Incarto n. 11.2006.52
Lugano 4 febbraio 2010/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2005.32 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 20 gennaio 2005 da
AO 1 (patrocinato dall' PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinata dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 15 maggio 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 2 maggio 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1952) e AP 1 (1951) si sono sposati a __________ il 16 dicembre 1976. Dal matrimonio è nata M__________, il 16 dicembre 1983. Il marito è docente di matematica al __________ a __________ e impartisce, saltuariamente, lezioni private. La moglie lavora __________ di __________ come tecnico di laboratorio. I coniugi vivono separati dal settembre del 1999, quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare.
B. In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata da AP 1 il 14 ottobre 2002, con sentenza del 1° dicembre 2003 il Pretore del Distretto di Lugano ha – tra l'altro – condannato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 530.– mensili fino al 30 giugno 2003 e di fr. 580.– mensili dopo di allora (inc. DI.2002.731). Decidendo su un'azione di mantenimento introdotta quel medesimo 14 ottobre 2002 da M__________, con sentenza del 2 dicembre 2003 il Pretore ha obbligato inoltre AO 1 a versare un contributo per la figlia di fr. 655.– mensili dal 1° novembre 2002, aumentati a fr. 675.– mensili dal 1° gennaio 2003 (inc. DI.2002.733).
C. Il 20 gennaio 2005 AO 1 ha promosso azione unilaterale di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo il riparto a metà delle prestazioni d'uscita maturate dai coniugi presso il rispettivo istituto di previdenza professionale durante il matrimonio. In via provvisionale egli ha postulato la soppressione del contributo alimentare per la moglie. Alla discussione cautelare del 22 marzo 2005 AP 1 si è opposta all'istanza. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Con decreto cautelare del 23 novembre 2005 il Pretore ha ridotto il contributo di mantenimento per AP 1 a fr. 458.– mensili dal 20 gennaio 2005 (inc. DI. 2005.79).
D. Nel frattempo, con la risposta di merito del 28 aprile 2005, AP 1 ha aderito al principio del divorzio, ma ha chiesto un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili e il versamento di un' indennità (imprecisata) in liquidazione del regime matrimoniale, oltre all'attribuzione in proprietà, a ciascun coniuge, dei beni mobili in suo possesso. L'indomani il Pretore ha deciso di trattare l'azione come divorzio su richiesta comune con accordo parziale e ha invitato i coniugi a esprimersi sulle conseguenze rimaste litigiose. AO 1 ha presentato l'11 maggio 2005 un memoriale in cui ha ribadito la propria posizione, salvo chiedere il versamento di fr. 4900.– in liquidazione del regime matrimoniale, ogni coniuge rimanendo proprietario dei beni da lui posseduti e titolare dei debiti da lui contratti. Nel suo allegato di quello stesso 11 maggio 2005 AP 1 ha rinnovato le proprie domande, postulando tuttavia un contributo di mantenimento di fr. 750.– mensili e la metà degli averi previdenziali accumulati dal marito durante il matrimonio.
E. All'udienza del 14 luglio 2005 i coniugi hanno riaffermato la loro volontà di divorziare. Tutt'e due hanno ribadito la loro posizione anche dopo il termine bimensile di riflessione. Esperita l'istrut-toria, essi hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 13 aprile 2006 AO 1 ha rifiutato ogni contributo alimentare alla moglie, ha aumentato a fr. 7269.55 l'importo chiesto in liquidazione del regime matrimoniale e ha sollecitato il riparto a metà degli averi di previdenza accumulati da ciascun coniuge. Nel suo allegato del 18 aprile 2006 AP 1 ha ribadito le proprie domande, salvo precisare in fr. 16 531.40 (subordinatamente fr. 5476.75) il conguaglio rivendicato in liquidazione del regime dei beni.
F. Statuendo con sentenza del 2 maggio 2006, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, non ha attribuito alcun contributo alimentare alla moglie, ha obbligato AP 1 a versare al marito fr. 6854.– in liquidazione del regime matrimoniale, ogni coniuge rimanendo esclusivo proprietario dei beni in suo possesso o a lui intestati (oltre che debitore dei debiti contratti), e ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza, ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per definire l'entità di tale quota non appena la sentenza di divorzio fosse passata in giudicato. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1000.–, sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 4000.– per ripetibili.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 15 maggio 2006 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di riconoscerle un contributo alimentare indicizzato di fr. 600.– mensili, di condannare il marito a versarle un'indennità di fr. 5476.75 in liquidazione del regime matrimoniale e di trasferire dalla cassa pensioni del marito in favore del proprio fondo di previdenza la metà delle prestazioni di libero passaggio da lui maturate in costanza di matrimonio. Nelle sue osservazioni del 12 giugno 2006 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Litigiosi rimangono, in appello, il riparto delle prestazioni previdenziali d'uscita, la liquidazione del regime dei beni, l'attribuzione di un eventuale contributo alimentare alla moglie e l'addebito degli oneri processuali. Il principio del divorzio, non impugnato, è passato in giudicato (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).
