Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.2012 11.2006.41

28 décembre 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·6,915 mots·~35 min·3

Résumé

Modifica di contributi provvisionali a seguito della nascita di un figlio dell'obbligato alimentare fuori dal matrimonio; provvigione di causa

Texte intégral

Incarto n. 11.2006.41

Lugano 28 dicembre 2012/jm

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2005.61 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 24 marzo 2005 da

AO 1 già in (rappresentato dall'amministratore della successione avv. PA 2)  

contro

AP 1 (patrocinata dall'avv. dott. PA 1),

giudicando ora sul decreto cautelare del 5 aprile 2006 con cui il Pretore ha modificato l'assetto provvisionale fra i coniugi;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 20 aprile 2006 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 5 aprile 2006 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 (1962) e AP 1 (1959) si sono sposa­ti a __________ il 25 luglio 1997, dopo avere adottato il regime della separazione dei beni. Al momento del matrimonio essi avevano già una figlia, A__________, nata il 15 aprile 1997. Il marito era dirigente e azionista al 50% della ditta __________, attiva nel campo della fornitura e posa di cucine componibili e mobili per bagni. Amministratore unico dell'azienda e azionista per il rimanente 50% era il fratello __________. La moglie, di formazione orafa, prima di sposarsi era impiegata nel ramo della ristorazione, ma dal maggio 1995 al maggio 1997 è rimasta inabile al lavoro per malattia e il 23 agosto 1996 ha postulato una rendita d'invalidità. Dopo la nascita della figlia, o per lo meno dopo il 1998, essa non ha più lavorato. La famiglia viveva in una casa unifamiliare a __________, proprietà del marito (particella n. 1715 RFD), che la moglie ha lasciato a fine maggio del 2002 per trasferirsi con la figlia da conoscenti, salvo rientravi dopo il luglio del 2002, quando il marito è andato a vivere prima dal fratello e poi in un appartamento di proprietà della ditta a __________.

                                  B.   Nel quadro di una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale promossa il 2 maggio 2002 da AP 1, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha emesso svariati decreti cautelari per disciplinare la vita separata dei coniugi (inc. SP. 2002.20). Statuendo infine il 26 marzo 2004 su un appello del marito contro un decreto cautelare emanato dal Pretore il 17 marzo 2003, questa Camera ha stabilito i contributi alimentari a carico di AO 1 in fr. 4145.– mensili dal 1° gennaio al 15 aprile 2003 e di fr. 4015.– mensili dal 16 aprile 2003 in poi per la moglie e in fr. 1510.– mensili dal 1° gennaio al 15 aprile 2003 e di fr. 1670.– mensili dal 16 aprile 2003 in poi per la figlia A__________, assegni familiari compresi. Nel caso in cui avesse assunto direttamente gli oneri ipotecari gravanti l'abitazione coniugale di __________, AO 1 è stato autorizzato a compensare tale versamento deducendo da quanto dovuto a moglie e figlia sino a concorrenza di fr. 1532.– mensili (inc. 11.2003.40).

                                  C.   Il 24 marzo 2005 AO 1 ha introdotto azione unilaterale di divorzio, cui la moglie ha aderito limitatamente al principio dello scioglimento del matrimonio con risposta del 16 settembre 2005. Contestualmente essa ha formulato un'istanza cautelare, chiedendo – fra l'altro – che il contributo in favore di A__________ fosse aumentato a fr. 1850.– mensili. All'udienza del 15 novembre 2005, indetta per il contraddittorio, il marito ha proposto di respingere la richiesta cautelare. In seguito, il 22 gennaio 2006, AO 1 ha avuto da __________ (1968) la figlia S__________, che ha riconosciuto. Il 27 gennaio 2006 egli ha postulato così in via cautelare la soppressione del contributo alimentare per la moglie e ha offerto un contributo per la figlia A__________ di fr. 1850.– mensili o, in subordine, la riduzione dei contributi alimentari per madre e figlia a fr. 1261.70 mensili ciascuna. Il 9 febbraio 2006 AP 1 ha presentato una nuova istanza cautelare per

                                         ottenere una provvigione ad litem di fr. 15 000.–. All'udienza del 13 marzo 2006, indetta per il contraddittorio, i coniugi hanno vicendevolmente proposto di respingere le due istanze cautelari. Non dovendosi assumere prove, essi hanno tenuto seduta stante la discussione finale, confermando le rispettive posizioni.

                                  D.   Statuendo il 5 aprile 2006, il Pretore ha ridotto il contributo provvisionale per la moglie a fr. 3305.– mensili e quello per A__________ a fr. 1258.– mensili dal 1° febbraio 2006, respingendo la provvigione ad litem postulata da AP 1. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr. 200.– relative all'istanza del 27 gennaio 2006 sono state poste per due terzi a carico di AO 1 e per il resto a carico della moglie, con obbligo per il marito di rifondere a quest'ultima fr. 350.– per ripetibili ridotte. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– inerenti all'istanza per la provvigione ad litem sono state poste a carico di AP 1, tenuta a versare al coniuge fr. 100.– per ripetibili.

                                  E.   Contro il decreto cautelare appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 20 aprile 2006 nel quale chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l'istanza avversaria e di aumentare i contributi a carico del marito a fr. 5026.75 mensili per lei e a fr. 1721.65 mensili per A__________, accogliendo la sua domanda per una provvigione ad litem di fr. 15 000.–. In subordine essa postula il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con osservazioni dell'11 maggio 2006 AO 1 propone di respingere l'appello.

