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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.05.2006 11.2006.39

5 mai 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,522 mots·~8 min·1

Résumé

Gratuito patrocinio: designazione del patrocinatore d'ufficio

Texte intégral

Incarto n. 11.2006.39

Lugano 5 maggio 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2005.709 (azione di paternità e di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 4 ottobre 2005 da

AO 1 (rappresentato dal curatore e patrocinato dall' PA 2)  

contro

AP 1 (patrocinato dall' PA 1);  

giudicando ora sulla decisione del 31 marzo 2006 con cui il Pretore ha designato a AP 1, ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, l'__________ come patrocinatore d'ufficio;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso (“appello”) del 14 aprile 2006 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 31 marzo 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 16 maggio 2003 S__________ ha dato alla luce un figlio,

                                         AO 1, cui la Commissione tutoria regionale 8 ha nominato il 23 ottobre 2003 un curatore nella persona del tutore ufficia­le __________, incaricato – tra l'altro – di accertare la paternità del bambino e di salvaguardarne il diritto al sostentamento. __________ ha conferito all'avv. PA 1, il 20 gennaio 2005, il mandato di promuovere in nome del minorenne un'azione di paternità e di mantenimento.

                                  B.   Il 4 ottobre 2005 AO 1 ha adito il Pretore del Distret­to di Lugano, sezione 6, perché – conferitagli l'assistenza giudiziaria – fosse accertata la paternità di AP 1, con obbligo per quest'ultimo di versargli (già in via provvisionale) un contributo alimentare di fr. 900.– mensili dall'ottobre del 2004. L'avv. PA 1 ha comunicato al Pretore, il 15 novembre 2005, di patrocinare AP 1 e ha postulato a nome di lui l'assistenza giudiziaria. All'udienza del 2 dicembre 2005, indetta per la discussione provvisionale, le parti hanno postulato entrambe un'analisi del DNA, rinviando il contraddittorio sulle richieste pecuniarie in esito a tale accertamento. In quell'occasione AP 1 è stato difeso dall'avv. __________, consulente dell'avv. PA 1.

                                  C.   Il __________ di __________ ha accertato il 16 gennaio 2006 la paternità di AP 1 con una probabilità del 99.99%. All'udienza del 31 marzo 2006, indetta per la discus­sione sul contributo alimentare, AP 1, assistito dal­l'avv. __________ (collaboratore dello studio legale dott. __________), ha sostenuto di non poter versare alcunché. Con decisione del 31 marzo 2006 il Pretore ha ammesso AP 1 al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.

                                   D   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto con un ricorso (“appello”) del 14 aprile 2006 nel quale chiede che – conferitogli il beneficio dell’assistenza giudiziaria – la designazione dell'avv. __________ sia dichiarata nulla, subordinatamente annullata, e che al ricorso sia accordato effetto sospensivo. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni “in materia di patrocinatore d'ufficio”, ovvero quelle che vertono sulla nomina o la revoca del difensore designato dall'autorità (art. 35 cpv. 2 Lag), sono impugnabili entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), cioè all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ammissibile.

                                   2.   Più delicata è la questione di sapere se nella fattispecie il convenuto possa vantare un interesse legittimo, materiale o ideale che sia, a ricorrere. Egli non spiega invero perché la legale designata dal Pretore, iscritta nel registro cantonale degli avvocati, sarebbe inidonea – soggettivamente o oggettivamente – ad assicurare la sua difesa, né pretende che tra lui e l'avv. __________ si dia un conflitto d'interessi, sussista un caso d'incompatibilità, di ricusa o di esclusione (cfr. SJ 108/1986 pag. 351). Si limita ad affermare che il Pretore avrebbe dovuto nominare suo patrocinatore d'ufficio l'avv. PA 1, da lui scelto come legale di fiducia. Non asserisce tuttavia che tale nomina si imponesse perché l'avv. PA 1 sia il suo rappresentante abituale o abbia già avuto modo di assisterlo in altre cause (v. SJ 120/1998 pag. 192). Mal si comprende, di conseguenza, quale interesse concreto abbia il ricorrente a vedersi designare in veste di patrocinatore d'ufficio l'avv. PA 1 in luogo dell'avv. __________. Già per questa ragione il ricorso potrebbe essere dichiarato improponibile.