2. Al suo memoriale l'appellante acclude un elenco indicativo delle spese mensili di uno studente che frequenta l'Università di __________. AO 1 con le osservazioni all'appello produce, a suo turno, copia dell'atto di nascita di F__________ (5 maggio 2006), figlia sua e di __________ (1982). Fatti nuovi e nuovi mezzi di prova sono ammissibili in appello giusta l'art. 138 cpv. 1 prima frase CC (art. 423b cpv. 2 CPC). Circa la loro rilevanza sull'esito del giudizio si vedrà, dandosi il caso, in appresso.
3. Le controversie legate allo scioglimento del regime matrimoniale vanno esaminate prima delle questioni correlate al riparto delle prestazioni d'uscita in materia di cassa pensione e prima di quelle inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; DTF 129 III 9 consid. 3.1.2). Al proposito l'attribuzione in proprietà dei beni mobili e immobili non è contestata. L'appellante chiede invece che siano tenuti in considerazione i debiti di patrocinio cui ha dovuto far fronte, le donazioni paterne confluite nei suoi averi di previdenza e le spettanze per ripetibili maturate durante la causa di divorzio, onde una pretesa complessiva verso il marito di fr. 5476.75.
a) Circa la nota professionale del legale della moglie (doc. 23 e 24: fr. 9046.30), il Pretore ha spiegato che, trattandosi di un debito maturato dopo l'introduzione della causa di divorzio, esso non può entrare in linea di conto per lo scioglimento del regime matrimoniale. A ragione. L'appellante obietta che quella spesa era necessaria e che un patrocinatore può chiedere congrui anticipi anche prima di intentare causa, ma poco giova. In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale lo scioglimento del regime si ha per avvenuto “il giorno della presentazione dell'istanza” (art. 204 cpv. 2 CC). In concreto il debito fatto valere dall'appellante quel giorno non esisteva. Al riguardo non soccorre pertanto attardarsi oltre.
b) Il Pretore ha rifiutato di calcolare nei beni propri dell'appellante donazioni paterne per complessivi fr. 14 522.– che l'interessata affermava di avere ricevuto sul proprio conto di previdenza. Egli ha rilevato, in particolare, che la dichiarazione rilasciata dal padre di lei (doc. 16) non configura, da sé sola, una prova sufficiente. L'appellante eccepisce che, confrontato a tale dichiarazione, il marito non ha replicato, è rimasto silente all'udienza preliminare e in seguito si è accomodato del fatto che l'estensore del documento non poteva essere sentito come di testimone. Inoltre – essa soggiunge – gli altri aiuti ricevuti dai genitori di lei avrebbero dovuto indurre il Pretore a ritenere verosimili anche le donazioni sul conto di previdenza.
In realtà le cose stanno altrimenti. Nel memoriale presentato l'11 maggio 2005 sui punti contestati del divorzio AO 1 aveva rivendicato – “fino a prova del contrario” – la metà degli “averi di terzo pilastro vincolati” in proprietà della moglie (pag. 6, punto 2.4.2). All'udienza del 27 ottobre 2005 (“discussione sui punti di disaccordo”) AP 1 ha prodotto il citato doc. 16 e ha indicato suo padre come testimone. Con ordinanza del 23 novembre 2005 il Pretore ha ammesso sia la produzione del doc. 16 sia l'audizione del testimone, la cui escussione sarebbe dovuta avvenire il 17 gennaio 2006. Se non che, il 12 gennaio 2006 l'avvocato di AP 1 ha comunicato al Pretore di “rinunciare all'audizione testimoniale (…) a seguito di improvvisi problemi di salute del teste” (lettera nel fascicolo “corrispondenza diversa”). Invitato a esprimersi, AO 1 ha dichiarato quello stesso 12 gennaio 2006 di consentire alla rinuncia, al che il Pretore ha dichiarato la prova “decaduta” con ordinanza dell'indomani (nel fascicolo predetto). Nel memoriale conclusivo del 13 aprile 2006 AO 1 ha poi definito “incomprovata” la tesi secondo cui una quota del “terzo pilastro vincolato” in proprietà della moglie fosse stata donata dal padre (pag. 5, punto 4.2). E il Pretore ha sostanzialmente condiviso tale opinione, giudicando inidoneo il doc. 16 a dimostrare l'asserita donazione. Tale conclusione è ineccepibile, il doc. 16 costituendo né più né meno una testimonianza scritta, vietata dalla procedura ticinese, se non – ma l'ipotesi è estranea al caso in esame – ove controparte aderisca esplicitamente alla sua produzione (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 27 ad art. 90 CPC; v. anche nota al Rep. 2000 pag. 221). Anche al proposito l'appello manca perciò di consistenza.