                                  F.   Terminata la causa di divorzio, con decisione del 16 marzo 2007 il Pretore ha fissato fra l'altro, in via cautelare, un contributo alimentare per la moglie fino al 30 aprile 2013 ridotto progressivamente da fr. 3305.– a fr. 2265.– mensili e un contributo alimentare scalare per A__________ da fr. 1258.– a fr. 2230.– mensili fino alla maggiore età o al termine di una formazione professionale appropriata. Anche tale giudizio è stato impugnato davanti a questa Camera da AP 1 con appello del 23 aprile 2007. AO 1 ha presentato il 29 maggio 2007 appello adesivo. La procedura è tuttora pendente (inc. 11.2007.62).

                                  G.   AO 1 è deceduto il 20 aprile 2011. Con ordinanze del 7 ottobre 2011 il giudice delegato di questa Camera, visto che gli eredi avevano ottenuto il beneficio d'inventario, ha accertato che le procedure di appello erano sospese a norma dell'art. 586 cpv. 3 CC. L'11 ottobre 2011 l'amministratore della successione, PA 2, ha fatto valere che l'esito delle cause è indispensabile per conoscere lo stato della successione ai fini dell'inventario e permettere agli eredi di decidere se accettare o rinunciare alla medesima. Il 18 ottobre 2011 il giudice delegato ha ordinato così la riattivazione delle procedure di appello.

Considerando

in diritto:                  1.   AO 1 è deceduto in pendenza di appello. I suoi eredi gli subentrano pertanto nel processo (art. 102 CPC ticinese), salvo rinuncia alla successione. Nella fattispecie costoro hanno ottenuto il beneficio d'inventario, che non è ancora stato chiuso, sicché il termine per rinunciare non è ancora scaduto (art. 587 cpv. 1 CC). Di per sé la procedura di appello dovrebbe quindi rimanere sospesa (art. 106 CPC ticinese con rinvio all'art. 586 cpv. 3 CC). L'art. 586 cpv. 3 CC riserva nondimeno i “casi d'urgenza”, fra i quali rientrano i procedimenti che – come in concreto – sono necessari per conoscere lo stato della successione ai fini dell'inventario (Steinauer, Droits des successions, Berna 2006, pag. 492 n. 1027; Wissmann in: Basler Kom­mentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 6 ad art. 586 con rimandi). Nella fattispecie la procedura di appello è stata di conseguenza riattivata. All'istante è subentrata così – nell'attesa di sapere se e quali eredi rinunceranno – la successione, rappresentata dall'amministratore (Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 5 ad art. 586 CC). Dandosi decesso del debitore alimentare, in effetti, gli oneri di mantenimento scaduti nel periodo precedente la morte restano dovuti. E siccome in concreto occorre accertare l'ammontare dei contributi provvisionali dovuti dal defunto fra il 1° febbraio 2006 e il 16 marzo 2007, quando il Pretore ha nuovamente modificato l'assetto provvisionale fra i coniugi con decreto cautelare contestuale alla sentenza di divorzio, l'appello in esame non è divenuto privo d'interesse.

                                   2.   Le misure provvisionali nelle cause di divorzio – che comprendono anche le provvigioni ad litem (RtiD II-2007 pag. 665 consid. 1) – erano trattate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria degli art. 376 segg. CPC ticinese (art. 419c cpv. 1 CPC ticinese), in esito alla quale il Pretore statuiva con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC ticinese). Nel caso specifico il decreto del Pretore è stato intimato venerdì 7 aprile 2006 ed è pervenuto alla patrocinatrice della moglie il lunedì 10 successivo. Il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così il 20 aprile 2006. Consegnato alla posta quello stesso giorno (data del timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto tempestivo.

                                   3.   Con l'appello l'interessata chiede non solo di respingere l'istanza avversaria, confermando i contributi di mantenimento precedenti, ma di aumentare gli stessi a fr. 5026.75 mensili per sé e a fr. 1721.65 mensili per A__________. In appello tuttavia non erano ammessi fatti, domande né prove nuove (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese), l'art. 138 vCC applicandosi solo ai ricorsi contro le sentenze di merito (DTF 133 III 115 consid. 3.2; v. anche FamPra.ch 2001 pag. 128 consid. 1 e 2). Formulata la prima volta in appello, la rivendicazione di un contributo per sé finanche superiore a quello precedentemente in vigore si rivelava quindi irricevibile. Proponibile era invece la domanda relativa al contributo alimentare per A__________, giacché ai figli minorenni si applica il principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 414 in alto).

                                   4.   Nel memoriale l'appellante sollecita il richiamo di svariati incarti relativi a procedimenti civili, esecutivi e penali che la opponevano al marito. Entrambe le parti hanno poi trasmesso nuovi docu­menti alla Camera, AO 1 con le osservazioni all'appello e AP 1 con lettera del 16 ottobre 2006. Se non che, come si è appena detto, in appello non erano ammessi fatti, domande né prove nuove (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese), salvo qualora si applicasse il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) o qualora il giudice assumesse di propria iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC ticinese).