                                   3.   Si aggiunga che, contrariamente a quanto asserisce il convenuto (il quale invoca a torto la sentenza pubblicata in RDAT II-2002 pag. 53 n. 20), nel caso specifico il Pretore non ha destituito alcun patrocinatore. Semplicemente ha designato, nel quadro dell'assistenza giudiziaria (art. 13 cpv. 1 lett. c Lag), un patrocinatore d'ufficio diverso da quello auspicato dal richiedente. E tale facoltà gli competeva. Né l'art. 29 cpv. 3 Cost. né l'art. 6 CEDU conferiscono alla parte il diritto di scegliere essa medesima il proprio avvocato d'ufficio (DTF 125 I 164 consid. 3b con rinvio). Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria il patrocinatore d'ufficio svolge la propria funzione in forza di un rapporto di diritto pubblico con il Cantone, non in virtù di un man­dato a carattere civilistico con il cliente (DTF 122 I 325 consid. 3b con riferimenti; in materia penale: DTF 131 I 220 consid. 2.4; Poudret, Commentaire de l'OJF, vol. V, Berna 1992, pag. 126 in fondo con richiamo al vol. II, Berna 1990, pag. 41 verso il basso; Zen-Ruffinen in: JdT 137/1989 I pag. 51; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit Suisse, Tolochenaz 1989, pag. 134; Wolffers, Der Rechts­anwalt in der Schweiz, Zurigo 1986, pag. 44 segg.). Per tale motivo egli non può valersi della libertà d'industria e di commercio (DTF 122 I 2 consid. 3a con citazioni), né può deporre           unilateralmente l'incarico (non applicando­si l'art. 404 CO: Zen-Ruffinen, op. cit., pag. 51; Favre, op. cit., pag. 135), né il patrocinato può sostituirlo a beneplacito (Engel, Contrats de droit suisse, 2ª edizione, pag. 493 lett. c; nel Ticino ciò fa decadere il beneficio della gratuità: art. 20 cpv. 1 Lag).

                                   4.   Altri Cantoni prevedono invero che il giudice designi – per principio – il patrocinatore d'ufficio indicato dal richiedente (Ginevra: art. 16 del regolamento sull'assistenza giudiziaria, del 18 marzo 1996 [E 2 05.04]; Neuchâtel: art. 14 cpv. 2 della legge sull'assistenza giudiziaria e am­ministrativa, del 2 febbraio 1999 [RSN 161.3]) o addirittura che il richiedente abbia il diritto di designare egli stesso il patrocinatore d'ufficio (San Gallo: art. 283 cpv. 2 ZPG, del 20 dicembre 1990 [sGs 961.2]; Schönenberger, Prozesskosten, in: Hangartner [curatore], Das st.gallische Zivilprozessgesetz, San Gallo 1991, pag. 217 in fondo). Nel Ticino – come detto – la scelta compete al giudice. Ciò non toglie che, di regola, il giudice si attenga a quanto il richiedente propone, già per il fatto che il beneficio dell'assistenza giudiziaria non può essere chiesta anteriormente al primo atto di causa (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 7 ad art. 156 vCC, corrispondente all'odierno art. 10 Lag), sicché il legale che ha steso tale atto già conosce lite. Ove il giudice tuttavia si scosti dall'indicazione del richiedente, spetta a quest'ultimo esporre i motivi per cui simile decisione leda i suoi interessi. A motivi del genere, nella fattispecie, il ricorrente neppure allude.

                                   5.   Per di più, il ricorrente sorvola su quanto ha addotto il Pretore, il quale ha giustificato la propria scelta con l'argomento che l'avv. PA 1 non cura personal­mente le difese d'ufficio a lui affidate, ma ne delega l'esecuzione ad altri. E l'argomento non è senza peso. Nemmeno un patrocinatore di fiducia, in effetti, può farsi sostituire da terzi senza essere autorizzato dal cliente o senza che la sostituzione sia imposta dalle circostanze o ammessa dall'uso (art. 398 cpv. 3 CO). Un uso in tal senso, almeno nel Ticino, non esiste (l'art. 13 del Codice professionale dell'Ordi­ne degli avvocati prescrive l'esecuzione personale del mandato). Che

                                         esista nel rapporto di diritto pubblico che vincola il patrocinatore d'ufficio al Cantone il ricorrente non sostiene. Come non sostiene che il Cantone abbia autorizzato l'avv. PA 1 a farsi sostituire o che alle udienze del 2 dicembre 2005 e del 31 marzo 2006 l'avv. PA 1 si sia dovuto far supplire per assolute necessità. Anche in tale prospettiva il ricorso manca perciò di ogni consistenza.

                                   6.   L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel rimedio. Quanto agli oneri processuali, l'art. 4 cpv. 2 Lag dispone la gratuità della procedura in materia di assistenza giudiziaria, salvo estremi di temerarietà. Non v'è ragione in concreto di derogare a tale precetto. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente non può invece essere accolta. Quand'anche l'interessato fosse indigente (nel senso dell'art. 3 Lag), per vero, il ricorso risultava privo fin dall'inizio di ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Intimazione.

                                         Comunicazione a:

                                         –;

                                         –;

                                         –.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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