c) Come non ha tenuto conto dei debiti di patrocinio (sopra, consid. a), il Pretore non ha considerato neppure l'ammontare per ripetibili (fr. 500.–) attribuite all'appellante in esito a un decreto cautelare (“sentenza”) del 23 novembre 2005 (inc. DI.2005.79), precisando che esse “esulano del tutto dalla liquidazione del regime dei beni”. L'interessata eccepisce che già il principio dell'economia processuale porterebbe invece a considerarle, in modo da evitare eventuali incassi per via esecutiva. La motivazione è incomprensibile. Certo, questa Camera ha ritenuto in un caso del 2004 che nella liquidazione del regime dei beni occorresse tenere conto anche delle spettanze di un coniuge per spese e ripetibili maturate durante una causa di divorzio (RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c), ma tale assunto si riferiva a una causa di divorzio pregressa, terminata senza sentenza. Nell'ambito di una causa di divorzio pendente nulla permette di disattendere l'art. 204 cpv. 2 CC, secondo cui – come detto – lo scioglimento del regime “si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza”. Ai fini liquidazione del regime, di conseguenza, entrano in considerazione solo pretese esistenti al momento in cui è promossa causa. Se in concreto l'appellante preferisce rinunciare all'incasso immediato della menzionata indennità per ripetibili e compensare più tardi tale cifra con quanto essa dovrà eventualmente versare al marito in liquidazione del regime matrimoniale, tale scelta è rimessa alla sua responsabilità.
4. In merito alla previdenza professionale, il Pretore si è attenuto al principio della divisione a metà delle prestazioni d'uscita (art. 122 cpv. 1 CC), non intravedendo motivi di equità che giustificassero di scostarsi da tale chiave di riparto. L'appellante fa valere che solo grazie agli aiuti finanziari prestati da lei e dai suoi genitori il convenuto ha potuto riprendere gli studi, cambiare professione, diventare insegnante di matematica, conseguire uno stipendio di tutto rispetto e maturare aspettative pensionistiche migliori delle sue. È giusto quindi che AO 1 debba trasferirle metà della sua prestazione d'uscita da lui accumulata, mentre è del tutto iniquo – prosegue l'appellante – che con la propria prestazione d'uscita lei debba fare altrettanto.
a) Se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ognuno di essi ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge federale sul libero passaggio (art. 122 cpv. 1 CC). Dandosi crediti reciproci, si divide la differenza tra i rispettivi crediti (art. 122 cpv. 2 CC). Il giudice può invero rifiutare la divisione, in tutto o in parte, ma solo ove essa “appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio” (art. 123 cpv. 2 CC).
b) In concreto l'appellante è affiliata al Fondo di previdenza per il personale __________. L'avere di vecchiaia da essa accumulato durante il matrimonio ammonta a fr. 160 021.75 (act. XIII: lettera 13 dicembre 2005 del Fondo di Previdenza). Il marito è affiliato alla cassa pensione __________ e il 31 maggio 2005 aveva una prestazione d'uscita di fr. 232 627.10 (doc. R: lettera 22 dicembre 2004 dell'amministrazione della Cassa pensioni). Il Pretore ha suddiviso entrambe le prestazioni a metà, spiegando che la moglie ha sì finanziato gli studi al marito, ma che da ciò essa trae anche beneficio, giacché riceve metà dell'avere di previdenza accantonato dal marito con l'esercizio della nuova professione sull'arco di anni. Inoltre l'attività lavorativa da lei svolta a tempo pieno le consente di costituirsi una situazione previdenziale senz'altro adeguata ai suoi bisogni.