                                         a)   In concreto l'incarto relativo alla causa di divorzio, nel quale si innestano le istanze cautelari in esame, figura già agli atti, come figurano già agli atti l'incarto relativo alla procedura di misure a protezione dell'unione coniugale (SP. 2002.20), gli incarti relativi ai procedimenti penali aperti nei confronti del marito (richiamati dal Ministero pubblico e dalla Pretura penale nell'inc. OA.2005.61) e l'incarto di appello relativo alla procedura di misure a protezione dell'unione coniugale (inc. 11.2003.40). Sotto tale profilo le richieste di prova sono dunque prive d'oggetto.

                                         b)   L'appellante postula altresì il richiamo di un procedimento esecutivo e di un procedimento esecutivo civile, entrambi della Pretura del Distretto di Bellinzona, volti a ottenere il pagamento di contributi alimentari e il ripristino dell'abitabilità della casa a __________ (EF.2005.780 e DI.2004.353), in particolare per dimostrare che l'edificio è ormai inabitabile, che il relativo onere ipotecario è inferiore a fr. 900.– mensili e che il marito ha tentato di “venir meno ai propri obblighi di mantenimento” (appello, pag. 7 a metà, pag. 8 verso il basso e pag. 10 a metà). Recriminazioni sul comportamento o sulle intenzioni imputate all'attore sono irrilevanti tuttavia ai fini del giudizio sui contributi alimentari, mentre lo stato dell'abitazione coniugale e il relativo onere ipotecario – di per sé utili ai fini della commisurazione del contributo per A__________ – già risultano dalla documentazione gli atti (doc. F, doc. 3). Non soccorre pertanto assumere altre prove al riguardo.

                                         c)   Quanto ai documenti trasmessi alla Camera dalle parti, il marito ha accluso al suo memoriale un attestato per l'anno 2005 rilasciato dalla sua assicurazione di previdenza individuale vincolata e il contratto di mantenimento per la figlia S__________, approvato il 28 marzo 2006 dalla Commissione tutoria regionale 15. Il 16 ottobre 2006 l'appellante ha inviato alla Camera da parte sua la dichiarazione d'imposta 2004 relativa alla comproprietà del marito e di un terzo su una casa di appartamenti a __________, con i relativi allegati, dalla quale però essa non trae alcuna conclusione. In realtà il contratto di mantenimento è, come si vedrà oltre (consid. 9), ininfluente ai fini del giudizio, poiché la parità di trattamento tra figli

                                               aventi un genitore comune si valuta per rapporto ai loro bisogni oggettivi. Gli altri documenti servono a sostanziare il fabbisogno minimo del marito e a far rivalutare la capacità contributiva di lui a solo beneficio della moglie, giacché i fabbisogni in denaro delle figlie minorenni – come si vedrà (consid. 13) – sono garantiti. Non si ravvisano di conseguenza gli estremi per versarli agli atti.

                                   5.   Appurato che la nascita della seconda figlia dell'attore giustifica il riesame dell'assetto cautelare, il Pretore non ha ritenuto attendibili le entrate dichiarate dal marito nell'istanza (fr. 4525.– mensili di stipendio e fr. 2710.– di reddito immobiliare), non scorgendo motivi per scostarsi dalla cifra di fr. 9000.– mensili stimata da questa Camera nella sentenza del 26 marzo 2004 sulla base del tenore di vita sostenuto dalla famiglia durante la comunione domestica. Anche per quanto attiene ai fabbisogni minimi dei coniugi il Pretore si è attenuto alle cifre fissate in quella sentenza (fr. 3314.84 per il marito e fr. 4114.75 per la moglie), mentre per garantire un trattamento paritario alle figlie ha riveduto il fabbisogno in denaro di A__________ e S__________ sulla base della tabella 2005 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, calcolando quello di A__________ in fr. 1565.65 mensili e quello di S__________ in fr. 1396.– mensili. Il reddito dell'attore essendo insufficiente per coprire i fabbisogni dei coniugi e delle due bambine, il Pretore ha ripartito proporzionalmente la somma a disposizione del marito, riducendo dal 1° febbraio 2006 il contributo per la moglie a fr. 3305.– mensili e quello per A__________ a fr. 1258.– mensili. Considerata la situazione di ammanco, egli ha ritenuto che il marito non avesse i mezzi per versare anche una provvigione ad litem e ha respinto perciò la relativa istanza della moglie.

                                   6.   Secondo l'appellante il marito disponeva in realtà di entrate sufficienti per far fronte al fabbisogno di S__________ senza dover ridurre i contributi per lei e A__________. Bastava in realtà – essa soggiunge – che egli attingesse, se necessario, alla sostanza.

                                         a)   Nel giudizio impugnato il Pretore non ha trascurato che AO 1 indicava il proprio reddito mensile in fr. 7235.–: fr. 4525.– di stipendio netto (assegni familiari compresi) e fr. 2710.– di redditi immobiliari. Ha rilevato nondimeno che questa Camera aveva stimato tale reddito in fr. 9000.– mensili sulla base del tenore di vita sostenuto dalla famiglia durante la comunione domestica e che da tale apprezzamento non v'era motivo di scostarsi. Nella misura in cui l'appellante lamenta che il marito non espone in modo esauriente tutte le sue fonti di entrata, la sua critica cade dunque nel vuoto. Quanto all'istante, nelle osservazioni all'appello egli ribadisce che l'alto tenore di vita condotto durante la comunione dome­stica era finanziato non solo dai suoi redditi, ma anche da quanto egli aveva ereditato dal padre e ricevuto in donazione dalla madre in quegli anni, oltre che dalle disponibilità della moglie. Egli non spiega tuttavia quali elementi di prova sostengano la sua tesi, limitandosi a rinviare a quanto esposto nel memoriale di replica. Richiamare in via generale il contenuto di allegati di prima sede non adempiva però i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese (Cocchi/Trez­­zini, op. cit., n. 21 e 22; appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309). In proposito l'argomentazione sfugge così a ulteriore disamina.

