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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.07.2011 11.2006.6

19 juillet 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,257 mots·~16 min·4

Résumé

Protezione del figlio: costi di procedura

Texte intégral

Incarto n. 11.2006.6

Lugano 19 luglio 2011/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 461.2005/R.74.2005 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1  

alla  

Commissione tutoria regionale 4, Paradiso  

                                         riguardo a un procedimento aperto a protezione del figlio S__________ (2000);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 9 gennaio 2006 presentato da AP 2 e AP 1 contro la decisione emessa il 5 dicembre 2005 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 2 (1969) e AP 1 (1972) si sono sposati il 31 luglio 1997. Dal matrimonio sono nati E__________, il 4 gennaio 1998 e S__________, il 7 febbraio 2000. Il 25 maggio 2005 l'Ispettorato del secondo circondario delle scuole comunali, __________, ha segnalato alla Commissione tutoria regionale 4 taluni comportamenti giudicati “non adeguati nell'ambito della sfera sessuale” assunti da S__________ nella scuola dell'infanzia di __________ durante dell'anno scolastico 2004/2005. La Commissione tutoria regionale ha convocato i genitori a un colloquio del 3 giugno 2005, espri­mendo loro l'intenzione di far ascoltare E__________ e S__________ da uno specialista. Dopo un'iniziale resistenza, AP 2 e AP 1 hanno finito per aderire alla proposta. Quello stesso giorno la Commissione tutoria regionale ha incaricato la dott. __________, psicoterapeuta a __________, di sentire i due minorenni.

                                  B.   Il 2 agosto 2005 la specialista ha consegnato un rapporto in cui ha fornito suggerimenti e indicazioni ai genitori, consigliando all'autorità tutoria di disporre un “aggiornamento evolutivo”, ossia una sorveglianza dello sviluppo di S__________ durante un determinato periodo per accertare se occorressero misure di protezione. A un'udienza del 12 settembre 2005 la Commissione tutoria regionale ha concordato con AP 2 e AP 1, in ossequio alla proposta della specialista, “di monitorare la situazione sino alla fine dell'anno in corso”, riservandosi di adottare misure di sostegno qualora nel frattempo il figlio fosse ricaduto in condotte simili a quelle segnalate. Non risulta che in seguito la Commissione tutoria regionale abbia emanato provvedimenti. Chiamati a onorare la nota professionale della dott. __________, AP 2 e AP 1 vi si sono opposti.

                                  C.   Con decisione del 3 ottobre 2005 la Commissione tutoria regionale ha approvato l'onorario di fr. 1080.– esposto dalla dott. __________ (due colloqui con i coniugi AP 1AP 2, tre colloqui individuali con E__________, tre colloqui individuali con S__________, per complessive 9 ore a fr. 120.– l'una), addebitandone l'ammontare a AP 2 e AP 1 unitamente alla tassa di giustizia di fr. 150.–. AP 2 e AP 1 hanno impugnato tale decisione con un ricorso del 12 ottobre 2005 all'Autorità di vigilanza sulle tutele nel quale hanno chiesto di essere esonerati dal pagamento, da porre se mai a carico “di persone o enti da stabilire”. Inoltre hanno postulato l'annullamento della tassa di giustizia di fr. 150.– e la ricusa dell'intera Commissione tutoria regionale. Con osservazioni del 24 ottobre 2005 la Commissione tutoria regionale ha proposto di respingere il ricorso.

                                  D.   Statuendo il 5 dicembre 2005, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha parzialmente accolto il ricorso, nel senso che ha addebitato ai ricorrenti metà dell'onorario esposto dalla dott. __________, mentre ha respinto l'istanza di ricusazione. Essa non ha prelevato tasse o spese né ha accordato ripetibili. Nei considerandi della decisione l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha precisato inoltre di sollevare i genitori dal pagamento di fr. 75.–, pari alla metà della tassa di giustizia di prima sede.

                                  E.   Contro la decisione appena citata AP 2 e AP 1 hanno introdotto il 9 gennaio 2006 un appello a questa Camera per ottenere che la nota professionale della dott. __________ sia posta a carico “di persone o enti da stabilire” e che la tassa di decisione di fr. 150.– sia annullata. Essi reiterano inoltre nel ricusare l'intera Commissione tutoria regionale e postulano “un equo indennizzo”, come pure scuse scritte di tale autorità e un intervento di quest'ultima “che attesti la conclusione definitiva di questa odiosa vicenda”. Il 9 febbraio 2006 la Commissione tutoria regionale si è confermata nelle osservazioni da lei presentate all'Autorità di vigilanza, proponendo di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre 2010 erano appellabili a questa Camera entro venti giorni dalla notifica (vecchio art. 48 legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). Tenuto calcolo delle ferie natalizie (art. 131 cpv. 1 lett. a CPC ticinese), l'appello in esame è pertanto tempestivo. Direttamente toccati dalla decisione impugnata, AP 2 e AP 1 sono legittimati a impugnare la decisione dell'Autorità di vigilanza.

