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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.06.2006 11.2006.57

19 juin 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,094 mots·~5 min·3

Résumé

curatela volontaria

Texte intégral

Incarto n. 11.2006.57

Lugano 19 giugno 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 186.2006/R.33.2006 (curatela volontaria) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 AP 1    

alla  

Commissione tutoria regionale 10, Locarno  

                                         riguardo alla curatela volontaria istituita in favore di

                                          PI 1, ;                            

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 31 maggio 2006 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 23 maggio 2006 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che il 22 novembre 2005 PI 1 (1966) ha chiesto alla Commissione tutoria regionale 10 l'istituzione di una curatela volontaria;

                                         che con risoluzione del 27 aprile 2006 l'autorità tutoria, preso atto di una valutazione del __________ __________ di __________, specialista in neurologia, ha istituito il provvedimento in questione, designando PI 2 come curatore;

                                         che contro la decisione appena citata 2006 AP 1, madre del curatelato, è insorta il 5 maggio 2006 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, per ottenere l¿annullamento della misura;

                                         che nelle sue osservazioni del 15 maggio 2006 la Commissione tutoria regionale ha proposto di rigettare il ricorso;

                                         che, statuendo il 23 maggio 2006, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, senza prelevare tasse né spese;

                                         che con appello del 31 maggio 2006 volto contro la predetta decisione AP 1 contesta il mancato annullamento della curatela;

                                         che l'appello non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili entro venti giorni alla Camera civile di appello (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele [RL 4.1.2.2], richiamata anche dall'art. 39 LAC);

                                         che, tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque proponibile;

                                         che la legittimazione a ricorrere dell'appellante è senz'altro data, in materia d'interdizione i terzi essendo abilitati a ricorrere non solo per far valere diritti soggettivi o aspettative proprie, ma anche per difendere interessi del pupillo (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 386 n. 1014 con riferimenti), soprattutto ove si tratti del coniuge, di parenti in linea retta ascendente o discendente, come pure di fratelli e sorelle (Meier, La position des tiers en droit de la tutelle ¿ Une systématisation, in: RDT 51/1996 pag. 89 lett. bb);

                                         che, ciò premesso, un appello deve contenere ¿ oltre alle richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC) ¿ i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);

                                         che in materia di tutele simili esigenze formali vanno nondimeno attenuate, nel senso che trattandosi di un tutelato ¿ o di un tutelando ¿ il quale insorga personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme dell'esposto (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 41 ad art. 420);

                                         che l'appellante lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentita, l'autorità di vigilanza avendo omesso di ascoltarla personalmente;

                                         che, tranne ove la legge disponga diversamente (e in concreto la legge non prevede altro), un terzo non ha il diritto di esprimersi oralmente davanti all'autorità (DTF 125 I 219 consid. 9b e rinvii);

                                         che per il resto l'interessata ha potuto esprimersi liberamente ¿ nell'appello ¿ davanti a questa Camera, autorità munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (RDAT 1998-I pag. 260 consid. 4);

                                         che nelle circostanze descritte non si ravvisa quindi alcuna disattenzione del diritto d'essere sentiti;

                                         che, per quanto attiene al provvedimento impugnato, un maggiorenne può vedersi nominare un curatore, a sua istanza, quando esistano le condizioni per una tutela volontaria (art. 394 CC);

                                         che quest'ultimo requisito sussiste, a norma dell'art. 372 CC, ove un maggiorenne dimostri di non poter debitamente provvedere ai propri interessi ¿per causa di debolezza senile, acciacchi o inesperienza¿;

                                         che nella fattispecie l'autorità di vigilanza ha spiegato con chiarezza quali motivi giustificassero l'istituzione della curatela volontaria (decisione impugnata, consid. 6);

                                         che nell'appello AP 1 evoca i suoi buoni rapporti con il figlio e ricorda di avere sempre saputo gestire con soddisfazione la situazione finanziaria di lui, sicché in tali frangenti ¿la motivazione della curatela dovrebbe essere fondata su una cattiva amministrazione finanziaria nei confronti del figlio PI 1, ma  detta fattispecie non è né documentata né comprovata¿;

                                         che, così argomentando, l'appellante disconosce come in discus­sione non sia la di lei capacità gestionale a operare in favore del figlio, bensì la capacità gestionale del figlio medesimo;

                                         che il fatto di essersi occupata per anni dell'amministrazione finanziaria del figlio non esclude la volontà di quest'ultimo di essere assistito da un curatore per ¿aiutarlo a gestire i suoi soldi¿ (doc. 4: verbale del 22 novembre 2005);

                                         che inoltre, come si evince dalla relazione specialistica del __________, PI 1 denota un ritardo nello sviluppo psico-motorio congenito, è al beneficio di una rendita intera AI e, pur essendo impiegato come magazziniere alla __________ di __________, legge o scrive di rado e fatica con i calcoli della spesa (doc. 5);

                                         che tali accertamenti, non contestati, dimostrano come il paziente sia affetto da ¿acciacchi psichici¿ (casistica in: Schnyder/ Murer in: Berner Kommentar, note 63 e 64 ad art. 372 CC) e risulti incapace di provvedere debitamente ai suoi interessi;

                                         che, d'altro lato, il medico ha attestato la capacità di discernimento del richiedente, e in particolare quella di capire il significato e le conseguenze di una curatela volontaria;

                                         che, in definitiva, la decisione impugnata resiste alla critica;

                                         che, per quanto riguarda gli oneri del giudizio odierno, essi seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che in concreto appare equo tuttavia rinunciare a ogni prelievo, l'appellante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

                                         che non è il caso invece di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria, cui l'appello non è stato intimato per osservazioni;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

¿   ;  .

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

1.  PI 1     2.  PI 2      

Per la prima Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente                                                           La segretaria

11.2006.57 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.06.2006 11.2006.57 — Swissrulings