                                         b)   La moglie sottolinea che il marito ammetteva un reddito dalla sostanza immobiliare di fr. 2710.– mensili, ossia fr. 675.– mensili più di quanto accertato a suo tempo da questa Camera, e che con i fr. 1532.– mensili trattenuti dai contributi alimentari a suo carico egli faceva fronte a interessi ipotecari di soli fr. 813.– mensili, conservando altri fr. 719.– mensili per sé. Se non che, nel proprio conteggio dei redditi della sostan­za l'attore già includeva la differenza tra quanto egli tratteneva dai contributi alimentari e gli oneri dell'abitazione di __________ (doc. F), sicché tale “risparmio” era già contemplato fra i proventi della sostanza immobiliare. Ciò precisato, anche tenendo conto del maggior provento immobiliare, il reddito effettivo dichiarato dal marito (fr. 7235.– mensili: fr. 4525.– da attività lucrativa e fr. 2710.– da sostanza immobiliare) è in ogni caso inferiore all'entrata di fr. 9000.– mensili computata dal Pretore sulla base del tenore di vita goduto dalla famiglia durante la comunione domestica. L'argomento dell'interessata non giova pertanto all'appello.

                                         c)   Quanto al consumo della sostanza, è vero che questa Camera ha già avuto modo di imporre a un coniuge, nel quadro di una procedura a tutela dell'unione coniugale, il consumo di risparmi per finanziare il mantenimento della famiglia (RtiD II-2007 pag. 671 segg.). In quel caso tuttavia la famiglia attingeva alla sostanza già durante la vita in comune (consid. 5a), ciò che non si verificava nella fattispecie. Per di più, in concreto, come si vedrà oltre ( consid. 13), le entrate del marito sono sufficienti per far fronte al fabbisogno di tutti gli interessati. In simili circostanze non si riscontrano gli estremi perché il marito operasse prelievi dal suo patrimonio (cfr. RtiD II-2007 pag. 672 consid. 4b con riferimenti).

                                   7.   L'appellante contesta anche il fabbisogno del marito, chiedendo di ridurlo da fr. 3314.85 a fr. 2111.80 mensili per tenere conto di nuove risultanze emerse nella causa di divorzio, in particolare riguardo al premio della cassa malati, all'assicurazione sulla vita, all'onere locativo e alle imposte. Il Pretore si è attenuto al fabbisogno minimo stabilito nel precedente giudizio di questa Camera, che lo aveva definito in fr. 3314.85 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 539.60, assicurazione sulla vita fr. 162.–, quota TCS fr. 7.–, libretto ETI fr. 6.25, imposte stimate fr. 500.– mensili: inc. 11.2003.40 del 26 marzo 2004, consid. 12c). AO 1 sosteneva che non si giustificava di rivedere tale conteggio, salvo “addentrarsi nel merito della procedura di divorzio, snaturando la procedura cautelare” (osservazioni, pag. 4 a metà). Se non che, pur a un esame di verosimiglianza – come quello che presiede all'emanazione di un decreto cautelare – non vanno ignorate risultanze chiare, tanto meno ove si consideri che nella propria istanza del 27 gennaio 2006 l'interessato medesimo proponeva un nuovo calcolo del fabbisogno. Ciò premesso, le poste contestate devono essere vagliate singolarmente.

                                         a)   Controverso è anzitutto il premio della cassa malati, che l'interessata chiede di ridurre a fr. 211.80 mensili come indicava il marito stesso. L'istante faceva notare da parte sua di avere contenuto tale voce di spesa a causa delle difficoltà economiche, dolendosi che la moglie non avesse fatto altrettanto. Ciò non giustificava tuttavia il computo nel fabbisogno minimo di un esborso superiore a quello effettivo (doc. D). Per quanto atteneva alla copertura assicurativa dell'appellante, poi, egli non chiedeva di rivedere il fabbisogno minimo della moglie, per tacere del fatto che alla luce del precario stato di salute di lei una diminuzione della copertura assicurativa rischiava di essere finanche controproducente (cfr. incarto richiamato dall'Ufficio assicurazione invalidità).

                                         b)   L'appellante contende altresì il premio di fr. 162.– mensili per l'assicurazione sulla vita, facendo valere che neppure il marito esponeva più tale onere nel proprio fabbisogno minimo. In effetti nella sua istanza del 27 gennaio 2006 l'interessato non conteggiava tale spesa (pag. 2 in basso). Con le osservazioni all'appello egli adduceva nondimeno che l'assicurazione era “ancora ben presente” e che in ogni modo egli versava per il “terzo pilastro” vincolato fr. 638.35 mensili, come risultava anche da un attestato prodotto in questa sede. Nuove domande e nuove prove tuttavia erano inammissibili in appello (sopra, consid. 4). Il premio per l'assicurazione del “terzo pilastro” non può dunque essere preso in considerazione ai fini del presente giudizio. Per di più, dagli atti risulta che l'assicurazione considerata nel precedente giudizio di questa Camera era un'altra polizza sulla vita (doc. I e J nell'inc. SP. 2002.20) e già allora la spesa per la previdenza di “terzo pilastro” era stata espunta dal fabbisogno minimo (sentenza citata, consid. 12b). Non si giustificava pertanto il computo di un onere assicurativo che l'interessato medesimo aveva

                                               omesso di inserire nel proprio fabbisogno e il cui pagamento non aveva reso verosimile.