                                   2.   All'appello gli interessati accludono una lettera del 22 settembre 2005 alla Commissione tutoria regionale, per altro già agli atti, una lettera del 20 dicembre 2005 alla dott. __________, un'attestazione 7 febbraio 2005 di __________ e un estratto del regolamento dell'istituto scolastico di __________. Tali documenti sono ammissibili (vecchio art. 424a cpv. 2 CPC ticinese).

                                   3.   Litigioso davanti all'Autorità di vigilanza era il pagamento della nota professionale emessa dalla dott. __________ (fr. 1080.–) e della tassa di giustizia (fr. 150.–), oltre alla ricusa della Commissione tutoria regionale e alla pretesa di un “equo indennizzo”. Nella misura in cui gli appellanti esigono scuse scritte dalla Com­missione tutoria regionale e un ultimo intervento da parte della medesima “che attesti la conclusione definitiva di questa odiosa vicenda”, essi formulano richieste mai sottoposte alla Commissione tutoria regionale. Non possono quindi presentarle ora, per la prima volta, davanti a questa Camera.

                                   4.   Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rilevato che i costi di un procedimento a protezione del figlio, inclusi gli onorari di un perito, sono spese imputabili ai genitori nella misura in cui a costoro va imputata l'apertura del procedimento. In concreto essa ha rilevato che alla riunione del 3 giugno 2005 AP 2 e AP 1 avevano finito per approvare l'audizione dei figli da parte di una persona idonea. Se è poi vero – ha soggiunto l'Autorità di vigilanza – che la Commissione tutoria regionale non ha istituito alcuna misura a protezione di S__________, è altrettanto vero che nell'ambito di tale procedura si è previsto di sorvegliarne l'evoluzione sino alla fine dell'anno, senza escludere un'eventuale presa a carico della famiglia. Tenuto conto di ciò, secondo l'Autorità di vigilanza sulle tutele si giustifica di suddividere a metà i costi peritali e la tassa di giustizia tra la Commissione tutoria regionale e i genitori. Quanto all'istanza di ricusa nei confronti della Commissione tutoria regionale, essa l'ha ritenuta priva di adeguata motivazione, respingendola di conseguenza.

                                   5.   Litigiosa è anzitutto la ricusazione della Commissione tutoria regionale. L'art. 31 cpv. 1 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele prevede che per i membri delle autorità di tutela valgono i motivi di esclusione e ricusazione previsti dal Codice di procedura civile. Le parti potevano dunque ricusare un membro della Commissione tutoria regionale, oltre che nei casi di esclusione (art. 26 CPC ticinese), qualora sussistesse grave inimicizia tra il membro stesso e una delle parti o qualora si dessero – più in generale – “gravi ragioni” (art. 27 CPC ticinese).

                                         In concreto gli interessati non alludono a motivi di esclusione, né consta sussistere grave inimicizia fra i membri della Commissione tutoria regionale e gli appellanti. Ciò premesso, l'istanza deve reputarsi ancorata all'art. 27 lett. b CPC ticinese che abilita le parti a chiedere la ricusazione nel caso in cui esistano “gravi ragioni”, ossia fattori che mettano in dubbio l'imparzialità dell'autorità agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (Rep. 1988 pag. 369). Sta di fatto che in concreto gli appellanti nemmeno prospettano “gravi ragioni”, né si confrontano con la decisione impugnata a tale proposito (pag. 6 seg.), né motivano la loro domanda evocando fattori oggettivi suscettibili di mettere in dubbio l'imparzialità dei membri della Commissione tutoria regionale. Tanto meno asseriscono che membri di questa abbiano già manifestato – per avventura – opinioni idonee a pregiudicare la loro indipendenza o equanimità. Privo di adeguata motivazione, su questo punto l'appello va dichiarato finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

                                   6.   Riguardo alle spese occasionate da una procedura a protezione del figlio questa Camera ha già avuto modo di rammentare che tali costi non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori (art. 276 cpv. 1 CC), ma seguono l'esito della procedura medesima e vanno addebitati al figlio, sempre che il procedimento si concluda con l'emanazione di misure protettrici. In tal caso i genitori devono sì farsi carico dei costi, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c). Se la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'autorità tutoria adotti misure concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate al figlio né ai genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento reprensibile (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c, consid. 6 non pubblicato).