c) Con le motivazioni testé riassunte l'appellante non si confronta, limitandosi a evocare fattispecie nelle quali il Pretore non ha applicato la chiave di riparto paritetica. Ciò basterebbe per dichiarare l'appello irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Comunque sia, l'attore ha finanziato i due anni assolti dal marito subito dopo il matrimonio presso la Scuola __________ a __________ (1978/79). L'Università __________ il marito l'ha frequentata quando già svolgeva la professione di insegnante, esercitata durante i successivi vent'anni di vita in comune e i quasi trent'anni di matrimonio. L'appellante dimentica inoltre di beneficiare di una situazione patrimoniale migliore rispetto a quella del marito: proprietaria di beni immobili (particelle n. 605, 615 e 627 RFD di __________), essa ha incassato fr. 282 000.– dalla vendita delle particelle n. 445 e 446 RFD di __________ (doc. 20, 21 e 22). Inoltre la sua prestazione di libero passaggio non è di fr. 105 373.35 (come erroneamente indicato nell'appello), bensì di fr. 160 021.75 (sopra, consid. b). In circostanze simili il vicendevole riparto a metà delle prestazioni d'uscita non denota alcuna manifesta iniquità nel senso dall'art. 123 cpv. 2 CC, tanto meno ove si consideri che quest'ultima norma va applicata restrittivamente (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Le droit du divorce: questions actuelles et besoin de réforme, Friburgo 2008, pag. 39 n. da 83 a 90 e pag. 214 segg.). Su questo punto la sentenza resiste quindi alla critica.
5. Quanto al contributo alimentare per la moglie dopo il divorzio (art. 125 CC), il Pretore ha ricordato che ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare per quanto possibile la propria indipendenza economica (clean break). Ciò posto, egli ha accertato il reddito dell'attore in fr. 5724.– (scartando un
eventuale reddito ipotetico: decreto cautelare del 23 novembre 2005 nell'inc. DI.2005.79) e quello della convenuta in fr. 4917.– mensili netti, escludendo che nel fabbisogno minimo delle parti andassero conteggiate le esigenze finanziarie della figlia maggiorenne. Da ciò egli ha concluso che la moglie è in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento, senza contributi alimentari.
L'appellante sostiene che il Pretore avrebbe dovuto tenere in considerazione il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la lunga vita in comune, afferma che per ragioni di salute a lei non sarà possibile migliorare il proprio reddito, sottolinea che essa continua a finanziare le necessità della figlia maggiorenne più di quanto faccia il marito e ripete che la situazione previdenziale di quest'ultimo è migliore della sua. A suo avviso nel fabbisogno dei genitori va riconosciuto così un budget per la figlia M__________ (tuttora agli studi) che non può essere inferiore a fr. 1989.– mensili, come risulta da uno studio condotto dall'Università di Ginevra. Nel proprio fabbisogno essa inserisce perciò la quota di tale budget che rimane scoperta dopo avere dedotto l'importo stabilito dal Pretore a carico del padre (fr. 675.– mensili: sentenza del 2 dicembre 2003 nell'inc. DI.2002.733), ricalcola i rispettivi fabbisogni minimi ottenendo nel suo caso un ammanco di fr. 606.90 mensili e nel caso del marito un margine disponibile di fr. 1231.10 mensili, onde la pretesa di un contributo alimentare per sé di fr. 600.– mensili, che corrisponde – essa afferma – a quanto le spetta anche secondo i parametri del tenore di vita.
a) I criteri che disciplinano l'obbligo di mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che regolano l'entità del contributo alimentare (art. 125 cpv. 2 CC) sono stati diffusamente illustrati da questa Camera in giurisprudenza pubblicata (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Non soccorre quindi ripetersi. Ai fini dell'attuale giudizio basti rilevare che, ove la vita in comune delle parti sia durata – come nella fattispecie – oltre dieci anni, il matrimonio può sicuramente definirsi di lunga durata e che in tali condizioni entrambi i coniugi hanno il diritto di conservare anche dopo il divorzio, per principio, il tenore di vita condotto durante la comunione domestica (RtiD II-2004 pag. 581 consid. 4c con richiami). Fermo restando, con ogni evidenza, che ognuno di loro deve provvedere a sé medesimo nella misura in cui ciò possa ragionevolmente pretendersi da lui e che il debitore del contributo ha, in ogni caso, diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 135 III 66).