                                         c)   L'appellante sostiene altresì che il marito conviveva con la madre di S__________ in un'abitazione di proprietà di lei, sicché il costo dell'alloggio andava ridotto a una partecipazione fissa di fr. 500.– mensili. Essa afferma inoltre che la pigione da lui esposta (fr. 1488.– mensili) non appariva verosimile, giacché il contratto era stato stipulato con la __________, di cui il marito era azionista con il fratello. Il Pretore, come detto (sopra, consid. 5), si è attenuto all'importo fissato da questa Ca­mera nella sentenza del 26 marzo 2004 (fr. 1000.– mensili), spiegando che dal costo dell'alloggio esposto dall'attore occorreva dedurre in ogni modo la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro di S__________. Da parte sua l'interessato negava di convivere con la madre di S__________ e ribadiva di abitare in un appartamento proprio, situato sopra gli uffici della ditta, per il quale versava il relativo canone di locazione. Ora, già davanti al Pretore il marito aveva negato di vivere con la madre di S__________ (verbale del 13 marzo 2006, pag. 10 a metà) e la moglie non era riuscita a rendere verosimile il contrario. Non si ravvisano dunque i presupposti per disconoscere il costo dell'alloggio inserito dal Pretore nel fabbisogno minimo dell'interessato.

                                         d)   L'appellante chiede di ricondurre a fr. 300.– mensili le imposte stimate nel fabbisogno minimo del marito, facendo valere che dal 2003 AO 1 non redigeva più le dichiarazioni fiscali. Se non che, il contribuente è tenuto a versare acconti d'imposta quand'anche non sia ancora stata emessa una tassazione (art. 240 cpv. 1 LT). L'esistenza di un onere fiscale corrente non poteva quindi essere revocata in dubbio. Quanto all'entità del carico tributario, il marito l'aveva indicato in fr. 400.– mensili (istanza del 27 gennaio 2006, pag. 3), mentre la moglie lo stima in fr. 300.– mensili. Secondo l'ultima tassazione agli atti – in base alla quale sono calcolati gli acconti d'imposta – l'onere mensile per l'istante si aggirava attorno a fr. 380.– mensili (doc. M). A un esame limitato alla verosimiglianza conviene attenersi pertanto a tale importo.

                                         e)   L'appellante toglie dal fabbisogno minimo del marito le quote TCS e del libretto ETI (riconosciute nel precedente giudizio del 26 marzo 2004: consid. 12c), riprese dal Pretore nel decreto impugnato (consid. 8). Non spiega tuttavia perché. Del tutto privo di motivazione, al riguardo l'appello si dimostra irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5). Altrettanto irricevibile era l'asserzione del marito, che nelle sue osservazioni all'appello ribadiva come il fabbisogno minimo fosse quello esposto nella propria istanza del 27 gennaio 2006 (fr. 5119.80 mensili). Richiamare genericamente il contenuto di allegati sottoposti al Pretore, infatti, non adempiva i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese (sopra, consid. 6a).

                                         f)   In definitiva, il fabbisogno minimo del marito va calcolato in fr. 2705.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1000.–, premio della cas-sa malati fr. 211.80, quota TCS fr. 7.–, libretto ETI fr. 6.25, imposte fr. 380.– mensili).

                                   8.   Quanto al proprio fabbisogno minimo, l'interessata chiede di includere fr. 600.– mensili per spese legali e di rivalutare il costo dell'alloggio da fr. 1021.35 a fr. 1222.35 mensili, onde un totale di fr. 5026.75 mensili. Come per il marito, anche per lei il Pretore ha confermato il fabbisogno minimo stabilito da questa Camera nella sentenza del 26 marzo 2004, di complessivi fr. 4114.75 mensili.

                                         La pretesa per spese di patrocinio è formulata per la prima volta in appello e va dichiarata già d'acchito irricevibile (sopra, consid. 3). Relativamente al costo dell'alloggio l'appellante assevera che l'abitazione di __________ è inabitabile, ciò che giustificherebbe di riconoscere, per lei e la figlia, una spesa di fr. 2000.– mensili destinati a una sistemazione sostitutiva. Essa allega altresì che gli oneri ipotecari gravanti il fondo di __________ erano scesi sotto i fr. 900.– mensili, mentre il marito continuava a dedurre fr. 1532.– mensili dai contributi alimentari dovuti. Ora, che l'abitazione di __________ sia stata dichiarata inabitabile è pacifico (doc. 3), ma litigiose rimangono le ragioni per cui il marito non aveva ancora eseguito le riparazioni necessarie, rispettivamente i motivi per cui la moglie non si era trasferita altrove. Sia come sia, l'interessata consta risiedere tuttora in quella casa e non può pretendere di vedersi riconoscere nel fabbisogno minimo altre spese inesistenti.