                                   7.   In concreto la Commissione tutoria regionale si è accordata con gli appellanti il 12 settembre 2005 nel senso di “monitorare” per circa tre mesi il comportamento del figlio, riservandosi la facoltà di “raccogliere le necessarie informazioni (genitori, scuola, terzi) per tenersi ragguagliata sull'evoluzione della situazione” (verbale del 12 settembre 2005, pag. 1). Non risulta però che dopo di allora essa abbia emanato un provvedimento qualsiasi. Certo, fra le misure a protezione si annovera anche la possibilità, per l'autorità tutoria, di ammonire i genitori, di impartire loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC). Non consta tuttavia che la Commissione tutoria regionale abbia deciso nulla del genere. Essa si è limitata a riferire a AP 2 e AP 1 di reputare “opportuno e necessario monitorare la situazione sino alla fine dell'anno corrente per poi valutare il da farsi, fermo restando che se dovessero manifestarsi ancora i medesimi comportamenti si deciderà quale misura di sostegno adottare, anche direttamente dai genitori informando la CTR” (decisione del 3 ottobre 2005, pag. 2). Addebitare spese di procedura al figlio o ai genitori sulla scorta di tali basi non entrava in linea di conto.

                                   8.   Ciò posto, occorre esaminare se la Commissione tutoria regionale sia stata indotta ad aprire una procedura (ancorché rimasta senza seguito) a causa di comportamenti reprensibili del figlio o genitori. Ora, la Commissione tutoria regionale si è attivata – come detto – in esito a una segnalazione 25 maggio 2005 del­l'Ispettorato scolastico (doc. 22). Allegata a tale segnalazione figurava un rapporto di quello stesso 25 maggio 2005 in cui la docente titolare di S__________ dichiarava quanto segue:

                                         (...)

                                         In questa prima parte dell'anno scolastico 2004/05 una mamma mi ha segnalato che S__________ ha abbassato i pantaloni e le mutandine della propria figlia. Il fatto raccontato dalla bambina alla madre sarebbe avvenuto nell'angolo casa all'interno della sezione. Ho letto sul momento tale episodio come un momento di curiosità attorno alla sfera sessuale.

                                         Dopo le festività pasquali del 2005 un'altra mamma mi ha riferito che il figlio X era tornato a casa con i genitali graffiati e provava bruciore al momento di urinare. Il bambino ha spiegato alla propria madre che S__________ l'aveva seguito in bagno, gli aveva preso il pene con le dita e “l'ha tirato  indietro e avanti”. La madre era provata da quanto successo. In tale situazione questa signora ave­va parlato direttamente dell'episodio con la madre di S__________. Ho discusso di questo episodio in presenza delle due madri e ho esortato la madre di S__________ a collaborare per evitare il ripetersi degli episodi.

                                         Martedì 17 maggio 2005 la mamma di X mi ha riferito un altro fatto raccontatole dal figlio. S__________ voleva mettere il suo pene nel culetto di un compagno, mentre X aveva il compito di tenerlo fermo. La madre di X era sconvolta dall'episodio e mi ha comunicato l'intenzione di chiedere il cambio di sezione per X.

                                         (...)

                                         Lunedì 23 maggio 2005 ho visto S__________, nell'angolo casa, in atteggiamenti “sospetti”. Era rivolto verso la parete, all'interno di uno spazio angusto. Sono subito andata a controllare e ho notato una bambina Y costretta contro il muro con i pantaloni abbassati e le mutandine malmesse. Ho chiesto a S__________ che cosa succedesse e lui ha risposto “niente”. Gli ho chiesto di andare a fare un disegno e nel frattempo ho parlato con la bambina, la quale mi ha spiegato che S__________ le stava spingendo una monetina (5 centesimi) sulla propria parte intima. Ho verificato il rossore sul pube della bambina. Y mi ha confidato che poco prima si era già verificato un episodio simile nella zona d'ingresso (in quel caso S__________ avrebbe provato a spingerle la monetina nel sedere). Io non ho potuto verificare direttamente questo episodio.

                                         (...)

                                         Ho approfittato di un momento un cui S__________ disegnava per parlare con lui di quanto successo. Dal dialogo col bambino è emerso che a casa lui fa questi giochi con la sorella (di 7 anni, che frequenta la prima elementare) nel suo letto, sotto le coperte di nascosto dai propri genitori. Nel proseguo del colloquio col bambino emerge che la mamma abbassa le mutande ad E__________, toccandola.

                                         (...)