b) Nel caso specifico il Pretore non ha accertato il livello di vita che i coniugi avevano durante la comunione domestica (se ne veda un esempio circostanziato in: RtiD II-2004 pag. 582 consid. 4d e 4e). D'altro lato la questione legata al contributo di mantenimento che un coniuge deve all'altro dopo il divorzio non è disciplinata dal principio inquisitorio, né per diritto federale (cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 121 ad art. 125 CC; Gloor/ Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 43 ad art. 125), né secondo la procedura ticinese (che nulla contempla al riguardo). Non incombe dunque a questa Camera condurre indagini d'ufficio.
c) L'appellante contesta di poter finanziare da sé il proprio “debito mantenimento” (nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC) pretendendo di inserire nel bilancio familiare anche il fabbisogno in denaro della figlia maggiorenne. Se non che, come ha rilevato il Pretore, il giudice della separazione o del divorzio può fissare contributi solo per figli minorenni. Il contributo per maggiorenni è disciplinato esclusivamente dall'art. 277 cpv. 2 CC. Tutt'al più il giudice della separazione può estendere la durata del contributo per minorenni oltre la maggiore età (art. 133 cpv. 1 seconda frase CC), sempre che i minorenni fossero tali al momento dell'istanza. Inoltre egli può tenere conto del contributo per figli maggiorenni se entrambi i genitori sono d'accordo (RtiD II-2006 pag. 694 consid. 4a; v. anche RtiD II-2007 pag. 671 n. 18c). Nel caso in esame i coniugi erano sì d'accordo sul principio, ma non sull'entità del contributo per M__________, tant'è che l'aumento da fr. 1310.– a fr. 1350.– mensili è stato deciso autoritativamente dal Pretore (inc. DI.2002.733: sentenza del 2 dicembre 2003). Come possa l'appellante affermare che il padre sia ora d'accordo di riconoscere alla maggiorenne un contributo di fr. 1989.– mensili prelevando altri fr. 600.– mensili dal proprio margine disponibile non è dato di capire, men che meno ove si consideri che nel frattempo AO 1 ha avuto una figlia (F__________, nata il 5 maggio 2006) da un'altra donna. Al mantenimento di tale figlia egli deve – in tutto o in parte –sopperire, di modo che quel margine disponibile appare ormai dubbio. Anche su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
6. A parere dell'appellante, infine, la sentenza del Pretore va riformata sulle spese e le ripetibili. Essa dà atto che il Pretore “ha respinto praticamente tutte le conseguenze accessorie” da lei formulate, ma adduce “che la domanda di divorzio è la principale, per cui essendoci consenso reciproco la tassa di giustizia e le spese vanno divise per metà e le ripetibili compensate”. Ripetibili di fr. 4000.– che in ogni modo essa definisce eccessive.
a) Il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC). Che sulle conseguenze del divorzio rimaste litigiose AP 1 sia uscita, davanti al Pretore, sconfitta praticamente su tutta la linea è – come detto – riconosciuto dall'interessata medesima. Il solo fatto ch'essa abbia aderito alla richiesta di divorzio del marito nulla muta. Se mai, ciò configura acquiescenza, e questa equivale a soccombenza (RtiD I-2004 pag. 487 consid. 5). In nessun caso, comunque sia, essa può pretendere di essere reintegrata in un grado di vittoria pari al 50%.
b) Relativamente alla commisurazione delle ripetibili la giurisprudenza ha già rammentato più volte che entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili il Pretore fruisce di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (rinvii in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 32 ad art. 148 CPC). Nella fattispecie torna applicabile in proposito – orientativamente (art. 150 vCPC; RtiD I-2004 pag. 469 consid. 3) – l'abrogata tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 16 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, RL 3.1.1.7.1). Quest'ultima prevedeva, per le cause di stato, un onorario dell'avvocato compreso tra fr. 1000.– e fr. 25 000.– (art. 14 cpv. 1). A tale retribuzione si aggiungeva, nei casi cui fosse litigioso lo scioglimento del regime dei beni, un onorario supplementare fino al 50% di quello calcolato applicando la tariffa ad valorem dell'intera sostanza coniugale (art. 14 cpv. 2). Perché nel caso in oggetto un compenso dell'avvocato pari a fr. 4000.– sia la risultante di un eccesso o di un abuso di apprezzamento l'appellante non spiega. Anzi, essa non illustra nemmeno perché l'importo di fr. 4000.– sarebbe anche solo discutibile. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello va dichiarato perciò irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
7. Gli oneri del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Alla controparte, che ha presentato osservazioni, l'appellante deve versare inoltre un'equa indennità per ripetibili.
8. Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
III. Intimazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.