                                         A ragione l'appellante fa valere invece che rispetto ai dati su cui si è fondato il Pretore (il consid. 9 del decreto impugnato riprende gli accertamenti di questa Camera nell'inc. 11.2003.40), gli oneri ipotecari si sono ridotti nel frattempo da fr. 1532.– mensili (doc. 5.10 nell'inc. SP. 2002.20) a fr. 793.35 mensili (doc. F, 10° e 11° foglio allegato). Anche tenendo conto dell'assicurazione sullo stabile e della tassa di canalizzazione, il costo dell'immobile non eccedeva dunque fr. 855.– mensili (doc. F, 12° e 13° foglio allegato). Ne segue che, pur volendo prevedere un lieve aumento del carico ipotecario per consentire il finanziamento della provvigione ad litem chiesta dalla moglie (sotto, consid. 14b),

                                         l'onere complessivo non superava più verosimilmente fr. 890.– mensili. Se non che, ciò comporta anche una diminuzione del costo dell'alloggio nel fabbisogno minimo dell'appellante, in specie dai fr. 1021.35 considerati dal Pretore nel decreto impugnato a fr. 593.35 mensili, già dedotta la quota di un terzo che rientra nel fabbisogno in denaro della figlia. Nelle circostanze descritte il fabbisogno minimo litigioso si riduce così da fr. 4114.75 mensili a fr. 3687.– mensili.

                                   9.   In merito al fabbisogno in denaro di S__________ l'appellante ribadisce che la bambina vive in realtà nell'abitazione della madre e che pertanto non si giustifica di computare nel fabbisogno in denaro di lei un terzo della pigione pagata dal padre, bensì unicamente l'importo fisso previsto dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Inoltre – essa soggiunge – AO 1 non ha stipulato per S__________ alcun contratto di mantenimento.

                                         L'appellato riconosceva che S__________ abita con la madre (osservazioni, pag. 6). A giusto titolo l'appellante fa valere perciò che la pigione da lui pagata non era di alcuna pertinenza. Determinante è il costo dell'alloggio a carico della madre, riguardo al quale però mancano dati affidabili. A un esame di mera verosimiglianza non rimane pertanto che far capo all'importo forfetario di fr. 355.– mensili previsto nella tabella dell'edizione 2005 (applicabile al momento in cui il Pretore ha statuito) correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (RDT 2005 pag. 51). Il fabbisogno in denaro di S__________ va stimato così in fr. 1255.– mensili (già dedotta la posta per cura e educazione prestata in natura dalla madre). AO 1 opponeva poi di avere firmato in favore di S__________ – contrariamente a quanto asserisce la moglie – un contratto di mantenimento che è stato approvato dalla Commissione tutoria regionale il 28 marzo 2006. I contributi previsti in tale contratto non sono però determinanti ai fini dell'attuale giudizio. Come ha ricordato il Pretore, in effetti, i figli di un genitore comune hanno diritto nei confronti di lui a un analogo livello di vita e a contributi di mantenimento proporzionalmente uguali per rapporto ai loro bisogni oggettivi (RtiD II-2010 pag. 640 consid. 12 con rinvii). Poco importano quindi le cifre assunte contrattualmente.

                                10.   L'appellante chiede di aumentare il fabbisogno in denaro di A__________ a fr. 1721.65 mensili, in modo da coprire un terzo della spesa complessiva di fr. 2000.– per il “prevedibile canone locativo del futuro appartamento” in cui essa si trasferirà con la figlia. Già si è visto tuttavia che una spesa inesistente non può entrare in linea di conto e che, anzi, il costo effettivo dell'alloggio a __________ va riveduto d'ufficio rispetto a quanto aveva considerato questa Ca­mera nella sentenza del 26 marzo 2004, dandosi un notevole calo degli interessi ipotecari (sopra, consid. 8). Ne deriva che il fabbisogno in denaro di A__________ va ricondotto da fr. 1565.65 a fr. 1352.– mensili (già tolta la posta per cura e educazione, prestata in natura dall'appellante), il costo dell'alloggio diminuendo da fr. 510.65 a fr. 296.65 mensili (un terzo dell'onere odierno riguardante l'abitazione occupata con la madre).

                                11.   Nel decreto impugnato il Pretore non ha tenuto calcolo della situazione della madre di S__________, per quanto i genitori siano chiamati entrambi a sostentare un figlio in base alle rispettive possibilità (art. 285 cpv. 1 CC). Non si deve dimenticare tuttavia che __________ __________ deve già accudire alla figlia (nata nel 2006) e che secondo giurisprudenza un genitore chiamato a occuparsi di un bambino può essere tenuto ad assumere un'attività lucrativa a metà tempo – di regola – solo al momento in cui il ragazzo compie 10 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a, ribaditi in DTF 135 III 158 consid. 3.1 e 3.2). In simili condizioni la madre di S__________, che per altro non risulta possedere sostanza apprezzabile, non può essere chiamata a contribuire al fabbisogno in denaro della figlia.

                                12.   Il Pretore ha incluso S__________ nel calcolo dei contributi alimentari come se questa fosse figlia comune delle parti. Ciò non è corretto. I costi per un figlio nato fuori dal matrimonio non rientrano nel fabbisogno coniugale, ma vanno coperti anzitutto dal genitore del figlio con la propria quota di metà eccedenza (Rep. 1999 pag. 152; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.24 del 2 dicembre 2008, consid. 6a). Solo nel caso in cui tale quota sia insufficiente il coniuge del debitore alimentare ha il dovere di assistere quest'ultimo nell'adem­pimento dei propri obblighi contributivi verso il figlio nato fuori dal matrimonio (art. 159 cpv. 3 CC; DTF 127 III 72 consid. 3 con rinvii; analogamente per i figli nati prima del matrimonio: RtiD I-2005 pag. 783; da ultimo: ICCA, sentenza inc. 11.2007.38 del 29 dicembre 2010, consid. 5c). Dandosene le premesse egli può anche essere tenuto a estendere o a ripren­dere un'attività lucrativa (DTF 127 III 72 consid. 3 con rinvii; RtiD II-2006 pag. 693 n. 42c consid. 4) oppure deve accontentarsi di un tenore di vita meno elevato per consentire al debitore alimentare di adempiere i propri obblighi (DTF 79 II 141 in alto; cfr. in ambito esecutivo: DTF 115 III 106 consid. 3b con rimandi). Se dovesse persistere ammanco, la situazione è quella illustrata in DTF 137 III 59.