                                         Convocati dalla Commissione tutoria regionale, all'udienza del 3 giugno 2005 AP 2 e AP 1 hanno sostanzialmente minimizzato l'accaduto e nell'appello esprimono dubbi sull'autenticità degli eventi, ma non censurano il rapporto di falso né il figlio risulta avere negato quanto gli si rimproverava. Gli appellanti sottolineano poi di essere intervenuti e di avere spiegato al figlio “che sono cose da non fare”. Ciò sarà anche vero, ma nulla toglie alla circostanza che in una situazione come quella descritta la Commissione tutoria regionale doveva attivarsi senza indugio, già per il bene di S__________. E i gravi indizi si riconducevano proprio a comportamenti oggettivamente reprensibili di lui, sia pur dovuti alla giovane età. Le spese occasionate dalla procedura andavano quindi a carico del figlio, indipendentemente dal fatto che poi la Commissione tutoria regionale abbia rinunciato a emanare provvedimenti. Diverso sarebbe stato il caso ove la Commissione tutoria regionale avesse aperto un procedimento a protezione del figlio sulla base di indizi che si fossero rivelati inconsistenti (v. ad esempio RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c: valutazione delle capacità parentali ordinata sulla base di presunte trascuranze nell'educazione del figlio). Tale evenienza non si verifica nella fattispecie, la Commissione tutoria regionale avendo promosso un'inchiesta indotta proprio dal comportamento attivo e deliberato del figlio. Poteva quindi porre gli oneri della procedura a carico di lui (sopra, consid. 6; art. 29 cpv. 2 della nota legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele).

                                   9.   Che nel caso specifico i costi della procedura potessero essere addebitati al figlio – e non ai genitori, come ha deciso la Commissione tutoria regionale (e, nei limiti di un mezzo, l'Autorità di vigilanza sulle tutele) – ancora non significa che l'operato della Commissione sia ineccepibile. Quando al colloquio del 3 giugno 2005 essa ha informato AP 2 e AP 1 di voler far sentire E__________ e S__________ da uno psicoterapeuta privato, in effetti, essa avrebbe anche dovuto indicare un preventivo di spesa. Tanto più sapendo che i costi sarebbero potuti finire – indirettamente – a carico ai genitori (obbligo di assistenza fra parenti: sopra, consid. 6) e che, non fossero stati in grado di finanziare l'esborso, costoro avrebbero dovuto postulare subito l'assistenza giudiziaria (DTF 130 I 182 consid. 3), una richiesta di assistenza giudiziaria non potendo avere effetto retroattivo (Rep. 1994 pag. 385; RDAT I-1996 pag. 306). Nel caso in rassegna gli appellanti non pretendono di essere privi di mezzi per coprire la metà dei costi loro addebitati dall'Autorità di vigilanza (fr. 540.– per il referto della psicoterapeuta e fr. 75.– per la tassa di giustizia). Non avendo subìto alcun pregiudizio, non possono quindi dolersi al riguardo. D'altro lato non incombe a questa Camera, in assenza di appello da parte della Commissione tutoria regionale, riformare la decisione impugnata e porre la totalità delle spese a carico del figlio. Sulla chiave di riparto la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele rimane pertanto invariata.

                                10.   Gli appellanti sollecitano “un equo indennizzo” che li “risarcisca parzialmente per tutti i danni morali causati ai bimbi e a tutta la famiglia”. La richiesta è improponibile, essendo di competenza del giudice civile (art. 430 cpv. 1 CC). La si volesse interpretare come tendente all'ottenimento di ripetibili, essa non è destinata a miglior esito, gli appellanti non formulando alcuna cifra (Rep. 1993 pag. 228 consid. b). Onde, una volta ancora, l'irricevibilità dell'appello.

                                11.   Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), anche se la decisione dell'Autorità di vigilanza va precisata nel senso che i costi del procedimento vanno addebitati per metà a __________, e non direttamente ai genitori. L'Autorità di vigilanza non avendo prelevato tasse né spese, l'esito della presente decisione non influisce al proposito sugli oneri di seconda sede.

                                12.   Per quel che è dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio il ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF). Ciò vale in concreto per la ricusa della Commissione tutoria regionale, ma non per quanto attiene all'addebito dei costi procedurali (fr. 615.– complessivi), il cui valore non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto nel senso che la metà della nota d'onorario emessa dalla dott. __________ (fr. 540.–) e la metà della tassa di giustizia di primo grado (fr. 75.–) sono posti a carico di __________. Per il resto la decisione impugnata rimane invariata.

                                   2.   Le istanze volte a ottenere “un equo indennizzo” CO 1 in riparazione dei danni morali, come pure scuse scritte e un ultimo intervento “che attesti la conclusione definitiva di questa odiosa vicenda” sono irricevibili.

                                   3.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia     fr. 350.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido.

                                   4.   Intimazione:

                                         –,;

                                         –,;

                                         –,.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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