2 per presentare osservazioni;

                                         che l'appello va quindi stralciato dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC), mentre rimane da statuire sulla tassa di giustizia, le spese e le ripetibili;

                                         che qualora una lite divenga senza oggetto o senza interesse giuridico si applica per analogia – in ma­teria di oneri processuali e ripetibili – l'art. 72 della procedura civile federale (PC), la procedura civile ticinese nulla disponendo in proposito (RtiD I-2004 pag. 488 in alto con riferimenti);

                                         che in virtù dell'art. 72 PC il tribunale dichiara il processo terminato e sta­tuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello sta­to delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”;

                                         che di regola occorre valutare sommariamente, di conseguenza, quale probabilità di buon esito avrebbe verosimilmente avuto

                                         l'azione se la causa non risultasse superata dagli eventi (cfr. DTF 118 Ia 494 consid. 4, 111 Ib 191 consid. 7a);

                                         che tale principio trova nondimeno i suoi limiti ove la caducità della lite sia dovuta non a circostanze fortuite, a fatti imputabili a terzi o a cause di forza maggiore, bensì al comportamento di una parte;

                                         che, invero, chi rende una procedura senza oggetto o senza interesse va chiamato per principio a rispondere dei suoi atti (I CCA, decreto di stralcio inc. 11.2001.66 del 28 marzo 2002, consid. 4);

                                         che nella fattispecie il procedimento cautelare è divenuto senza oggetto perché l'istante medesimo ha lasciato il AO 1;

                                         che, avendo l'istante occasionato la caducità della lite con il proprio comportamento, non v'è ragione per cui egli non sia chiamato ad assumere i costi processuali da lui medesimo cagionati;

                                         che la tassa di giustizia, in ogni modo, va moderata nella misura del possibile, il processo di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

                                         che, avendo inoltrato osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore (senza poter prevedere l'inutilità dell'operazione), il AO 1 e la AO 2 hanno diritto da parte loro a un'equa indennità per ripetibili;

                                         che in concreto tale indennità va definita facendo capo – orientativamente (art. 150 seconda frase vCPC) – alla vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 16 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, RL 3.1.1.7.1);

                                         che giusta l'art. 10 cpv. 1 TOA nelle pratiche senza valore litigioso (come quella in esame) l'onorario dell'avvocato era calcolato in base al dispendio orario, “ritenuto – di regola – un minimo di fr. 150.– l'ora”;

                                         che nella fattispecie l'opera del legale è consistita nella stesura di un memoriale di sei pagine senza difficoltà giuridica, come pure nella redazione di alcune lettere e – verosimilmente – in qualche colloquio;

                                         che a un'indennità per l'assolvimento di tale lavoro deve aggiungersi il rimborso delle spese presumibili (art. 3 TOA) e l'IVA;

richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Gli oneri di appello, consistenti:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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