                                13.   Da quanto precede emerge, in ultima analisi, il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:

      reddito del marito                                                        fr. 9000.–

                                         reddito della moglie                                                      fr.      —.–

                                                                                                                          fr. 9000.– mensili

                                         fabbisogno minimo del marito                                       fr. 2705.–

                                         fabbisogno minimo della moglie                                    fr. 3687.–

                                         fabbisogno in denaro di A__________                           fr. 1352.–

                                                                                                                          fr. 7744.– mensili

                                         eccedenza                                                                  fr. 1256.–

                                         metà eccedenza                                                         fr.   628.– mensili

                                         fabbisogno in denaro di S__________                           fr. 1255.– mensili.

      Con la propria metà eccedenza (fr. 628.– mensili) il marito non è in grado di far fronte al mantenimento di S__________, che resterebbe scoperto per fr. 627.– mensili. La moglie è tenuta quindi a rinunciare pressoché per intero alla sua mezza eccedenza di fr. 628.– mensili per assistere il coniuge nell'adempimento dei propri obblighi di mantenimento verso la figlia nata fuori dal matrimonio. Ne risulta quanto segue:

                                         Contributo alimentare per la moglie:

                                         fr. 3687.– + fr. 628.–./. fr. 627.– =                                 fr. 3688.– mensili

                                         Contributo alimentare per A__________                        fr. 1352.– mensili

                                         Contributo alimentare per S__________                        fr. 1255.– mensili

                                         L'istante può conservare per sé:

                                          fr. 9000.– ./. fr. 3688.– ./. fr. 1352.– ./. fr. 1255.– =         fr. 2705.– mensili.

      Sulla questione dei contributi provvisionali l'appello va dunque accolto entro tali limiti e il decreto cautelare modificato di conseguenza. La decorrenza della modifica non è litigiosa. L'istante va autorizzato inoltre, come nella sentenza del 26 marzo 2004 (consid. 16 in fine), a compensare il costo dell'alloggio a __________ fino a concorrenza di fr. 890.– mensili con i contributi dovuti a moglie e figlia.

                                14.   Litigiosa rimane infine la provvigione ad litem chiesta dalla moglie, che il Pretore ha rifiutato per mancanza di risorse da parte del marito. L'appellante allega che AO 1, considerato anche il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica, era senz'altro in grado di erogarle fr. 15 000.–. Fa valere altresì di aver dovuto contrarre debiti per far fronte, oltre che alle necessità sue e della figlia, ai costi legali causati dal comportamento del marito.

                                         a)   Il coniuge che non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre che quest'ultimo sia in grado di fornirlo (Hausheer/ Reus­ser/Gei­ser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 38 e 38a ad art. 159 e n. 15 ad art. 163 CC). La concessione di una provvigione ad litem presuppone che il coniuge richiedente non disponga di mezzi propri – o non ne possa disporre in tempo utile – per finanziare una conveniente condotta processuale senza pregiudicare il proprio debito mantenimento. Se può contare su capitali propri, egli deve attingere anzitutto a tali risorse. Finché può stare in causa da sé, in altri termini, egli non ha diritto di riscuotere provvigioni, nemmeno ove l'altro coniuge sia in grado di fornirle o si trovi in condizioni economiche migliori delle sue (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 269 ad art. 145 vCC).

                                         b)   Nella fattispecie, contrariamente a quanto reputa il Pretore, il marito dispone di risorse sufficienti per anticipare alla moglie la provvigione richiesta. Anche volendo ammettere che abbia esaurito la sostanza liquida, in effetti, AO 1 poteva attingere alla sostanza immobiliare, aumentando – ad esempio – il carico ipotecario dell'abitazione di __________, eventualità di cui si è tenuto conto nel calcolo dei fabbisogni della famiglia (sopra, consid. 8). La questione è di sapere se, a un esame di verosimiglianza, la moglie non possa far fronte alle spese di patrocinio con mezzi propri.

                                         c)   Nel memoriale di risposta prodotto all'udienza per il contraddittorio sull'istanza cautelare della moglie, AO 1 ha contestato che all'interessata mancassero le risorse necessarie, facendo valere che essa poteva ricorrere agli importi da lui versati o alla propria sostanza, che all'inizio della causa ammontava a fr. 44 369.40 (pag. 4). Nella replica AP 1 aveva addotto di non avere alcun margine sui contributi versati, di aver dovuto consumare i suoi averi bancari per far fronte alle spese correnti e di avere finanche contratto debiti (verbale del 13 marzo 2006, pag. 13 segg.). Ora, nella sentenza del 26 marzo 2004 questa Camera non aveva tenuto conto di spese legali nel calcolare il fabbisogno minimo della moglie (consid. 4 e 13). Anzi, dopo il 16 aprile 2003 i contributi di mantenimento neppure consentivano di finanziare interamente il fabbisogno suo e della figlia, che nel complesso restavano scoperti per circa fr. 140.– mensili (consid. 16). Non appare verosimile, pertanto, che con gli importi ricevuti dal marito AP 1 abbia potuto sovvenzionare le spese per la causa di divorzio.

                                         d)   Quanto alla sostanza, l'11 giugno 2002 erano depositati su un conto bancario intestato alla moglie fr. 44 369.48 (doc. 10 nell'inc. SP. 2002.20). Se si considera l'ammanco di fr. 140.– mensili che essa registrava sul fabbisogno suo e della figlia, appare verosimile che in tre anni l'interessata abbia consumato almeno fr. 5000.– per il solo mantenimento. Dagli atti non risulta, invece, che il marito non abbia versato i contributi alimentari fissati da questa Camera. Contrariamente a quanto parrebbe sostenere l'appellante, poi, la compensazione dell'importo corrispondente all'onere ipotecario dell'abitazione a __________ non era atta ad aggravare il bilancio di moglie e figlia, il marito essendo l'unico responsabile del pagamento degli interessi.

                                               Ciò non toglie che da un modulo (elenco debiti) della dichiarazione d'imposta 2004 della moglie risultano debiti privati per fr. 25 000.– (doc. 23). Inoltre AP 1 ha dovuto affrontare nel frattempo spese legali per la protezione dell'unio­ne coniugale (appello compreso), ricevendo solo ripetibili parziali, oltre ai presumibili costi dei procedimenti esecutivi e penali promossi nei confronti del marito. A ciò si aggiungono le spese maturate dal 30 marzo 2005 al 13 marzo 2006 per la causa di divorzio, che secondo un conteggio non inattendibile del suo legale si aggiravano già attorno a fr. 20 000.– (doc. 25). In simili circostanze appare verosimile che l'interessata abbia consumato gli averi bancari di cui disponeva. Si giustifica così di chiamare il marito a elargire una provvigione ad litem di fr. 15 000.–, il cui ammontare – incontestato – appare adeguato, dandosi una causa particolarmente combattuta (art. 14 cpv. 1 vTOA; cfr. RtiD I-2004 n.70c pag. 592). Al proposito l'appello merita quindi accoglimento.

                                15.   Gli oneri del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). L'appellante ottiene dal 1° febbraio 2006 al 16 marzo 2007 (sopra, consid. 1) contributi alimentari per sé e la figlia maggiori di quelli fissati dal Pretore (in totale fr. 5040.– mensili rispetto ai fr. 4563.– mensili stabiliti nel decreto cautelare), ma non nella misura richiesta (di complessivi fr. 6748.40 mensili). Esce interamente vittoriosa inoltre sulla questione della provvigione ad litem. Ponderati i valori in gioco, appare equo suddividere gli oneri processuali tra le parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone anche una riforma dei dispositivi sulle spese e le ripetibili di prima sede. Tenuto conto dei valori litigiosi davanti al Pretore, quello relativo all'istanza del 27 gennaio 2006 va riformato nel senso che la tassa di giustizia e le spese vanno per cinque sesti a carico del marito e per il resto a carico della moglie, con relativo aumento dell'indennità per ripetibili. Riguardo alla provvigione di causa l'accoglimento dell'appello comporta l'addebito al marito degli oneri processuali e delle ripetibili di prima sede, non contestate nel loro importo. Quanto alla domanda di assistenza giudiziaria formulata dalla moglie in appello, la richiesta era stata presentata per l'eventualità in cui non fosse accordata la provvigione ad litem di fr. 15 000.– (memoriale, pag. 11 in fondo). Dato l'accoglimento dell'appello su tale punto, la questione è superata.

                                16.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.–,

                                         ove appena si consideri la differenza tra i contributi alimentari stabiliti dal Pretore e quelli pretesi dalla moglie per sé e la figlia (fr. 1721.75, rispettivamente fr. 463.65 mensili dal 1° febbraio 2006 al 16 marzo 2007: sopra, consid. 1), oltre all'entità della provvigione ad litem (fr. 15 000.–).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:

1.   L'istanza del 27 gennaio 2006 è parzialmente accolta, nel senso che AO 1 è condannato a versare in via anticipata dal 1° febbraio 2006 a AP 1 i seguenti contributi alimentari provvisionali:

      fr. 3688.– mensili per AP 1;

      fr. 1352.– mensili per la figlia A__________, assegni familiari compresi.

      Nella misura in cui assume direttamente gli oneri ipotecari e assicurativi gravanti l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 1715 RFD), AO 1 può compensarne il versamento fino a concorrenza di fr. 890.– mensili, deducendo tale importo da quanto dovuto a moglie e figlia.

                                           2.   La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr. 200.–, da anticipare da AO 1, sono poste per cinque sesti a carico di lui e per il resto a carico di AP 1. AO 1 rifonderà inoltre a AP 1 fr. 850.– per ripetibili ridotte.

                                           3.   L'istanza del 9 febbraio 2006 è accolta, nel senso che AO 1

                                                è condannato a versare a AP 1 una provvigione ad litem di fr. 15 000.–.

                                           4.   La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 100.– per ripetibili.

                                   II.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 750.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 800.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                   III.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è dichiarata priva d'interesse.

                                 IV.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2006.41 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.2012 11.2006.41 — Swissrulings